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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 814 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Macomer in Corso Umberto I n. 66 presso lo studio dell'Avv. RUSSO GIUSEPPINA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Macomer in via Donizetti n. 7/A presso lo studio dell'Avv. VORTICOSO DANILO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- dichiarazione della separazione tra i coniugi, che vivranno separati di letto e di mensa, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
- impegno da parte del a eseguire i lavori di suddivisione CP_1 dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale, a proprie spese e cura, entro il termine di sette mesi a partire dalla data odierna;
a seguito della suddivisione i coniugi occuperanno ciascuno
Pagina 1 una delle due porzioni dell'immobile, rese reciprocamente autonome;
- affidamento dei figli minori
e a entrambi i genitori, dai quali continueranno a dover ricevere cura, educazione Per_1 Per_2 ed istruzione e con l'indicazione che i minori dovranno mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente
e continueranno ad adottare concordemente le decisioni di maggior interesse per questi ultimi, tra cui le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, la partecipazione a attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e di svago e attività ricreative e sportive;
in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità anche autonomamente;
- i figli minori saranno collocati in maniera paritaria presso ciascun genitore e, pertanto, trascorreranno, in mancanza di diverso accordo, a settimane alterne tre giorni con un genitore e quattro con l'altro; - durante i tempi in cui i figli minori staranno con ciascun genitore, quest'ultimo si farà integralmente carico del mantenimento diretto degli stessi;
le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite al 50% tra i genitori;
- accordo delle parti circa l'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della sig.ra ; - accordo delle parti circa Pt_1
l'utilizzo esclusivo dell'AUDI A3 intestata al da parte della e della CP_1 Pt_1
KS LF intestata al da parte di quest'ultimo; - spese di lite compensate” ”. CP_1
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente accettate da e Parte_1 [...]
. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Birori (Nu) il 12.11.2011, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune (Atto n. 1 – parte I – Serie A- anno 2011).
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 29.06.2007 e 17.07.2011. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare alla ricorrente e ai figli minori e la casa coniugale sita in Birori alla Per_2 Per_1
Via Veneto n. 71;
3) affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori dai quali dovranno ricevere cura, educazione ed istruzione e dovranno mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e
Pagina 2 continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) disporre che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori e adottino sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per questi ultimi tra cui, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività ricreative e sportive;
5) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, ogniqualvolta lo desideri. In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere i figli con sé nei giorni di lunedì e mercoledì oppure di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e durante i fine settimana, alternativamente ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 20.00 della domenica. - Durante le vacanze Natalizie i genitori si accorderanno per tenere con sé i figli, alternativamente di anno in anno, durante il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. - Durante le vacanze Pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. - Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio;
6) disporre che il signor provveda a versare alla OR , a titolo di contributo nel CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di euro 500,00 ( euro 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile di anno in anno secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolate dal Protocollo in materia elaborato dal
Consiglio Nazionale Forense;
7) disporre che la OR percepisca il 100% dell'assegno unico e universale per i figli Pt_1
CP_ erogato dall'
Si è costituito il resistente il quale non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato le richieste di assegnazione della casa coniugale e di contribuzione al mantenimento dei figli. Nello specifico ha richiesto:
1) il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con assegnazione della stessa a entrambi in coniugi e suddivisione degli spazi in due unità abitative, una per ciascuno, con l'obbligo dell'esecuzione dei lavori di divisione in capo al resistente;
2) l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori dai quali dovranno ricevere cura, educazione ed istruzione e dovranno mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Pagina 3 3) che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori ed adottino sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per questi ultimi tra cui, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche,
i viaggi di istruzione e di svago e le attività ricreative e sportive;
4) che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, ogniqualvolta lo desideri, con libera scelta dei figli per quanto concerne il trascorrere le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
5) il rigetto della domanda di contributo di mantenimento mensile e versamento alla ricorrente del
50% delle spese straordinarie così come individuate e regolate dal Protocollo in materia elaborato dal Consiglio Nazionale Forense;
6) che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico e universale per i figli erogato dall' . CP_2
In data 17.03.2025 le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato il quale, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, che di seguito si riporta: “
- dichiarazione della separazione tra i coniugi, che vivranno separati di letto e di mensa, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
- impegno da parte del a eseguire i lavori di suddivisione dell'immobile precedentemente CP_1
adibito a casa coniugale, a proprie spese e cura, entro il termine di sette mesi a partire dalla data odierna;
a seguito della suddivisione i coniugi occuperanno ciascuno una delle due porzioni dell'immobile, rese reciprocamente autonome;
- affidamento dei figli minori e a entrambi i genitori, dai quali continueranno a dover Per_1 Per_2 ricevere cura, educazione ed istruzione e con l'indicazione che i minori dovranno mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e continueranno ad adottare concordemente le decisioni di maggior interesse per questi ultimi, tra cui le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, la partecipazione a attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e di svago e attività ricreative e sportive;
in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità anche autonomamente;
- i figli minori saranno collocati in maniera paritaria presso ciascun genitore e, pertanto, trascorreranno, in mancanza di diverso accordo, a settimane alterne tre giorni con un genitore e quattro con l'altro;
Pagina 4 - durante i tempi in cui i figli minori staranno con ciascun genitore, quest'ultimo si farà integralmente carico del mantenimento diretto degli stessi;
le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite al 50% tra i genitori;
- accordo delle parti circa l'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della sig.ra
; Pt_1
- accordo delle parti circa l'utilizzo esclusivo dell'AUDI A3 intestata al da parte della CP_1
e della KS LF intestata al da parte di quest'ultimo; Pt_1 CP_1
- spese di lite compensate”.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Il collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore è coerente con la situazione di fatto, alla luce di una molteplicità di elementi quali la vicinanza dei genitori, la loro disponibilità di tempo per occuparsi dei figli, l'età dei figli medesimi e la loro capacità di adattamento per come emersa all'esito
Pagina 5 dell'audizione delle parti. La volontà collaborativa espressa dai genitori emerso nel corso dell'udienza di comparizione ha evidenziato la possibilità di una divisione equilibrata dei tempi di permanenza dei figli tra madre e padre.
La suddivisione dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale in due unità abitative distinte e strutturate in modo da consentire ai coniugi la cessazione della convivenza è, anche alla luce delle suddette premesse, la soluzione più adeguata alla situazione economica dei coniugi, caratterizzata da una certa precarietà sottolineata in particolare dal il quale, essendo privo di CP_1
una occupazione, non potrebbe sostenere il costo di un canone di locazione per un alloggio. La detta soluzione costituisce, altresì, un grande vantaggio per la prole in quanto la vicinanza fisica a entrambi i genitori è d'aiuto al superamento della crisi familiare conseguente alla separazione ed evita ai figli continui spostamenti da un immobile all'altro. Sarà il Lunesu, secondo quanto concordato, a sostenere personalmente le spese per la realizzazione delle due unità abitative ed a ultimare in relativi lavori nel termine di sette mesi dall'accettazione dell'accordo.
Sotto il profilo economico, quanto concordato dalle parti in merito al contributo al mantenimento dei figli deve essere inteso quale obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento in maniera diretta, senza previsione di un assegno in favore l'uno dell'altro, ciascuno secondo la propria disponibilità.
Invero, la non ha attualmente alcuna occupazione ma percepisce l'assegno di inclusione pari Pt_1
a euro 800,00, somma legata alla composizione del nucleo familiare e destinata pertanto a diminuire quando il non farà più parte di detto nucleo. Percepirà, altresì, integralmente l'assegno unico CP_1
per espressa rinuncia del alla propria quota. Anche parte resistente non ha attualmente una CP_1
occupazione ma - nonostante l'età raggiunta costituisca un ostacolo a un nuovo ingresso nel mondo del lavoro - è senz'altro dotato di capacità lavorativa generica.
Si prende atto, altresì della divisione delle automobili mediante utilizzo esclusivo dell'AUDI A3 da parte della Deligia della KS LF da parte del . CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n. 1 – parte I – Serie A- anno 2011).
Pagina 6 Sull'accordo delle parti:
2. prende atto dell'impegno del a eseguire i lavori di suddivisione dell'immobile CP_1 precedentemente adibito a casa coniugale, a proprie spese e cura, entro il termine di sette mesi a partire dal17.03.2025, data di adesione alla proposta conciliativa;
a seguito della suddivisione i coniugi occuperanno ciascuno una delle due porzioni dell'immobile, rese reciprocamente autonome;
3. dispone l'affidamento dei figli minori e a entrambi i genitori, dai quali Per_1 Per_2 continueranno a dover ricevere cura, educazione ed istruzione e con l'indicazione che i minori dovranno mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e continueranno ad adottare concordemente le decisioni di maggior interesse per questi ultimi, tra cui le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, la partecipazione a attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e di svago e attività ricreative e sportive;
in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità anche autonomamente;
4. dispone che i figli minori saranno collocati in maniera paritaria presso ciascun genitore;
pertanto, essi trascorreranno, in mancanza di diverso accordo, a settimane alterne tre giorni con un genitore e quattro con l'altro;
5. dispone che durante i tempi in cui i figli minori staranno con ciascun genitore, quest'ultimo si farà integralmente carico del mantenimento diretto degli stessi;
le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite al 50% tra i genitori;
6. prende atto dell'accordo delle parti circa l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della sig.ra ; Pt_1
7. prende atto dell'accordo delle parti circa l'utilizzo esclusivo dell'AUDI A3 intestata al CP_1 da parte della e della KS LF intestata al da parte di Pt_1 CP_1 quest'ultimo.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
13.6.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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