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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3558/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2023 promossa da:
– CF –, nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
– CF –, nata ad [...] il [...], entrambi residenti a
[...] C.F._2
Parabiago (MI), alla Via Lazio n. 28, rappresentati e difesi, all'Avv. Alice Pirovano - C.F.
-, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della C.F._3 stessa, sito in Rho (MI), alla Via Lura n. 40
ATTORI opponenti contro
, (già con sede legale in Milano Via Caldera n. 21, Partita Controparte_1 CP_1
Iva n. , Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza ( - C.F. ) e dall'Avv. Matteo Email_1 C.F._4
Giarratana - C.F. con studio in Email_2 C.F._5
20122 Milano, Via San Martino n. 19 (Tel. 02/58316939 – Fax. ), ed ivi elettivamente P.IVA_3 domiciliata
CONVENUTO opposto
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., già invocava l'intimazione di pagamento Controparte_1 CP_1 nei confronti per l'importo di € 28.985,86, a titolo di restituzione della somma prestata a Parte_2 mutuo. Adduceva inoltre la responsabilità in solido di , in qualità di garante. Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 458-2022, emesso il 21.3.2022, il Giudice ingiungeva in solido nei confronti di il pagamento in favore della ricorrente di € 28.985,86, oltre interessi come da Parte_3 domanda.
Con provvedimento del 16.6.2022, il Giudice disponeva l'esecutività del decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c. nei confronti di entrambi gli ingiunti, dando atto della mancata opposizione nei termini.
Con atto ci citazione in opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e proponevano opposizione Pt_2 Pt_1 avverso il citato decreto, invocando la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 33
Cod. Cons. e insistendo per la revoca del provvedimento monitorio. L'attore opponente, pur formulando istanza ex art. 649 c.p.c. nell'atto di citazione, non reiterava la richiesta nelle udienze processuali, chiedendo invecerinvio per pendenza trattative.
Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
La decisione deve tener conto dei recenti approdi della pronuncia Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, (ud.
07/02/2023, dep. 06/04/2023), n.9479, i quali hanno armonizzato le conclusioni della giurisprudenza comunitaria in materia di tutela del consumatore con il diritto processuale nazionale.
Sul piano sovranazionale, va premessa la conclusione cui è giunta la sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19, , e C-831/19, , la quale - in estrema Controparte_2 Controparte_3 sintesi - ha affermato che, ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la "valutazione" (il "controllo") sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito. A tale conclusione la pronuncia è giunta in applicazione degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE.
La pronuncia a Sezioni Unite ha ravvisato nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio consumeristico per ottenere una cognizione piena sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, laddove il decreto monitorio non contenga una valutazione sul punto.
Il consumatore, che intenda attivare tale rimedio, non è tenuto a dimostrare il requisito del caso foruito o forza maggiore di cui alla citata disposizione.
Infatti, “attraverso un'interpretazione conforme del comma 1 dell'art. 650 c.p.c., è dato ritenere che l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e
(specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore", la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione
è stato destinatario” (Sezioni Unite, cit.).
Il termine per proporre opposizione tardiva previsto dall'art. 650 c.p.c. viene disapplicato dalla pronuncia a
Sezioni Unite, in quanto inidoneo a garantire una tutela effettiva, e sostituito da quello di cui all'art. 641 c.p.c., pari a quaranta giorni, che decorrono in particolare dal provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui viene valutata l'abusività delle clausole.
L'iter di cognizione tracciato dalle Sezioni Unite è dunque il seguente:
“Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640
c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento
d'ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione;
c) all'esito del controllo:
comma 1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
comma 2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
comma 3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase esecutiva.
Il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere
l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Fase di cognizione
Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Conclusivamente, il giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deve avere ad oggetto esclusivamente la vessatorietà delle clausole, ed ha come necessario presupposto l'inidoneità della motivazione del decreto ingiuntivo ad esprimere una compiuta valutazione sulla vessatorietà. Il giudizio dev'essere instaurato entro il quarantesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale al consumatore si assegna il termine per proporre opposizione.
Venendo al caso di specie, il Tribunale anzitutto rileva la tempestività dell'opposizione, proposta nel rispetto dell'anzidetto termine.
La vessatorietà è invocata dagli opponenti con riguardo agli artt. 1341 co. 2 e 1342 c.c., ed all'art. 33 d.lgs. n.
206 del 2005, con riferimento alle clausole n.: 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19.
Onde delibare la censura, occorre esaminare il testo del contratto di finanziamento prodotto al doc. 1 fascicolo monitorio.
A pag. 2 del testo, è riportata la doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c. rispetto alle seguenti clausole: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 19.
Rispetto alle clausole nn. 9 e 18, sprovviste di specifica doppia sottoscrizione, occorre valutare la vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c.
Rispetto alla clausola n. 9, che disciplina il recesso del consumatore, va anzitutto osservato che la stessa replica il contenuto dell'art. 125-ter d.lgs. n. 385 del 1993. Tale rilievo esclude di per sé la vessatorietà, tanto ai fini della disciplina del codice civile, quanto con riguardo alla disciplina consumeristica, ai sensi dell'art. 34 co. 3 d.lgs. n. 206/2005. E' inoltre privo di fondamento il rilievo, sul quale si fonda la denunciata vessatorietà, secondo il quale il consumatore non sarebbe in grado di conoscere la data a partire dalla quale il contratto è concluso: a prescindere dalla sottoscrizione dell'ente creditizio, infatti, il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfezione con l'erogazione della somma in favore del consumatore, di cui questi viene immediatamente a conoscenza al momento dell'accreditamento dell'importo.
Va poi esclusa la vessatorietà, tanto ai fini del codice civile quanto del codice del consumo, dell'art. 18, il quale espressamente prevede nella seconda proposizione del primo comma la facoltà delle parti di concordare un mediatore diverso da quello prospettato dalla prima proposizione.
Rispetto alle restanti disposizioni, va esclusa la vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c., essendo stata apposta una doppia sottoscrizione che rispetta i caratteri di specificità previsti dalla norma in esame e che non è stata contestata nella sua autenticità dagli opponenti. Peraltro, il rilievo degli opponenti che fa leva sull'ordine di apposizione della firma nel testo contrattuale
(firma che precede, nel testo, le condizioni generali approvate), va sin d'ora disatteso, poiché pecca di formalismo, desumendo dal mero ordine di disposizione del testo negoziale l'assenza di conoscenza o conoscibilità delle clausole sottoscritte. Al contrario, la presenza contestuale nel medesimo documento della specifica sottoscrizione e delle condizioni generali, a prescindere dall'ordine espositivo, attestano la concreta ed effettiva adesione degli opponenti alle clausole medesime, in assenza di prova contraria.
Va invero osservato che la specifica sottoscrizione ex art. 1341 co 2 c.c. non esclude la vessatorietà della clausola ai sensi del citato art. 33 co. 1 e 2 del Codice del Consumo, perché non è sufficiente ad attestare la specifica trattativa idonea a escludere l'applicazione di quest'ultima disposizione.
Fermo restando quanto già si è osservato rispetto alle clausole nn. 9 e 18, occorre valutare se le restanti clausole contestate comportino un significativo squilibrio ai sensi del comma 1 del citato art. 33.
La soluzione è negativa.
Va anzitutto esclusa la vessatorietà delle clausole nn. 1 e 2, che non implicano una posizione di diritto potestativo in capo all'ente creditizio. Infatti, l'insindacabile giudizio cui le disposizioni alludono non implica in alcun modo la persistenza di un vincolo di soggezione da parte del consumatore. Questi, con la firma del modulo, non si vincola al contratto (che non può dirsi concluso fino al momento dell'erogazione, come si è detto), ma si limita ad avanzare (del tutto liberamente) una proposta contrattuale, che spetta all'ente creditizio valutare se accettare o meno.
La clausola n. 8, in punto di ius variandi, replica il contenuto dell'art. 119 co. 1 d.lgs. 385/1993, e dunque è insuscettibile di giudizio di vessatorietà, ai sensi dell'art. 34 co. 3 cod. cons.
In relazione alla clausola n. 4, va anzitutto osservato che il contratto per cui è causa è un mutuo, che implica l'obbligo per il consumatore di ricevere la somma erogata, o quantomeno di acconsentire al debitore di adempiere. Non ha fondamento dunque la pretesa degli opponenti ad ottenere una disponibilità più prolungata o addirittura sine die della somma di denaro, che invece potrebbe predicarsi in relazione a un contratto di apertura di credito: la disponibilità infatti è qui funzionale all'adempimento della prestazione contrattualmente posta a carico dell'ente, ovvero l'erogazione del denaro, e il consumatore è tenuto a permettere l'esecuzione di tale prestazione. Il termine di 30 giorni contrattualmente previsto per la durata della disponibilità della somma, dunque, altro non è che un termine per l'adempimento posto a carico dell'ente creditizio, che dunque vincola l'ente medesimo, prima che il consumatore. La vessatorietà va dunque esclusa.
Va infine esclusa la vessatorietà delle clausole nn. 11-12-13-19.
Rispetto all'applicazione dell'art. 33 cod. cons., va invero rilevato che la norma esige uno specifico onere di allegazione in capo al consumatore. Infatti, non tutte le clausole che prevedano diritti o facoltà in capo al professionista sono vessatorie, ma solo quelle che determinano un significativo squilibrio alla luce del loro contenuto. Le clausole di cui ai citati numeri non sono riconducibili a nessuna delle voci di vessatorietà presunta (art. 33 co. 2), e il consumatore non adduce né prova per quale ragione le medesime determinino un significativo squilibrio ai sensi del co. 1.
Rispetto all'art. 11, in particolare, va osservato che gli importi di cui al decreto ingiuntivo attengono alla sola sorte capitale e ad interessi moratori al saggio legale: l'ente creditizio pertanto non ha fatto valere la facoltà di cui alla citata disposizione negoziale.
Con particolare riguardo alla clausola n. 12, inoltre, va osservato che la decadenza dal beneficio del termine
è prevista in via generale dall'art. 1186 c.c., e dunque non è suscettibile di per sé di giudizio positivo di vessatorietà, a meno che non venga puntualmente addotta la ragione per la quale determina un significativo squilibrio. Infatti la lett. t) del co. 2 del citato art. 33, laddove sancisce la vessatorietà delle clausole che impongono “decadenze”, allude alla restrizione di diritti che sarebbero altrimenti spettanti al consumatore, restrizione che non può ravvisarsi laddove la stessa disciplina del codice civile sancisce la decadenza.
Pertanto, la vessatorietà denunciata dagli opponenti va esclusa, e l'opposizione deve essere respinta. Vanno respinte tutte le domande, in via principale e subordinata, svolte dagli opponenti.
Ne consegue la condanna alle spese di lite degli opponenti, in quanto soccombenti. Le spese vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio dello scaglione di valore di riferimento, ad eccezione delle fasi istruttoria e decisoria, che vengono liquidate negli importi minimi alla luce della natura documentale della controversia e del modello decisorio prescelto.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) respinge tutte le domande svolte dagli opponenti;
3) condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta, liquidate come segue: euro 5361,00 per compenso, 15 % del compenso per rimb. forf. spese generali,
Cpa e iva se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
14 maggio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2023 promossa da:
– CF –, nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
– CF –, nata ad [...] il [...], entrambi residenti a
[...] C.F._2
Parabiago (MI), alla Via Lazio n. 28, rappresentati e difesi, all'Avv. Alice Pirovano - C.F.
-, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della C.F._3 stessa, sito in Rho (MI), alla Via Lura n. 40
ATTORI opponenti contro
, (già con sede legale in Milano Via Caldera n. 21, Partita Controparte_1 CP_1
Iva n. , Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza ( - C.F. ) e dall'Avv. Matteo Email_1 C.F._4
Giarratana - C.F. con studio in Email_2 C.F._5
20122 Milano, Via San Martino n. 19 (Tel. 02/58316939 – Fax. ), ed ivi elettivamente P.IVA_3 domiciliata
CONVENUTO opposto
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., già invocava l'intimazione di pagamento Controparte_1 CP_1 nei confronti per l'importo di € 28.985,86, a titolo di restituzione della somma prestata a Parte_2 mutuo. Adduceva inoltre la responsabilità in solido di , in qualità di garante. Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 458-2022, emesso il 21.3.2022, il Giudice ingiungeva in solido nei confronti di il pagamento in favore della ricorrente di € 28.985,86, oltre interessi come da Parte_3 domanda.
Con provvedimento del 16.6.2022, il Giudice disponeva l'esecutività del decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c. nei confronti di entrambi gli ingiunti, dando atto della mancata opposizione nei termini.
Con atto ci citazione in opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e proponevano opposizione Pt_2 Pt_1 avverso il citato decreto, invocando la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 33
Cod. Cons. e insistendo per la revoca del provvedimento monitorio. L'attore opponente, pur formulando istanza ex art. 649 c.p.c. nell'atto di citazione, non reiterava la richiesta nelle udienze processuali, chiedendo invecerinvio per pendenza trattative.
Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
La decisione deve tener conto dei recenti approdi della pronuncia Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, (ud.
07/02/2023, dep. 06/04/2023), n.9479, i quali hanno armonizzato le conclusioni della giurisprudenza comunitaria in materia di tutela del consumatore con il diritto processuale nazionale.
Sul piano sovranazionale, va premessa la conclusione cui è giunta la sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19, , e C-831/19, , la quale - in estrema Controparte_2 Controparte_3 sintesi - ha affermato che, ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la "valutazione" (il "controllo") sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito. A tale conclusione la pronuncia è giunta in applicazione degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE.
La pronuncia a Sezioni Unite ha ravvisato nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio consumeristico per ottenere una cognizione piena sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, laddove il decreto monitorio non contenga una valutazione sul punto.
Il consumatore, che intenda attivare tale rimedio, non è tenuto a dimostrare il requisito del caso foruito o forza maggiore di cui alla citata disposizione.
Infatti, “attraverso un'interpretazione conforme del comma 1 dell'art. 650 c.p.c., è dato ritenere che l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e
(specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore", la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione
è stato destinatario” (Sezioni Unite, cit.).
Il termine per proporre opposizione tardiva previsto dall'art. 650 c.p.c. viene disapplicato dalla pronuncia a
Sezioni Unite, in quanto inidoneo a garantire una tutela effettiva, e sostituito da quello di cui all'art. 641 c.p.c., pari a quaranta giorni, che decorrono in particolare dal provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui viene valutata l'abusività delle clausole.
L'iter di cognizione tracciato dalle Sezioni Unite è dunque il seguente:
“Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640
c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento
d'ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione;
c) all'esito del controllo:
comma 1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
comma 2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
comma 3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase esecutiva.
Il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere
l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Fase di cognizione
Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Conclusivamente, il giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deve avere ad oggetto esclusivamente la vessatorietà delle clausole, ed ha come necessario presupposto l'inidoneità della motivazione del decreto ingiuntivo ad esprimere una compiuta valutazione sulla vessatorietà. Il giudizio dev'essere instaurato entro il quarantesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale al consumatore si assegna il termine per proporre opposizione.
Venendo al caso di specie, il Tribunale anzitutto rileva la tempestività dell'opposizione, proposta nel rispetto dell'anzidetto termine.
La vessatorietà è invocata dagli opponenti con riguardo agli artt. 1341 co. 2 e 1342 c.c., ed all'art. 33 d.lgs. n.
206 del 2005, con riferimento alle clausole n.: 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19.
Onde delibare la censura, occorre esaminare il testo del contratto di finanziamento prodotto al doc. 1 fascicolo monitorio.
A pag. 2 del testo, è riportata la doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c. rispetto alle seguenti clausole: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 19.
Rispetto alle clausole nn. 9 e 18, sprovviste di specifica doppia sottoscrizione, occorre valutare la vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c.
Rispetto alla clausola n. 9, che disciplina il recesso del consumatore, va anzitutto osservato che la stessa replica il contenuto dell'art. 125-ter d.lgs. n. 385 del 1993. Tale rilievo esclude di per sé la vessatorietà, tanto ai fini della disciplina del codice civile, quanto con riguardo alla disciplina consumeristica, ai sensi dell'art. 34 co. 3 d.lgs. n. 206/2005. E' inoltre privo di fondamento il rilievo, sul quale si fonda la denunciata vessatorietà, secondo il quale il consumatore non sarebbe in grado di conoscere la data a partire dalla quale il contratto è concluso: a prescindere dalla sottoscrizione dell'ente creditizio, infatti, il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfezione con l'erogazione della somma in favore del consumatore, di cui questi viene immediatamente a conoscenza al momento dell'accreditamento dell'importo.
Va poi esclusa la vessatorietà, tanto ai fini del codice civile quanto del codice del consumo, dell'art. 18, il quale espressamente prevede nella seconda proposizione del primo comma la facoltà delle parti di concordare un mediatore diverso da quello prospettato dalla prima proposizione.
Rispetto alle restanti disposizioni, va esclusa la vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c., essendo stata apposta una doppia sottoscrizione che rispetta i caratteri di specificità previsti dalla norma in esame e che non è stata contestata nella sua autenticità dagli opponenti. Peraltro, il rilievo degli opponenti che fa leva sull'ordine di apposizione della firma nel testo contrattuale
(firma che precede, nel testo, le condizioni generali approvate), va sin d'ora disatteso, poiché pecca di formalismo, desumendo dal mero ordine di disposizione del testo negoziale l'assenza di conoscenza o conoscibilità delle clausole sottoscritte. Al contrario, la presenza contestuale nel medesimo documento della specifica sottoscrizione e delle condizioni generali, a prescindere dall'ordine espositivo, attestano la concreta ed effettiva adesione degli opponenti alle clausole medesime, in assenza di prova contraria.
Va invero osservato che la specifica sottoscrizione ex art. 1341 co 2 c.c. non esclude la vessatorietà della clausola ai sensi del citato art. 33 co. 1 e 2 del Codice del Consumo, perché non è sufficiente ad attestare la specifica trattativa idonea a escludere l'applicazione di quest'ultima disposizione.
Fermo restando quanto già si è osservato rispetto alle clausole nn. 9 e 18, occorre valutare se le restanti clausole contestate comportino un significativo squilibrio ai sensi del comma 1 del citato art. 33.
La soluzione è negativa.
Va anzitutto esclusa la vessatorietà delle clausole nn. 1 e 2, che non implicano una posizione di diritto potestativo in capo all'ente creditizio. Infatti, l'insindacabile giudizio cui le disposizioni alludono non implica in alcun modo la persistenza di un vincolo di soggezione da parte del consumatore. Questi, con la firma del modulo, non si vincola al contratto (che non può dirsi concluso fino al momento dell'erogazione, come si è detto), ma si limita ad avanzare (del tutto liberamente) una proposta contrattuale, che spetta all'ente creditizio valutare se accettare o meno.
La clausola n. 8, in punto di ius variandi, replica il contenuto dell'art. 119 co. 1 d.lgs. 385/1993, e dunque è insuscettibile di giudizio di vessatorietà, ai sensi dell'art. 34 co. 3 cod. cons.
In relazione alla clausola n. 4, va anzitutto osservato che il contratto per cui è causa è un mutuo, che implica l'obbligo per il consumatore di ricevere la somma erogata, o quantomeno di acconsentire al debitore di adempiere. Non ha fondamento dunque la pretesa degli opponenti ad ottenere una disponibilità più prolungata o addirittura sine die della somma di denaro, che invece potrebbe predicarsi in relazione a un contratto di apertura di credito: la disponibilità infatti è qui funzionale all'adempimento della prestazione contrattualmente posta a carico dell'ente, ovvero l'erogazione del denaro, e il consumatore è tenuto a permettere l'esecuzione di tale prestazione. Il termine di 30 giorni contrattualmente previsto per la durata della disponibilità della somma, dunque, altro non è che un termine per l'adempimento posto a carico dell'ente creditizio, che dunque vincola l'ente medesimo, prima che il consumatore. La vessatorietà va dunque esclusa.
Va infine esclusa la vessatorietà delle clausole nn. 11-12-13-19.
Rispetto all'applicazione dell'art. 33 cod. cons., va invero rilevato che la norma esige uno specifico onere di allegazione in capo al consumatore. Infatti, non tutte le clausole che prevedano diritti o facoltà in capo al professionista sono vessatorie, ma solo quelle che determinano un significativo squilibrio alla luce del loro contenuto. Le clausole di cui ai citati numeri non sono riconducibili a nessuna delle voci di vessatorietà presunta (art. 33 co. 2), e il consumatore non adduce né prova per quale ragione le medesime determinino un significativo squilibrio ai sensi del co. 1.
Rispetto all'art. 11, in particolare, va osservato che gli importi di cui al decreto ingiuntivo attengono alla sola sorte capitale e ad interessi moratori al saggio legale: l'ente creditizio pertanto non ha fatto valere la facoltà di cui alla citata disposizione negoziale.
Con particolare riguardo alla clausola n. 12, inoltre, va osservato che la decadenza dal beneficio del termine
è prevista in via generale dall'art. 1186 c.c., e dunque non è suscettibile di per sé di giudizio positivo di vessatorietà, a meno che non venga puntualmente addotta la ragione per la quale determina un significativo squilibrio. Infatti la lett. t) del co. 2 del citato art. 33, laddove sancisce la vessatorietà delle clausole che impongono “decadenze”, allude alla restrizione di diritti che sarebbero altrimenti spettanti al consumatore, restrizione che non può ravvisarsi laddove la stessa disciplina del codice civile sancisce la decadenza.
Pertanto, la vessatorietà denunciata dagli opponenti va esclusa, e l'opposizione deve essere respinta. Vanno respinte tutte le domande, in via principale e subordinata, svolte dagli opponenti.
Ne consegue la condanna alle spese di lite degli opponenti, in quanto soccombenti. Le spese vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio dello scaglione di valore di riferimento, ad eccezione delle fasi istruttoria e decisoria, che vengono liquidate negli importi minimi alla luce della natura documentale della controversia e del modello decisorio prescelto.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) respinge tutte le domande svolte dagli opponenti;
3) condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta, liquidate come segue: euro 5361,00 per compenso, 15 % del compenso per rimb. forf. spese generali,
Cpa e iva se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
14 maggio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina