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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 25.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4068 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_1
Coralluzzo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via
Olevano n. 267;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tretola presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano alla via Nola n. 277;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.7.2025 esponeva che Parte_1
in data 19.6.2025 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259009651076000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - quattro avvisi di addebito per omesso versamento di contributi relativi agli anni dal 2017 al 2019 (precisamente, CP_1
1. l'avviso di debito n. 40020180004137722000 notificato il 10.7.2018 per l'importo di € 2.586,16; 2. l'avviso di addebito n. 40020180008668034000
notificato il 21.12.2018 per l'importo di € 2.127,48; 3. l'avviso di addebito n. Eccepiva la decadenza ex art 25 d.lgs n 46/99 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale originaria e successiva del credito oggetto degli avvisi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_2 CP_1
della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Anzitutto con riferimento all'eccezione di decadenza la stessa è infondata.
L'art. 25 del d.lgs. 26.02.1999, n. 46, infatti, stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a)
impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il
31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento ) e in CP_1
questo caso il termine di decadenza è quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita,
rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38,
comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge.
24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su
tale quadro normativo è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del
2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Come osservato dalla Corte di cassazione “E' chiaro l'intento del legislatore,
come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della
regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo
intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima
modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla
decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo
aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella
frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004,
disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino
alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave
di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale
riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo
della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola
della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle
proroghe operative sino alla data predetta”. La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza …
priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una
procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa
regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto.
Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la
sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie
temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n.
78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema
di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle
gestioni previdenziali ” (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018). CP_1
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità,
che avalla le pronunce di merito che già avevano ritenuto inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata l'eccezione di decadenza proposta dalla ricorrente.
Quanto all'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione originaria e successiva del credito),
relativamente all'eccezione di prescrizione originaria deve affermarsi l'impossibilità di addentrarsi nel vaglio dell'eccezione atteso che - e trattasi di circostanza neppure contestata da parte ricorrente - le parti resistenti hanno documentato di aver ritualmente notificato al gli avvisi di addebito Parte_1
sottesi all'intimazione di pagamento opposta e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi di addebito l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99,
essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi di addebito, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l Controparte_3
documenta la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione (cfr.
[...]
produzioni n. 5 e 8).
Segnatamente:
1. l'intimazione di pagamento n. 10020229005005276000
notificata il 18.5.2022 valida ad interrompere la prescrizione per l'avviso di addebito n. 40020190008187750000 notificato il 28.11.2019; 2. l'intimazione di pagamento n. 10020229007318956000 notificata il 18.10.2022 valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito n.
40020180004137722000 notificato il 10.7.2018, per l'avviso di addebito n.
40020180008668034000 notificato il 21.12.2018 e per l'avviso di addebito n.
40020190003516524000 notificato il 4.7.2019.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 9.256,58). Tuttavia la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4068 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell e dell Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi in Controparte_2
complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 25.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40020190003516524000 notificato il 4.7.2019 per l'importo di € 2.110,94; 4.
l'avviso di addebito n. 40020190008187750000 notificato il 28.11.2019 per l'importo di € 2.431,81) per l'importo complessivo di € 9.256,58.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 25.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4068 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_1
Coralluzzo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via
Olevano n. 267;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tretola presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano alla via Nola n. 277;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.7.2025 esponeva che Parte_1
in data 19.6.2025 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259009651076000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - quattro avvisi di addebito per omesso versamento di contributi relativi agli anni dal 2017 al 2019 (precisamente, CP_1
1. l'avviso di debito n. 40020180004137722000 notificato il 10.7.2018 per l'importo di € 2.586,16; 2. l'avviso di addebito n. 40020180008668034000
notificato il 21.12.2018 per l'importo di € 2.127,48; 3. l'avviso di addebito n. Eccepiva la decadenza ex art 25 d.lgs n 46/99 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale originaria e successiva del credito oggetto degli avvisi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_2 CP_1
della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Anzitutto con riferimento all'eccezione di decadenza la stessa è infondata.
L'art. 25 del d.lgs. 26.02.1999, n. 46, infatti, stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a)
impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il
31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento ) e in CP_1
questo caso il termine di decadenza è quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita,
rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38,
comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge.
24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su
tale quadro normativo è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del
2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Come osservato dalla Corte di cassazione “E' chiaro l'intento del legislatore,
come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della
regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo
intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima
modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla
decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo
aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella
frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004,
disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino
alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave
di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale
riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo
della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola
della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle
proroghe operative sino alla data predetta”. La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza …
priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una
procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa
regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto.
Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la
sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie
temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n.
78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema
di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle
gestioni previdenziali ” (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018). CP_1
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità,
che avalla le pronunce di merito che già avevano ritenuto inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata l'eccezione di decadenza proposta dalla ricorrente.
Quanto all'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione originaria e successiva del credito),
relativamente all'eccezione di prescrizione originaria deve affermarsi l'impossibilità di addentrarsi nel vaglio dell'eccezione atteso che - e trattasi di circostanza neppure contestata da parte ricorrente - le parti resistenti hanno documentato di aver ritualmente notificato al gli avvisi di addebito Parte_1
sottesi all'intimazione di pagamento opposta e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi di addebito l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99,
essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi di addebito, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l Controparte_3
documenta la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione (cfr.
[...]
produzioni n. 5 e 8).
Segnatamente:
1. l'intimazione di pagamento n. 10020229005005276000
notificata il 18.5.2022 valida ad interrompere la prescrizione per l'avviso di addebito n. 40020190008187750000 notificato il 28.11.2019; 2. l'intimazione di pagamento n. 10020229007318956000 notificata il 18.10.2022 valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito n.
40020180004137722000 notificato il 10.7.2018, per l'avviso di addebito n.
40020180008668034000 notificato il 21.12.2018 e per l'avviso di addebito n.
40020190003516524000 notificato il 4.7.2019.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 9.256,58). Tuttavia la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4068 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell e dell Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi in Controparte_2
complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 25.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40020190003516524000 notificato il 4.7.2019 per l'importo di € 2.110,94; 4.
l'avviso di addebito n. 40020190008187750000 notificato il 28.11.2019 per l'importo di € 2.431,81) per l'importo complessivo di € 9.256,58.