TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 274/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in MI (Me), via Vitt. Emanuele Orlando n. 22 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Martinis che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
TA di RT di MI (c.f. , in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal PI di GA , Persona_1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 maggio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 marzo 2024 Parte_2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 23/24, emessa il 2 febbraio 2024 e notificata il 6 febbraio 2024, con la quale la TA di RT di MI, aveva ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma € 3.000,00, in quanto la società non era stata in grado di produrre la documentazione commerciale contenente le corrette informazioni in materia di tracciabilità obbligatorie in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio relativamente alle seguenti specie: nr. 15 esemplari di ES (SWO) Per_2 Per_3
interi, per complessivi Kg. 437 circa.
[...]
Rappresentava che in data 24 agosto 2023 alle ore 7,00 circa presso lo svincolo di MI il personale del nucleo operativo di polizia ambientale della TA di RT di MI aveva effettuato un controllo sul mezzo Fiat Iveco – isotermico – tg- FD169GW di proprietà di condotto da . Parte_2 Controparte_1
All'esito del controllo gli agenti avevano elevato il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 240705BAGO2023 in quanto il trasgressore non aveva prodotto la documentazione commerciale contenente le informazioni in materia di tracciabilità obbligatorie in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio per 15 esemplari di pesce spada del peso complessivo di Kg. 437 circa.
Rappresentava che, secondo quanto riferito dallo stesso Italiano agli agenti, quest'ultimo era intervenuto su un mezzo di proprietà di che aveva avuto un incidente sull'autostrada Parte_2
Messina-Palermo. Dal momento che il mezzo non era più idoneo a marciare, il prodotto ittico (per l'appunto i 15 esemplari di pesce spada) era stato trasportato a bordo del mezzo condotto da
, il quale, per mera dimenticanza, non aveva Controparte_1 prelevato dal mezzo incidentato anche la documentazione relativa alla tentata vendita.
In un secondo momento aveva fatto pervenire Parte_2 Parte_2 alle ore 10,00 il documento di trasporto “Beni Viaggianti in tentata
Vendita” n. r. 2C/23.
Così ricostruiti i fatti, la società opponente rilevava la nullità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto nella stessa non era indicata l'Autorità competente per l'impugnazione. Lamentava poi che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 2 Legge n. 241/1990.
Aggiungeva che l'ordinanza-ingiunzione era nulla per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge n. 241/1990.
Deduceva poi che gli agenti della TA di RT, essendo intervenuti all'apertura dell'esercizio commerciale, non avevano consentito a di procedere alla fase preventiva di controllo Parte_2 della merce, così come stabilito dalla normativa.
Precisava comunque che nessuna sanzione poteva essere applicata in quanto la merce priva di etichettatura non era esposta per la vendita, ma stava per essere trasportata presso i locali della società.
Contestava poi l'entità della sanzione, rilevando la sproporzione rispetto ai fatti contestati.
Ed ancora contestava quanto sostenuto dalla capitaneria di RT nell'ordinanza-ingiunzione in ordine alla mancanza sulla documentazione prodotta di informazioni in ordine alla tracciabilità dei prodotti.
Sosteneva al riguardo che il documento esibito alla TA di
RT (DDT n. 2C/23 del 24 agosto 2023) riportava la zona di provenienza, la descrizione dei beni ed il lotto.
Lamentava poi l'errata applicazione dell'art. 8 bis della Legge n.
689/1981, non risultando che la società fosse recidiva nella violazione contestata.
Si doleva infine del fatto che la TA di RT non avesse dato alla società il tempo necessario per esibire la documentazione richiesta e di aver provveduto alla immediata distruzione del pesce del valore di circa € 13.000,00.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.
23/2024 emessa dalla TA di RT di MI il 2 febbraio
2024 o, in subordine, che venisse rideterminata la misura della sanzione. Nella resistenza della TA di RT di MI, all'udienza del 6 maggio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza del rilievo in ordine alla presunta nullità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata indicazione dell'Autorità competente per l'impugnazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa o erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso non ne determina la nullità, ma integra solo una mera “irregolarità” formale, che può eventualmente rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.
Anche di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui si eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di rimessione in termini” (Cass. 17 giugno 2021, n. 17237; in tal senso anche Cass. 25227/2013 e 19675/2011).
Parimenti infondati sono i rilievi in ordine all'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione degli artt. 2 e 3 Legge n.
241/1990.
Al riguardo è sufficiente rilevare che, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981
(Cass. n. 31239 del 2021); ha, inoltre, affermato (Cass. n. 21706 del
2018), con un principio cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella L. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dalla L.
n. 241 del 1990, art. 2 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, conv. dalla
L. n. 80 del 2005), in quanto la L. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (Cass. 10 ottobre
2022, n. 29404).
Nel merito l'opposizione è infondata.
Con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, sicché
l'amministrazione sanzionante dovrà provare la fondatezza della sua pretesa, laddove sull'opponente, qualora abbia dedotto fatti incidenti sulla legittimità del procedimento amministrativo o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, incombe l'onere di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass. n. 3741/1999).
Sostiene la società opponente che la merce priva di etichettatura non era esposta alla vendita al dettaglio e che a distanza di poche ore dalla contestazione era stata esibita alla TA la documentazione attestante la tracciabilità del prodotto.
È pacifico che al momento del controllo da parte del Nucleo operativo di Polizia Ambientale della TA di RT di MI avvenuto il
24 agosto 2023 alle ore 7,05 presso lo svincolo autostradale di
MI a bordo del veicolo condotto da vi fossero Controparte_1
15 esemplari di pesce spada privi della documentazione commerciale contenente le corrette informazioni in materia di tracciabilità in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio.
Del resto tale circostanza è stata accertata sotto la diretta percezione degli agenti verbalizzanti e pertanto il relativo accertamento è dotato di efficacia privilegiata.
Ciò premesso, non possono essere condivisi i rilievi di parte opponente sulla non applicabilità della sanzione prevista dall'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 4/2012 e sull'assenza di rischio per la vita e la salute umana.
L'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 4/2012, attraverso il richiamo all'art. 10, comma 1, lett. z), sanziona chiunque violi gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
E l'art. 18, commi 2 e 3, Regolamento CE n. 178/2002 prevede che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale, destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentono di mettere a disposizione delle autorità competenti che le richiedano le informazioni a riguardo.
L'art. 58 Regolamento CE n. 1224/2009 stabilisce ancora che “Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nella
Comunità o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita”.
Il successivo par. 4 prevede che “L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:
a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 8 del regolamento
CE) n. 2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.
È chiaro dunque che non assume rilevanza la circostanza che al momento del controllo il pesce non fosse esposto alla vendita al dettaglio.
Le norme sopra citate, proprio per garantire la più ampia tutela possibile per la salute, impongono a tutti gli operatori del settore alimentare di disporre di sistemi e procedure idonei a mettere disposizione delle autorità competenti le informazioni sulla tracciabilità del prodotto “in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio”.
Ne consegue che in tutto l'arco temporale compreso tra la cattura e la vendita al dettaglio l'operatore deve essere in grado di esibire all'autorità competente le informazioni sulla tracciabilità del prodotto. Secondo la società opponente, la TA di RT non avrebbe consentito a di mettere a disposizione le informazioni Parte_2 previste dalla normativa. In particolare la TA di RT avrebbe emesso l'ordinanza-ingiunzione senza attribuire rilievo al fatto che nell'occasione vi era stato un incidente stradale.
Inoltre sostiene che la documentazione successivamente esibita nel corso della stessa mattinata del 24 agosto 2023 contenesse tutte le informazioni sulla tracciabilità del pesce spada rinvenuto a bordo del mezzo condotto da . Controparte_1
In ordine a tali rilievi deve osservarsi che non è vero che la
TA di RT di MI non abbia consentito a di Parte_2 mettere disposizione le informazioni sulla tracciabilità del prodotto.
Ed invero nell'ordinanza-ingiunzione si dà espressamente atto della documentazione messa a disposizione da parte di Parte_2
“tardivamente prodotta presso gli Uffici della TA di
[...]
RT” e la stessa è stata ritenuta irrilevante per escludere la configurabilità dell'illecito.
In ordine a tale aspetto si osserva che la documentazione esibita alla
TA di RT di MI e prodotta dalla società in giudizio non
è idonea a garantire la tracciabilità del prodotto rinvenuto a bordo del veicolo condotto da . Controparte_1
In primo luogo, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dalla TA di RT (alleato n. 10), il pesce trovato all'interno del veicolo non era contrassegnato da alcun elemento identificativo e, pertanto, non vi è alcuna possibilità di ricollegare allo stesso la documentazione prodotta.
Già questa circostanza integra la commissione dell'illecito contestato in quanto, come osservato in precedenza, la normativa europea impone proprio un'adeguata etichettatura per assicurare la rintracciabilità di ogni partita (art. 58, par. 2 Regolamento n.
1224/2009). Inoltre il D.D.T. n. 2C/23 non riporta il numero di targa dell'automezzo né la firma del conducente e, pertanto, dallo steso non si evince se il prodotto ivi indicato fosse proprio quello trasportato sul veicolo incidentato e poi trasferito sul veicolo condotto dall'Italiano.
Ed ancora nei documenti prodotti dalla società, anche ammesso che siano riferibili proprio al pesce rinvenuto dagli agenti, non vi è alcun cenno alla data di cattura, all'identificazione del peschereccio che ha provveduto alla cattura ed alla identificazione delle partite, in violazione di quanto previsto dall'art. 58, par. 4, Regolamento CE n.
1224/2009.
Deve, dunque, ritenersi che – anche a prescindere dalle ragioni della momentanea assenza della documentazione al momento del controllo
– la documentazione prodotta dalla società opponente non è sufficiente per fornire tutti i dati necessari sulla tracciabilità del pesce sequestrato.
Inoltre non è ravvisabile la lamentata sproporzione della sanzione rispetto ai fatti contestati. La sanzione di € 3.000,00 si rivela coerente e proporzionata rispetto alla gravità dell'illecito, data la notevole quantità di pesce (oltre 400 kg) privo di etichettatura, e della reiterazione della violazione (cfr. fattispecie analoga avvenuta il
22 luglio 2019 sanzionata con ordinanza-ingiunzione n. 374/2019), così come documentato dalla TA.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla va, infine, disposto sulle spese.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. 4 agosto 2023,
n. 23825).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino