Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2025, proposto da
MM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02D9A0BD8, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristian Barutta e Antonio Zago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Marta Cendron e Simone Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, non costituita in giudizio;
nei confronti
ED Next Government s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata e Anna Maria Desiderà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Renovit Public Solutions s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera n. 658 del 16 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la gara multilotto denominata «Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026» limitatamente al Lotto n. 5 - CIG A02D9A0BD8;
- del provvedimento di diniego di avvio del procedimento in autotutela che la ricorrente ha ricevuto da Azienda Zero in data 3 settembre 2025;
- di tutti gli atti (pubblicati per esteso su piattaforma Sintel) di indizione e di svolgimento della procedura di gara, graduatorie incluse, intendendosi fra essi espressamente inclusi: A) il bando e il disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, ivi compreso l’allegato 7 criteri GVE, di cui alla delibera del D.G. n. 730 del 28 novembre 2023, come modificati nell’edizione approvata con la delibera del D.G. n. 104 del 1° marzo 2024 (pubblicazioni nella G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 145 del 18 dicembre 2023 e n. 38 del 29 marzo 2024) e la successiva delibera del D.G. n. 229 del 22 maggio 2024 (tutte impugnate), e i chiarimenti tutti resi prima della presentazione delle offerte (in quanto attinti dalle censure svolte nel ricorso; B) tutti gli atti adottati dal seggio di gara e dal RUP nel corso della procedura, ivi compresi quelli di cui ai verbali del 26 settembre 2024, in punto di riparametrazione punteggi, del 16, 18 e 20 giugno 2025, in punto di assegnazione lotti con vincolo di aggiudicazione, nonché del 9 settembre 2025, in punto di verifica della congruità del costo della manodopera e dell’offerta aggiudicataria; C) tutti i verbali della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi, e, in particolare, quello del 5 giugno 2025, che recepisce l’applicazione del criterio della doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, e quelli dell’11 giugno 2025 recanti le graduatorie (oltre a quelli del 29 settembre, 10 ottobre 15 ottobre, 22 ottobre e 17 dicembre 2024, quello dal 5 novembre 2024 al 28 gennaio 2025; quello del 18 febbraio 2025 e quelli dal 6 al 20 marzo 2025, dal 1° aprile al 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025), nonché A al verbale del 27 maggio 2025, dell’allegato A al verbale del 27 maggio 2025;
nonché, per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ED Next Government s.r.l. il 13 ottobre 2025, per l’annullamento di tutti i verbali della commissione giudicatrice nella parte in cui non escludono MM s.p.a. dalla gara e/o le assegnano 40,40 punti per l’offerta tecnica, nonché della delibera n. 658 del 16 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la gara multilotto, nella parte in cui pone MM s.p.a. in posizione utile;
e, per quanto riguarda l’atto di intervento ad opponendum presentato da Renovit Public Solutions s.p.a. il 24 novembre 2025, per il rigetto del ricorso presentato da MM s.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Zero e di ED Next Government s.r.l., nonché l’atto di intervento ad opponendum di Renovit Public Solutions s.p.a.;
Visto l’atto del 24 novembre 2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LO De ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. MM s.p.a. (di seguito, breviter , MM) partecipava alla gara indetta da Azienda Zero per l’affidamento di una convenzione quadro ex art. 26, comma 1, legge n. 488 del 1999 per la « Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto (G.V.E.) » suddivisa in sei lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con soglia di sbarramento riferita al punteggio tecnico complessivo (minimo 40 su 70) e con vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto (rimesso alla volontà del concorrente primo classificato).
Con riferimento al lotto n. 5 (oggetto del presente giudizio), all’esito della gara MM si classificava al terzo posto in graduatoria, per effetto dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara, nonché del meccanismo di espunzione dei concorrenti che avevano optato per altri lotti.
2. MM impugnava gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento e proponendo altresì domanda di dichiarazione di inefficacia sia del contratto di convenzione stipulato e/o stipulando nelle more dalla stazione appaltante con l’aggiudicataria, che dei successivi contratti attuativi.
3. Si costituivano ritualmente Azienda Zero e ED Next Government s.r.l. (di seguito, breviter , ED), chiedendo il rigetto del ricorso. Inoltre, ED con il ricorso incidentale in epigrafe indicato agiva per ottenere l’esclusione di MM dalla gara.
Nel corso del giudizio interveniva ad opponendum Renovit Public Solutions s.p.a. (anch’essa partecipante alla gara ed aggiudicataria del lotto n. 1) chiedendo il rigetto del ricorso proposto da MM.
4. Con atto del 24 novembre 2025 MM dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva al Tribunale di compensare le spese di lite.
5. ED con memoria di replica rilevava che MM: a) aveva presentato ricorso per ognuno dei sei lotti della procedura; b) soltanto per quattro di essi aveva manifestato la sopravenuta carenza di interesse alla decisione o comunque l’intenzione di rinuncia al ricorso; c) nei giudizi relativi ai predetti lotti aveva chiesto, in via principale, l’aggiudicazione del singolo lotto oggetto di giudizio e, in via subordinata, l’annullamento dell’intera gara. Pertanto ED chiedeva al Tribunale che nei due restanti giudizi (n. 1828/2025 R.G. relativo al lotto n. 4 e n. 1834/2025 R.G. relativo al lotto n. 6) - nei quali MM non aveva manifestato la carenza di interesse ovvero la volontà di rinunciare - fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che si erano aggiudicati i restanti lotti, al fine di evitare che l’eventuale accoglimento dei motivi proposti in via subordinata da MM, determinando l’annullamento dell’intera gara, potesse travolgere anche le posizioni dei medesimi soggetti senza che gli stessi siano stati messi nelle condizioni di difendersi.
6. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. La ricorrente, con il suddetto atto del 24 novembre 2025, ha anticipato di voler dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio, e nel corso dell’udienza di merito il suo difensore si è formalmente espresso in tal senso.
Pertanto dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Va dichiarata improcedibile anche la domanda di integrazione del contraddittorio formulata da ED nella ricordata memoria di replica. A prescindere da ogni considerazione sull’estraneità della domanda al presente giudizio, solo per completezza il Collegio osserva che: A) il ricorso n. 1828/2025 R.G. (relativo al lotto n. 4) è stato in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto con la sentenza di questo Tribunale n. 2497/2025; B) il ricorso n. 1834/2025 R.G. (relativo al lotto n. 6) è stato accolto da questo Tribunale con la sentenza n. 2498/2025, ma limitatamente al primo motivo, ragion per cui non sono stati esaminati gli ulteriori motivi, espressamente proposti in via subordinata, finalizzati alla rinnovazione delle operazioni dell’intera gara; C) l’istanza di ED era frutto del timore di un possibile annullamento dell’intera gara, evento escluso, per le considerazioni appena esposte, proprio in quanto sono rimasti assorbiti i motivi proposti in via subordinata da MM per la tutela del c.d. interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera gara.
8. Le spese di giudizio possono essere compensate considerato che nulla è stato opposto dalle parti resistenti alla richiesta di compensazione formulata da MM.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO LI, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
LO De ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO De ZZ | LO LI |
IL SEGRETARIO