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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1560/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Gricignano Di Aversa (CE), alla Via S. Antonio n. 137, codice fiscale:
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Maiolica (cod. fisc.: C.F._1 [...]
) - in virtù di procura in calce all'atto di appello rilasciata su C.F._2 foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso - con studio in Aversa (CE), alla Via Paolo Riverso n° 202, tutti elettivamente domiciliati in Portici (NA), alla Via IV Novembre n. 28, presso l'Avv. Eleonora Paracuollo. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., dell'art. 125, comma 1, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 16, comma 1-bis, del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.l. 98/2011 convertito in L. 111/2011, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, in alternativa al domicilio eletto, al seguente numero di fax: 081/5039898 ed indirizzo PEC: Email_1
appellante
E Controparte_1
), con sede in Roma, P.le G. Pastore n.6, in persona del Direttore Regionale p.t.
[...] della Campania, giusta delibera del CdA dell' del 25.2.98, rappresentato e CP_1 difeso per procura generale alle liti, conferita con atto per Notar Persona_1 di Napoli in data 18.06.14, Rep. n.17705, Racc. n.8545, registrato in Napoli, Uff. Atti Pubblici il 18.06.14, dall'Avv. Marialuigia Ferrante ( ; C.F._3 pec: ) ed elettivamente domiciliati presso Email_2
l'Avvocatura Regionale INAIL per la Campania in Napoli, allaVia Nuova Poggioreale
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 479/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro e Previdenza –depositata e pubblicata il 26/01/2022, mai notificata,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc recante RG 17212/2019 depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Unico del Lavoro , Parte_1 premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della natura CP_1 professionale della patologia denunciata ( spondilodiscoartrosi lombare ), con condanna dell' al pagamento in suo favore dell'indennità una tantum in CP_1 caso di attribuzione di una percentuale di danno biologico compreso tra il CP_1
6% ed il 15%, od al diritto alla rendita vitalizia in caso di determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100%, nonché alla indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ed ITP, dovuta a decorrere dalla insorgenza della patologia o dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa A fondamento della domanda esponeva che, a causa delle mansioni svolte di di facchino alle dipendenze di varie società, da ultimo presso la “ CP_2 CP_3 ed altre società (
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, implicanti attività di carico , scarico ,
[...] Controparte_8 allestimento , imballaggio movimentazioni di merci, anche con attrezzature meccaniche, nonché utilizzo sistemi informatici e videoterminali, aveva riportato la malattia professionale denunciata.
L' convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata, senza alcun espletamento di CTU, rigettava il ricorso , ritenendo che la patologia denunciata era una malattia prevista e presunta per legge solo e soltanto in relazione allo svolgimento delle mansioni di muratore/manovale ma non anche per quelle di facchino svolte dall'appellante. . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 27.6.2022 , lamentando l'erroneità della decisione nell'applicazione, al caso di specie, del disposto normativo sulle malattie professionali ex D.P.R. n. 1124 del 1965 nonché un mal governo della documentazione versata in atti. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione .
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Ravvisata la necessità veniva ammessa ed espletata Ctu . Indi , acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione .
Per un corretto inquadramento della fattispecie, va rammentato come, in tema di garanzia assicurativa contro le malattie professionali, la giurisprudenza ha delineato un duplice binario in ordine all'accertamento degli elementi cui ancorare la peculiare tutela approntata in materia. Vi è infatti, il sistema tabellare i cui caratteri, alla stregua dei criteri sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.179/88, consistono nella predeterminazione di malattie tipiche, cioè ritenute allo stato delle conoscenze scientifiche, eziologicamente derivanti da un dato elemento patogeno. Tale predeterminazione degli elementi morbosi, è unita alla indicazione delle lavorazioni ritenute pregiudizievolmente espositive per il lavoratore all'agente patogeno. Il sistema si fonda, quindi, su presunzioni che operano a garanzia del lavoratore, in ordine alla natura professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. In base alla presunzione legale enunciata, il lavoratore risulta esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale l'onere probatorio della parte interessata, essendo limitato alla dimostrazione che la tecnopatia rientri fra quelle previste dalle tabelle delle malattie professionali.
In una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza del 04 febbraio 2020 n. 2523) ha affermato che “nell'ambito delle malattie professionali cosiddette "tabellate" è presunta la causalità fra lavorazione e malattia professionale contratta, spettando all' l'onere della prova contraria CP_1 liberatoria, ovvero dimostrare l'efficacia causale esclusiva di eventuali fattori morbigeni extra-lavorativi. In carenza di questa prova contraria, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'attività professionale e la malattia previste in tabella”.
Invece in ipotesi di malattie non tabellate, resta a carico dell'assicurato, l'onere di dimostrare la diretta dipendenza della malattia dalla lavorazione svolta, e, quindi, l'esposizione del lavoratore al rischio specifico, o generico in misura aggravata, di contrarre la noxa patogena.
Orbene, con riferimento alla fattispecie oggetto di controversia, la Corte dichiara di aderire pienamente alle conclusioni rassegnate dal dott. , Per_2 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. La relazione depositata dal c.t.u. appare, infatti, particolarmente esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo valutazioni tecniche impeccabili. Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando e delle censure contenute nell'atto di appello. In particolare, egli ha accertato che l'assicurato risulta affetto da"Lombosciatalgia recidivante in soggetto con esiti di erniectomia discale L5-S1 recidivata. Esiti di PTA bilaterale. Ano iliaco sinistro di protezione in esiti di emicolectomia per diverticolite perforata”.
Nel contesto motivazionale il CTU ha precisato che le mansioni di facchino svolte dall'assicurato per circa cinque anni ( peraltro, comprovate dalla documentazione prodotta in primo grado- mod. C-2 storico, estratto contributivo, badge, buste paga, visura camerale del datore di lavoro indicante l'oggetto sociale), comportanti soprattutto movimentazione dei carichi dal carrellino trasportatore alla pedana, hanno determinato l'insorgenza della patologia denunziata sicchè “nel caso di specie si sono realizzate le condizioni di movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue (fisse/protratte) e movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco che rendono possibile ammettere il nesso causale tra le mansioni espletate e la malattia denunciata” .
Con persuasive argomentazioni, sorrette da approfondita e logica motivazione, l'ausiliare nominato dalla Corte ha riconosciuto la natura gabellata della malattia , chiarendo che si tratta di patologia inquadrabile nell'ambito delle patologie da sovraccarico biomeccanico del rachide ed, in particolare, del rachide lombosacrale, perlomeno con elevata probabilità, di cui alla Lista I dell'art. 10, comma 4 del D. Lgs. 38/2000, così come anche assunto dall'appellante nei motivi di gravame. Coerentemente con i dati strumentali acquisiti, per quanto riguarda la valutazione del danno biologico, il consulente d'ufficio ha accertato che le infermità diagnosticate al periziando e riconducibili a malattia professionale sono inquadrabili alla voce 213 delle Tabelle del danno biologico permanente di cui al D.M. 12 luglio 2000 ("Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti - fino a 12"),per cui risulta del tutto congruo indicare un tasso complessivo di valutazione del 6 (sei)%. Il CTU ha , quindi, concluso che nella specie: 1“ Sono riscontrabili nella patologia diagnosticata al periziando (“Esiti di intervento di Parte_1 erniectomia discale L5-S1 recidivata”), elementi integranti la malattia professionale denunciata.
2.Sono residuati postumi permanenti nella persona dell'assicurato che determinano, a mente della Tabella delle menomazioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.7.2000, la percentuale di danno biologico del 6 (sei)% a partire dalla data della domanda”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici ,possono esser fatte proprio da questo Collegio . Non v'è dubbio che la normativa applicabile è quella dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha determinato l'inclusione del danno biologico nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'indennizzabilità del danno biologico è limitata ai danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale recante le tabelle valutative del danno. La Suprema Corte (cfr Cass. 2007/21022 e Cass. 2005 n. 9353) ha fissato l'inizio dell'operatività delle nuove disposizioni alla data del 9 agosto 2000, ossia decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - cui fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3 - emanato il 12 luglio 2000.
L'art. 13 di tale normativa fissa al secondo comma, lett. a e b, i criteri per la liquidazione del danno biologico, distinguendo tra lesioni inferiori al 6 per cento, comprese tra il sei ed il 15%, pari o superiori al 16%. Le menomazioni di grado inferiore al 6 per cento non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 e il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado di menomazione, ed infine le menomazioni pari o superiori al 16 per cento danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, la prima determinata in base al danno biologico subito dall'infortunato e la seconda in base alle conseguenze di natura patrimoniale.
In definitiva, alla luce delle sinora esposte considerazioni, l'interposto gravame va accolto e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell'odierno appellante all'indennizzo in capitale per un danno biologico pari al 6%, in conseguenza della natura professionale della malattia denunziata;
ne consegue la condanna dell' appellato al CP_1 pagamento della relativa prestazione a far tempo dalla presentazione domanda amministrativa ,cui accedono interessi legali dal 120° giorno dalla domanda, sino al soddisfo. Il governo delle spese del doppio grado segue infine il regime della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. nella misura in dispositivo liquidata, con distrazione Le spese della CTU ,liquidate con separato decreto , vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e , in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' alla corresponsione ,in favore dell'appellante , dell'indennizzo CP_1 in capitale per menomazioni di grado pari al 6 % a far tempo dalla presentazione della domanda amm/va , per la malattia professionale accertata dal CTU oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado in favore di parte CP_1 appellante che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.900,00 e ,quanto al secondo grado, in euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
Pone le spese della CTU -liquidate con separato decreto -a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il giorno 27.3.2025
. Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1560/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Gricignano Di Aversa (CE), alla Via S. Antonio n. 137, codice fiscale:
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Maiolica (cod. fisc.: C.F._1 [...]
) - in virtù di procura in calce all'atto di appello rilasciata su C.F._2 foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso - con studio in Aversa (CE), alla Via Paolo Riverso n° 202, tutti elettivamente domiciliati in Portici (NA), alla Via IV Novembre n. 28, presso l'Avv. Eleonora Paracuollo. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., dell'art. 125, comma 1, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 16, comma 1-bis, del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.l. 98/2011 convertito in L. 111/2011, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, in alternativa al domicilio eletto, al seguente numero di fax: 081/5039898 ed indirizzo PEC: Email_1
appellante
E Controparte_1
), con sede in Roma, P.le G. Pastore n.6, in persona del Direttore Regionale p.t.
[...] della Campania, giusta delibera del CdA dell' del 25.2.98, rappresentato e CP_1 difeso per procura generale alle liti, conferita con atto per Notar Persona_1 di Napoli in data 18.06.14, Rep. n.17705, Racc. n.8545, registrato in Napoli, Uff. Atti Pubblici il 18.06.14, dall'Avv. Marialuigia Ferrante ( ; C.F._3 pec: ) ed elettivamente domiciliati presso Email_2
l'Avvocatura Regionale INAIL per la Campania in Napoli, allaVia Nuova Poggioreale
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 479/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro e Previdenza –depositata e pubblicata il 26/01/2022, mai notificata,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc recante RG 17212/2019 depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Unico del Lavoro , Parte_1 premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della natura CP_1 professionale della patologia denunciata ( spondilodiscoartrosi lombare ), con condanna dell' al pagamento in suo favore dell'indennità una tantum in CP_1 caso di attribuzione di una percentuale di danno biologico compreso tra il CP_1
6% ed il 15%, od al diritto alla rendita vitalizia in caso di determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100%, nonché alla indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ed ITP, dovuta a decorrere dalla insorgenza della patologia o dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa A fondamento della domanda esponeva che, a causa delle mansioni svolte di di facchino alle dipendenze di varie società, da ultimo presso la “ CP_2 CP_3 ed altre società (
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, implicanti attività di carico , scarico ,
[...] Controparte_8 allestimento , imballaggio movimentazioni di merci, anche con attrezzature meccaniche, nonché utilizzo sistemi informatici e videoterminali, aveva riportato la malattia professionale denunciata.
L' convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata, senza alcun espletamento di CTU, rigettava il ricorso , ritenendo che la patologia denunciata era una malattia prevista e presunta per legge solo e soltanto in relazione allo svolgimento delle mansioni di muratore/manovale ma non anche per quelle di facchino svolte dall'appellante. . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 27.6.2022 , lamentando l'erroneità della decisione nell'applicazione, al caso di specie, del disposto normativo sulle malattie professionali ex D.P.R. n. 1124 del 1965 nonché un mal governo della documentazione versata in atti. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione .
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Ravvisata la necessità veniva ammessa ed espletata Ctu . Indi , acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione .
Per un corretto inquadramento della fattispecie, va rammentato come, in tema di garanzia assicurativa contro le malattie professionali, la giurisprudenza ha delineato un duplice binario in ordine all'accertamento degli elementi cui ancorare la peculiare tutela approntata in materia. Vi è infatti, il sistema tabellare i cui caratteri, alla stregua dei criteri sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.179/88, consistono nella predeterminazione di malattie tipiche, cioè ritenute allo stato delle conoscenze scientifiche, eziologicamente derivanti da un dato elemento patogeno. Tale predeterminazione degli elementi morbosi, è unita alla indicazione delle lavorazioni ritenute pregiudizievolmente espositive per il lavoratore all'agente patogeno. Il sistema si fonda, quindi, su presunzioni che operano a garanzia del lavoratore, in ordine alla natura professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. In base alla presunzione legale enunciata, il lavoratore risulta esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale l'onere probatorio della parte interessata, essendo limitato alla dimostrazione che la tecnopatia rientri fra quelle previste dalle tabelle delle malattie professionali.
In una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza del 04 febbraio 2020 n. 2523) ha affermato che “nell'ambito delle malattie professionali cosiddette "tabellate" è presunta la causalità fra lavorazione e malattia professionale contratta, spettando all' l'onere della prova contraria CP_1 liberatoria, ovvero dimostrare l'efficacia causale esclusiva di eventuali fattori morbigeni extra-lavorativi. In carenza di questa prova contraria, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'attività professionale e la malattia previste in tabella”.
Invece in ipotesi di malattie non tabellate, resta a carico dell'assicurato, l'onere di dimostrare la diretta dipendenza della malattia dalla lavorazione svolta, e, quindi, l'esposizione del lavoratore al rischio specifico, o generico in misura aggravata, di contrarre la noxa patogena.
Orbene, con riferimento alla fattispecie oggetto di controversia, la Corte dichiara di aderire pienamente alle conclusioni rassegnate dal dott. , Per_2 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. La relazione depositata dal c.t.u. appare, infatti, particolarmente esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo valutazioni tecniche impeccabili. Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando e delle censure contenute nell'atto di appello. In particolare, egli ha accertato che l'assicurato risulta affetto da"Lombosciatalgia recidivante in soggetto con esiti di erniectomia discale L5-S1 recidivata. Esiti di PTA bilaterale. Ano iliaco sinistro di protezione in esiti di emicolectomia per diverticolite perforata”.
Nel contesto motivazionale il CTU ha precisato che le mansioni di facchino svolte dall'assicurato per circa cinque anni ( peraltro, comprovate dalla documentazione prodotta in primo grado- mod. C-2 storico, estratto contributivo, badge, buste paga, visura camerale del datore di lavoro indicante l'oggetto sociale), comportanti soprattutto movimentazione dei carichi dal carrellino trasportatore alla pedana, hanno determinato l'insorgenza della patologia denunziata sicchè “nel caso di specie si sono realizzate le condizioni di movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue (fisse/protratte) e movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco che rendono possibile ammettere il nesso causale tra le mansioni espletate e la malattia denunciata” .
Con persuasive argomentazioni, sorrette da approfondita e logica motivazione, l'ausiliare nominato dalla Corte ha riconosciuto la natura gabellata della malattia , chiarendo che si tratta di patologia inquadrabile nell'ambito delle patologie da sovraccarico biomeccanico del rachide ed, in particolare, del rachide lombosacrale, perlomeno con elevata probabilità, di cui alla Lista I dell'art. 10, comma 4 del D. Lgs. 38/2000, così come anche assunto dall'appellante nei motivi di gravame. Coerentemente con i dati strumentali acquisiti, per quanto riguarda la valutazione del danno biologico, il consulente d'ufficio ha accertato che le infermità diagnosticate al periziando e riconducibili a malattia professionale sono inquadrabili alla voce 213 delle Tabelle del danno biologico permanente di cui al D.M. 12 luglio 2000 ("Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti - fino a 12"),per cui risulta del tutto congruo indicare un tasso complessivo di valutazione del 6 (sei)%. Il CTU ha , quindi, concluso che nella specie: 1“ Sono riscontrabili nella patologia diagnosticata al periziando (“Esiti di intervento di Parte_1 erniectomia discale L5-S1 recidivata”), elementi integranti la malattia professionale denunciata.
2.Sono residuati postumi permanenti nella persona dell'assicurato che determinano, a mente della Tabella delle menomazioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.7.2000, la percentuale di danno biologico del 6 (sei)% a partire dalla data della domanda”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici ,possono esser fatte proprio da questo Collegio . Non v'è dubbio che la normativa applicabile è quella dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha determinato l'inclusione del danno biologico nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'indennizzabilità del danno biologico è limitata ai danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale recante le tabelle valutative del danno. La Suprema Corte (cfr Cass. 2007/21022 e Cass. 2005 n. 9353) ha fissato l'inizio dell'operatività delle nuove disposizioni alla data del 9 agosto 2000, ossia decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - cui fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3 - emanato il 12 luglio 2000.
L'art. 13 di tale normativa fissa al secondo comma, lett. a e b, i criteri per la liquidazione del danno biologico, distinguendo tra lesioni inferiori al 6 per cento, comprese tra il sei ed il 15%, pari o superiori al 16%. Le menomazioni di grado inferiore al 6 per cento non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 e il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado di menomazione, ed infine le menomazioni pari o superiori al 16 per cento danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, la prima determinata in base al danno biologico subito dall'infortunato e la seconda in base alle conseguenze di natura patrimoniale.
In definitiva, alla luce delle sinora esposte considerazioni, l'interposto gravame va accolto e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell'odierno appellante all'indennizzo in capitale per un danno biologico pari al 6%, in conseguenza della natura professionale della malattia denunziata;
ne consegue la condanna dell' appellato al CP_1 pagamento della relativa prestazione a far tempo dalla presentazione domanda amministrativa ,cui accedono interessi legali dal 120° giorno dalla domanda, sino al soddisfo. Il governo delle spese del doppio grado segue infine il regime della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. nella misura in dispositivo liquidata, con distrazione Le spese della CTU ,liquidate con separato decreto , vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e , in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' alla corresponsione ,in favore dell'appellante , dell'indennizzo CP_1 in capitale per menomazioni di grado pari al 6 % a far tempo dalla presentazione della domanda amm/va , per la malattia professionale accertata dal CTU oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado in favore di parte CP_1 appellante che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.900,00 e ,quanto al secondo grado, in euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
Pone le spese della CTU -liquidate con separato decreto -a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il giorno 27.3.2025
. Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.