CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. IU Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 319/2024 R.G.A.C., promosso da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettiv.te domiciliata in Via XXIV Maggio 61, Messina, presso lo studio dell'Avv. Alessia Giorgianni che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
e (c.f. ), n.q. di C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 eredi di (c.f. ) e (c.f. Persona_1 CodiceFiscale_4 Controparte_4
), tutti elettiv.te domiciliati in Corso Cavour 48, Messina, CodiceFiscale_5 presso lo studio dell'Avv. IU Di Pietro che rappresenta e difende se stesso ex art. 86 c.p.c. e e Bruno per procura in atti, CP_3 CP_1 appellati, avente ad oggetto: servitù (appello avverso la sentenza n. 1860/23 R.S. del
Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2024 la società ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1860/23 R.S. con la quale il Tribunale di
1 Messina, accogliendo le domande formulate da e Persona_1 CP_4
aveva condannato l'odierna appellante alla demolizione del balcone
[...] aggettante, insistente sul fabbricato sito in via Industriale, 64 - realizzato in violazione delle distanze legali rispetto all'immobile di proprietà degli attori, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 5.500,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni nonché alla refusione delle spese di lite in favore degli attori.
Con il primo motivo di gravame la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione la variante del P.R.G. che prevedeva che nella misura delle distanze non si dovesse tener conto di eventuali sporgenze di balconi, essendo tale variante decaduta al momento della comunicazione dell'inizio lavori da parte della società . Il Tribunale, inoltre, nell'affermare Pt_1
l'operatività dell'art. 9 D.M. n. 1444/68, aveva ignorato che l'art. 18 della L.R. n.
16/16, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume all'interno dell'area di sedime, consentiva di derogare ai limiti di distanze tra fabbricati imposti dall'art. 9 D.M.
In ogni caso tale norma non poteva ritenersi applicabile atteso che tra l'immobile degli odierni appellati e quello realizzato dalla società appellante si era venuto a creare un piccolo cortile avente le caratteristiche di una chiostrina, circostanza ostativa all'operatività dell'art. 9 D.M. n. 1444/68.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha contestato la condanna alla demolizione del balcone asseritamente realizzato a distanza non regolare dall'immobile degli attori, trattandosi di una reintegrazione in forma specifica disposta in violazione dell'art. 2058 c.c.; secondo la tesi dell'appellante, il giudice di primo grado, avendo quantificato il danno per equivalente in € 5.500,00, non aveva considerato che la demolizione del balcone avrebbe avuto un costo nettamente superiore.
Con il terzo motivo la ha dedotto l'erroneità e l'illegittimità della Parte_1 condanna a suo carico al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori, liquidati dal Tribunale in via equitativa, senza considerare che i coniugi – Per_1 non avevano fornito alcuna prova dei danni lamentati. CP_4
2 Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande svolte dagli attori e la condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti IU, e , quali eredi dei coniugi CP_2 Controparte_3
– contestando la fondatezza delle censure svolte dalla Per_1 CP_4 Parte_1 in ordine alla prima doglianza gli appellati hanno evidenziato che l'art. 18 L.R. n.
16/16, che consente di derogare ai limiti di distanze tra fabbricati previsti dall'art. 9 D.M. n. 1444/68, si applica nel caso di gruppi di edifici esistenti che formino oggetto di piani attuativi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, ipotesi del tutto diversa da quella in esame. Hanno poi richiamato le pronunce della S.C. in tema di inderogabilità dei limiti previsti dall'art. 9 D.M. n. 1444/68 da parte di regolamenti comunali. Gli appellati hanno inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 2058, 2° comma, c.c., la reintegrazione in forma specifica può essere sostituita dal risarcimento per equivalente solo ove risulti eccessivamente onerosa per il debitore, circostanza non riscontrabile nella specie.
I hanno dedotto che erroneamente la società appellante aveva ritenuto CP_1 che la somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento dei danni fosse un risarcimento per equivalente, alternativo alla demolizione del balcone, dovendo piuttosto qualificarsi come un risarcimento per i danni subiti dagli attori a causa della violazione della normativa sulle distanze posta in essere dalla appellante;
tale importo, peraltro, era stato correttamente liquidato dal giudice in via equitativa, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto del gravame.
Il primo motivo di appello è infondato.
L'art. 18 L.R. Sicilia n. 16/16, come rilevato dagli appellati, consente di derogare ai limiti di distanza tra fabbricati di cui all'art. 9 D.M. n. 1444/68 solo nel caso di gruppi di edifici esistenti che formino oggetto di piani attuativi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni convenzionate con previsioni
3 planivolumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente.
Anche la S.C. ha chiarito che, in tema di distanze fra costruzioni nei rapporti fra privati, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, apportata dagli strumenti urbanistici regionali, deve ritenersi legittima solo nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, inseriti in strumenti urbanistici funzionali a soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio (Cass. Civ. Sez. 2, 30 marzo 2023 n. 8987; Cass. Civ. Sez. 2, 30 ottobre 2018 n. 27638), non certamente nelle ipotesi, come quella in esame, in cui si tratti di edilizia privata non rientrante in alcun piano particolare.
In ordine poi al rilievo svolto dall'appellante in comparsa conclusionale, secondo cui l'intervento edilizio realizzato costituirebbe una ristrutturazione dell'edificio preesistente piuttosto che una nuova costruzione e, conseguentemente, non soggetta ai limiti imposti dall'art. 9 D.M. n. 1444/68 ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 ter D.P.R. n. 380/01, si osserva quanto segue.
L'art. 2 bis comma 1 ter D.P.R. n. 380/01 dispone che in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Con circolare del 2 dicembre 2020 il Ministero per le Infrastrutture e i
Trasporti è intervenuto per fornire chiarimenti interpretativi, per quanto qui di rilievo, anche relativamente alla disposizione sopra richiamata nella parte in cui prevede che sono consentiti gli “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento”, anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente. Il
Ministero ha precisato che “in considerazione del suo tenore letterale, questa
4 previsione deve intendersi come riferita non a qualsiasi incremento volumetrico, che possa accompagnare l'intervento di demolizione e ricostruzione, ma solo a quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per interventi di riqualificazione”.
Nel caso in esame la società appellante non ha dimostrato, ed invero neanche dedotto, che gli incrementi di volumetria realizzati a seguito della demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente avessero carattere di incentivo, così da rientrare nella previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 ter D.P.R. n. 380/01, sicché
i piani sopraelevati rispetto all'originaria altezza del fabbricato preesistente non possono che ritenersi nuova costruzione, in relazione alla quale trovano applicazione i limiti di distanza di cui all'art. 9 D.M. n. 1444/68 (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, 24 giugno 2022 n. 20428 che, nel disporre l'arretramento solo della costruzione che eccedeva le dimensioni dell'edificio originario, ha precisato che
“costituisce, in effetti, nuova costruzione ed è soggetta al rispetto delle distanze legali previste dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, la sola parte realizzata in ampliamento ed in sopraelevazione conseguente all'intervento edilizio. La predetta norma, invero, riguarda solo "nuovi edifici", intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) "costruiti per la prima volta" e non gli edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse”).
Ne deriva, pertanto, che il rispetto delle distanze preesistenti può valere per la parte di edificio da qualificare come ricostruzione mentre con riferimento alla parte di edificio realizzata in sopraelevazione deve essere rispettata la normativa in materia di distanze vigente ratione temporis.
La società appellante ha poi dedotto l'inoperatività della disciplina delle distanze ex art. 9 D.M. n. 1444/68 nel caso in esame per l'esistenza, tra i due edifici in questione, di un cortile interno avente le caratteristiche di una chiostrina.
Tale rilievo non può condividersi.
Come chiarito dalla S.C., “l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, in quanto emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della l. n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato,
5 sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per “inserzione automatica”, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 cod. civ. (Cass. Sez. 2, n. 624 del 15/01/2021;
Sez. 2, n. 15458 del 26/07/2016). Questa disposizione è applicabile anche quando tra le due costruzioni si determini uno spazio chiuso, quale una chiostrina (Cass.,
Sez. 2, n. 28147 del 27/09/2022), sicché non comporta alcuna conseguenza, al fine del rispetto delle distanze prescritte, la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti che determinino uno spazio interno, quantunque chiostrina o cortile o pozzo luce” (Cass. Civ. Sez. 2, 13 aprile 2023 n.
9865).
Infine, relativamente alle modalità di calcolo della distanza tra pareti finestrate, correttamente il giudice di primo grado ha preso in considerazione la sporgenza del balcone, alla luce dell'insegnamento della S.C. secondo cui, in tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (Cass. Civ. Sez. 2,
17 settembre 2021 n. 25191; Cass. Civ. Sez. 2, 19 settembre 2016 n. 18282; Cass.
Civ. Sez. 2, 22 luglio 2010 n. 17242); secondo la S.C., inoltre, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte
(Cass. Civ. Sez. 2, 22 marzo 2016 n. 5594).
Accertata la violazione della normativa in materia di distanze tra costruzioni, deve ritenersi corretto l'ordine di demolizione impartito dal giudice di primo
6 grado, non sussistendo i presupposti per l'operatività dell'art. 2058, 2° comma,
c.c. invocata dalla società appellante.
La S.C. ha affermato che, in tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto, salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale (Cass. Civ. Sez.
2, 20 giugno 2019 n. 16611) ovvero nel caso in cui lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente (Cass. Civ. Sez. 2, 20 gennaio 2017 n.
1607; Cass. Civ. ss.uu., 20 maggio 2016 n. 10499), dovendo il giudice, in tali ipotesi, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2, c.c.
Il secondo motivo di gravame è fondato.
La S.C., superando il precedente orientamento secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determinava un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombeva sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio (Cass. Civ. Sez. 6, 9 novembre 2020 n.
25082), ha di recente precisato che, in caso di violazione di distanze legali,
l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Cass. Civ. Sez. 2, 27 giugno 2024 n. 17758; Cass. Civ. Sez. 2,
23 giugno 2023 n. 18108).
Nel caso in esame gli appellati, originari attori, hanno lamentato danni consistenti non solo nella ridotta insolazione del loro immobile e dalla diminuita visuale per quasi la metà della intera lunghezza del loro balcone ma anche e soprattutto dalla costituzione di illegittime servitù di affaccio e veduta dalle aperture realizzate dalla società convenuta (pag. 2 atto di citazione).
Si osserva, tuttavia, che la ridotta insolazione del loro immobile o la diminuita visuale non sono imputabili al mancato rispetto delle distanze tra pareti finestrate quanto piuttosto alla realizzazione del fabbricato frontistante della Parte_1 avente un'altezza ben maggiore dell'edificio preesistente. Deve, inoltre, escludersi
7 la costituzione di illegittime servitù di affaccio e veduta, atteso che la demolizione del balcone è stata disposta per la violazione dell'art. 9 D.M. n. 1444/68 e non per la normativa in materia di distanze dalle vedute.
Alla luce delle superiori considerazioni e considerato anche il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sul punto, la domanda risarcitoria svolta dagli appellati deve essere rigettata.
Le spese processuali, considerato l'esito complessivo della lite, visto l'art. 92,
2° comma, c.p.c., devono essere compensate in ragione di 1/3, con condanna della società appellante al pagamento dei restanti 2/3 a favore degli appellati, liquidati come da dispositivo. Le spese di c.t.u. devono rimanere interamente a carico della società appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1860/23 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli odierni appellati e conferma l'ordine di demolizione del balcone aggettante;
compensa, in ragione di 1/3, le spese processuali tra le parti e condanna la società appellante al pagamento, a favore degli appellati, dei restanti 2/3 liquidati, per il primo grado di giudizio, in € 363,30 per spese, € 294,00 per spese di mediazione ed € 5.077,30 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in € 6.660,00 per compensi (valori medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Messina, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
8