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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2483/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2483 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: rivalsa e risarcimento del danno
TRA
(P.IVA , rappresentata e difesa, come da Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. ALESSANDRO POGGIO (c.f. ) e C.F._1 dall'Avv. LODOVICO CANCARINI (c.f. ), da ritenersi C.F._2
elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi PEC
e Email_1
Email_2
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Controparte_2 C.F._3 da procura in atti, dall'Avv. FLAVIO MANAVELLA (c.f. C.F._4
fax 0175/571081; indirizzo PEC , Email_3
presso il quale ha eletto domicilio in Saluzzo, Piazza Cavour n. 6;
CONVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata dell'8.5.2025. In particolare:
- per parte attrice (come da conclusioni in atti e, quindi): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo ogni necessario accertamento e declaratoria: dichiarare tenuto e condannare il IGnor
a corrispondere alla Controparte_2 CP_1
(i) a titolo di restituzione o comunque di risarcimento per equivalente delle somme oggetto di distrazione, l'importo di €138.497,26 ovvero il diverso, e anche maggiore, importo accertato come dovuto nel corso del giudizio;
(ii) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, l'importo accertato come dovuto nel corso del giudizio anche in forza di quantificazione in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. ai sensi di legge”;
- per il convenuto: “Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis rejectis;
previe declaratorie facti et iuris del caso;
respingersi in ogni caso le domande tutte proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
col favore delle spese ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2023, Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, o ”) ha convenuto in giudizio CP_1 CP_1 _2
, suo ex dipendente, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo alla
[...]
restituzione ovvero al risarcimento per equivalente della somma di € 138.497,26
(“ovvero il diverso, e anche maggiore importo accertato come dovuto nel corso del giudizio” ) oggetto di indebita distrazione operata dai conti correnti dei clienti della
2 filiale di Barge, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificarsi anche in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese.
In particolare, a sostegno della propria azione, parte attrice ha allegato che:
- , responsabile della filiale di Barge dal 2014 al 3.6.2022, ha Controparte_2
effettuato – nel corso di un arco di tempo protrattosi, a quanto consta, per almeno due anni – decine di illecite movimentazioni su conti correnti intestati a clienti della disponendo, senza autorizzazione a suo piacimento, operazioni per CP_1 un importo, a quanto sinora accertato, di € 138.497,26 in favore di conti correnti prevalentemente riconducibili a se stesso o, comunque, a propri familiari (in particolare, a quello intestato alla moglie, ai cognati e al suocero) o in adempimento di obbligazioni facenti capo alla società della moglie;
- in particolare, ricevuta la segnalazione di irregolarità nella condotta di _2
in data 15.7.2022, la funzione di dell'istituto di credito ha
[...] CP_3
condotto un'ispezione sull'operatività della filiale di Barge;
- tale verifica, inizialmente circoscritta alle sole posizioni oggetto della segnalazione effettuata dalle funzionarie della Banca (afferenti, in particolare, alle irregolarità riscontrate nella gestione dei conti correnti di e Parte_1 [...]
, è stata poi estesa ad altri rapporti, in cui sono state riscontrate Persona_1
operazioni in addebito/accredito con causali descrittive che, ove presenti, non trovano alcuna plausibile giustificazione (nello specifico, tali ulteriori irregolarità riguardano i clienti e , nonché una serie di Persona_2 Persona_3 familiari dell'odierno convenuto);
- nell'ambito del procedimento disciplinare avviato all'esito della scoperta di tali condotte (conclusosi anticipatamente per effetto delle dimissioni volontarie rassegnate dal convenuto), , assistito da proprio difensore, ha Controparte_2
ammesso di aver effettuato movimentazioni illegittime;
- attesa la gravità dei fatti emersi all'esito delle verifiche svolte, il 17.10.2022 ha sporto denuncia davanti alla competente autorità giudiziaria;
CP_1
- l'ammontare complessivo delle somme, finora accertate, di cui il IG. si è _2
appropriato indebitamente, ai danni della è pari ad Euro 138.497,26, di cui CP_1
3 € 78.039,98 già restituiti dalla ad alcuni clienti (in particolare: Euro CP_1
29.615,30 al IG. ed Euro 48.424,68 al IG. ; Persona_3 Persona_1
- l'ammontare delle operazioni illecite è passibile di ulteriore incremento all'esito delle verifiche ispettive ancora in corso e dei reclami dei clienti, “come confermato dal fatto che alcuni famigliari del IG. titolari di conti _2
correnti presso la Banca, lamentando pretese indebite movimentazioni, hanno provveduto a instaurare un procedimento di mediazione obbligatoria verso CP_1 prodromico all'instaurazione di un giudizio civile avente ad oggetto una richiesta di reintegrazione e di risarcimento del danno quantificata in un importo di oltre €
750.000,00”;
- alla responsabilità restitutoria del dipendente “infedele” per l'illegittima distrazione di somme di denaro depositate sui conti correnti si aggiunge la responsabilità risarcitoria del medesimo a titolo di danno non patrimoniale “e ciò non solo perché l'illecito configura un fatto di reato ma anche per la grave menomazione reputazionale subita dall'attrice verso la clientela e, più in generale, verso il pubblico”;
- con provvedimento del 27.7.2023 (comunicata il 31.7.2023), in accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da è stato autorizzato il CP_1
sequestro conservativo dei beni, mobili ed immobili, appartenenti a _2
ovvero dei crediti da questi vantati, fino alla concorrenza di €
[...]
138.497,26.
Con comparsa depositata in data 15.1.2024, si è costituito in giudizio _2
, chiedendo il rigetto della domanda attorea, sostenendone l'infondatezza.
[...]
Concessi i termini per lo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa, concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza figurata dell'8.5.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Merito
1. L'azione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2. È anzitutto necessario qualificare l'azione promossa da nel CP_1
presente giudizio – che costituisce il merito successivo al procedimento cautelare instaurato davanti a codesto Tribunale e sfociato nell'adozione del provvedimento
4 (sequestro conservativo) n. 5931/2023 (R.G. n. 1668/2023) nei confronti di _2
– e, per fare ciò, è necessario previamente chiarire quale sia la posizione
[...] giuridica dell'istituto di credito nell'ambito della presente vicenda.
2.1. In base alla prospettazione attorea, l'odierno convenuto – stabilmente inserito nella struttura di in qualità di responsabile della filiale di Barge – ha CP_1
effettuato (quantomeno dal 2019 al 2022) plurime movimentazioni non autorizzate su conti correnti intestati a clienti della disponendo operazioni (per quanto finora CP_1 accertato) per complessivi € 138.497,26 in favore di conti correnti prevalentemente riconducibili a se stesso o, comunque, a propri familiari (in particolare, a quello intestato alla moglie, ai cognati e al suocero) ovvero in adempimento di obbligazioni facenti capo alla società della moglie. In conseguenza di tali illeciti, parte attrice ha provveduto a reintegrare i conti di alcuni clienti, corrispondendo (fino ad ora)
l'importo di € 78.039,98 (cfr. docc. 40 a/b e 41 a/b).
2.2. Così sinteticamente ricostruiti i fatti posti a fondamento della domanda volta al recupero della somma di € 138.497,26, deve ritenersi che la stessa è, in parte, esercitata a titolo di regresso per le somme corrisposte ai clienti, in virtù di propria responsabilità riconducibile all'art. 2049 c.c. e, in parte, iure proprio, in qualità di diretta danneggiata di somme di denaro, giacenti sui conti correnti e, quindi, di sua proprietà ai sensi degli artt. 1834 e 1852 c.c., indebitamente sottratte dal convenuto.
3. Si tratta, infatti, di pretese fondate su titoli distinti.
3.1. Com' è noto, la responsabilità ex art. 2049 c.c. postula l'esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questo espletate (collegamento che, nel caso di specie, si evince dal fatto che le operazioni illecite sono state eseguite dal convenuto attraverso i sistemi informatici della Banca, identificandosi con la propria matricola n. 16423; v. anche doc. 4
), e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, CP_1
o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, ma pur sempre entro l'ambito delle proprie mansioni (Cass. civ. n. 6632/2008). In base a tale norma, la è, dunque, CP_1
responsabile nei confronti dei terzi, in solido con il convenuto, non già per una condotta direttamente ascrivibile alla stessa, ma unicamente per i fatti addebitabili a quest'ultimo, suo dipendente: pertanto, nei rapporti interni fra i coobbligati solidali, la
5 prima – a cui non può essere imputata alcuna condotta colposa – ha diritto, ove chiamata a pagare somme a titolo risarcitorio, a ripetere, a titolo di rivalsa, l'intera somma corrisposta ai danneggiati.
3.1.1. Tuttavia, poiché ha provveduto al risarcimento del danno ai clienti CP_1 unicamente in forza del disposto dell'art. 2049 c.c. e non già per aver concorso nella produzione dell'evento dannoso, non può trovare applicazione la regola del riparto di cui all'art. 2055 c.c., ha diritto di agire in regresso (rectius: rivalsa) contro l'effettivo autore del fatto illecito per l'intero e non pro quota.
3.1.2. Dal tenore letterale dell'art. 2055 c.c. si desume, infatti, che il regresso tra responsabili in solido del fatto illecito presuppone che ciascuno di essi abbia nell'evento una parte di colpa: ciò si evince tanto dall'incipit del comma 1 (“se il fatto dannoso è imputabile a più persone”) sia dal contenuto precettivo del comma 2, che prevede il diritto al regresso tra condebitori nella misura della gravità della rispettiva “colpa” e delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto), ove abbia risarcito il danno, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire tra i co-obbligati l'onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
3.1.3. Detto altrimenti, poiché l'art. 2055 co. 2 c.c. non detta alcuna disciplina del regresso in ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i co-obbligati in proporzione della rispettiva colpa e, quindi, di attribuire al responsabile per fatto altrui (per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso) una qualsiasi parte dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato (o indiretto) che ha risarcito il danno in forza della solidarietà verso il danneggiato, potrà esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata (in tal senso, v. Cass. civ., n. 16512/2017).
3.1.4. D'altronde, si tratta di un'applicazione del principio, dettato in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1298 co. 1 c.c. secondo cui quando l'obbligazione sia
6 stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori l'intero peso del debito sarà posto a suo carico (v. Cass. civ. n. 17763/2005).
3.2. Per quanto concerne, invece, le residue somme asseritamente sottratte dal convenuto dai conti correnti (ed ancora non corrisposte da ai rispettivi titolari), CP_1
pari ad ulteriori Euro 60.457,28, l'attrice agisce in qualità di diretta danneggiata al fatto illecito, in quanto le operazioni fraudolente poste in essere dal dipendente hanno avuto ad oggetto il denaro di proprietà della filiale presso cui erano intrattenuti i rapporti di deposito in conto corrente.
3.2.1. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1834 c.c., nei depositi di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, norma valida anche quando il deposito sia regolato in forma di conto corrente (art. 1852 c.c.) (cfr. Cass., sez. trib., n. 19160/2003; Cass. pen. 10.11.1987).
3.2.2. A tal riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “nel deposito bancario, negozio complesso nel quale l'interesse della banca alla raccolta e alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia e alla remuneratività delle somme, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di eIGibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca” (Cass. civ. n.
788/2012).
3.2.3. Dunque, è titolare di un autonomo diritto di credito attuale, iure CP_1
proprio, nei confronti del convenuto, avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente sottratte, indipendentemente dalle attuali iniziative dei singoli correntisti.
7 4. Ciò premesso quanto alla fonte dell'obbligazione restitutoria/risarcitoria, occorre verificare gli elementi a supporto della pretesa avanzata da parte attrice e l'assolvimento del relativo onere probatorio.
4.1. Ebbene, ha puntualmente allegato (cfr. paragrafi da 2 a 5 CP_1
dell'atto di citazione, corrispondenti alle pagg. 7-10), documentando (cfr. docc. da 6 a
30) la ricorrenza di plurime movimentazioni anomale per complessivi € 138.497,26, operate dal convenuto (come emergente dalla matricola utilizzata, n. 16423, risultante dai sistemi informatici della tra il 2019 e il 2022 sui conti correnti nn. CP_1
38032932 (intestato a e ), 38041795 (intestato a Parte_1 CP_4 [...]
, e ), 38033258 (intestato a CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, 38032843 (intestato a deceduto il 27.10.2020) Persona_1 Persona_2
e 38033555 (intestato a ), allegando l'assenza, rispetto ad esse, di una Persona_3
qualsivoglia plausibile ragione giustificativa.
4.2. Dall'esame della cospicua documentazione offerta (v. in particolare docc. da
13 a 30) emerge, in particolare, che il convenuto ha disposto del denaro depositato sui conti correnti di e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(operazioni meglio descritte ai paragrafi 3, 4 e 5), mediante bonifici eseguiti in favore di conti correnti intestati allo stesso (cointestati con la moglie e la madre) _2
ovvero a suoi familiari (moglie, cognati e suocero).
4.3. A corredo di tale ricostruzione ha, altresì, prodotto una lettera CP_1 proveniente dal resistente e datata 1.8.2022, contenente l'ammissione stragiudiziale della paternità di gran parte di tali operazioni, definite alla stregua di errori commessi in buona fede nell'interesse della Banca (doc. 5), lettera a cui sono seguite – in seguito a nuove contestazioni per ulteriori operazioni illecite emerse a seguito di approfondimenti ispettivi – le spontanee dimissioni del IG. (cfr. doc. 36 e 37 _2
produzione ). CP_1
4.4. A fronte di tale consistente quadro accusatorio, già considerato nella fase cautelare, , neppure in sede di costituzione all'interno del presente Controparte_2
giudizio di merito ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che nessuno degli addebiti mossi nei sui confronti corrisponde a verità e/o integra la fattispecie di appropriazione indebita (o di furto) ed a ribadire che le operazioni
8 concernenti i conti di e nonché di Persona_1 Persona_2 Per_3
, sarebbero state legittimamente eseguite su loro richiesta (come sarebbe
[...]
confermato, per i IG. e dalle dichiarazioni Persona_1 Persona_3
sottoscritte prodotte da sub doc. 44 e che, per quanto concerne la CP_1
movimentazione sul conto di descritta al par. 2 dell'atto di citazione, si Parte_1
tratterebbe di uno “sbaglio... commesso nell'interesse della banca...concordato addirittura in sede di filiale” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
4.5. Si tratta, tuttavia, di allegazioni generiche, afferenti soltanto ad alcuni degli addebiti, sfornite di supporto probatorio concreto (oltre che in contrasto con le dichiarazioni confessorie contenute nella missiva trasmessa alla , in replica alla CP_1
contestazione disciplinare formulata nei suoi confronti) e prive di effettiva rilevanza, essendo stata riconosciuta la paternità delle operazioni contabili anomale. Come pure ininfluenti risultano le difese fondate sul mancato rinvenimento di documentazione contabile da parte della (e, in particolare, sulle affermazioni contenute alle pag. CP_1
8 e 10 dell'atto di citazione), essendo pacifico come le operazioni in questione ineriscano a bonifici eseguiti dal convenuto su conti correnti di clienti della CP_1
privi di valida giustificazione (e, dunque, sospetti), rispetto ai quali è stata riscontrata una corrispondenza con accrediti sui conti personali del stesso e/o di suoi _2
familiari.
4.6. Quanto ai moduli prestampati prodotti da parte attrice sub doc. 44, apparentemente sottoscritti da e è sufficiente Persona_3 Persona_1
evidenziare che gli stessi firmatari hanno espressamente disconosciuto delle operazioni per cui è causa, affermandone l'illegittimità sia in sede di indagine ispettiva, tanto da essere ristorati dalla Banca (cfr. docc. 40 e 41, ove si legge: “in data 02.08.2022 il Cliente formulava alla una richiesta di verifica della CP_1
movimentazione del Conto a partire dal 2020, allegando estratti conto con evidenziate talune operazioni di addebito, che contestava disconoscendone la paternità”), sia nel presente giudizio (v. verbali di udienza dell'11.7.2024 e
19.11.2024). Inoltre, il IG. sentito in qualità di testimone Persona_1 all'udienza del 19.11.2024, ha riferito quanto segue: “ricordo che una volta [ ] _2 mi fece firmare un foglio mentre le altre firme deve averle fatte a computer e non c'è
9 la mia calligrafia sopra;
non ricordo bene quando mi fece firmare questo foglio, ricordo che era l'autunno del 2020 o forse 2021; sono poi andato dalla Guardia di
Finanza di Saluzzo dopo aver parlato con la IG.ra , che mi ha anche Per_4 accompagnato dai finanzieri” e, su invito del Giudice, ha ulteriormente chiarito che
“[Villosio] mi fece firmare il foglio originario a cui ho fatto riferimento una volta che
è venuto a casa mia;
ricordo fosse presente anche mio fratello;
non capii cosa stessi firmando;
lui mi disse che era necessario per il controllo dei miei soldi;
a saperlo prima non avrei mai firmato”.
4.7. Del resto, il contenuto di tali moduli risulta, oltre che generico (“Il sottoscritto
(…) conferma l'autenticità delle operazioni di bonifico effettuate dal 2020 al 2022 a favore di conti diversi in capo a diversi soggetti, derivati da operazioni commerciali”), del tutto implausibile, posto che non vi era (né è stata allegata) alcuna causa giustificativa dei bonifici disposti dai conti dei predetti clienti in favore di conti di titolarità di e/o dei suoi familiari. Controparte_2
5. Alla luce delle considerazioni svolte, il convenuto deve essere condannato a ripetere a parte attrice le somme che quest'ultima ha corrisposto quale responsabile ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del suo dipendente, pari a complessivi € 78.039,98.
Trattandosi di debito di valuta, in quanto riferito alla restituzione di somme di danaro di cui è accertato il diritto alla restituzione, su tale importo devono altresì essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda (ovvero dal
12.10.2023, data di perfezionamento della notifica introduttive del presente giudizio) fino all'effettivo pagamento (v. ex multis, Cass. civ. n. 22273/2010).
6. Il IG. deve essere, altresì, condannato al pagamento delle somme _2
ulteriormente sottratte in maniera indebita, pari a complessivi € 60.457,28 – pari alle somme (ulteriori a quelle già ristorate dalla sottratte dal IG. dai conti CP_1 _2
correnti dei clienti (come comprovato dalla documentazione prodotta da parte attrice sub docc.
7-30 e 49-51 nonché dall'istruttoria svolta), rispetto alle quali alcuna plausibile ragione giustificativa è stata addotta o provata dal convenuto – a titolo di risarcimento del danno subito da iure proprio per effetto delle condotte CP_1
distrattive aventi ad oggetto denaro di sua proprietà.
6.1. Trattandosi, in tal caso, di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno
10 da illecito e, dunque, “di valore”, deve altresì tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione nonché del nocumento finanziario subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
6.2. Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi, sulla somma di Euro 60.457,28 rivalutata all'attualità (a far data dal giugno 2022, in cui è stata eseguita l'ultima operazione distrattiva indicata dalla e, dunque, pari ad Euro 65.777,52, andranno CP_1
ulteriormente corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” di detto importo al momento dell'evento di danno (da ricondursi, in difetto di ulteriori elementi, sempre al 28.6.2022, data afferente all'ultima operazione distrattiva risultante dalla prospettazione attorea: cfr. pag. 7 atto di citazione) e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza
(Cass., Sez. Un., sent. n. 1712 del 17.2.1995), utilizzando come parametro l'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice “FOI” pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 81), con divieto di anatocismo.
6.3. Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
7. Quanto, infine, all'ulteriore domanda formulata da , volta al CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito (danno all'immagine), si osserva quanto segue.
7.1. Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità
11 costituzionalmente protetti, compatibilmente con l'assenza di fisicità dell'ente, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine (Cass. civ., n. 19551/2023).
7.2. Più nello specifico, il danno all'immagine (nel quale è sussumibile il danno non patrimoniale asseritamente subito dall'istituto di credito) consiste nella lesione della reputazione e dell'identità del soggetto, caratteristiche che identificano quell'individuo in un determinato contesto sociale o professionale. Si tratta di un diritto fondamentale della persona (fisica o giuridica), il cui fondamento giuridico si ricava dagli artt. 2 e 3 Cost. nonché dall'art. 8 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
7.3. La rilevanza di tale lesione, ancorché di rango costituzionale, non esclude, tuttavia, che tale danno-conseguenza vada allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base al pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche attraverso presunzioni semplici, posto che non può ritenersi sussistente in re ipsa
(Cass. civ. n. 19551/2023; Cass. civ. n. 9385/2018; Cass. civ. n. 25420/2017; Cass. civ. n. 12929/2007). Ciò vale anche nelle ipotesi in cui le condotte illecite siano astrattamente riconducibili a fatti di reato.
8. Nella specie le allegazioni di parte attrice risultano oltremodo generiche (“si sono registrate non solo aperte espressioni di sfiducia da parte di alcuni clienti ai dipendenti presenti nella filiale ma anche chiusure di rapporti bancari”: v. pag. 19 dell'atto di citazione) e neppure risultano idonee a fondare alcuna presunzione in merito all'asserita perdita di fiducia da parte della clientela.
8.1. Invero, il danno non patrimoniale subito dall'istituto di credito sul piano relazionale (ossia rispetto alla considerazione che la generalità dei consociati ha di un certo soggetto) non può essere desunto unicamente dal fatto che gli episodi hanno avuto luogo in un piccolo paese (Barge conta di poco più di 7.400 abitanti). Si potrebbe infatti opinare che, proprio in considerazione delle ridotte dimensioni del centro abitato e della risonanza solo locale degli illeciti del convenuto, peraltro circoscritti ad un numero eIGuo di clienti, il pregiudizio in termini di immagine sia pressoché insussistente, o comunque del tutto trascurabile.
12 8.2. Né l'istituto di credito ha fornito ulteriori e specifici principi di prova dai quali possa desumersi (anche solo presuntivamente) il discredito subito per effetto delle condotte del suo dipendente.
8.3. D'altronde, dalle prove acquisite emerge che molte delle operazioni distrattive realizzate dal siano emerse proprio a seguito di istruttoria condotta dalla _2
prima ancora che i diretti interessati ne acquisissero piena consapevolezza (v. CP_1
ad esempio, deposizione del teste ove lo stesso, interrogato su Persona_1
capitoli di prova di parte convenuta ha affermato che: “ha scoperto tutto la IG.ra
, ovvero la direttrice della ..la IG. mi ha chiesto se era vero Per_4 CP_1 Per_4
che io avessi venduto dei boschi perché il IG. diceva così per giustificare _2
quegli ammanchi, ossia diceva che io gli avevo venduto dei boschi;
ma non è vero... non sapevo neppure che fosse stato fatto questo bonifico prima che me lo dicesse la IG.ra ... [Sul capo 5)] non è vero;
anche di questi ammanchi sono stato reso Per_4 edotto dalla IG.ra ; è lei che ha scoperto tutto, per fortuna”) e che l'istituto Per_4
si sia attivato con celerità per restituire ai diretti interessati gli importi sottratti dai rispettivi conti correnti (v. deposizione del teste laddove lo stesso Persona_3 afferma che: “ricordo che la nuova direttrice della Banca, IG.ra , ha Per_4
mandato il mio vicino di casa a dirmi che mi doveva parlare urgentemente;
quindi io mi sono recato in banca e la IG.ra mi ha preparato una lettera Per_4
raccomandata, che abbiamo spedito alla sede della (mi sembra a Modena), per CP_1
chiedere chi aveva fatto quelle operazioni lì, ovvero i bonifici ed il prelievo allo sportello, perché non li avevo fatti io;
in quell'occasione, nel pomeriggio, la IG.ra
mi ha presentato l'avvocato della il quale mi ha detto che i bonifici Per_4 CP_1
me li avrebbero riaccreditati subito sottoscrivendo un accordo, mentre gli ulteriori
Euro 1.650,00 del prelievo me li avrebbero dati in due rate, ed infatti me ne hanno dati una parte (850,00) a novembre del 2022 mentre il resto il 2.2.2024 (mi ricordo questa data perché è il compleanno di mio fratello che ora non c'è più)”), in tal modo garantendo piena affidabilità alla propria clientela.
Spese
9. Le spese del giudizio – ivi incluse quelle afferenti alla fase cautelare, anche in sede di reclamo, rimesse al merito – seguono la soccombenza e si liquidano come da
13 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando (anziché i valori medi, come richiesto da parte attrice nella nota spese depositata) i valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato secondo decisum, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta (anche considerate le difese svolte dal convenuto, generiche e sostanzialmente riproduttive di quelle già formulate in sede cautelare) ed applicando il richiesto aumento del compenso professionale dovuto per il presente giudizio di merito ex art. 4 co. 1 bis
D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna a corrispondere a parte attrice la somma di € Controparte_2
78.039,98 a titolo di rivalsa, oltre interessi al tasso legale sul predetto importo dal
12.10.2023 fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo Controparte_2 risarcitorio, di € 65.777,52, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma al momento dell'illecito (28.6.2022) e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
ciò oltre agli interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla data odierna fino all'effettiva corresponsione;
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Controparte_2
in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
1.339,50 per esborsi (di cui: Euro 379,50 per il primo grado della fase cautelare,
Euro 174,00 per il procedimento di reclamo ed Euro 786,00 per il giudizio di merito) ed € 14.393,60 per compensi professionali (di cui: Euro 2.613,00 per il primo grado della fase cautelare, Euro 2.613,00 per il procedimento di reclamo ed
Euro 9.167,60 per il presente giudizio), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 3.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2483 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: rivalsa e risarcimento del danno
TRA
(P.IVA , rappresentata e difesa, come da Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. ALESSANDRO POGGIO (c.f. ) e C.F._1 dall'Avv. LODOVICO CANCARINI (c.f. ), da ritenersi C.F._2
elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi PEC
e Email_1
Email_2
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Controparte_2 C.F._3 da procura in atti, dall'Avv. FLAVIO MANAVELLA (c.f. C.F._4
fax 0175/571081; indirizzo PEC , Email_3
presso il quale ha eletto domicilio in Saluzzo, Piazza Cavour n. 6;
CONVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata dell'8.5.2025. In particolare:
- per parte attrice (come da conclusioni in atti e, quindi): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo ogni necessario accertamento e declaratoria: dichiarare tenuto e condannare il IGnor
a corrispondere alla Controparte_2 CP_1
(i) a titolo di restituzione o comunque di risarcimento per equivalente delle somme oggetto di distrazione, l'importo di €138.497,26 ovvero il diverso, e anche maggiore, importo accertato come dovuto nel corso del giudizio;
(ii) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, l'importo accertato come dovuto nel corso del giudizio anche in forza di quantificazione in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. ai sensi di legge”;
- per il convenuto: “Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis rejectis;
previe declaratorie facti et iuris del caso;
respingersi in ogni caso le domande tutte proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
col favore delle spese ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2023, Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, o ”) ha convenuto in giudizio CP_1 CP_1 _2
, suo ex dipendente, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo alla
[...]
restituzione ovvero al risarcimento per equivalente della somma di € 138.497,26
(“ovvero il diverso, e anche maggiore importo accertato come dovuto nel corso del giudizio” ) oggetto di indebita distrazione operata dai conti correnti dei clienti della
2 filiale di Barge, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificarsi anche in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese.
In particolare, a sostegno della propria azione, parte attrice ha allegato che:
- , responsabile della filiale di Barge dal 2014 al 3.6.2022, ha Controparte_2
effettuato – nel corso di un arco di tempo protrattosi, a quanto consta, per almeno due anni – decine di illecite movimentazioni su conti correnti intestati a clienti della disponendo, senza autorizzazione a suo piacimento, operazioni per CP_1 un importo, a quanto sinora accertato, di € 138.497,26 in favore di conti correnti prevalentemente riconducibili a se stesso o, comunque, a propri familiari (in particolare, a quello intestato alla moglie, ai cognati e al suocero) o in adempimento di obbligazioni facenti capo alla società della moglie;
- in particolare, ricevuta la segnalazione di irregolarità nella condotta di _2
in data 15.7.2022, la funzione di dell'istituto di credito ha
[...] CP_3
condotto un'ispezione sull'operatività della filiale di Barge;
- tale verifica, inizialmente circoscritta alle sole posizioni oggetto della segnalazione effettuata dalle funzionarie della Banca (afferenti, in particolare, alle irregolarità riscontrate nella gestione dei conti correnti di e Parte_1 [...]
, è stata poi estesa ad altri rapporti, in cui sono state riscontrate Persona_1
operazioni in addebito/accredito con causali descrittive che, ove presenti, non trovano alcuna plausibile giustificazione (nello specifico, tali ulteriori irregolarità riguardano i clienti e , nonché una serie di Persona_2 Persona_3 familiari dell'odierno convenuto);
- nell'ambito del procedimento disciplinare avviato all'esito della scoperta di tali condotte (conclusosi anticipatamente per effetto delle dimissioni volontarie rassegnate dal convenuto), , assistito da proprio difensore, ha Controparte_2
ammesso di aver effettuato movimentazioni illegittime;
- attesa la gravità dei fatti emersi all'esito delle verifiche svolte, il 17.10.2022 ha sporto denuncia davanti alla competente autorità giudiziaria;
CP_1
- l'ammontare complessivo delle somme, finora accertate, di cui il IG. si è _2
appropriato indebitamente, ai danni della è pari ad Euro 138.497,26, di cui CP_1
3 € 78.039,98 già restituiti dalla ad alcuni clienti (in particolare: Euro CP_1
29.615,30 al IG. ed Euro 48.424,68 al IG. ; Persona_3 Persona_1
- l'ammontare delle operazioni illecite è passibile di ulteriore incremento all'esito delle verifiche ispettive ancora in corso e dei reclami dei clienti, “come confermato dal fatto che alcuni famigliari del IG. titolari di conti _2
correnti presso la Banca, lamentando pretese indebite movimentazioni, hanno provveduto a instaurare un procedimento di mediazione obbligatoria verso CP_1 prodromico all'instaurazione di un giudizio civile avente ad oggetto una richiesta di reintegrazione e di risarcimento del danno quantificata in un importo di oltre €
750.000,00”;
- alla responsabilità restitutoria del dipendente “infedele” per l'illegittima distrazione di somme di denaro depositate sui conti correnti si aggiunge la responsabilità risarcitoria del medesimo a titolo di danno non patrimoniale “e ciò non solo perché l'illecito configura un fatto di reato ma anche per la grave menomazione reputazionale subita dall'attrice verso la clientela e, più in generale, verso il pubblico”;
- con provvedimento del 27.7.2023 (comunicata il 31.7.2023), in accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da è stato autorizzato il CP_1
sequestro conservativo dei beni, mobili ed immobili, appartenenti a _2
ovvero dei crediti da questi vantati, fino alla concorrenza di €
[...]
138.497,26.
Con comparsa depositata in data 15.1.2024, si è costituito in giudizio _2
, chiedendo il rigetto della domanda attorea, sostenendone l'infondatezza.
[...]
Concessi i termini per lo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa, concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza figurata dell'8.5.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Merito
1. L'azione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2. È anzitutto necessario qualificare l'azione promossa da nel CP_1
presente giudizio – che costituisce il merito successivo al procedimento cautelare instaurato davanti a codesto Tribunale e sfociato nell'adozione del provvedimento
4 (sequestro conservativo) n. 5931/2023 (R.G. n. 1668/2023) nei confronti di _2
– e, per fare ciò, è necessario previamente chiarire quale sia la posizione
[...] giuridica dell'istituto di credito nell'ambito della presente vicenda.
2.1. In base alla prospettazione attorea, l'odierno convenuto – stabilmente inserito nella struttura di in qualità di responsabile della filiale di Barge – ha CP_1
effettuato (quantomeno dal 2019 al 2022) plurime movimentazioni non autorizzate su conti correnti intestati a clienti della disponendo operazioni (per quanto finora CP_1 accertato) per complessivi € 138.497,26 in favore di conti correnti prevalentemente riconducibili a se stesso o, comunque, a propri familiari (in particolare, a quello intestato alla moglie, ai cognati e al suocero) ovvero in adempimento di obbligazioni facenti capo alla società della moglie. In conseguenza di tali illeciti, parte attrice ha provveduto a reintegrare i conti di alcuni clienti, corrispondendo (fino ad ora)
l'importo di € 78.039,98 (cfr. docc. 40 a/b e 41 a/b).
2.2. Così sinteticamente ricostruiti i fatti posti a fondamento della domanda volta al recupero della somma di € 138.497,26, deve ritenersi che la stessa è, in parte, esercitata a titolo di regresso per le somme corrisposte ai clienti, in virtù di propria responsabilità riconducibile all'art. 2049 c.c. e, in parte, iure proprio, in qualità di diretta danneggiata di somme di denaro, giacenti sui conti correnti e, quindi, di sua proprietà ai sensi degli artt. 1834 e 1852 c.c., indebitamente sottratte dal convenuto.
3. Si tratta, infatti, di pretese fondate su titoli distinti.
3.1. Com' è noto, la responsabilità ex art. 2049 c.c. postula l'esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questo espletate (collegamento che, nel caso di specie, si evince dal fatto che le operazioni illecite sono state eseguite dal convenuto attraverso i sistemi informatici della Banca, identificandosi con la propria matricola n. 16423; v. anche doc. 4
), e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, CP_1
o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, ma pur sempre entro l'ambito delle proprie mansioni (Cass. civ. n. 6632/2008). In base a tale norma, la è, dunque, CP_1
responsabile nei confronti dei terzi, in solido con il convenuto, non già per una condotta direttamente ascrivibile alla stessa, ma unicamente per i fatti addebitabili a quest'ultimo, suo dipendente: pertanto, nei rapporti interni fra i coobbligati solidali, la
5 prima – a cui non può essere imputata alcuna condotta colposa – ha diritto, ove chiamata a pagare somme a titolo risarcitorio, a ripetere, a titolo di rivalsa, l'intera somma corrisposta ai danneggiati.
3.1.1. Tuttavia, poiché ha provveduto al risarcimento del danno ai clienti CP_1 unicamente in forza del disposto dell'art. 2049 c.c. e non già per aver concorso nella produzione dell'evento dannoso, non può trovare applicazione la regola del riparto di cui all'art. 2055 c.c., ha diritto di agire in regresso (rectius: rivalsa) contro l'effettivo autore del fatto illecito per l'intero e non pro quota.
3.1.2. Dal tenore letterale dell'art. 2055 c.c. si desume, infatti, che il regresso tra responsabili in solido del fatto illecito presuppone che ciascuno di essi abbia nell'evento una parte di colpa: ciò si evince tanto dall'incipit del comma 1 (“se il fatto dannoso è imputabile a più persone”) sia dal contenuto precettivo del comma 2, che prevede il diritto al regresso tra condebitori nella misura della gravità della rispettiva “colpa” e delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto), ove abbia risarcito il danno, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire tra i co-obbligati l'onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
3.1.3. Detto altrimenti, poiché l'art. 2055 co. 2 c.c. non detta alcuna disciplina del regresso in ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i co-obbligati in proporzione della rispettiva colpa e, quindi, di attribuire al responsabile per fatto altrui (per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso) una qualsiasi parte dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato (o indiretto) che ha risarcito il danno in forza della solidarietà verso il danneggiato, potrà esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata (in tal senso, v. Cass. civ., n. 16512/2017).
3.1.4. D'altronde, si tratta di un'applicazione del principio, dettato in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1298 co. 1 c.c. secondo cui quando l'obbligazione sia
6 stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori l'intero peso del debito sarà posto a suo carico (v. Cass. civ. n. 17763/2005).
3.2. Per quanto concerne, invece, le residue somme asseritamente sottratte dal convenuto dai conti correnti (ed ancora non corrisposte da ai rispettivi titolari), CP_1
pari ad ulteriori Euro 60.457,28, l'attrice agisce in qualità di diretta danneggiata al fatto illecito, in quanto le operazioni fraudolente poste in essere dal dipendente hanno avuto ad oggetto il denaro di proprietà della filiale presso cui erano intrattenuti i rapporti di deposito in conto corrente.
3.2.1. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1834 c.c., nei depositi di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, norma valida anche quando il deposito sia regolato in forma di conto corrente (art. 1852 c.c.) (cfr. Cass., sez. trib., n. 19160/2003; Cass. pen. 10.11.1987).
3.2.2. A tal riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “nel deposito bancario, negozio complesso nel quale l'interesse della banca alla raccolta e alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia e alla remuneratività delle somme, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di eIGibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca” (Cass. civ. n.
788/2012).
3.2.3. Dunque, è titolare di un autonomo diritto di credito attuale, iure CP_1
proprio, nei confronti del convenuto, avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente sottratte, indipendentemente dalle attuali iniziative dei singoli correntisti.
7 4. Ciò premesso quanto alla fonte dell'obbligazione restitutoria/risarcitoria, occorre verificare gli elementi a supporto della pretesa avanzata da parte attrice e l'assolvimento del relativo onere probatorio.
4.1. Ebbene, ha puntualmente allegato (cfr. paragrafi da 2 a 5 CP_1
dell'atto di citazione, corrispondenti alle pagg. 7-10), documentando (cfr. docc. da 6 a
30) la ricorrenza di plurime movimentazioni anomale per complessivi € 138.497,26, operate dal convenuto (come emergente dalla matricola utilizzata, n. 16423, risultante dai sistemi informatici della tra il 2019 e il 2022 sui conti correnti nn. CP_1
38032932 (intestato a e ), 38041795 (intestato a Parte_1 CP_4 [...]
, e ), 38033258 (intestato a CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, 38032843 (intestato a deceduto il 27.10.2020) Persona_1 Persona_2
e 38033555 (intestato a ), allegando l'assenza, rispetto ad esse, di una Persona_3
qualsivoglia plausibile ragione giustificativa.
4.2. Dall'esame della cospicua documentazione offerta (v. in particolare docc. da
13 a 30) emerge, in particolare, che il convenuto ha disposto del denaro depositato sui conti correnti di e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(operazioni meglio descritte ai paragrafi 3, 4 e 5), mediante bonifici eseguiti in favore di conti correnti intestati allo stesso (cointestati con la moglie e la madre) _2
ovvero a suoi familiari (moglie, cognati e suocero).
4.3. A corredo di tale ricostruzione ha, altresì, prodotto una lettera CP_1 proveniente dal resistente e datata 1.8.2022, contenente l'ammissione stragiudiziale della paternità di gran parte di tali operazioni, definite alla stregua di errori commessi in buona fede nell'interesse della Banca (doc. 5), lettera a cui sono seguite – in seguito a nuove contestazioni per ulteriori operazioni illecite emerse a seguito di approfondimenti ispettivi – le spontanee dimissioni del IG. (cfr. doc. 36 e 37 _2
produzione ). CP_1
4.4. A fronte di tale consistente quadro accusatorio, già considerato nella fase cautelare, , neppure in sede di costituzione all'interno del presente Controparte_2
giudizio di merito ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che nessuno degli addebiti mossi nei sui confronti corrisponde a verità e/o integra la fattispecie di appropriazione indebita (o di furto) ed a ribadire che le operazioni
8 concernenti i conti di e nonché di Persona_1 Persona_2 Per_3
, sarebbero state legittimamente eseguite su loro richiesta (come sarebbe
[...]
confermato, per i IG. e dalle dichiarazioni Persona_1 Persona_3
sottoscritte prodotte da sub doc. 44 e che, per quanto concerne la CP_1
movimentazione sul conto di descritta al par. 2 dell'atto di citazione, si Parte_1
tratterebbe di uno “sbaglio... commesso nell'interesse della banca...concordato addirittura in sede di filiale” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
4.5. Si tratta, tuttavia, di allegazioni generiche, afferenti soltanto ad alcuni degli addebiti, sfornite di supporto probatorio concreto (oltre che in contrasto con le dichiarazioni confessorie contenute nella missiva trasmessa alla , in replica alla CP_1
contestazione disciplinare formulata nei suoi confronti) e prive di effettiva rilevanza, essendo stata riconosciuta la paternità delle operazioni contabili anomale. Come pure ininfluenti risultano le difese fondate sul mancato rinvenimento di documentazione contabile da parte della (e, in particolare, sulle affermazioni contenute alle pag. CP_1
8 e 10 dell'atto di citazione), essendo pacifico come le operazioni in questione ineriscano a bonifici eseguiti dal convenuto su conti correnti di clienti della CP_1
privi di valida giustificazione (e, dunque, sospetti), rispetto ai quali è stata riscontrata una corrispondenza con accrediti sui conti personali del stesso e/o di suoi _2
familiari.
4.6. Quanto ai moduli prestampati prodotti da parte attrice sub doc. 44, apparentemente sottoscritti da e è sufficiente Persona_3 Persona_1
evidenziare che gli stessi firmatari hanno espressamente disconosciuto delle operazioni per cui è causa, affermandone l'illegittimità sia in sede di indagine ispettiva, tanto da essere ristorati dalla Banca (cfr. docc. 40 e 41, ove si legge: “in data 02.08.2022 il Cliente formulava alla una richiesta di verifica della CP_1
movimentazione del Conto a partire dal 2020, allegando estratti conto con evidenziate talune operazioni di addebito, che contestava disconoscendone la paternità”), sia nel presente giudizio (v. verbali di udienza dell'11.7.2024 e
19.11.2024). Inoltre, il IG. sentito in qualità di testimone Persona_1 all'udienza del 19.11.2024, ha riferito quanto segue: “ricordo che una volta [ ] _2 mi fece firmare un foglio mentre le altre firme deve averle fatte a computer e non c'è
9 la mia calligrafia sopra;
non ricordo bene quando mi fece firmare questo foglio, ricordo che era l'autunno del 2020 o forse 2021; sono poi andato dalla Guardia di
Finanza di Saluzzo dopo aver parlato con la IG.ra , che mi ha anche Per_4 accompagnato dai finanzieri” e, su invito del Giudice, ha ulteriormente chiarito che
“[Villosio] mi fece firmare il foglio originario a cui ho fatto riferimento una volta che
è venuto a casa mia;
ricordo fosse presente anche mio fratello;
non capii cosa stessi firmando;
lui mi disse che era necessario per il controllo dei miei soldi;
a saperlo prima non avrei mai firmato”.
4.7. Del resto, il contenuto di tali moduli risulta, oltre che generico (“Il sottoscritto
(…) conferma l'autenticità delle operazioni di bonifico effettuate dal 2020 al 2022 a favore di conti diversi in capo a diversi soggetti, derivati da operazioni commerciali”), del tutto implausibile, posto che non vi era (né è stata allegata) alcuna causa giustificativa dei bonifici disposti dai conti dei predetti clienti in favore di conti di titolarità di e/o dei suoi familiari. Controparte_2
5. Alla luce delle considerazioni svolte, il convenuto deve essere condannato a ripetere a parte attrice le somme che quest'ultima ha corrisposto quale responsabile ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del suo dipendente, pari a complessivi € 78.039,98.
Trattandosi di debito di valuta, in quanto riferito alla restituzione di somme di danaro di cui è accertato il diritto alla restituzione, su tale importo devono altresì essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda (ovvero dal
12.10.2023, data di perfezionamento della notifica introduttive del presente giudizio) fino all'effettivo pagamento (v. ex multis, Cass. civ. n. 22273/2010).
6. Il IG. deve essere, altresì, condannato al pagamento delle somme _2
ulteriormente sottratte in maniera indebita, pari a complessivi € 60.457,28 – pari alle somme (ulteriori a quelle già ristorate dalla sottratte dal IG. dai conti CP_1 _2
correnti dei clienti (come comprovato dalla documentazione prodotta da parte attrice sub docc.
7-30 e 49-51 nonché dall'istruttoria svolta), rispetto alle quali alcuna plausibile ragione giustificativa è stata addotta o provata dal convenuto – a titolo di risarcimento del danno subito da iure proprio per effetto delle condotte CP_1
distrattive aventi ad oggetto denaro di sua proprietà.
6.1. Trattandosi, in tal caso, di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno
10 da illecito e, dunque, “di valore”, deve altresì tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione nonché del nocumento finanziario subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
6.2. Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi, sulla somma di Euro 60.457,28 rivalutata all'attualità (a far data dal giugno 2022, in cui è stata eseguita l'ultima operazione distrattiva indicata dalla e, dunque, pari ad Euro 65.777,52, andranno CP_1
ulteriormente corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” di detto importo al momento dell'evento di danno (da ricondursi, in difetto di ulteriori elementi, sempre al 28.6.2022, data afferente all'ultima operazione distrattiva risultante dalla prospettazione attorea: cfr. pag. 7 atto di citazione) e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza
(Cass., Sez. Un., sent. n. 1712 del 17.2.1995), utilizzando come parametro l'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice “FOI” pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 81), con divieto di anatocismo.
6.3. Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
7. Quanto, infine, all'ulteriore domanda formulata da , volta al CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito (danno all'immagine), si osserva quanto segue.
7.1. Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità
11 costituzionalmente protetti, compatibilmente con l'assenza di fisicità dell'ente, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine (Cass. civ., n. 19551/2023).
7.2. Più nello specifico, il danno all'immagine (nel quale è sussumibile il danno non patrimoniale asseritamente subito dall'istituto di credito) consiste nella lesione della reputazione e dell'identità del soggetto, caratteristiche che identificano quell'individuo in un determinato contesto sociale o professionale. Si tratta di un diritto fondamentale della persona (fisica o giuridica), il cui fondamento giuridico si ricava dagli artt. 2 e 3 Cost. nonché dall'art. 8 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
7.3. La rilevanza di tale lesione, ancorché di rango costituzionale, non esclude, tuttavia, che tale danno-conseguenza vada allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base al pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche attraverso presunzioni semplici, posto che non può ritenersi sussistente in re ipsa
(Cass. civ. n. 19551/2023; Cass. civ. n. 9385/2018; Cass. civ. n. 25420/2017; Cass. civ. n. 12929/2007). Ciò vale anche nelle ipotesi in cui le condotte illecite siano astrattamente riconducibili a fatti di reato.
8. Nella specie le allegazioni di parte attrice risultano oltremodo generiche (“si sono registrate non solo aperte espressioni di sfiducia da parte di alcuni clienti ai dipendenti presenti nella filiale ma anche chiusure di rapporti bancari”: v. pag. 19 dell'atto di citazione) e neppure risultano idonee a fondare alcuna presunzione in merito all'asserita perdita di fiducia da parte della clientela.
8.1. Invero, il danno non patrimoniale subito dall'istituto di credito sul piano relazionale (ossia rispetto alla considerazione che la generalità dei consociati ha di un certo soggetto) non può essere desunto unicamente dal fatto che gli episodi hanno avuto luogo in un piccolo paese (Barge conta di poco più di 7.400 abitanti). Si potrebbe infatti opinare che, proprio in considerazione delle ridotte dimensioni del centro abitato e della risonanza solo locale degli illeciti del convenuto, peraltro circoscritti ad un numero eIGuo di clienti, il pregiudizio in termini di immagine sia pressoché insussistente, o comunque del tutto trascurabile.
12 8.2. Né l'istituto di credito ha fornito ulteriori e specifici principi di prova dai quali possa desumersi (anche solo presuntivamente) il discredito subito per effetto delle condotte del suo dipendente.
8.3. D'altronde, dalle prove acquisite emerge che molte delle operazioni distrattive realizzate dal siano emerse proprio a seguito di istruttoria condotta dalla _2
prima ancora che i diretti interessati ne acquisissero piena consapevolezza (v. CP_1
ad esempio, deposizione del teste ove lo stesso, interrogato su Persona_1
capitoli di prova di parte convenuta ha affermato che: “ha scoperto tutto la IG.ra
, ovvero la direttrice della ..la IG. mi ha chiesto se era vero Per_4 CP_1 Per_4
che io avessi venduto dei boschi perché il IG. diceva così per giustificare _2
quegli ammanchi, ossia diceva che io gli avevo venduto dei boschi;
ma non è vero... non sapevo neppure che fosse stato fatto questo bonifico prima che me lo dicesse la IG.ra ... [Sul capo 5)] non è vero;
anche di questi ammanchi sono stato reso Per_4 edotto dalla IG.ra ; è lei che ha scoperto tutto, per fortuna”) e che l'istituto Per_4
si sia attivato con celerità per restituire ai diretti interessati gli importi sottratti dai rispettivi conti correnti (v. deposizione del teste laddove lo stesso Persona_3 afferma che: “ricordo che la nuova direttrice della Banca, IG.ra , ha Per_4
mandato il mio vicino di casa a dirmi che mi doveva parlare urgentemente;
quindi io mi sono recato in banca e la IG.ra mi ha preparato una lettera Per_4
raccomandata, che abbiamo spedito alla sede della (mi sembra a Modena), per CP_1
chiedere chi aveva fatto quelle operazioni lì, ovvero i bonifici ed il prelievo allo sportello, perché non li avevo fatti io;
in quell'occasione, nel pomeriggio, la IG.ra
mi ha presentato l'avvocato della il quale mi ha detto che i bonifici Per_4 CP_1
me li avrebbero riaccreditati subito sottoscrivendo un accordo, mentre gli ulteriori
Euro 1.650,00 del prelievo me li avrebbero dati in due rate, ed infatti me ne hanno dati una parte (850,00) a novembre del 2022 mentre il resto il 2.2.2024 (mi ricordo questa data perché è il compleanno di mio fratello che ora non c'è più)”), in tal modo garantendo piena affidabilità alla propria clientela.
Spese
9. Le spese del giudizio – ivi incluse quelle afferenti alla fase cautelare, anche in sede di reclamo, rimesse al merito – seguono la soccombenza e si liquidano come da
13 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando (anziché i valori medi, come richiesto da parte attrice nella nota spese depositata) i valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato secondo decisum, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta (anche considerate le difese svolte dal convenuto, generiche e sostanzialmente riproduttive di quelle già formulate in sede cautelare) ed applicando il richiesto aumento del compenso professionale dovuto per il presente giudizio di merito ex art. 4 co. 1 bis
D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna a corrispondere a parte attrice la somma di € Controparte_2
78.039,98 a titolo di rivalsa, oltre interessi al tasso legale sul predetto importo dal
12.10.2023 fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo Controparte_2 risarcitorio, di € 65.777,52, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma al momento dell'illecito (28.6.2022) e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
ciò oltre agli interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla data odierna fino all'effettiva corresponsione;
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Controparte_2
in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
1.339,50 per esborsi (di cui: Euro 379,50 per il primo grado della fase cautelare,
Euro 174,00 per il procedimento di reclamo ed Euro 786,00 per il giudizio di merito) ed € 14.393,60 per compensi professionali (di cui: Euro 2.613,00 per il primo grado della fase cautelare, Euro 2.613,00 per il procedimento di reclamo ed
Euro 9.167,60 per il presente giudizio), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 3.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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