Articolo 14 della Legge 6 luglio 1964, n. 633
Articolo 13Articolo 15
Versione
19 agosto 1964
Art. 14.
L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'istituto nazionale assicurazioni e la, Cassa depositi e prestiti sono autorizzati anche in deroga alle, vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere mutui al Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati.
Le province di Gorizia e di Udine e i Comuni partecipanti ai Consorzi sono autorizzati a prestare le garanzie dei mutui di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 19 agosto 1964