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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
4158 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.4158/21 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.429 e
447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.780/21 ordine n.1559/21 ruolo del 26
febbraio 2021 con cui veniva ingiunto alla società TU srl di pagare alla società
la somma di euro 37.767,13 oltre gli interessi come da domanda e le Parte_1
spese;
1 rilevato che la società TU srl proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo, domandando in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato, domandando inoltre che fossero accertati e dichiarati l'inadempimento della società ingiungente ai sensi degli articoli 1375, 1460, 1464 e 1467 cc e lo squilibrio contrattuale per la sopravvenuta onerosità dell'obbligazione gravante su essa società opponente/conduttrice, domandando poi in subordine una rideterminazione del canone annuo dovuto da essa società conduttrice TU srl alla società locatrice
, con conseguente rideterminazione delle poste di dare e avere, ed Parte_1
infine in via riconvenzionale che la società fosse condannata a Parte_1
corrispondere ad essa società opponente le somme di euro 123.224,48 a titolo di danno emergente e di euro 134.505,00 a titolo di mancato guadagno o, in ulteriore subordine, che che la società fosse condannata a corrisponderle la somma di euro Parte_1
123.224,48 a titolo di indennizzo ex articolo 2041 cc;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare Parte_1
la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, nel merito che venisse accertato e dichiarato che la società aveva già operato una rideterminazione dei canoni del 50%, Parte_1
che il recesso anticipato da contratto non era imputabile ad essa società
ingiungente/opposta e che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo era effettivamente dovuta nella sua interezza, nonché in subordine che venisse accertato e dichiarato che la società aveva svolto le trattative di riduzione del canone Parte_1
2 di locazione secondo il principio di buona fede e per l'effetto che venisse respinta la domanda riconvenzionale di condanna, domandando infine in ulteriore subordine che la determinazione dell'importo di un eventuale indennizzo riconosciuto come spettante alla società opponente fosse rimesso all'equo apprezzamento del giudice;
rilevato che il giudice con l'ordinanza 29 ottobre 2021 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva che le parti procedesso all'esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgv. n.28/2010 e successivamente,
conclusasi senza successo la procedura di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, le invitava a depositare brevi note conclusionali trattenendo quindi la causa in decisione “;
ciò premesso, ritenuto che la causa può ben essere decisa alla luce delle risultanze già
acquisite, senza bisogno di ulteriore istruzione, va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione di inadempimento formulata dalla società opponente ex articolo 1460 cc che dalla documentazione agli atti non risulta che la società si sia in Parte_1
alcun modo resa inadempiente nei confronti della società TU nella sua qualità di locatrice, avendo pienamente assolto alla propria obbligazione di concedere in godimento a controparte i locali oggetto del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 1 marzo 2019 (cfr. documento 3 di parte opponente), per cui tale eccezione va rigettata;
rilevato altresì che nemmeno si ravvisa una violazione da parte della società Parte_1
del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'articolo 1375
[...]
cc, in quanto non risulta che la fideiussione bancaria sia stata escussa illegittimamente
3 dalla società ingiungente, considerato che la comunicazione di controdiffida del 29 aprile
2020 (cfr. documento 7 di parte opponente) è stata inviata dalla società TU alla società
oltre il termine individuato dalla società opposta con la prima diffida, Parte_1
circostanza questa mai contestata dalla società TU srl;
rilevato inoltre che la buona fede e la correttezza della società Parte_1
nell'esecuzione del rapporto contrattuale si evincono altresì dalla proposta di rinegoziazione dei canoni di locazione effettuata dalla società opposta Parte_1
in data 8 maggio 2020 (cfr. documento 8 di parte opposta), nonché dall'effettiva rinegoziazione degli stessi per i mesi di marzo e aprile 2020, come risulta dalla mail del 3
luglio 2020 (cfr. documento 11 di parte opponente) e dalla fattura 205/01 (cfr. documento
14 di parte opponente);
ritenuto dunque che anche la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale a carico della società ex articolo 1375 cc va rigettata;
Parte_1
ritenuto altresì che va rigettata la domanda di accertamento dell'inadempimento di ai sensi dell'articolo 1464 cc, in quanto la disciplina dell'impossibilità Parte_1
parziale sopravvenuta non può trovare applicazione nel caso di specie atteso che, come già
sopra anticipato, il locatore ha effettivamente assolto al proprio obbligo di concedere al conduttore il godimento dell'immobile oggetto del contratto, che si trovava appunto nella sua detenzione;
rilevato poi in ogni caso che, anche applicando tale disciplina al caso di specie, non potrebbe predicarsi un vero e proprio diritto del conduttore alla riduzione della prestazione da esso dovuta, come sottolineato anche dalla maggioritaria giurisprudenza di
4 merito sull'argomento, secondo cui non è configurabile nel nostro ordinamento un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per una delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili , in quanto il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte deve esplicarsi nei limiti dell'interesse proprio o
“nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico” (cfr. sentenza n.3114/2021 del Tribunale di Roma);
rilevato a questo riguardo che, come già anticipato ai paragrafi precedenti, la società
ha effettivamente rideterminato l'importo dei canoni del contratto di Parte_1
locazione per i mesi di marzo e aprile 2020 (con una diminuzione del 50%) e aveva anche proposto di rinegoziare in egual misura anche i canoni da giugno 2020 in poi, e tuttavia la società TU non partecipava all'incontro all'uopo fissato in data 25 maggio 2020;
rilevato a questo riguardo che secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei
presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie
positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni
riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto” (cfr.
Tribunale di Roma. sez. VI civ., n. 9457/2021), e pertanto nessun addebito o responsabilità
può essere mosso alla società ai sensi dell'articolo 1464 cc;
Parte_1
ritenuto altresì che va rigettata anche la domanda formulata da parte opponente ai sensi dell'articolo 1467 cc in quanto il rimedio individuato da tale articolo è quello della risoluzione del rapporto contrattuale e alcun inadempimento può essere attribuito alla società in tal senso, mentre per quanto riguarda la possibilità di Parte_1
5 modifica delle condizioni del contratto prevista dal terzo comma dell'articolo 1467 cc vale quanto già esposto ai paragrafi precedenti;
rilevato quanto alla violazione degli articoli 1218, 1223 e 1284 cc ai sensi dell'articolo 91 del
D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020, che nel caso di specie non è possibile attribuire l'inadempimento di parte opponente esclusivamente alle misure di contenimento per il
Covid-19, in quanto da un lato ritardi nel pagamento dei canoni e di altre obbligazioni si erano verificati sistematicamente già prima dell'emergenza pandemica e dall'altro il decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento di mensilità successive (da luglio
2020 in poi) all'applicazione delle misure di contenimento cui si riferisce il sopracitato
D.L., per cui anche tale domanda formulata dalla società opponente va rigettata;
ritenuto poi quanto alla domanda riconvenzionale di condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 134.505,00 a titolo risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla società TU srl che anch'essa va rigettata in quanto, si ribadisce,
alcuna responsabilità per inadempimento può essere addebitata alla società Parte_1
nell'esecuzione del rapporto contrattuale con la società TU e il recesso dal
[...]
contratto va ricondotto unicamente alla volontà della stessa società TU, considerata altresì la disponibilità e le proposte della società a rideterminare Parte_1
l'importo dei canoni di locazione a favore della società opposta;
ritenuto infine che va rigettata anche la domanda riconvenzionale di condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 123.224,48 a titolo di indennizzo ex articolo 2041 cc in quanto dal contratto di locazione di immobile ad uso commerciale sottoscritto dalle parti (cfr. documento 3 di parte opponente) risulta espressamente, alla
6 clausola n.5, che “al termine della locazione tutti gli impianti e le opere eseguite dal conduttore
verranno lasciate al locatore senza corresponsione di alcun indennizzo, con rinuncia al ripristino da
parte di quest'ultimo”, clausola legittimamente apposta al contratto, stante la derogabilità
della disciplina di cui all'articolo 1593 cc;
ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, che l'opposizione presentata dalla società
TU srl avverso il decreto ingiuntivo n.780/21 ordine, n.1559/21 ruolo del 26 febbraio
2021 del Tribunale di Brescia deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società TU srl avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.780/21 ordine n.1559/21 ruolo del 26 febbraio 2021 con cui veniva ingiunto alla predetta società TU srl di pagare alla società
la somma di euro 37.767,13 oltre gli interessi come da Parte_1
domanda e le spese;
b) rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla società TU srl nei confronti della società Parte_1
c) condanna la società TU srl a rimborsare alla società le Parte_1
spese di causa che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
7 Così deciso in Brescia il 23 aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.4158/21 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.429 e
447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.780/21 ordine n.1559/21 ruolo del 26
febbraio 2021 con cui veniva ingiunto alla società TU srl di pagare alla società
la somma di euro 37.767,13 oltre gli interessi come da domanda e le Parte_1
spese;
1 rilevato che la società TU srl proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo, domandando in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato, domandando inoltre che fossero accertati e dichiarati l'inadempimento della società ingiungente ai sensi degli articoli 1375, 1460, 1464 e 1467 cc e lo squilibrio contrattuale per la sopravvenuta onerosità dell'obbligazione gravante su essa società opponente/conduttrice, domandando poi in subordine una rideterminazione del canone annuo dovuto da essa società conduttrice TU srl alla società locatrice
, con conseguente rideterminazione delle poste di dare e avere, ed Parte_1
infine in via riconvenzionale che la società fosse condannata a Parte_1
corrispondere ad essa società opponente le somme di euro 123.224,48 a titolo di danno emergente e di euro 134.505,00 a titolo di mancato guadagno o, in ulteriore subordine, che che la società fosse condannata a corrisponderle la somma di euro Parte_1
123.224,48 a titolo di indennizzo ex articolo 2041 cc;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare Parte_1
la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, nel merito che venisse accertato e dichiarato che la società aveva già operato una rideterminazione dei canoni del 50%, Parte_1
che il recesso anticipato da contratto non era imputabile ad essa società
ingiungente/opposta e che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo era effettivamente dovuta nella sua interezza, nonché in subordine che venisse accertato e dichiarato che la società aveva svolto le trattative di riduzione del canone Parte_1
2 di locazione secondo il principio di buona fede e per l'effetto che venisse respinta la domanda riconvenzionale di condanna, domandando infine in ulteriore subordine che la determinazione dell'importo di un eventuale indennizzo riconosciuto come spettante alla società opponente fosse rimesso all'equo apprezzamento del giudice;
rilevato che il giudice con l'ordinanza 29 ottobre 2021 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva che le parti procedesso all'esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgv. n.28/2010 e successivamente,
conclusasi senza successo la procedura di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, le invitava a depositare brevi note conclusionali trattenendo quindi la causa in decisione “;
ciò premesso, ritenuto che la causa può ben essere decisa alla luce delle risultanze già
acquisite, senza bisogno di ulteriore istruzione, va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione di inadempimento formulata dalla società opponente ex articolo 1460 cc che dalla documentazione agli atti non risulta che la società si sia in Parte_1
alcun modo resa inadempiente nei confronti della società TU nella sua qualità di locatrice, avendo pienamente assolto alla propria obbligazione di concedere in godimento a controparte i locali oggetto del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 1 marzo 2019 (cfr. documento 3 di parte opponente), per cui tale eccezione va rigettata;
rilevato altresì che nemmeno si ravvisa una violazione da parte della società Parte_1
del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'articolo 1375
[...]
cc, in quanto non risulta che la fideiussione bancaria sia stata escussa illegittimamente
3 dalla società ingiungente, considerato che la comunicazione di controdiffida del 29 aprile
2020 (cfr. documento 7 di parte opponente) è stata inviata dalla società TU alla società
oltre il termine individuato dalla società opposta con la prima diffida, Parte_1
circostanza questa mai contestata dalla società TU srl;
rilevato inoltre che la buona fede e la correttezza della società Parte_1
nell'esecuzione del rapporto contrattuale si evincono altresì dalla proposta di rinegoziazione dei canoni di locazione effettuata dalla società opposta Parte_1
in data 8 maggio 2020 (cfr. documento 8 di parte opposta), nonché dall'effettiva rinegoziazione degli stessi per i mesi di marzo e aprile 2020, come risulta dalla mail del 3
luglio 2020 (cfr. documento 11 di parte opponente) e dalla fattura 205/01 (cfr. documento
14 di parte opponente);
ritenuto dunque che anche la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale a carico della società ex articolo 1375 cc va rigettata;
Parte_1
ritenuto altresì che va rigettata la domanda di accertamento dell'inadempimento di ai sensi dell'articolo 1464 cc, in quanto la disciplina dell'impossibilità Parte_1
parziale sopravvenuta non può trovare applicazione nel caso di specie atteso che, come già
sopra anticipato, il locatore ha effettivamente assolto al proprio obbligo di concedere al conduttore il godimento dell'immobile oggetto del contratto, che si trovava appunto nella sua detenzione;
rilevato poi in ogni caso che, anche applicando tale disciplina al caso di specie, non potrebbe predicarsi un vero e proprio diritto del conduttore alla riduzione della prestazione da esso dovuta, come sottolineato anche dalla maggioritaria giurisprudenza di
4 merito sull'argomento, secondo cui non è configurabile nel nostro ordinamento un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per una delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili , in quanto il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte deve esplicarsi nei limiti dell'interesse proprio o
“nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico” (cfr. sentenza n.3114/2021 del Tribunale di Roma);
rilevato a questo riguardo che, come già anticipato ai paragrafi precedenti, la società
ha effettivamente rideterminato l'importo dei canoni del contratto di Parte_1
locazione per i mesi di marzo e aprile 2020 (con una diminuzione del 50%) e aveva anche proposto di rinegoziare in egual misura anche i canoni da giugno 2020 in poi, e tuttavia la società TU non partecipava all'incontro all'uopo fissato in data 25 maggio 2020;
rilevato a questo riguardo che secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei
presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie
positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni
riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto” (cfr.
Tribunale di Roma. sez. VI civ., n. 9457/2021), e pertanto nessun addebito o responsabilità
può essere mosso alla società ai sensi dell'articolo 1464 cc;
Parte_1
ritenuto altresì che va rigettata anche la domanda formulata da parte opponente ai sensi dell'articolo 1467 cc in quanto il rimedio individuato da tale articolo è quello della risoluzione del rapporto contrattuale e alcun inadempimento può essere attribuito alla società in tal senso, mentre per quanto riguarda la possibilità di Parte_1
5 modifica delle condizioni del contratto prevista dal terzo comma dell'articolo 1467 cc vale quanto già esposto ai paragrafi precedenti;
rilevato quanto alla violazione degli articoli 1218, 1223 e 1284 cc ai sensi dell'articolo 91 del
D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020, che nel caso di specie non è possibile attribuire l'inadempimento di parte opponente esclusivamente alle misure di contenimento per il
Covid-19, in quanto da un lato ritardi nel pagamento dei canoni e di altre obbligazioni si erano verificati sistematicamente già prima dell'emergenza pandemica e dall'altro il decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento di mensilità successive (da luglio
2020 in poi) all'applicazione delle misure di contenimento cui si riferisce il sopracitato
D.L., per cui anche tale domanda formulata dalla società opponente va rigettata;
ritenuto poi quanto alla domanda riconvenzionale di condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 134.505,00 a titolo risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla società TU srl che anch'essa va rigettata in quanto, si ribadisce,
alcuna responsabilità per inadempimento può essere addebitata alla società Parte_1
nell'esecuzione del rapporto contrattuale con la società TU e il recesso dal
[...]
contratto va ricondotto unicamente alla volontà della stessa società TU, considerata altresì la disponibilità e le proposte della società a rideterminare Parte_1
l'importo dei canoni di locazione a favore della società opposta;
ritenuto infine che va rigettata anche la domanda riconvenzionale di condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 123.224,48 a titolo di indennizzo ex articolo 2041 cc in quanto dal contratto di locazione di immobile ad uso commerciale sottoscritto dalle parti (cfr. documento 3 di parte opponente) risulta espressamente, alla
6 clausola n.5, che “al termine della locazione tutti gli impianti e le opere eseguite dal conduttore
verranno lasciate al locatore senza corresponsione di alcun indennizzo, con rinuncia al ripristino da
parte di quest'ultimo”, clausola legittimamente apposta al contratto, stante la derogabilità
della disciplina di cui all'articolo 1593 cc;
ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, che l'opposizione presentata dalla società
TU srl avverso il decreto ingiuntivo n.780/21 ordine, n.1559/21 ruolo del 26 febbraio
2021 del Tribunale di Brescia deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società TU srl avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.780/21 ordine n.1559/21 ruolo del 26 febbraio 2021 con cui veniva ingiunto alla predetta società TU srl di pagare alla società
la somma di euro 37.767,13 oltre gli interessi come da Parte_1
domanda e le spese;
b) rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla società TU srl nei confronti della società Parte_1
c) condanna la società TU srl a rimborsare alla società le Parte_1
spese di causa che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
7 Così deciso in Brescia il 23 aprile 2025
Il giudice
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