Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 18 febbraio 2025
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- 1. n. 350 (numero 3/2022)https://www.astrid-online.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/02/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Boschetti e Francesco Cardile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Giuliano Boschetti in Bologna, via Belfiore, n. 3;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Capo dipartimento del personale dello Stato maggiore dell’Esercito italiano datato 7 ottobre 2021 prot. n. -OMISSIS-, notificato il 26 novembre 2021, di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea proposta dal magg. sa. -OMISSIS- nelle sedi di Modena, Bologna o Budrio, ai sensi dell’art. 42- bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché di ogni altro atto amministrativo, presupposto o successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava l’atto con cui il Ministero della difesa rigettava l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42- bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2. Si costituiva in resistenza il dicastero intimato.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia del diniego gravato che, chiamata alla camera di consiglio del 7 febbraio 2022, veniva dichiarata accolta con rinvio dell’affare all’amministrazione per un riesame.
4. Parte resistente depositava documenti in vista dell’udienza straordinaria del 14 febbraio 2025, durante la quale il procuratore di parte ricorrente evidenziava la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, essendo la parte stata posta in congedo assoluto a far data dal 13 dicembre 2024: su tali premesse il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione del difensore dell’interessato, il ricorso va dichiarato improcedibile.
6. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO