TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17300 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 16359/2023 pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nato a [...] il [...] difeso giusta delega in atti dall' Avv. Veronica Parte_1
RT
APPELLANTE
E
- – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16488/2022 depositata l'8.9.2022 – opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata l' 8.9.2022 e Parte_1
non notificata – atto di citazione in appello notificato il 3.3.2023 e iscrizione a ruolo in pari data ) , in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il
Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione in funzione recuperatoria alla cartella esattoriale n. 09720190173473617000 , ha ravvisato la ritualità della notifica dei vv.aa.vv. presupposti , tenuto conto della documentazione depositata dalle parti opposte in primo grado, che avevano dimostrato che le rispettive notifiche dei verbali si erano perfezionate per compiuta giacenza .
Di qui lo spiegato gravame che ha riproposto in buona sostanza i motivi di opposizione prospettati in primo grado .
Il , e le Prefetture di e , costituitisi in giudizio, hanno contestato Controparte_1 CP_2 CP_3
analiticamente i motivi di appello avversari, concludendo per il rigetto del medesimo.
Tanto premesso in fatto , l'appello è infondato e va pertanto rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Invero, posto che ai procedimenti di opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada si applica il rito del lavoro, e che l'opposizione in funzione recuperatoria è stata proposta nel rispetto dei trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale
(cartella notificata il 17 febbraio 2022 e opposizione iscritta a ruolo il 15 marzo 2022) , si osserva che , come correttamente spiegato dal Giudice di prime cure, la notifica dei tre verbali sottesi alla cartella impugnata, è avvenuta a mezzo posta all'indirizzo di residenza del destinatario, e che i rispettivi plichi non sono stati consegnati ma depositati presso l'ufficio postale con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza .
Il mancato ritiro della corrispondenza, allorquando si perfezioni una compiuta giacenza, non può farsi ricadere sull'Amministrazione.
Il procedimento notificatorio, dunque, è stato regolarmente compiuto, con l'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme del codice di rito, senza che l'esito della compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del destinatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che "per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario e il luogo di destinazione della comunicazione, e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. 20842/ 2011).
Per le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/ 2014
(scaglione da € 1101,00 ad euro 5200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado in favore delle parti appellate, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in euro 1278,00 per compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 16359/2023 pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nato a [...] il [...] difeso giusta delega in atti dall' Avv. Veronica Parte_1
RT
APPELLANTE
E
- – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16488/2022 depositata l'8.9.2022 – opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata l' 8.9.2022 e Parte_1
non notificata – atto di citazione in appello notificato il 3.3.2023 e iscrizione a ruolo in pari data ) , in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il
Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione in funzione recuperatoria alla cartella esattoriale n. 09720190173473617000 , ha ravvisato la ritualità della notifica dei vv.aa.vv. presupposti , tenuto conto della documentazione depositata dalle parti opposte in primo grado, che avevano dimostrato che le rispettive notifiche dei verbali si erano perfezionate per compiuta giacenza .
Di qui lo spiegato gravame che ha riproposto in buona sostanza i motivi di opposizione prospettati in primo grado .
Il , e le Prefetture di e , costituitisi in giudizio, hanno contestato Controparte_1 CP_2 CP_3
analiticamente i motivi di appello avversari, concludendo per il rigetto del medesimo.
Tanto premesso in fatto , l'appello è infondato e va pertanto rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Invero, posto che ai procedimenti di opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada si applica il rito del lavoro, e che l'opposizione in funzione recuperatoria è stata proposta nel rispetto dei trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale
(cartella notificata il 17 febbraio 2022 e opposizione iscritta a ruolo il 15 marzo 2022) , si osserva che , come correttamente spiegato dal Giudice di prime cure, la notifica dei tre verbali sottesi alla cartella impugnata, è avvenuta a mezzo posta all'indirizzo di residenza del destinatario, e che i rispettivi plichi non sono stati consegnati ma depositati presso l'ufficio postale con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza .
Il mancato ritiro della corrispondenza, allorquando si perfezioni una compiuta giacenza, non può farsi ricadere sull'Amministrazione.
Il procedimento notificatorio, dunque, è stato regolarmente compiuto, con l'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme del codice di rito, senza che l'esito della compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del destinatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che "per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario e il luogo di destinazione della comunicazione, e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. 20842/ 2011).
Per le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/ 2014
(scaglione da € 1101,00 ad euro 5200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado in favore delle parti appellate, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in euro 1278,00 per compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri