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Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 7041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7041 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
sui ricorsi proposti da: ZI IO nato a [...] il [...] MARTINA 77 SRL SENTENZA 2 0 FEB 2023 LA YIL avverso l'ordinanza del 25/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere UC AR;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Il difensore avv. Francesco Rossini ha depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7041 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AR UC Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 25 luglio 2022 il Tribunale del Riesame di Bergamo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il 25 giugno 2022 nei confronti di ER ZZ e di RT 77 s.r.l. di convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dal Pubblico ministero. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenza il fumus del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a ER ZZ, quale legale rappresentante di RT 77 s.r.I., per avere - al fine di sottrarsi al pagamento dell'Iva per C 219.754,00 (anno 2018) e per C 236.083,00 (anno 2019), relative al PVC redatto dal Nucleo Guardia di Finanza di Pavia e notificato all'ZZ il data 14 ottobre 2021; di imposte per C 639.260,00 (avviso di accertamento notificato a ER ZZ il 8 giugno 2020) e di sanzioni per C 1.078. 751,00, relative alle attività di polizia giudiziaria - alienato simulatamente i beni di RT 77 s.r.I., al fine di sottrarli alla procedura di riscossione;
l'indagato ha affittato il ramo di azienda relativo all'intera attività economica svolta dalla società (distributore di benzina e bar) con contratto del 26 gennaio 2022 alla neo costituita Vigano Petrol s.r.I., per un canone mensile di C 2.000, spostando di fatto l'intero fatturato di RT 77 s.r.l. alla nuova società. Il Giudice per le indagini preliminari nel convalidare il sequestro preventivo del Pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo diretto nei confronti di RT 77 s.r.I., ovvero, in caso di incapienza, il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di beni di proprietà o anche solo nella disponibilità di ER ZZ (comprensivi delle quote di partecipazione societaria nella Vigano Petrol s.r.l. fittiziamente intestate a terzi) fino alla concorrenza del valore dei canoni percepiti da Vigano Petrol s.r.l. in forza del contratto di affitto di azienda stipulato in data 26 Gennaio 2022. Ha, altresì, disposto il sequestro preventivo dei citati valori nonché dell'azienda coincidente con l'impianto di distribuzione di carburanti ubicato in Vigano San Martino, ritenendo che l'azienda oggetto del contratto di affitto stipulato da MARTINA 77 s.r.I costituisca il profitto del reato da confiscare ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e prima di quel momento sequestrabile. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato e della società. Nella prima parte del ricorso si ricostruisce l'iter del procedimento, con riferimento al decreto del Pubblico ministero del 21 giugno 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo di sequestro preventivo d'urgenza ed alla convalida emessa dal Giudice per le indagini 2 preliminari il 25 giugno 2022, ai motivi di riesame ed alle argomentazioni dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Con il riesame si contestò la sussistenza del reato ex 11 d.lgs. n. 74 del 2000 perché con il contratto di affitto di azienda i beni sarebbero, comunque, rimasti di proprietà di RT 77 s.r.l. e, quindi, sarebbero stati aggredibili dall'Erario. Non si sarebbe verificato lo svuotamento patrimoniale di RT 77 s.r.l. Erroneo sarebbe anche il riferimento, effettuato dal Tribunale del Riesame, di dover esperire l'azione revocatoria;
nel caso di contratto di affitto di azienda l'Erario potrebbe direttamente aggredire i beni del beneficiario senza necessità di tale azione;
non sarebbe stata pregiudicata l'attività di riscossione dell'Amministrazione finanziaria. Sarebbe congetturale ed apodittica la motivazione che ha ritenuto che con l'affitto di azienda sarebbero state sottratte all'esecuzione erariale le disponibilità liquide derivante dall'attività aziendale, entrate nella titolarità della società affittuaria Vigano Petrol s.r.I., non essendo affatto certo che con la prosecuzione in proprio dell'attività aziendale la RT 77 s.r.l. avrebbe generato liquidità aggredibíle da parte dell'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche del perdurante trend negativo. La società ricorrente ha incassato i canoni di affitto da parte della società affittuaria che sono aggredibili da parte dell'Erario. Sul punto, il Tribunale del riesame avrebbe osservato che nessun pagamento sarebbe avvenuto fino alla data del sequestro preventivo e che il primo pagamento del canone sarebbe avvenuto solo dopo aver acquisito consapevolezza della misura cautelare. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che il decreto di sequestro preventivo, pur essendo stato emesso il 26 aprile 2022, è stato notificato ed eseguito il 20 giugno 2022. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Erroneamente il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del riesame avrebbero individuato nell'azienda oggetto del contratto di affitto il profitto di reato sequestrabile ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Non sarebbe stato indicato dai provvedimenti di merito, neppure approssimativamente, il valore dell'azienda concessa in affitto;
l'azienda è, poi, ancora di proprietà di RT 77 s.r.l.: non sarebbe stata sottratta alla garanzia dei crediti dell'Amministrazione finanziaria. Nella parte in cui il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alle disponibilità liquide che verrebbero sottratte all'esecuzione erariale e che, invece, il sequestro impedirebbe che entrino nella titolarità dell'affittuaria Vigano Petrol s.r.I., il Tribunale del riesame sembrerebbe far riferimento al sequestro disciplinato 3 dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., misura diversa da quella richiesta dal Pubblico Ministero e disposta dal Giudice per le indagini preliminari. 2.3. Il difensore ha depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, riprendendo le argomentazioni del ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Oggetto della richiesta di restituzione, che concretizza l'interesse ad impugnare, è l'azienda, di cui si contesta che sia sottoponibile a sequestro finalizzato alla confisca. Rispetto a tale richiesta, il ricorso proposto da ER ZZ, in proprio quale indagato, è inammissibile per carenza di interesse, non avendo egli diritto alla restituzione. In ogni caso, all'indagato risultano essere state sottoposte a sequestro preventivo solo le quote della Vigano Petroli s.r.l. che sarebbero fittiziamente intestate a SM TT, pari a 9000 euro. Non sono proposte questioni relative al sequestro di tali quote sociali, poiché il ricorso è incentrato sulla sequestrabilità dell'azienda. Pertanto, il ricorso da ZZ ER, in proprio, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 2. Il primo motivo del ricorso di RT 77 s.r.l. è manifestamente infondato. 2.1. L'art. 11 del d.lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a C 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 2.1.1. Come affermato da Sez. 3, sentenza n. 3011 del 05/07/2016, Di Tullio, Rv. 268798, attraverso l'incriminazione della condotta prevista dall'art. 11 del d.lgs. 74/2000 il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione dì apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario. Cfr. sul punto anche Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251077, secondo cui l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, 4 bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori. La norma punisce due distinte condotte: l'alienazione simulata ed il compimento di atti fraudolenti. Per quanto qui interesse, per atto fraudolento (cfr. Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, Di Tullio, Rv. 268798,) deve intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa l'azione di tte° ‘it4" Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, il delittolè joi reato di pericolo concreto;
in ossequio al principio di offensività, si deve valutare l'idoneità ex ante dell'atto a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debito erariale. La diminuzione della garanzia può essere anche solo parziale, non necessariamente totale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266134), purché effettivamente in grado di mettere a rischio l'esazione del credito. La condotta può essere posta in essere con ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Erario. Il carattere fraudolento di determinate operazioni negoziali presuppone che l'attività fraudolenta sia nascosta attraverso lo schermo formale di attività o documenti apparentemente regolari (Sez. 3, n. 40319 del 2016, Scandiani) o l'adozione di un atto formalmente lecito - come l'alienazione di un bene - però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno (Sez. 3, n. 25677 del 16/5/2012, Caneva, Rv. 252996). 2.1.2. Orbene, la giurisprudenza ha già affermato che il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 si possa concretizzare con l'affitto di azienda ove risulti che si tratti di un atto fraudolento;
cfr. Sez. 3, n. 40319 del 16/06/2016, Scandiani, in motivazione. Afferma tale sentenza che la natura del delitto in esame come fattispecie di pericolo non impone che dall'atto apparentemente dispositivo consegua una effettiva erosione nell'area di garanzia dei crediti erariali costituita dal patrimonio del debitore, essendo sufficiente che si determini la semplice probabilità, da valutare al momento del compimento dell'atto stesso, che l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria possa essere impedita. Anche Sez. 3, n. 31944 del 18/06/2015, Scocco, non massimata in motivazione, ha affermato che il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 si possa concretizzare con l'affitto di azienda. 2.1.3. Il motivo non si confronta con gli elementi di fatto che il Tribunale del riesame ha indicato nelle pagine 9 e 10 per indicare che l'affitto di azienda sia solo apparente e che di fatto la gestione dell'azienda sia ancora effettuata da ER recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario. 5 ZZ. Il motivo non si confronta con la motivazione anche nella parte in cui sono stati indicati gli utili di esercizio ricavati dalla gestione dell'azienda data in affitto alla Vigano Petroli s.r.l. Si tratta di circostanza di fatto che dimostrano che mediante l'affitto di azienda la società ricorrente è stata privata dei suoi beni produttivi di utili, durante la durata dell'affitto, rispetto ad un canone ritenuto irrisorio rispetto ad essi. 2.2. Il secondo motivo è infondato. 2.2.1. Il Tribunale del riesame ha risposto alla questione dedotta con la memoria - se l'azienda costituisca il profitto del reato - richiamando il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754) per cui il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma. Il profitto, pertanto, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto. Il Tribunale del riesame ha, pertanto, ritenuto che oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sia l'azienda, quale valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, essendo irrilevante il mancato passaggio di proprietà, poiché i beni risultano, quanto meno formalmente, nella disponibilità di un altro soggetto giuridico, per quanto apparente. 2.3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso della RT 77 srl e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ZZ ER che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/11/2022.
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Il difensore avv. Francesco Rossini ha depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7041 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AR UC Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 25 luglio 2022 il Tribunale del Riesame di Bergamo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il 25 giugno 2022 nei confronti di ER ZZ e di RT 77 s.r.l. di convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dal Pubblico ministero. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenza il fumus del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a ER ZZ, quale legale rappresentante di RT 77 s.r.I., per avere - al fine di sottrarsi al pagamento dell'Iva per C 219.754,00 (anno 2018) e per C 236.083,00 (anno 2019), relative al PVC redatto dal Nucleo Guardia di Finanza di Pavia e notificato all'ZZ il data 14 ottobre 2021; di imposte per C 639.260,00 (avviso di accertamento notificato a ER ZZ il 8 giugno 2020) e di sanzioni per C 1.078. 751,00, relative alle attività di polizia giudiziaria - alienato simulatamente i beni di RT 77 s.r.I., al fine di sottrarli alla procedura di riscossione;
l'indagato ha affittato il ramo di azienda relativo all'intera attività economica svolta dalla società (distributore di benzina e bar) con contratto del 26 gennaio 2022 alla neo costituita Vigano Petrol s.r.I., per un canone mensile di C 2.000, spostando di fatto l'intero fatturato di RT 77 s.r.l. alla nuova società. Il Giudice per le indagini preliminari nel convalidare il sequestro preventivo del Pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo diretto nei confronti di RT 77 s.r.I., ovvero, in caso di incapienza, il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di beni di proprietà o anche solo nella disponibilità di ER ZZ (comprensivi delle quote di partecipazione societaria nella Vigano Petrol s.r.l. fittiziamente intestate a terzi) fino alla concorrenza del valore dei canoni percepiti da Vigano Petrol s.r.l. in forza del contratto di affitto di azienda stipulato in data 26 Gennaio 2022. Ha, altresì, disposto il sequestro preventivo dei citati valori nonché dell'azienda coincidente con l'impianto di distribuzione di carburanti ubicato in Vigano San Martino, ritenendo che l'azienda oggetto del contratto di affitto stipulato da MARTINA 77 s.r.I costituisca il profitto del reato da confiscare ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e prima di quel momento sequestrabile. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato e della società. Nella prima parte del ricorso si ricostruisce l'iter del procedimento, con riferimento al decreto del Pubblico ministero del 21 giugno 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo di sequestro preventivo d'urgenza ed alla convalida emessa dal Giudice per le indagini 2 preliminari il 25 giugno 2022, ai motivi di riesame ed alle argomentazioni dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Con il riesame si contestò la sussistenza del reato ex 11 d.lgs. n. 74 del 2000 perché con il contratto di affitto di azienda i beni sarebbero, comunque, rimasti di proprietà di RT 77 s.r.l. e, quindi, sarebbero stati aggredibili dall'Erario. Non si sarebbe verificato lo svuotamento patrimoniale di RT 77 s.r.l. Erroneo sarebbe anche il riferimento, effettuato dal Tribunale del Riesame, di dover esperire l'azione revocatoria;
nel caso di contratto di affitto di azienda l'Erario potrebbe direttamente aggredire i beni del beneficiario senza necessità di tale azione;
non sarebbe stata pregiudicata l'attività di riscossione dell'Amministrazione finanziaria. Sarebbe congetturale ed apodittica la motivazione che ha ritenuto che con l'affitto di azienda sarebbero state sottratte all'esecuzione erariale le disponibilità liquide derivante dall'attività aziendale, entrate nella titolarità della società affittuaria Vigano Petrol s.r.I., non essendo affatto certo che con la prosecuzione in proprio dell'attività aziendale la RT 77 s.r.l. avrebbe generato liquidità aggredibíle da parte dell'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche del perdurante trend negativo. La società ricorrente ha incassato i canoni di affitto da parte della società affittuaria che sono aggredibili da parte dell'Erario. Sul punto, il Tribunale del riesame avrebbe osservato che nessun pagamento sarebbe avvenuto fino alla data del sequestro preventivo e che il primo pagamento del canone sarebbe avvenuto solo dopo aver acquisito consapevolezza della misura cautelare. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che il decreto di sequestro preventivo, pur essendo stato emesso il 26 aprile 2022, è stato notificato ed eseguito il 20 giugno 2022. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Erroneamente il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del riesame avrebbero individuato nell'azienda oggetto del contratto di affitto il profitto di reato sequestrabile ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Non sarebbe stato indicato dai provvedimenti di merito, neppure approssimativamente, il valore dell'azienda concessa in affitto;
l'azienda è, poi, ancora di proprietà di RT 77 s.r.l.: non sarebbe stata sottratta alla garanzia dei crediti dell'Amministrazione finanziaria. Nella parte in cui il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alle disponibilità liquide che verrebbero sottratte all'esecuzione erariale e che, invece, il sequestro impedirebbe che entrino nella titolarità dell'affittuaria Vigano Petrol s.r.I., il Tribunale del riesame sembrerebbe far riferimento al sequestro disciplinato 3 dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., misura diversa da quella richiesta dal Pubblico Ministero e disposta dal Giudice per le indagini preliminari. 2.3. Il difensore ha depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, riprendendo le argomentazioni del ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Oggetto della richiesta di restituzione, che concretizza l'interesse ad impugnare, è l'azienda, di cui si contesta che sia sottoponibile a sequestro finalizzato alla confisca. Rispetto a tale richiesta, il ricorso proposto da ER ZZ, in proprio quale indagato, è inammissibile per carenza di interesse, non avendo egli diritto alla restituzione. In ogni caso, all'indagato risultano essere state sottoposte a sequestro preventivo solo le quote della Vigano Petroli s.r.l. che sarebbero fittiziamente intestate a SM TT, pari a 9000 euro. Non sono proposte questioni relative al sequestro di tali quote sociali, poiché il ricorso è incentrato sulla sequestrabilità dell'azienda. Pertanto, il ricorso da ZZ ER, in proprio, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 2. Il primo motivo del ricorso di RT 77 s.r.l. è manifestamente infondato. 2.1. L'art. 11 del d.lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a C 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 2.1.1. Come affermato da Sez. 3, sentenza n. 3011 del 05/07/2016, Di Tullio, Rv. 268798, attraverso l'incriminazione della condotta prevista dall'art. 11 del d.lgs. 74/2000 il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione dì apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario. Cfr. sul punto anche Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251077, secondo cui l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, 4 bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori. La norma punisce due distinte condotte: l'alienazione simulata ed il compimento di atti fraudolenti. Per quanto qui interesse, per atto fraudolento (cfr. Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, Di Tullio, Rv. 268798,) deve intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa l'azione di tte° ‘it4" Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, il delittolè joi reato di pericolo concreto;
in ossequio al principio di offensività, si deve valutare l'idoneità ex ante dell'atto a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debito erariale. La diminuzione della garanzia può essere anche solo parziale, non necessariamente totale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266134), purché effettivamente in grado di mettere a rischio l'esazione del credito. La condotta può essere posta in essere con ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Erario. Il carattere fraudolento di determinate operazioni negoziali presuppone che l'attività fraudolenta sia nascosta attraverso lo schermo formale di attività o documenti apparentemente regolari (Sez. 3, n. 40319 del 2016, Scandiani) o l'adozione di un atto formalmente lecito - come l'alienazione di un bene - però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno (Sez. 3, n. 25677 del 16/5/2012, Caneva, Rv. 252996). 2.1.2. Orbene, la giurisprudenza ha già affermato che il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 si possa concretizzare con l'affitto di azienda ove risulti che si tratti di un atto fraudolento;
cfr. Sez. 3, n. 40319 del 16/06/2016, Scandiani, in motivazione. Afferma tale sentenza che la natura del delitto in esame come fattispecie di pericolo non impone che dall'atto apparentemente dispositivo consegua una effettiva erosione nell'area di garanzia dei crediti erariali costituita dal patrimonio del debitore, essendo sufficiente che si determini la semplice probabilità, da valutare al momento del compimento dell'atto stesso, che l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria possa essere impedita. Anche Sez. 3, n. 31944 del 18/06/2015, Scocco, non massimata in motivazione, ha affermato che il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 si possa concretizzare con l'affitto di azienda. 2.1.3. Il motivo non si confronta con gli elementi di fatto che il Tribunale del riesame ha indicato nelle pagine 9 e 10 per indicare che l'affitto di azienda sia solo apparente e che di fatto la gestione dell'azienda sia ancora effettuata da ER recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario. 5 ZZ. Il motivo non si confronta con la motivazione anche nella parte in cui sono stati indicati gli utili di esercizio ricavati dalla gestione dell'azienda data in affitto alla Vigano Petroli s.r.l. Si tratta di circostanza di fatto che dimostrano che mediante l'affitto di azienda la società ricorrente è stata privata dei suoi beni produttivi di utili, durante la durata dell'affitto, rispetto ad un canone ritenuto irrisorio rispetto ad essi. 2.2. Il secondo motivo è infondato. 2.2.1. Il Tribunale del riesame ha risposto alla questione dedotta con la memoria - se l'azienda costituisca il profitto del reato - richiamando il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754) per cui il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma. Il profitto, pertanto, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto. Il Tribunale del riesame ha, pertanto, ritenuto che oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sia l'azienda, quale valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, essendo irrilevante il mancato passaggio di proprietà, poiché i beni risultano, quanto meno formalmente, nella disponibilità di un altro soggetto giuridico, per quanto apparente. 2.3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso della RT 77 srl e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ZZ ER che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/11/2022.