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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1053/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 1053/2023
promossa da:
in persona del Curatore pro tempore Parte_1
(Avv. Giovanni Lisi)
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Andrea Mosa)
APPELLATA
e
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello in persona del Curatore pro tempore, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 738/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca nel procedimento avente n.r.g. 2888/2021.
Quanto ai fatti oggetto del procedimento dinanzi al Giudice di prime cure, parte appellante deduceva che, con sentenza n. 669/2015 del Tribunale di Roma, veniva dichiarato il fallimento di
[...]
che operava su tutto il territorio nazionale nel settore della gestione Parte_1 Parte_1
del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, utilizzando veicoli speciali ed in emergenza, eseguendo la bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata a seguito dell'incidente stradale, scongiurando ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato o intempestivo intervento;
che il , quale ente proprietario della sede stradale e delle relative Controparte_3
pertinenze, in data 22.07.2010, aveva sottoscritto con oggi fallita, una Parte_1
convenzione e altra documentazione, in regime di concessione di servizi, con la quale affidava a quest'ultima società il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza,
cedendole a titolo di corrispettivo il credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa garante RCA del responsabile;
che il Curatore del fallimento Parte_1
aveva constatato l'esistenza di un rilevante credito per lavori di bonifica a seguito di sinistri
[...]
stradali nei confronti di Milano Assicurazioni – Divisione Nuova Maa, oggi Controparte_4
che, in data 01.09.2011, tra e oggi era
[...] Parte_1 Controparte_4 CP_4
stato sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di ripristino della piattaforma stradale a seguito di sinistri;
che, in data 21.08.2010 alle ore 7,15, nel Viale Kennedy, località Torre del Lago, si era verificato un incidente stradale in cui erano rimasti coinvolti il veicolo targato DR006CM, assicurato con (oggi , e il veicolo targato Controparte_5 Controparte_4
AX44897, assicurato con che il Comune di , in ragione della Controparte_6 CP_3
concessione di servizi sopraindicata, chiedeva l'intervento di per il ripristino Parte_1 delle condizioni di sicurezza e per la bonifica del manto stradale interessato dal sinistro;
che il rapporto di incidente stradale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto evidenziava l'esclusiva responsabilità di , quale conducente del veicolo DR006CM (di Controparte_7
proprietà di ), il quale percorreva il Viale Kennedy con direzione di marcia mare-monti CP_2
e, giunto in prossimità dell'accesso privato che conduce al campeggio denominato “Bosco Verde”,
non moderando la velocità ed in considerazione dello stato psico-fisico alterato dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, perdeva il controllo del veicoli, andando ad urtare diversi mezzi ivi parcheggiati e colpendo il motoveicolo targato AX44897; che al conducente del veicolo targato
DR006CM era stata contestata la violazione degli artt. 187 e 141, 8°comma Codice della Strada;
che,
a seguito del sinistro, si verificava una dispersione di rifiuti liquidi e solidi (olio, parti meccaniche,
vetri) sul manto stradale, classificati dalla legge come rifiuti speciali e, in quanto tali, trattabili e smaltibili esclusivamente da appositi centri e da ditte specializzate come che Parte_1
quest'ultima società interveniva immediatamente sul luogo del sinistro e, dopo aver rimosso i detriti,
provvedeva al lavaggio della strada e alla messa in sicurezza;
che il danno alla pavimentazione stradale e i costi dei servizi resi da venivano quantificati nella somma di euro Parte_1
800,00, oltre Iva, della quale veniva chiesto il pagamento in data 31.08.2010, trasmettendo la fattura;
che reiterava la richiesta a mezzo legale il 31.08.2012, inviava direttamente una Parte_1
nuova diffida in data 17.04.2013 e successivamente, tramite il proprio legale, inviava una nuova diffida il 17.01.2014; che, fallita il Curatore confermava l'incarico allo studio Parte_1
legale già nominato di recuperare le somme e, in data 24.09.2015, veniva inviata una ulteriore diffida;
che, in data 02.05.2017, veniva diffidata a pagare in favore del CP_4 Parte_1
le somme dovute per molti interventi eseguiti in convenzione, da anni non liquidati, tra cui il
[...]
sinistro per cui è causa, che reca il numero di protocollo 3663; che successivamente seguivano le diffide del 21.12.2018 e quella del 12.03.2020; che dal mese di luglio 2017 al mese di luglio 2018 si tenevano incontri tra i dirigenti di lo studio legale incaricato dall'appellante, il curatore CP_4
di quest'ultima e l'Avv. Bottai e, nell'ultimo incontro del 20.04.2018, veniva definito un accordo in merito ad un primo gruppo di sinistri “liquidabili”, le somme da corrispondere e la modalità di pagamento per tutti i sinistri in cui era coinvolta che la compagnia assicurativa convenuta CP_4
concordava la liquidazione di una prima tranche di “sinistri definiti”, iniziando ad eseguire il pagamento delle somme, e poi immotivatamente interrompeva la trattativa ed il conseguente pagamento;
che, pertanto, in data 21.12.2018, veniva inviata una nuova diffida con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014.
Rappresentava che il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza n. 738/2022, rigettava la domanda formulata da parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Proponeva appello verso la sentenza sopraindicata, chiedendo che venisse riformata per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellante rilevava che il Giudice di Prime Cure aveva basato la decisione su un unico motivo contenuto nella pag. 2 della sentenza “è pacifico che l'azione di risarcimento oggi proposta origina
dal sinistro verificatosi il 21/8/2010. Dagli atti prodotti dalla parte attrice risulta che la prima
richiesta di pagamento delle spese di bonifica validamente inviata alla compagnia assicuratrice per
la RCA del veicolo convenuto è del 31.8.2010, quando cioè era già decorso il termine di prescrizione
biennale per esercitare l'azione. Nessun valore, infatti, ai fini della interruzione della prescrizione
può attribuirsi al documento 6, fattura delle spese, stante il difetto di prova dell'asserito invio. La
domanda pertanto deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza”; che il Giudice di
Pace non aveva esaminato la documentazione versata in atti e, in particolare, le diffide e le relative ricevute attestanti la loro ricezione di seguito indicate: richiesta di pagamento con inoltro proforma di fattura del 03.09.2010; diffida del legale del 31.08.2012, con relativa prova di ricezione del rapporto fax;
diffida della attrice del 17.04.2013, trasmessa a mezzo pec;
diffida del legale del
17.01.2014, con relativa prova di ricezione del rapporto fax;
diffida del legale del 24.09.2015,
trasmessa a mezzo pec;
diffida del legale del 02.05.2017, trasmessa a mezzo pec;
diffida legale del
21.12.2018, trasmessa a mezzo pec;
diffida del 12.03.2020 trasmessa a mezzo pec;
che, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere riformata, stante la sussistenza della prova documentale della interruzione della prescrizione per l'intero periodo.
Rappresentava, inoltre, che il Giudice di primo grado non aveva esaminato i documenti depositati unitamente al verbale di udienza del 12.04.2022; che, in particolare, il Giudice di Pace aveva omesso di decidere sul valore delle trattative intercorse tra parte appellante e parte appellata da luglio 2017 a luglio 2018, a seguito delle quali erano in corso di esame circa 2000 sinistri;
che vi era stata la determinazione dei prezzi per ogni intervento ed erano state concordate per circa 500 sinistri tempi e modalità; che il pagamento si era perfezionato per circa 70 sinistri, ma successivamente parte appellata non corrispondeva ulteriori somme e, dunque, veniva inviata alla stessa la diffida del
21.12.2018; che tali circostanze erano rilevanti, rappresentando un consapevole ed univoco riconoscimento dell'altrui diritto rilevante ai sensi dell'art. 2944 c.c.; che controparte non aveva mai contestato la veridicità della documentazione prodotta, né aveva mai contestato le trattative intercorse e l'accordo per la liquidazione forfettaria del danno derivante dai sinistri, tra cui anche quello in questione;
che aveva errato il Giudice di primo grado nell'omettere ogni valutazione della documentazione sopraindicata, che integra una rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 2947, co. 2
e 3 c.c.
Deduceva, inoltre, che, in data 01.09.2011, aveva sottoscritto con Parte_1 [...]
(oggi un contratto-convenzione avente ad oggetto Controparte_4 Controparte_1
la liquidazione dei servizi di ripristino della piattaforma stradale a seguiti di sinistri;
che tale accordo si rinnovava di anno in anno e, non essendo intervenuta alcuna disdetta, era tutt'ora in vigore tra le parti;
che il contratto sopraindicato costituiva un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.,
atteso che la compagnia assicurativa appellata aveva riconosciuto il diritto di credito avverso e gli interventi effettuati anteriormente alla sua stipula, ivi compreso quello per cui è causa del 21.08.2010,
non risultavano esclusi dalle previsioni negoziali del comma 4 dell'art. 3; che il Giudice di Pace non aveva esaminato i documenti richiamati e, pertanto, la sentenza doveva essere integralmente riformata per l'omessa motivazione in ordine alla non applicabilità delle norme invocate. Reiterava tutte le difese sull'an e sul quantum già svolte nel giudizio di primo grado in replica alle deduzioni, eccezioni e difese svolte dalla compagnia assicurativa appellata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
Innanzitutto, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevando che,
in violazione della disposizione citata, l'appellante non aveva specificamente indicato la parte della sentenza da riformare, non aveva indicato una diversa ricostruzione del fatto, né aveva chiarito il motivo per cui era stata violata la legge.
Nel merito deduceva che l'appello doveva essere respinto, rappresentando che la sentenza impugnata era ben argomentata anche in punto di diritto e, dunque, doveva essere confermata;
che, infatti, il
Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato da controparte;
che la prima missiva ricevuta era la pec datata 24.09.2015, non quella del
31.10.2010, che era stata indicata, per mero refuso, in sentenza;
che nessuna altra comunicazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione risultava essere stata inviata e ricevuta da
[...]
prima del 24.09.2015; che, infatti, la prenotula datata 03.09.2010, asseritamente Controparte_1
inviata da alla Nuova Maa ed alla non era minimamente Parte_1 Controparte_6
supportata da prova documentale relativa all'invio e all'avvenuta ricezione;
che, inoltre, il mero invio di una prenotula del tutto generica non potrebbe mai essere considerato un valido atto interruttivo della prescrizione;
che al momento della successiva comunicazione datata 30.08.2012, richiamata da parte appellante, il diritto di quest'ultima si era già prescritto, essendo decorso il termine biennale dalla data del sinistro, verificatosi il 21.08.2010; che comunque la compagnia assicurativa non aveva mai ricevuto tale comunicazione, che risultava essere stata inviata ad un numero mai appartenuto alla appellata e controparte non aveva fornito prova contraria;
che in tale missiva era indicato come destinatario un asserito CLD sito a VI (prefisso 0342) per poi indirizzare il fax a Torino (prefisso
011); che anche la missiva del 16.04.2013 non era mai stata ricevuta dalla compagnia assicurativa;
che, secondo quanto prospettato da controparte, tale comunicazione era stata inviata a mezzo raccomandata a/r ed anticipata via fax, mentre era stata allegata quale prova dell'invio e della ricezione una ricevuta di consegna di una pec del giorno successivo, peraltro non riferibile al sinistro oggetto di causa;
che, inoltre, l'appellante aveva indirizzato la propria richiesta ad un indirizzo pec sprovvisto di efficacia legale, in quanto non presente nel registro pubblico INIPEC;
che, in merito alla lettera del legale di controparte datata 17.01.2014, si trattava di missiva inviata ad un numero di fax mai appartenuto alla compagnia assicurativa;
che era privo di fondamento quanto sostenuto da parte appellante in merito alla interruzione della prescrizione e all'asserito riconoscimento del diritto al risarcimento da parte della compagnia assicurativa, in quanto deduzioni prive di riscontro probatorio;
che la mera produzione del preventivo per la bonifica del manto stradale redatto unilateralmente dall'appellante nulla provava in punto di quantum debeatur, né in merito all'effettiva necessità di eseguire gli interventi di ripristino.
Riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la CP_2
contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 14.11.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti con cui precisavano le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegna alle stesse i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per dedotta carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n.
27199/2017) secondo cui “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando
alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba
contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
grado”.
Nel caso di specie, l'atto di appello presenta i requisiti sopra evidenziati, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
In particolare, parte appellante ha indicato in modo circostanziato sia le ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle censure mosse alla sentenza impugnata (errata valutazione ed omesso esame della documentazione versata in atti), sia le consequenziali richieste di riforma della stessa.
A fronte di tali circostanziate censure, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Passando all'esame del merito del gravame, ad avviso di questo Giudice, deve essere confermata la sentenza del Giudice di Pace, il cui apparato motivazionale, tuttavia, necessita di essere integrato.
Innanzitutto, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado,
non avendo correttamente esaminato la documentazione versata in atti e, in particolare, le diffide inoltrate alla compagnia assicurativa, ha accolto l'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata.
Tale doglianza è infondata.
Occorre, innanzitutto, precisare che parte appellante non ha censurato la statuizione del Giudice di prime cure in merito all'applicazione, nel caso di specie, del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947, 2°comma c.c. e, dunque, su tale questione giuridica la sentenza di primo grado è passata in giudicato. Tanto chiarito, dall'esame della documentazione versata in atti, non risulta alcun documento da cui desumere che la lettera datata 03.10.2010, contenente la fattura proforma, sia stata inviata dall'appellante a Divisione di Milano Assicurazioni e, pertanto, non può Controparte_8
attribuirsi a tale atto alcuna efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Per quanto concerne la diffida datata 31.08.2012, non è stato prodotto dall'appellante alcun documento da cui desumere che il numero di fax cui la missiva è stata inviata sia riferibile alla compagnia assicurativa convenuta, la quale, peraltro, ha contestato di aver ricevuto detta diffida, non essendo mai appartenuto alla stessa il numero di fax ivi indicato.
Non avendo parte appellante fornito la prova dell'avvenuto invio del fax ad un numero riferibile all'appellata, né avendo superato le contestazioni sollevate da quest'ultima, non può riconoscersi alla missiva datata 30.08.2012 alcuna valenza interruttiva della prescrizione.
Ferme restando le suddette considerazioni, in ogni caso si rileva che, alla data del 31.08.2012, era già
decorso il termine di prescrizione biennale dalla data del sinistro, pacificamente verificatosi in data
21.08.2010.
Ciò vale anche per le successive diffide invocate dall'appellante (datate 17.04.2013; 17.01.2014;
24.09.2015; 02.05.2017; 21.12.2018), le quali, anche laddove fossero state effettivamente ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta, risultano essere state inviate in una data successiva al decorso del termine di prescrizione biennale del diritto fatto valere in giudizio.
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace non ha esaminato la documentazione relativa alle trattive intervenute tra le parti dal mese di luglio 2017 al mese di luglio 2018, che costituirebbe una chiara manifestazione di riconoscimento dell'altrui diritto rilevante ex art. 2944 c.c.,
nonché una rinuncia alla prescrizione da parte della compagnia assicurativa.
Anche tale censura appare infondata.
Invero, non si ravvisa alcuna rinuncia alla prescrizione nelle missive scambiate tra la compagnia assicurativa e l'appellante, non essendovi, nella copiosa documentazione da quest'ultima prodotta,
alcuno riferimento al sinistro oggetto del presente giudizio (avente numero di protocollo 3663). Tant'è che, mentre l'appellante, con riferimento alle missive interruttive della prescrizione, ha specificamente indicato il numero della pagina in cui si faceva riferimento al sinistro per cui è causa
(p. 6 atto di citazione in appello), lo stesso non ha fatto con riguardo alla documentazione relativa alle trattative intercorse tra le parti, rispetto alla quale né in primo grado né in fase di appello ha indicato specificamente in quale parte dei documenti prodotti si trovi il riferimento al credito azionato in questa sede.
Non si rinviene nei documenti indicati dall'appellante alcun passaggio nel quale la compagnia assicurativa avrebbe manifestato consapevolezza del credito dell'appellante nei propri confronti in relazione al sinistro del 21.08.2010 e, dunque, non si ravvisa alcun atto di riconoscimento del diritto di controparte, né di rinuncia alla prescrizione.
Quanto alla valenza della documentazione prodotta ai fini interruttivi della prescrizione, si richiamano le considerazioni in precedenza svolte, trattandosi documenti relativi a trattative che, oltre a non riferirsi espressamente al sinistro per cui è causa, sono intercorse tra le parti tra il 2017 e il 2018 e,
dunque, oltre il termine di prescrizione biennale.
In terzo luogo, l'appellante ha rappresentato che il Giudice di prime cure non ha esaminato la documentazione relativa al contratto del 01.09.2011 stipulato tra e Parte_1 [...]
(oggi e ancora oggi efficace, avente ad oggetto la Controparte_4 Controparte_1
liquidazione dei servizi di ripristino della pavimentazione stradale in seguito ai sinistri, che costituirebbe un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
In particolare, ha dedotto che con tale negozio la compagnia assicurativa appellata avrebbe riconosciuto il diritto di credito di e che gli interventi da quest'ultima effettuati Parte_1
anteriormente alla stipula del contratto (01.09.2011), come quello per cui è causa (risalente al
21.08.2010), non risultavano esclusi dalle previsioni negoziali in base a quanto previsto dall'art. 3,
co. 4 del contratto sopraindicato.
Tale doglianza è infondata. L'art. 3, co. 4 del contratto invocato da parte appellante prevede che “A decorrere dal 1° gennaio
2011, tutti gli interventi eseguiti dalla struttura operativa di V.S. beneficeranno del trattamento
economico di cui al precedente articolo 1, ancorché la loro effettiva esecuzione risulti anteriore al
presente Contratto”.
Ebbene, da tale previsione contrattuale si evince che la compagnia assicurativa si è impegnata a pagare a parte appellante il corrispettivo per gli interventi eseguiti a partire dal 01.01.2011, ancorché
gli stessi siano anteriori alla data della stipula del contratto (01.09.2011).
Invero, tale condizione non si riferisce agli interventi eseguiti prima del 01.01.2011 e, pertanto, anche qualora dovesse considerarsi come un riconoscimento dei diritti di controparte, non può valere per il sinistro per cui è causa, che, essendosi verificato in data antecedente al 01.01.2011, non rientra tra gli interventi oggetto del contratto e, dunque, non può assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2944 c.c.
In conclusione, non risultando superabile, in base alla documentazione versata in atti, la prescrizione del credito azionato, deve essere confermata la sentenza del Giudice di Pace, restando, di conseguenza, assorbito ogni ulteriore profilo attinente al merito della causa.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, parte appellante deve essere condannata a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (fino a 1.100,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 738/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca;
2) Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) Sussistono i presupposti di legge per l'obbligo di pagamento da parte dell'appellante di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002
Lucca, 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 1053/2023
promossa da:
in persona del Curatore pro tempore Parte_1
(Avv. Giovanni Lisi)
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Andrea Mosa)
APPELLATA
e
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello in persona del Curatore pro tempore, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 738/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca nel procedimento avente n.r.g. 2888/2021.
Quanto ai fatti oggetto del procedimento dinanzi al Giudice di prime cure, parte appellante deduceva che, con sentenza n. 669/2015 del Tribunale di Roma, veniva dichiarato il fallimento di
[...]
che operava su tutto il territorio nazionale nel settore della gestione Parte_1 Parte_1
del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, utilizzando veicoli speciali ed in emergenza, eseguendo la bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata a seguito dell'incidente stradale, scongiurando ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato o intempestivo intervento;
che il , quale ente proprietario della sede stradale e delle relative Controparte_3
pertinenze, in data 22.07.2010, aveva sottoscritto con oggi fallita, una Parte_1
convenzione e altra documentazione, in regime di concessione di servizi, con la quale affidava a quest'ultima società il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza,
cedendole a titolo di corrispettivo il credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa garante RCA del responsabile;
che il Curatore del fallimento Parte_1
aveva constatato l'esistenza di un rilevante credito per lavori di bonifica a seguito di sinistri
[...]
stradali nei confronti di Milano Assicurazioni – Divisione Nuova Maa, oggi Controparte_4
che, in data 01.09.2011, tra e oggi era
[...] Parte_1 Controparte_4 CP_4
stato sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di ripristino della piattaforma stradale a seguito di sinistri;
che, in data 21.08.2010 alle ore 7,15, nel Viale Kennedy, località Torre del Lago, si era verificato un incidente stradale in cui erano rimasti coinvolti il veicolo targato DR006CM, assicurato con (oggi , e il veicolo targato Controparte_5 Controparte_4
AX44897, assicurato con che il Comune di , in ragione della Controparte_6 CP_3
concessione di servizi sopraindicata, chiedeva l'intervento di per il ripristino Parte_1 delle condizioni di sicurezza e per la bonifica del manto stradale interessato dal sinistro;
che il rapporto di incidente stradale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto evidenziava l'esclusiva responsabilità di , quale conducente del veicolo DR006CM (di Controparte_7
proprietà di ), il quale percorreva il Viale Kennedy con direzione di marcia mare-monti CP_2
e, giunto in prossimità dell'accesso privato che conduce al campeggio denominato “Bosco Verde”,
non moderando la velocità ed in considerazione dello stato psico-fisico alterato dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, perdeva il controllo del veicoli, andando ad urtare diversi mezzi ivi parcheggiati e colpendo il motoveicolo targato AX44897; che al conducente del veicolo targato
DR006CM era stata contestata la violazione degli artt. 187 e 141, 8°comma Codice della Strada;
che,
a seguito del sinistro, si verificava una dispersione di rifiuti liquidi e solidi (olio, parti meccaniche,
vetri) sul manto stradale, classificati dalla legge come rifiuti speciali e, in quanto tali, trattabili e smaltibili esclusivamente da appositi centri e da ditte specializzate come che Parte_1
quest'ultima società interveniva immediatamente sul luogo del sinistro e, dopo aver rimosso i detriti,
provvedeva al lavaggio della strada e alla messa in sicurezza;
che il danno alla pavimentazione stradale e i costi dei servizi resi da venivano quantificati nella somma di euro Parte_1
800,00, oltre Iva, della quale veniva chiesto il pagamento in data 31.08.2010, trasmettendo la fattura;
che reiterava la richiesta a mezzo legale il 31.08.2012, inviava direttamente una Parte_1
nuova diffida in data 17.04.2013 e successivamente, tramite il proprio legale, inviava una nuova diffida il 17.01.2014; che, fallita il Curatore confermava l'incarico allo studio Parte_1
legale già nominato di recuperare le somme e, in data 24.09.2015, veniva inviata una ulteriore diffida;
che, in data 02.05.2017, veniva diffidata a pagare in favore del CP_4 Parte_1
le somme dovute per molti interventi eseguiti in convenzione, da anni non liquidati, tra cui il
[...]
sinistro per cui è causa, che reca il numero di protocollo 3663; che successivamente seguivano le diffide del 21.12.2018 e quella del 12.03.2020; che dal mese di luglio 2017 al mese di luglio 2018 si tenevano incontri tra i dirigenti di lo studio legale incaricato dall'appellante, il curatore CP_4
di quest'ultima e l'Avv. Bottai e, nell'ultimo incontro del 20.04.2018, veniva definito un accordo in merito ad un primo gruppo di sinistri “liquidabili”, le somme da corrispondere e la modalità di pagamento per tutti i sinistri in cui era coinvolta che la compagnia assicurativa convenuta CP_4
concordava la liquidazione di una prima tranche di “sinistri definiti”, iniziando ad eseguire il pagamento delle somme, e poi immotivatamente interrompeva la trattativa ed il conseguente pagamento;
che, pertanto, in data 21.12.2018, veniva inviata una nuova diffida con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014.
Rappresentava che il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza n. 738/2022, rigettava la domanda formulata da parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Proponeva appello verso la sentenza sopraindicata, chiedendo che venisse riformata per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellante rilevava che il Giudice di Prime Cure aveva basato la decisione su un unico motivo contenuto nella pag. 2 della sentenza “è pacifico che l'azione di risarcimento oggi proposta origina
dal sinistro verificatosi il 21/8/2010. Dagli atti prodotti dalla parte attrice risulta che la prima
richiesta di pagamento delle spese di bonifica validamente inviata alla compagnia assicuratrice per
la RCA del veicolo convenuto è del 31.8.2010, quando cioè era già decorso il termine di prescrizione
biennale per esercitare l'azione. Nessun valore, infatti, ai fini della interruzione della prescrizione
può attribuirsi al documento 6, fattura delle spese, stante il difetto di prova dell'asserito invio. La
domanda pertanto deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza”; che il Giudice di
Pace non aveva esaminato la documentazione versata in atti e, in particolare, le diffide e le relative ricevute attestanti la loro ricezione di seguito indicate: richiesta di pagamento con inoltro proforma di fattura del 03.09.2010; diffida del legale del 31.08.2012, con relativa prova di ricezione del rapporto fax;
diffida della attrice del 17.04.2013, trasmessa a mezzo pec;
diffida del legale del
17.01.2014, con relativa prova di ricezione del rapporto fax;
diffida del legale del 24.09.2015,
trasmessa a mezzo pec;
diffida del legale del 02.05.2017, trasmessa a mezzo pec;
diffida legale del
21.12.2018, trasmessa a mezzo pec;
diffida del 12.03.2020 trasmessa a mezzo pec;
che, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere riformata, stante la sussistenza della prova documentale della interruzione della prescrizione per l'intero periodo.
Rappresentava, inoltre, che il Giudice di primo grado non aveva esaminato i documenti depositati unitamente al verbale di udienza del 12.04.2022; che, in particolare, il Giudice di Pace aveva omesso di decidere sul valore delle trattative intercorse tra parte appellante e parte appellata da luglio 2017 a luglio 2018, a seguito delle quali erano in corso di esame circa 2000 sinistri;
che vi era stata la determinazione dei prezzi per ogni intervento ed erano state concordate per circa 500 sinistri tempi e modalità; che il pagamento si era perfezionato per circa 70 sinistri, ma successivamente parte appellata non corrispondeva ulteriori somme e, dunque, veniva inviata alla stessa la diffida del
21.12.2018; che tali circostanze erano rilevanti, rappresentando un consapevole ed univoco riconoscimento dell'altrui diritto rilevante ai sensi dell'art. 2944 c.c.; che controparte non aveva mai contestato la veridicità della documentazione prodotta, né aveva mai contestato le trattative intercorse e l'accordo per la liquidazione forfettaria del danno derivante dai sinistri, tra cui anche quello in questione;
che aveva errato il Giudice di primo grado nell'omettere ogni valutazione della documentazione sopraindicata, che integra una rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 2947, co. 2
e 3 c.c.
Deduceva, inoltre, che, in data 01.09.2011, aveva sottoscritto con Parte_1 [...]
(oggi un contratto-convenzione avente ad oggetto Controparte_4 Controparte_1
la liquidazione dei servizi di ripristino della piattaforma stradale a seguiti di sinistri;
che tale accordo si rinnovava di anno in anno e, non essendo intervenuta alcuna disdetta, era tutt'ora in vigore tra le parti;
che il contratto sopraindicato costituiva un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.,
atteso che la compagnia assicurativa appellata aveva riconosciuto il diritto di credito avverso e gli interventi effettuati anteriormente alla sua stipula, ivi compreso quello per cui è causa del 21.08.2010,
non risultavano esclusi dalle previsioni negoziali del comma 4 dell'art. 3; che il Giudice di Pace non aveva esaminato i documenti richiamati e, pertanto, la sentenza doveva essere integralmente riformata per l'omessa motivazione in ordine alla non applicabilità delle norme invocate. Reiterava tutte le difese sull'an e sul quantum già svolte nel giudizio di primo grado in replica alle deduzioni, eccezioni e difese svolte dalla compagnia assicurativa appellata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
Innanzitutto, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevando che,
in violazione della disposizione citata, l'appellante non aveva specificamente indicato la parte della sentenza da riformare, non aveva indicato una diversa ricostruzione del fatto, né aveva chiarito il motivo per cui era stata violata la legge.
Nel merito deduceva che l'appello doveva essere respinto, rappresentando che la sentenza impugnata era ben argomentata anche in punto di diritto e, dunque, doveva essere confermata;
che, infatti, il
Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato da controparte;
che la prima missiva ricevuta era la pec datata 24.09.2015, non quella del
31.10.2010, che era stata indicata, per mero refuso, in sentenza;
che nessuna altra comunicazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione risultava essere stata inviata e ricevuta da
[...]
prima del 24.09.2015; che, infatti, la prenotula datata 03.09.2010, asseritamente Controparte_1
inviata da alla Nuova Maa ed alla non era minimamente Parte_1 Controparte_6
supportata da prova documentale relativa all'invio e all'avvenuta ricezione;
che, inoltre, il mero invio di una prenotula del tutto generica non potrebbe mai essere considerato un valido atto interruttivo della prescrizione;
che al momento della successiva comunicazione datata 30.08.2012, richiamata da parte appellante, il diritto di quest'ultima si era già prescritto, essendo decorso il termine biennale dalla data del sinistro, verificatosi il 21.08.2010; che comunque la compagnia assicurativa non aveva mai ricevuto tale comunicazione, che risultava essere stata inviata ad un numero mai appartenuto alla appellata e controparte non aveva fornito prova contraria;
che in tale missiva era indicato come destinatario un asserito CLD sito a VI (prefisso 0342) per poi indirizzare il fax a Torino (prefisso
011); che anche la missiva del 16.04.2013 non era mai stata ricevuta dalla compagnia assicurativa;
che, secondo quanto prospettato da controparte, tale comunicazione era stata inviata a mezzo raccomandata a/r ed anticipata via fax, mentre era stata allegata quale prova dell'invio e della ricezione una ricevuta di consegna di una pec del giorno successivo, peraltro non riferibile al sinistro oggetto di causa;
che, inoltre, l'appellante aveva indirizzato la propria richiesta ad un indirizzo pec sprovvisto di efficacia legale, in quanto non presente nel registro pubblico INIPEC;
che, in merito alla lettera del legale di controparte datata 17.01.2014, si trattava di missiva inviata ad un numero di fax mai appartenuto alla compagnia assicurativa;
che era privo di fondamento quanto sostenuto da parte appellante in merito alla interruzione della prescrizione e all'asserito riconoscimento del diritto al risarcimento da parte della compagnia assicurativa, in quanto deduzioni prive di riscontro probatorio;
che la mera produzione del preventivo per la bonifica del manto stradale redatto unilateralmente dall'appellante nulla provava in punto di quantum debeatur, né in merito all'effettiva necessità di eseguire gli interventi di ripristino.
Riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la CP_2
contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 14.11.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti con cui precisavano le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegna alle stesse i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per dedotta carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n.
27199/2017) secondo cui “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando
alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba
contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
grado”.
Nel caso di specie, l'atto di appello presenta i requisiti sopra evidenziati, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
In particolare, parte appellante ha indicato in modo circostanziato sia le ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle censure mosse alla sentenza impugnata (errata valutazione ed omesso esame della documentazione versata in atti), sia le consequenziali richieste di riforma della stessa.
A fronte di tali circostanziate censure, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Passando all'esame del merito del gravame, ad avviso di questo Giudice, deve essere confermata la sentenza del Giudice di Pace, il cui apparato motivazionale, tuttavia, necessita di essere integrato.
Innanzitutto, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado,
non avendo correttamente esaminato la documentazione versata in atti e, in particolare, le diffide inoltrate alla compagnia assicurativa, ha accolto l'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata.
Tale doglianza è infondata.
Occorre, innanzitutto, precisare che parte appellante non ha censurato la statuizione del Giudice di prime cure in merito all'applicazione, nel caso di specie, del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947, 2°comma c.c. e, dunque, su tale questione giuridica la sentenza di primo grado è passata in giudicato. Tanto chiarito, dall'esame della documentazione versata in atti, non risulta alcun documento da cui desumere che la lettera datata 03.10.2010, contenente la fattura proforma, sia stata inviata dall'appellante a Divisione di Milano Assicurazioni e, pertanto, non può Controparte_8
attribuirsi a tale atto alcuna efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Per quanto concerne la diffida datata 31.08.2012, non è stato prodotto dall'appellante alcun documento da cui desumere che il numero di fax cui la missiva è stata inviata sia riferibile alla compagnia assicurativa convenuta, la quale, peraltro, ha contestato di aver ricevuto detta diffida, non essendo mai appartenuto alla stessa il numero di fax ivi indicato.
Non avendo parte appellante fornito la prova dell'avvenuto invio del fax ad un numero riferibile all'appellata, né avendo superato le contestazioni sollevate da quest'ultima, non può riconoscersi alla missiva datata 30.08.2012 alcuna valenza interruttiva della prescrizione.
Ferme restando le suddette considerazioni, in ogni caso si rileva che, alla data del 31.08.2012, era già
decorso il termine di prescrizione biennale dalla data del sinistro, pacificamente verificatosi in data
21.08.2010.
Ciò vale anche per le successive diffide invocate dall'appellante (datate 17.04.2013; 17.01.2014;
24.09.2015; 02.05.2017; 21.12.2018), le quali, anche laddove fossero state effettivamente ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta, risultano essere state inviate in una data successiva al decorso del termine di prescrizione biennale del diritto fatto valere in giudizio.
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace non ha esaminato la documentazione relativa alle trattive intervenute tra le parti dal mese di luglio 2017 al mese di luglio 2018, che costituirebbe una chiara manifestazione di riconoscimento dell'altrui diritto rilevante ex art. 2944 c.c.,
nonché una rinuncia alla prescrizione da parte della compagnia assicurativa.
Anche tale censura appare infondata.
Invero, non si ravvisa alcuna rinuncia alla prescrizione nelle missive scambiate tra la compagnia assicurativa e l'appellante, non essendovi, nella copiosa documentazione da quest'ultima prodotta,
alcuno riferimento al sinistro oggetto del presente giudizio (avente numero di protocollo 3663). Tant'è che, mentre l'appellante, con riferimento alle missive interruttive della prescrizione, ha specificamente indicato il numero della pagina in cui si faceva riferimento al sinistro per cui è causa
(p. 6 atto di citazione in appello), lo stesso non ha fatto con riguardo alla documentazione relativa alle trattative intercorse tra le parti, rispetto alla quale né in primo grado né in fase di appello ha indicato specificamente in quale parte dei documenti prodotti si trovi il riferimento al credito azionato in questa sede.
Non si rinviene nei documenti indicati dall'appellante alcun passaggio nel quale la compagnia assicurativa avrebbe manifestato consapevolezza del credito dell'appellante nei propri confronti in relazione al sinistro del 21.08.2010 e, dunque, non si ravvisa alcun atto di riconoscimento del diritto di controparte, né di rinuncia alla prescrizione.
Quanto alla valenza della documentazione prodotta ai fini interruttivi della prescrizione, si richiamano le considerazioni in precedenza svolte, trattandosi documenti relativi a trattative che, oltre a non riferirsi espressamente al sinistro per cui è causa, sono intercorse tra le parti tra il 2017 e il 2018 e,
dunque, oltre il termine di prescrizione biennale.
In terzo luogo, l'appellante ha rappresentato che il Giudice di prime cure non ha esaminato la documentazione relativa al contratto del 01.09.2011 stipulato tra e Parte_1 [...]
(oggi e ancora oggi efficace, avente ad oggetto la Controparte_4 Controparte_1
liquidazione dei servizi di ripristino della pavimentazione stradale in seguito ai sinistri, che costituirebbe un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
In particolare, ha dedotto che con tale negozio la compagnia assicurativa appellata avrebbe riconosciuto il diritto di credito di e che gli interventi da quest'ultima effettuati Parte_1
anteriormente alla stipula del contratto (01.09.2011), come quello per cui è causa (risalente al
21.08.2010), non risultavano esclusi dalle previsioni negoziali in base a quanto previsto dall'art. 3,
co. 4 del contratto sopraindicato.
Tale doglianza è infondata. L'art. 3, co. 4 del contratto invocato da parte appellante prevede che “A decorrere dal 1° gennaio
2011, tutti gli interventi eseguiti dalla struttura operativa di V.S. beneficeranno del trattamento
economico di cui al precedente articolo 1, ancorché la loro effettiva esecuzione risulti anteriore al
presente Contratto”.
Ebbene, da tale previsione contrattuale si evince che la compagnia assicurativa si è impegnata a pagare a parte appellante il corrispettivo per gli interventi eseguiti a partire dal 01.01.2011, ancorché
gli stessi siano anteriori alla data della stipula del contratto (01.09.2011).
Invero, tale condizione non si riferisce agli interventi eseguiti prima del 01.01.2011 e, pertanto, anche qualora dovesse considerarsi come un riconoscimento dei diritti di controparte, non può valere per il sinistro per cui è causa, che, essendosi verificato in data antecedente al 01.01.2011, non rientra tra gli interventi oggetto del contratto e, dunque, non può assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2944 c.c.
In conclusione, non risultando superabile, in base alla documentazione versata in atti, la prescrizione del credito azionato, deve essere confermata la sentenza del Giudice di Pace, restando, di conseguenza, assorbito ogni ulteriore profilo attinente al merito della causa.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, parte appellante deve essere condannata a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (fino a 1.100,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 738/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca;
2) Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) Sussistono i presupposti di legge per l'obbligo di pagamento da parte dell'appellante di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002
Lucca, 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli