TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CHILLON Parte_1 C.F._1
LAURA
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_2
FONDAZIONE KEPHA ONLUS (C.F.: ), P.IVA_3
Ministero dell'Economia e delle Finanze presso Avvocatura di Stato (C.F.: ), P.IVA_4
PRELIMINARI TRIBUNALE DI BOLZANO Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 17 ottobre 2024: per l'attrice : “Accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità del reclamo Parte_1 promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e conseguentemente l'inammissibilità di tutte le spiegate richieste ivi formulate. Revocare il provvedimento di assegnazione in favore della CP_1 dell'immobile sito in Piombino (LI) Piazza della Cittadella n.
3-6 e per l'effetto disporre un nuovo incanto per il compendio staggito. Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice a partecipare all'incanto espletato con conferma dello stesso, autorizzando il saldo del prezzo nei termini fissati e pagina 1 di 11 conseguente emissione del decreto di trasferimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e difesa, così giudicare: - rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- condannare il reclamante, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” di cui si richiede la quantificazione in via equitativa. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a: a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022 presso gli avv.ti Luigi CP_1
Murciano e Francesca Vezzani, a mezzo PEC Controparte_4 in data 10 ottobre 2022 presso l'avv. Alice Dominici, Curatela del fallimento
[...]
a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022; a mezzo PEC in Controparte_5 CP_2 data 10 ottobre 2022 presso l'avv. Antonio Puliti;
Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022; all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022, l'attrice
[...]
citava dinanzi al Tribunale di Livorno i predetti soggetti giuridici e deduceva che: Parte_1
era pendente dinanzi al Tribunale di Livorno il processo esecutivo immobiliare R.G. n.160/2017 promosso dalla nei confronti della CP_2 Controparte_5
avente ad oggetto una proprietà immobiliare sita in Piombino (LI);
[...] nell'ambito del processo esecutivo l'immobile veniva aggiudicato, come da verbale del 30 marzo 2022,
a , e al prezzo di euro 1.610.000,00; Parte_1 CP_6 Persona_1
avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria del 30 marzo 2022 veniva proposto reclamo al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter cpc dal debitore esecutato Controparte_5
e per la discussione del reclamo veniva fissata l'udienza del 20 aprile 2022;
[...] con ordinanza depositata in data 22 aprile 2022, il Giudice dell'esecuzione accoglieva il reclamo, dichiarava inammissibile l'offerta formulata da , e Parte_1 CP_6 Per_1
e revocava l'aggiudicazione provvisoria in loro favore;
[...]
avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria del 30 marzo 2022 veniva proposta opposizione agli atti esecutivi da con ricorso depositato in data 14 aprile 2022; con ordinanza in data 1 CP_1 giugno 2022 il Giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo sul pagina 2 di 11 presupposto della inammissibilità dell'opposizione avverso l'aggiudicazione provvisoria del delegato alla vendita;
con avviso di vendita del 27 aprile 2022 il delegato fissava la vendita al 12 luglio 2022; in data 8 luglio 2022 l'avv. Laura Chillon, procuratrice di , depositava Parte_1
l'istanza di partecipazione e l'offerta di acquisto;
in data 8 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione, richiamato il provvedimento del Tribunale in sede di reclamo, che aveva revocato l'ordinanza di vendita, invitava il delegato ad aggiudicare il compendio pignorato alla CP_1
l'ordinanza dell'8 luglio 2022 veniva notificata a in data 11 luglio 2022; Parte_1
il provvedimento del Tribunale in sede di reclamo del 5 luglio 2022 era stato adottato senza la pregressa notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alla;
Parte_1 conseguentemente il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che aveva aggiudicato l'immobile alla era nullo in quanto adottato sulla scorta di un provvedimento collegiale del Tribunale CP_1
adottato senza la pregressa instaurazione del contraddittorio nei confronti della Parte_1
;
[...]
proponeva opposizione agli atti esecutivi e il Giudice dell'esecuzione, con Parte_1 ordinanza in data 11 agosto 2022, respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo;
il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile alla a seguito alla partecipazione CP_1 all'incanto del 23 – 30 marzo 2022, era nullo in quanto: la on aveva versato la cauzione;
CP_1
l'assegnazione era stata fatta in base ad una offerta (euro 1.282.000,00) inferiore al prezzo base (euro
4.050.000,00) di ben oltre un quarto;
aveva diritto di partecipare all'asta perché era una cittadina svizzera Parte_1
residente in Italia (Cisterna di Latina (LT) Via Eccidio Di Marzabotto n.9) con codice fiscale.
In conclusione, l'attrice domandava: la declaratoria della inammissibilità del reclamo avanzato dalla CP_1 la revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile alla CP_1
l'accertamento del diritto dell'odierna attrice a partecipare all'incanto.
II. Con comparsa depositata in data 3 febbraio 2023, si costituiva in giudizio domandava CP_1 il rigetto dell'opposizione e deduceva che: aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza del 22 aprile 2022 con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inammissibilità dell'offerta formulata da Pt_1
pagina 3 di 11 , e e, per l'effetto aveva revocato l'aggiudicazione disposta in Parte_1 CP_6 Persona_1
favore dei predetti, invitando il Delegato a fissare una nuova vendita e a restituire a , Parte_1
e la cauzione versata;
CP_6 Persona_1
con ordinanza del 5 luglio 2022 il Tribunale del reclamo revocava il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che aveva invitato il delegato a fissare una nuova vendita e rimetteva gli atti agli organi della procedura peri conseguenti adempimenti di competenza;
con ordinanza del giorno 8 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione invitava il delegato ad aggiudicare il compendio pignorato alla e il delegato, con verbale del 9 luglio 2022, aggiudicava CP_1
l'immobile alla l prezzo di euro 1.282.000,00; CP_1
con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, proponeva opposizione agli Parte_1 atti esecutivi avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di aggiudicazione in favore della
CP_1 con ordinanza in data 11 agosto 2022 il Giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo avanzata dalla;
Parte_1
in data 31 ottobre 2022 la ersava il saldo del prezzo di aggiudicazione. CP_1
III. All'udienza del 27 settembre 2023 il Giudice dichiarava la contumacia della Curatela CP_7
della società , del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Controparte_5 CP_2 dell'Ufficio Gip del Tribunale di Bolzano.
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
A pagina 4 dell'atto di citazione, al punto 24 della narrativa, l'odierna attrice deduceva di aver depositato “apposito ricorso in opposizione ex art 617 c.p.c. per sentir revocare il provvedimento di assegnazione in favore della dell'immobile sito in Piombino (LI) Piazza della Cittadella n. CP_1
3-6 e per l'effetto disporre un nuovo incanto per il compendio staggito”.
Occorre immediatamente evidenziare che il ricorso citato nella narrativa dell'atto di citazione non è stato depositato dall'attrice.
Il ricorso in parola è stato, invece, depositato dalla convenuta con il documento n.6. CP_1
Si tratta del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc, depositato nel processo esecutivo immobiliare in data 26 luglio 2022, con il quale la ha eccepito che: Parte_1
pagina 4 di 11 l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), con la quale il delegato veniva invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla era CP_1 nulla in quanto assunta a seguito dell'ordinanza del Tribunale del reclamo del 14 giugno 2022, la quale aveva revocato sia l'aggiudicazione in favore di , e , che il Parte_1 CP_6 Persona_1 provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che aveva invitato il delegato a fissare una nuova vendita,
e lo aveva fatto senza che la fosse stata chiamata a partecipare al reclamo;
Parte_1
l'aggiudicazione dell'immobile in favore della ra nulla per violazione dell'art. 572 cpc. CP_1
II.
Con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio di merito, l'attrice ha dedotto ulteriormente alla pagina 6 che, in relazione all'integrazione del presupposto della reciprocità ai sensi dell'art. 16 preleggi al codice civile, non sussistevano limiti per un cittadino italiano con domicilio in Svizzera all'acquisto di immobile in Svizzera con la conseguenza che tali limiti non potevano sussistere neppure per un cittadino svizzero residente in Italia.
L'attrice, pur essendo svizzera, era residente in Cisterna di Latina (LT) via Eccidio Di Marzabotto n. 9 ed era titolare di specifico codice fiscale italiano ( ) con la conseguenza che C.F._1 poteva rendersi aggiudicataria di un immobile nell'ambito di un processo esecutivo immobiliare.
Occorre osservare l'inapplicabilità dell'art. 16 della preleggi al codice civile, essendo invece applicabile l'art. 2 II comma D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 a mente del quale lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia e il presente testo unico non dispongano diversamente”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7210 del 21/03/2013: “anche per le relazioni negoziali sottratte,
"ratione temporis", all'applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che
"lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, secondo comma, Cost., costituendo la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente”.
pagina 5 di 11 Dalla autenticazione del Notaio del 23 giugno 2022 rep.n.31446 della procura risulta la residenza anagrafica dell'attrice in Italia, con la conseguenza che la stessa, in virtù della residenza, deve ritenersi regolarmente soggiornante in Italia.
Non è ravvisabile quindi una incapacità civile dell'attrice, benché straniera, all'acquisto di un immobile in Italia.
III.
Fatta questa premessa, occorre evidenziare che è pacifico che la non è stata Parte_1 chiamata a partecipare al giudizio di reclamo, conclusosi con l'ordinanza del Tribunale del 14 giugno
2022, che, come si è visto, aveva revocato sia l'aggiudicazione in favore di , Parte_1 CP_6
e , che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che aveva invitato il delegato a
[...] Persona_1
fissare una nuova vendita, e lo aveva fatto senza che la fosse stata chiamata a Parte_1
partecipare al procedimento di reclamo istaurato ai sensi degli artt. 591-ter e 669-terdecies cpc.
Tutti gli atti successivi del Giudice dell'esecuzione dipendono da tale ordinanza.
In particolare, ne derivano con rapporto di dipendenza:
l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), con la quale il delegato veniva invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla CP_1 il verbale di aggiudicazione del 9 luglio 2022 del delegato alla ell'immobile. CP_1
A pagina 6 della memoria depositata in data 16 dicembre 2024 la ha dedotto che in data 6 CP_1 febbraio 2023 è stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato a CP_1
Per derivazione e dipendenza è nullo anche il decreto di trasferimento.
Le parti non deducono nel processo se è stato adottato il decreto di trasferimento a seguito del versamento del prezzo da parte della CP_1
Orbene, così individuata la questione controversa, occorre evidenziare che la a dedotto la CP_1 seguente difesa: “si rileva in ogni caso come non abbia notificato il reclamo ai sigg.ri e CP_1 Pt_1
Per_
, poiché non sono parti processuali, né controinteressati, non avendo essi un concreto interesse ad agire a proporre la presente impugnazione, tanto più e a maggior ragione dopo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria. Ciò è stato correttamente statuito dal Giudice dell'Esecuzione nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, nel quale si legge che “la eccepita violazione del contraddittorio non sussiste, non essendo il soggetto che ha subito la revoca dell'aggiudicazione parte processuale nel procedimento di reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto dalla offerente CP_1
avverso il provvedimento del 22/4/2022, con il quale è stata disposta la prosecuzione degli
[...] esperimenti di vendita”.
pagina 6 di 11 La tesi difensiva non è condivisibile.
In primo luogo, occorre affermare che, per giurisprudenza di legittimità costante, l'offerente che viene escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi.
L'attrice ha documentato di aver depositato in data 8 luglio 2022 l'istanza di partecipazione all'asta, con la relativa offerta.
Quando il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del giorno del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), disponeva che il delegato fosse invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla evidentemente pregiudicava le ragioni dell'offerente . CP_1 Parte_1
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 23338 del 26/07/2022: “l'offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest'ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l'atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l'offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio”.
Non solo, ma la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che l'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimati contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cpc e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti e al debitore esecutato, anche gli altri interessati.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5591 del 23/06/1997: “nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e così non solo il creditore procedente ma pure i creditori intervenuti e gli altri eventuali interessati, ai quali, se rimasti contumaci nel giudizio di opposizione, il ricorso per cassazione va notificato personalmente e non già presso il procuratore domiciliatario o il domicilio eletto nel procedimento di esecuzione forzata, atteso che nel giudizio di opposizione le notificazioni sono disciplinate dagli artt. 138 e seguenti cod. proc. civ. e non dall'art. 489 dello stesso codice che trova applicazione limitatamente al procedimento di espropriazione forzata, rispetto al quale
è autonomo il giudizio di cognizione che si instaura in conseguenza dell'opposizione del debitore esecutato o del terzo”.
pagina 7 di 11 Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 47 del 05/01/1996: “l'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimi contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti ed al debitore, anche il soggetto che, in quanto destinatario dell'atto di cui l'opponente chiede sia dichiarata la nullità, ha interesse alla sua stabilità. Ne consegue che, nel caso di opposizione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione, essa deve essere proposta anche contro l'aggiudicatario e a questi notificata”.
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte all'impugnazione ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione pronunciata in data 22 aprile 2022 a seguito di reclamo della i sensi dell'art. 591 ter cpc. CP_1
Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza citata del 22 aprile 2022, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'offerta formulata da , e e, per l'effetto aveva revocato Pt_1 Parte_1 CP_6 Persona_1
l'aggiudicazione disposta in favore dei predetti ed aveva inviato il Delegato a fissare una nuova vendita e a restituire a , e . Parte_1 CP_6 Persona_1
Si trattava di un provvedimento che non pregiudicava la partecipazione della Parte_1
alla successiva nuova asta.
Il reclamo della avverso quella decisione era, invece, volto ad ottenere l'aggiudicazione CP_1 diretta dell'immobile, senza l'effettuazione di una nuova asta, così da pregiudicare definitivamente la possibilità della di rendersi aggiudicataria. Parte_1
Come nel procedimento dinanzi al Giudice dell'esecuzione, introdotto a seguito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter cpc proposto da conclusosi Controparte_4 con l'ordinanza del 22 aprile 2022, era stata chiamata a partecipare anche la , Parte_1
quale aggiudicataria provvisoria, così la doveva essere chiamata a Parte_1
partecipare anche al reclamo avverso la citata ordinanza del 22 aprile 2022.
La era controinteressata perché aveva interesse a partecipare alla nuova asta Parte_1 ed, invece, la omandava proprio l'aggiudicazione diretta. CP_1
Così come i controinteressati debbono essere chiamati a contraddire nell'opposizione agli atti esecutivi, quegli stessi controinteressati debbono essere chiamati a contraddire anche nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 591 ter cpc e nel successivo eventuale reclamo ai sensi dell'art. art.669 terdecies c.p.c..
pagina 8 di 11 Si tratta di procedimenti analoghi, che portano al possibile annullamento, revoca o modifica di provvedimenti del Giudice dell'esecuzione e che, quindi, debbono essere pronunciati nel contraddittorio con gli interessati, così come sancito dall'art. 485 cpc.
L'ordinanza del Tribunale in composizione collegiale del 14 giugno 2022, è nulla in quanto affetta da violazione del principio del contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 101 I comma e 156 cc.
Sono nulli anche i seguenti provvedimenti sia per derivazione ai sensi dell'art. 159 cpc sia perché implicitamente si fondano su una motivazione assunta in violazione del principio del contraddittorio: ordinanza del Giudice dell'esecuzione del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), con la quale il delegato veniva invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla CP_1 verbale di aggiudicazione del 9 luglio 2022 del delegato alla ell'immobile. CP_1
Deve dichiararsi nullo anche il decreto di trasferimento in favore di CP_1
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 21860 del 02/08/2024: “la prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.)”.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017: “la conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell'istanza sospensiva proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, permanendo l'interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo”.
IV.
pagina 9 di 11 soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a CP_1
favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 545,00 per spese Parte_1
anticipate ed euro 7.800,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore di che ha dichiarato di aver anticipato le spese e Parte_1
non riscosso gli onorari.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 [...]
della società , del Ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_8 CP_2
e dell'Ufficio Gip del Tribunale di Bolzano, che non si sono costituiti in giudizio e hanno non hanno resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro ( CP_1 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_8
( ) , Ministero dell'Economia e
[...] CP_5 CP_5 CP_2
delle Finanze e Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara nulli i provvedimenti costituiti da: ordinanza del Tribunale del Tribunale del 14 giugno 2022; ordinanza del Giudice dell'esecuzione del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), con la quale il delegato veniva invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla CP_1 verbale di aggiudicazione del 9 luglio 2022 del delegato alla ell'immobile; CP_1
e tutti gli atti successivi da questi dipendenti ai sensi dell'art. 159 cpc, ivi incluso il decreto di trasferimento in favore della CP_1 rimette al Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare per il compimento dell'attività funzionale alla rinnovazione degli atti nulli;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_1 Parte_1
la somma di euro 545,00 per spese anticipate ed euro 7.800,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 cpc, dispone che le spese e gli onorari siano versati direttamente all'avv. Laura Chillon del foro di Latina;
pagina 10 di 11 compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_8
della società , del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Ufficio Gip del
[...] CP_2
Tribunale di Bolzano.
Livorno, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CHILLON Parte_1 C.F._1
LAURA
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_2
FONDAZIONE KEPHA ONLUS (C.F.: ), P.IVA_3
Ministero dell'Economia e delle Finanze presso Avvocatura di Stato (C.F.: ), P.IVA_4
PRELIMINARI TRIBUNALE DI BOLZANO Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 17 ottobre 2024: per l'attrice : “Accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità del reclamo Parte_1 promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e conseguentemente l'inammissibilità di tutte le spiegate richieste ivi formulate. Revocare il provvedimento di assegnazione in favore della CP_1 dell'immobile sito in Piombino (LI) Piazza della Cittadella n.
3-6 e per l'effetto disporre un nuovo incanto per il compendio staggito. Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice a partecipare all'incanto espletato con conferma dello stesso, autorizzando il saldo del prezzo nei termini fissati e pagina 1 di 11 conseguente emissione del decreto di trasferimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e difesa, così giudicare: - rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- condannare il reclamante, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” di cui si richiede la quantificazione in via equitativa. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a: a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022 presso gli avv.ti Luigi CP_1
Murciano e Francesca Vezzani, a mezzo PEC Controparte_4 in data 10 ottobre 2022 presso l'avv. Alice Dominici, Curatela del fallimento
[...]
a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022; a mezzo PEC in Controparte_5 CP_2 data 10 ottobre 2022 presso l'avv. Antonio Puliti;
Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022; all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022, l'attrice
[...]
citava dinanzi al Tribunale di Livorno i predetti soggetti giuridici e deduceva che: Parte_1
era pendente dinanzi al Tribunale di Livorno il processo esecutivo immobiliare R.G. n.160/2017 promosso dalla nei confronti della CP_2 Controparte_5
avente ad oggetto una proprietà immobiliare sita in Piombino (LI);
[...] nell'ambito del processo esecutivo l'immobile veniva aggiudicato, come da verbale del 30 marzo 2022,
a , e al prezzo di euro 1.610.000,00; Parte_1 CP_6 Persona_1
avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria del 30 marzo 2022 veniva proposto reclamo al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter cpc dal debitore esecutato Controparte_5
e per la discussione del reclamo veniva fissata l'udienza del 20 aprile 2022;
[...] con ordinanza depositata in data 22 aprile 2022, il Giudice dell'esecuzione accoglieva il reclamo, dichiarava inammissibile l'offerta formulata da , e Parte_1 CP_6 Per_1
e revocava l'aggiudicazione provvisoria in loro favore;
[...]
avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria del 30 marzo 2022 veniva proposta opposizione agli atti esecutivi da con ricorso depositato in data 14 aprile 2022; con ordinanza in data 1 CP_1 giugno 2022 il Giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo sul pagina 2 di 11 presupposto della inammissibilità dell'opposizione avverso l'aggiudicazione provvisoria del delegato alla vendita;
con avviso di vendita del 27 aprile 2022 il delegato fissava la vendita al 12 luglio 2022; in data 8 luglio 2022 l'avv. Laura Chillon, procuratrice di , depositava Parte_1
l'istanza di partecipazione e l'offerta di acquisto;
in data 8 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione, richiamato il provvedimento del Tribunale in sede di reclamo, che aveva revocato l'ordinanza di vendita, invitava il delegato ad aggiudicare il compendio pignorato alla CP_1
l'ordinanza dell'8 luglio 2022 veniva notificata a in data 11 luglio 2022; Parte_1
il provvedimento del Tribunale in sede di reclamo del 5 luglio 2022 era stato adottato senza la pregressa notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alla;
Parte_1 conseguentemente il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che aveva aggiudicato l'immobile alla era nullo in quanto adottato sulla scorta di un provvedimento collegiale del Tribunale CP_1
adottato senza la pregressa instaurazione del contraddittorio nei confronti della Parte_1
;
[...]
proponeva opposizione agli atti esecutivi e il Giudice dell'esecuzione, con Parte_1 ordinanza in data 11 agosto 2022, respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo;
il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile alla a seguito alla partecipazione CP_1 all'incanto del 23 – 30 marzo 2022, era nullo in quanto: la on aveva versato la cauzione;
CP_1
l'assegnazione era stata fatta in base ad una offerta (euro 1.282.000,00) inferiore al prezzo base (euro
4.050.000,00) di ben oltre un quarto;
aveva diritto di partecipare all'asta perché era una cittadina svizzera Parte_1
residente in Italia (Cisterna di Latina (LT) Via Eccidio Di Marzabotto n.9) con codice fiscale.
In conclusione, l'attrice domandava: la declaratoria della inammissibilità del reclamo avanzato dalla CP_1 la revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile alla CP_1
l'accertamento del diritto dell'odierna attrice a partecipare all'incanto.
II. Con comparsa depositata in data 3 febbraio 2023, si costituiva in giudizio domandava CP_1 il rigetto dell'opposizione e deduceva che: aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza del 22 aprile 2022 con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inammissibilità dell'offerta formulata da Pt_1
pagina 3 di 11 , e e, per l'effetto aveva revocato l'aggiudicazione disposta in Parte_1 CP_6 Persona_1
favore dei predetti, invitando il Delegato a fissare una nuova vendita e a restituire a , Parte_1
e la cauzione versata;
CP_6 Persona_1
con ordinanza del 5 luglio 2022 il Tribunale del reclamo revocava il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che aveva invitato il delegato a fissare una nuova vendita e rimetteva gli atti agli organi della procedura peri conseguenti adempimenti di competenza;
con ordinanza del giorno 8 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione invitava il delegato ad aggiudicare il compendio pignorato alla e il delegato, con verbale del 9 luglio 2022, aggiudicava CP_1
l'immobile alla l prezzo di euro 1.282.000,00; CP_1
con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, proponeva opposizione agli Parte_1 atti esecutivi avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di aggiudicazione in favore della
CP_1 con ordinanza in data 11 agosto 2022 il Giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo avanzata dalla;
Parte_1
in data 31 ottobre 2022 la ersava il saldo del prezzo di aggiudicazione. CP_1
III. All'udienza del 27 settembre 2023 il Giudice dichiarava la contumacia della Curatela CP_7
della società , del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Controparte_5 CP_2 dell'Ufficio Gip del Tribunale di Bolzano.
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
A pagina 4 dell'atto di citazione, al punto 24 della narrativa, l'odierna attrice deduceva di aver depositato “apposito ricorso in opposizione ex art 617 c.p.c. per sentir revocare il provvedimento di assegnazione in favore della dell'immobile sito in Piombino (LI) Piazza della Cittadella n. CP_1
3-6 e per l'effetto disporre un nuovo incanto per il compendio staggito”.
Occorre immediatamente evidenziare che il ricorso citato nella narrativa dell'atto di citazione non è stato depositato dall'attrice.
Il ricorso in parola è stato, invece, depositato dalla convenuta con il documento n.6. CP_1
Si tratta del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc, depositato nel processo esecutivo immobiliare in data 26 luglio 2022, con il quale la ha eccepito che: Parte_1
pagina 4 di 11 l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), con la quale il delegato veniva invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla era CP_1 nulla in quanto assunta a seguito dell'ordinanza del Tribunale del reclamo del 14 giugno 2022, la quale aveva revocato sia l'aggiudicazione in favore di , e , che il Parte_1 CP_6 Persona_1 provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che aveva invitato il delegato a fissare una nuova vendita,
e lo aveva fatto senza che la fosse stata chiamata a partecipare al reclamo;
Parte_1
l'aggiudicazione dell'immobile in favore della ra nulla per violazione dell'art. 572 cpc. CP_1
II.
Con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio di merito, l'attrice ha dedotto ulteriormente alla pagina 6 che, in relazione all'integrazione del presupposto della reciprocità ai sensi dell'art. 16 preleggi al codice civile, non sussistevano limiti per un cittadino italiano con domicilio in Svizzera all'acquisto di immobile in Svizzera con la conseguenza che tali limiti non potevano sussistere neppure per un cittadino svizzero residente in Italia.
L'attrice, pur essendo svizzera, era residente in Cisterna di Latina (LT) via Eccidio Di Marzabotto n. 9 ed era titolare di specifico codice fiscale italiano ( ) con la conseguenza che C.F._1 poteva rendersi aggiudicataria di un immobile nell'ambito di un processo esecutivo immobiliare.
Occorre osservare l'inapplicabilità dell'art. 16 della preleggi al codice civile, essendo invece applicabile l'art. 2 II comma D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 a mente del quale lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia e il presente testo unico non dispongano diversamente”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7210 del 21/03/2013: “anche per le relazioni negoziali sottratte,
"ratione temporis", all'applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che
"lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, secondo comma, Cost., costituendo la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente”.
pagina 5 di 11 Dalla autenticazione del Notaio del 23 giugno 2022 rep.n.31446 della procura risulta la residenza anagrafica dell'attrice in Italia, con la conseguenza che la stessa, in virtù della residenza, deve ritenersi regolarmente soggiornante in Italia.
Non è ravvisabile quindi una incapacità civile dell'attrice, benché straniera, all'acquisto di un immobile in Italia.
III.
Fatta questa premessa, occorre evidenziare che è pacifico che la non è stata Parte_1 chiamata a partecipare al giudizio di reclamo, conclusosi con l'ordinanza del Tribunale del 14 giugno
2022, che, come si è visto, aveva revocato sia l'aggiudicazione in favore di , Parte_1 CP_6
e , che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che aveva invitato il delegato a
[...] Persona_1
fissare una nuova vendita, e lo aveva fatto senza che la fosse stata chiamata a Parte_1
partecipare al procedimento di reclamo istaurato ai sensi degli artt. 591-ter e 669-terdecies cpc.
Tutti gli atti successivi del Giudice dell'esecuzione dipendono da tale ordinanza.
In particolare, ne derivano con rapporto di dipendenza:
l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), con la quale il delegato veniva invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla CP_1 il verbale di aggiudicazione del 9 luglio 2022 del delegato alla ell'immobile. CP_1
A pagina 6 della memoria depositata in data 16 dicembre 2024 la ha dedotto che in data 6 CP_1 febbraio 2023 è stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato a CP_1
Per derivazione e dipendenza è nullo anche il decreto di trasferimento.
Le parti non deducono nel processo se è stato adottato il decreto di trasferimento a seguito del versamento del prezzo da parte della CP_1
Orbene, così individuata la questione controversa, occorre evidenziare che la a dedotto la CP_1 seguente difesa: “si rileva in ogni caso come non abbia notificato il reclamo ai sigg.ri e CP_1 Pt_1
Per_
, poiché non sono parti processuali, né controinteressati, non avendo essi un concreto interesse ad agire a proporre la presente impugnazione, tanto più e a maggior ragione dopo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria. Ciò è stato correttamente statuito dal Giudice dell'Esecuzione nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, nel quale si legge che “la eccepita violazione del contraddittorio non sussiste, non essendo il soggetto che ha subito la revoca dell'aggiudicazione parte processuale nel procedimento di reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto dalla offerente CP_1
avverso il provvedimento del 22/4/2022, con il quale è stata disposta la prosecuzione degli
[...] esperimenti di vendita”.
pagina 6 di 11 La tesi difensiva non è condivisibile.
In primo luogo, occorre affermare che, per giurisprudenza di legittimità costante, l'offerente che viene escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi.
L'attrice ha documentato di aver depositato in data 8 luglio 2022 l'istanza di partecipazione all'asta, con la relativa offerta.
Quando il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del giorno del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), disponeva che il delegato fosse invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla evidentemente pregiudicava le ragioni dell'offerente . CP_1 Parte_1
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 23338 del 26/07/2022: “l'offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest'ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l'atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l'offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio”.
Non solo, ma la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che l'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimati contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cpc e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti e al debitore esecutato, anche gli altri interessati.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5591 del 23/06/1997: “nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e così non solo il creditore procedente ma pure i creditori intervenuti e gli altri eventuali interessati, ai quali, se rimasti contumaci nel giudizio di opposizione, il ricorso per cassazione va notificato personalmente e non già presso il procuratore domiciliatario o il domicilio eletto nel procedimento di esecuzione forzata, atteso che nel giudizio di opposizione le notificazioni sono disciplinate dagli artt. 138 e seguenti cod. proc. civ. e non dall'art. 489 dello stesso codice che trova applicazione limitatamente al procedimento di espropriazione forzata, rispetto al quale
è autonomo il giudizio di cognizione che si instaura in conseguenza dell'opposizione del debitore esecutato o del terzo”.
pagina 7 di 11 Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 47 del 05/01/1996: “l'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimi contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti ed al debitore, anche il soggetto che, in quanto destinatario dell'atto di cui l'opponente chiede sia dichiarata la nullità, ha interesse alla sua stabilità. Ne consegue che, nel caso di opposizione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione, essa deve essere proposta anche contro l'aggiudicatario e a questi notificata”.
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte all'impugnazione ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione pronunciata in data 22 aprile 2022 a seguito di reclamo della i sensi dell'art. 591 ter cpc. CP_1
Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza citata del 22 aprile 2022, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'offerta formulata da , e e, per l'effetto aveva revocato Pt_1 Parte_1 CP_6 Persona_1
l'aggiudicazione disposta in favore dei predetti ed aveva inviato il Delegato a fissare una nuova vendita e a restituire a , e . Parte_1 CP_6 Persona_1
Si trattava di un provvedimento che non pregiudicava la partecipazione della Parte_1
alla successiva nuova asta.
Il reclamo della avverso quella decisione era, invece, volto ad ottenere l'aggiudicazione CP_1 diretta dell'immobile, senza l'effettuazione di una nuova asta, così da pregiudicare definitivamente la possibilità della di rendersi aggiudicataria. Parte_1
Come nel procedimento dinanzi al Giudice dell'esecuzione, introdotto a seguito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter cpc proposto da conclusosi Controparte_4 con l'ordinanza del 22 aprile 2022, era stata chiamata a partecipare anche la , Parte_1
quale aggiudicataria provvisoria, così la doveva essere chiamata a Parte_1
partecipare anche al reclamo avverso la citata ordinanza del 22 aprile 2022.
La era controinteressata perché aveva interesse a partecipare alla nuova asta Parte_1 ed, invece, la omandava proprio l'aggiudicazione diretta. CP_1
Così come i controinteressati debbono essere chiamati a contraddire nell'opposizione agli atti esecutivi, quegli stessi controinteressati debbono essere chiamati a contraddire anche nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 591 ter cpc e nel successivo eventuale reclamo ai sensi dell'art. art.669 terdecies c.p.c..
pagina 8 di 11 Si tratta di procedimenti analoghi, che portano al possibile annullamento, revoca o modifica di provvedimenti del Giudice dell'esecuzione e che, quindi, debbono essere pronunciati nel contraddittorio con gli interessati, così come sancito dall'art. 485 cpc.
L'ordinanza del Tribunale in composizione collegiale del 14 giugno 2022, è nulla in quanto affetta da violazione del principio del contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 101 I comma e 156 cc.
Sono nulli anche i seguenti provvedimenti sia per derivazione ai sensi dell'art. 159 cpc sia perché implicitamente si fondano su una motivazione assunta in violazione del principio del contraddittorio: ordinanza del Giudice dell'esecuzione del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), con la quale il delegato veniva invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla CP_1 verbale di aggiudicazione del 9 luglio 2022 del delegato alla ell'immobile. CP_1
Deve dichiararsi nullo anche il decreto di trasferimento in favore di CP_1
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 21860 del 02/08/2024: “la prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.)”.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017: “la conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell'istanza sospensiva proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, permanendo l'interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo”.
IV.
pagina 9 di 11 soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a CP_1
favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 545,00 per spese Parte_1
anticipate ed euro 7.800,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore di che ha dichiarato di aver anticipato le spese e Parte_1
non riscosso gli onorari.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 [...]
della società , del Ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_8 CP_2
e dell'Ufficio Gip del Tribunale di Bolzano, che non si sono costituiti in giudizio e hanno non hanno resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro ( CP_1 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_8
( ) , Ministero dell'Economia e
[...] CP_5 CP_5 CP_2
delle Finanze e Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara nulli i provvedimenti costituiti da: ordinanza del Tribunale del Tribunale del 14 giugno 2022; ordinanza del Giudice dell'esecuzione del giorno 8 luglio 2022 (comunicata in data 11 luglio 2022), con la quale il delegato veniva invitato ad aggiudicare il compendio pignorato alla CP_1 verbale di aggiudicazione del 9 luglio 2022 del delegato alla ell'immobile; CP_1
e tutti gli atti successivi da questi dipendenti ai sensi dell'art. 159 cpc, ivi incluso il decreto di trasferimento in favore della CP_1 rimette al Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare per il compimento dell'attività funzionale alla rinnovazione degli atti nulli;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_1 Parte_1
la somma di euro 545,00 per spese anticipate ed euro 7.800,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 cpc, dispone che le spese e gli onorari siano versati direttamente all'avv. Laura Chillon del foro di Latina;
pagina 10 di 11 compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_8
della società , del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Ufficio Gip del
[...] CP_2
Tribunale di Bolzano.
Livorno, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 11 di 11