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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7480 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Consigliere rel. Assunta Marini
Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di Il grado iscritta al n. 5497 R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente
TRA
(C. F. P.IVA_1 in Parte_1
persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Circosta, (C.F. ), e dall'Avv. Piervanni Andreozzi, C.F. 1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio (C.F. C.F. 2 dell'Avv. Cinzia Circosta sito in Roma Via San Leo, n. 34, giusta procura in atti.
Appellante
E
rappresentata e difesa Controparte_1 (C.F. C.F. 3 '
(), ed elettivamentedall'Avv. Maria Speziale (C.F.: C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Teodorico n.55, giusta procura in atti
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto. appello avverso la sentenza n. 11450/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19/07/2022 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, notificata il 12/09/2022.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 03.12.2025 le parti non hanno depositato note di trattazione.
Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, all'udienza del 10.12.2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta, pertanto, la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così
decide:
-Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 10.12.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Consigliere rel. Assunta Marini
Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di Il grado iscritta al n. 5497 R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente
TRA
(C. F. P.IVA_1 in Parte_1
persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Circosta, (C.F. ), e dall'Avv. Piervanni Andreozzi, C.F. 1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio (C.F. C.F. 2 dell'Avv. Cinzia Circosta sito in Roma Via San Leo, n. 34, giusta procura in atti.
Appellante
E
rappresentata e difesa Controparte_1 (C.F. C.F. 3 '
(), ed elettivamentedall'Avv. Maria Speziale (C.F.: C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Teodorico n.55, giusta procura in atti
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto. appello avverso la sentenza n. 11450/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19/07/2022 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, notificata il 12/09/2022.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 03.12.2025 le parti non hanno depositato note di trattazione.
Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, all'udienza del 10.12.2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta, pertanto, la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così
decide:
-Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 10.12.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati