Sentenza 19 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2019, n. 32056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32056 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC OT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso in data 3 maggio 2018 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di IA TI, indagato del reato di cui agli artt. 110, 603 bis cod. pen., per difetto delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.
1.1. Al IA era contestato di avere . svolto, in concorso con VS AR, attività di intermediazione nel reclutamento di manodopera agricola e, in particolare, di avere reclutato numerose persone in stato di bisogno al fine di destinarle, in condizioni di sfruttamento al lavoro, presso la Bionatura soc. coop. agricola di RR CO e la società semplice GU IA e Stefano s.s., pattuendo con i legali rappresentanti di dette società le condizioni a cui i lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati. Fatti commessi in Ascoli Satriano, Foggia ed altre località della provincia di Foggia nei mesi di novembre, dicembre 2016 e nel gennaio 2017. 2. Con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2018 il Tribunale di Bari - in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Pubblica Accusa - ha annullato il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia ed ha applicato al IA la misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi in Ascoli Satriano (FG) via Forno Vecchio n. 32, con la prescrizione del divieto di colloqui con persone diverse dai familiari e di utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione telefonica.
2.1. In particolare il Giudice della Cautela, oltre a ravvisare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza già riconosciuti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia e ritenuti comprovati sia dalla instaurazione di stabili contatti con i titolari e con i quadri delle predette imprese agricole che con un ampio bacino di manovalanza disposta a lavorare nei campi a condizioni di gran lunga inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 letta) e lett. c) del codice di rito.
3. IA TI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.
3.1. Il ricorrente rappresenta, in primo luogo, che vanno esclusi i rischi attuali e concreti di inquinamento probatorio considerata la intangibilità delle principali fonti di prova a carico degli indagati costituite dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali attestanti, secondo l'interpretazione degli inquirenti, dei presunti contatti illeciti dedicati alla gestione delle intermediazioni di manodopera incriminate p unitamente alla documentazione sequestrata (contabilità di comodo intervenuta a seguito di perquisizione del 16 dicembre 2016) e dalle dichiarazioni rese da una parte dei lavoratori interessati. Sostiene che successivamente alla impugnazione del Pubblico Ministero il costrutto accusatorio a suo carico risulta ulteriormente indebolito dal fatto che AS LE, la quale lo accusava di svolgere il ruolo di "caporale" in alcune campagne, è stata attinta da imputazione coatta per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. in quanto tale TA IT ha riferito di avere appreso dalla predetta AS che la sua denuncia aveva solo una finalità ritorsiva in quanto dovuta alla rottura del loro rapporto sentimentale.
3.2. Contesta altresì la ricorrenza dei requisiti di attualità e concretezza del rischio di recidivanza posto che i fatti sintomatici posti a base della sua potenzialità delinquenziale, come la capacità di coinvolgere un numero elevato di vittime, la sua estesa rete di conoscenze, la consapevolezza orgogliosa del proprio ruolo, la punizione inflitta ad un lavoratore che aveva osato avvalersi di un mezzo di trasporto proprio sottraendosi al pagamento del compenso, sono comunque frutto di accertamenti antecedenti o concomitanti all'epoca dei fatti, risalenti al gennaio 2017, mentre successivamente a tale data non risultano condotte illecite né collegamenti con l'ambiente in cui i delitti sarebbero maturati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Osserva il Collegio che la decisione impugnata risulta in linea con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 53645 dell'08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Rv. 269533). Si rammenta che, secondo la Suprema Corte, il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato, anche le concrete modalità del delitto per cui si procede. La valutazione dell'attualità non può pertanto prescindere dallo scrutinio degli elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, neUa valutazione della attualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico, tipico della cognizione cautelare. Si ritiene, pertanto, che il pericolo di reiterazione sia concreto ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi, non ipotetici, ma reali dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva e sia attuale in caso di prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto.
2.1. Orbene, nel caso di specie, il giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ravvisato dal giudice a quo risulta coerente a tali indicazioni ermeneutiche ed argomentato con motivazioni non manifestamente illogiche.
2.2. Ed invero il Tribunale di Bari, quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha, con motivazioni logiche, evidenziato che le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. sono desumibili dalla identità del contesto in cui gli indagati, tra cui il IA, e le persone offese vivono e dalle condizioni di dipendenza economica in cui queste ultime versano e soprattutto dalle modalità con le quali il IA e gli stessi utilizzatori della manodopera hanno minacciato l'interruzione del rapporto di lavoro o il peggioramento delle condizioni retributive o lavorative;
fatti questi che potrebbero essere ragionevolmente adoperati anche per ottenere una ritrattazione delle loro dichiarazioni.
2.3. Quanto alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. i giudici di appello, dopo avere correttamente premesso che il mero decorso del tempo dalla commissione del fatto non è sufficiente ex se ad escludere l'attualità del pericolo di reiterazione che può essere legittimamente desunto dalle concrete modalità delle condotte contestate e dalla personalità degli indagati, hanno sottolineato che le condotte illecite non si sono affatto esaurite all'epoca di contestazione dei fatti risultando permanente la situazione di fatto in cui gli accadimenti hanno avuto luogo, per come è dato evincere dalla annotazione di polizia giudiziaria del Gruppo Foggia della Guardia di Finanza del 9 maggio 2018 attestante la piena operatività delle realtà aziendali in cui i delitti si sono consumati. In tale contesto è stata congruamente valorizzata, ai fini del giudizio prognostico inerente al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie per cui si procede, anche la personalità del IA, così come desumibile dal precedente penale e dai carichi pendenti. Anche in relazione alla scelta della misura cautelare applicabile, il Tribunale di Bari ha congruamente evidenziato che l'unica misura idonea è quella detentiva, sia pure nella forma gradata degli arresti domiciliari con prescrizioni, tenuto conto della concreta personalità dell'indagato palesata anche dalle stesse modalità dei fatti rammentando, tra l'altro, che persino dopo la perquisizione disposta nei suoi confronti, il IA ha incaricato la coindagata VS AR di fare le sue veci.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. La Corte manda alla cancelleria per la comunicazione di rito ai sensi dell'art. 28 Reg. Es. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Visto l'art. 28 Reg. Es. c.p.p. manda alla cancelleria per la comunicazione di rito. Così deciso il 5 aprile 2019 Il C