Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 02.10.2024 al n. 3513 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. con l'Avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
PROVASOLI, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PIER PAOLO BENINI e dell'avv. ANTONINO LANZA, dichiaratisi antistatari, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Che il Tribunale di US IO, previa udienza di comparizione personale delle parti ovvero me- diante trattazione scritta, come meglio riterrà, Voglia, ogni altra istanza, eccezione, domanda e difesa rigettate, a modifica delle condizioni previste nel procedimento RG 4777/2019, così giudicare:
A) quanto all'affido ed al collocamento: affidare i figli, e in via super esclusiva o, Per_1 Per_2
comunque esclusiva, alla madre, presso la quale continueranno ad essere collocati e, solo in subordine, mantenere l'affidamento condiviso con, in ogni caso, il collocamento presso la madre;
- durante i week end, il padre potrà tenere con sé e a fine settimana alternati, previo Per_2 Per_1
congruo preavviso all'altro genitore e sentiti i figli stessi;
- infrasettimanalmente, e Per_2 Per_1
rimarranno con la madre e, nella specie, nel caso di lo stesso manterrà, fino a diverse indica- Per_1
zioni mediche, l'inserimento presso la Struttura "Sacra Famiglia";
- nel mese di agosto, il padre potrà tenere i figli, alternativamente e ad anni alterni, per 15 consecutivi dal 1 al 16 agosto e dal 16 al 31 agosto, comunicando entro il 31 maggio di ogni anno la meta prescel- ta;
a decorrere dal 2025, la madre terrà, in ogni caso, i figli nel secondo periodo;
- nelle festività natalizie e pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà, previo congruo preavviso ed accordo con l'altro genitore e, in ogni caso, sentiti i figli stessi;
Il tutto, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
C) quanto alla contribuzione economica: disporre il versamento da parte del padre: - di un assegno men- sile di mantenimento di € 350,00 in favore di e di € 350,00 in favore di ovvero di Per_2 Per_1
altra somma ritenuta congrua ed equa, rivalutata annualmente secondo Istat, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, entro e non oltre pil giorno 15 di ogni mese, con istanza diretta di pagamento da parte del terzo, compreso il datore di lavoro, tenuto a versamenti periodici in favore del coniuge obbligato ovvero il sig. Controparte_1
- del 50% delle spese straordinarie di carattere medico (sanitarie non erogate o erogabili dal SSN, com- presi ticket per visite, cure, terapie e medicinali, dentistiche ed oculistiche), scolastico (rette, tasse, assicu- razioni, libri di testo, materiale scolastico, trasporto pubblico), ludico-ricreativo e sportivo, da corrispon- dersi entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo all'esborso;
D) quanto all'assegno unico e universale ovvero ad ogni altra misura di carattere assistenzia- le/previdenziale: disporre l'erogazione dell'intero assegno alla ricorrente.
In tutti i casi, disporre che il sig. conferisca sin da ora ogni eventuale necessario assenso affin- CP_1
ché la ricorrente possa percepire tutto o parte dell'assegno predetto.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri di legge.
In via istruttoria:
- Si chiede ammettersi le circostanze dedotte in narrativa precedute da “vero che”, nonché, in ogni caso, i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, da oltre un anno, i figli e sono rimasti infrasettimanalmente con la Per_2 Per_1
madre”
2) “Vero che, dal luglio 2024, il sig. si è trasferito a Cesena” Controparte_1
3) “Vero che, dal luglio 2024, i figli e sono rimasti ogni week end con la madre” Per_2 Per_1
4) “Vero che, da circa quattro anni, la sig.ra si occupa delle questioni scolastiche, sanitarie, bu- Pt_1
rocratiche dei figli, oltre ad accompagnarli in attività ludiche e ricreative”
5) “Vero che, da circa quattro anni, la sig.ra è il genitore che intrattiene colloqui con gli inse- Pt_1
gnanti, con i medici, con referenti di attività sportive”
- Si indicano a testi: , NU dr.ssa Testimone_1 Testimone_2 Per_3 Testimone_3
della Sacra Famiglia.
[...]
- Si chiede venga sentito il minore Persona_4
- Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare, produrre, come per legge, anche alla stregua delle difese avversarie.
Per il resistente:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni avversa istanza, difesa, richiesta o eccezione
In via principale:
- Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente e il mantenimento dell'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, mantenendo invariato quanto stabilito con modifica delle condizioni di divorzio nel proc. r. g. 4777/2019;
- rigettare la richiesta di rimodulazione dell'assegno di mantenimento per i figli e Persona_4
e di assegnazione dell'intero dell'assegno unico alla Persona_5
IG.ra mantenendo invariato quanto stabilito con modifica delle condizioni di Pt_1 Parte_2
divorzio nel proc. r. g. 4777/2019;
In via subordinata:
- rigettare la richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente e il mantenimento dell'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, mantenendo invariato quanto stabilito con modifica delle condizioni di divorzio nel proc. r. g. 4777/2019; - eventualmente rimodulare l'assegno di mantenimento per i figli e Persona_4 Per_5
nell'importo che il Giudice riterrà equo in considerazione delle entrate del IG.
[...] CP_2
, delle spese e dei redditi e delle entrate già percepite dalla IG.ra ; Parte_3
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore anti- statario.
A) Si chiede interrogatorio formale della resistente sul capitolo sul seguente capitolo di prova, preceduto dall'inciso “vero che”: 1) Nell'anno 2023 si è sottoposta a Firenze ad intervento di mastoplastica addi- tiva;
se sì, indichi il costo;
B) Ci si associa alla richiesta di audizione del minore anche per valutare il rap- Persona_4
porto pregresso ed attuale con il padre;
C) Si chiede che il Giudice Voglia ordinare alla ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di documenta- zione attestante le entrate per indennità di accompagnamento e B1 percepite per il figlio Persona_6
simino”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 02.10.2024 la ricorrente ha allegato che a mezzo del decreto reso in data 29.01.2020, a definizione del procedimento iscritto al N.R.G.
4777/2019, venivano modificate le condizioni del loro divorzio (dichiarato con sentenza in data 19.05.2017) e, nel dettaglio, veniva confermato l'affido condiviso dei figli,
e collocati presso la madre, “implementando la presenza paterna, anche al Per_2 Per_1
mercoledì pomeriggio oltre che al lunedì, per garantire una copertura educativa al figlio affetto Per_1
da autismo, mantenendo l'alternanza nei fine settimana;
- rideterminazione dell'assegno di mantenimento da parte del padre nei confronti dei figli nella misura di € 300,00 mensili in favore di ed € 230,00 mensili in favore di rivalutati annualmente secondo Istat;
- utilizzare Per_1 Per_2
l'indennità di accompagnamento spettante a nonché l'importo della B1 per far fronte alle spese Per_1
straordinarie, concorrendo le parti al 50% per le spese eccedenti tali entrate”, che, da oltre un anno, il resistente non ha più tenuto infrasettimanalmente i figli, né si è occupato né si sta occupando di loro, dal mese di luglio 2024, si è trasferito a Cesena, dopo essersi dimesso dal precedente luogo di lavoro, non ha più tenuto né si è occupato dei figli durante i fine settimana, si è totalmente disinteressato del percorso scolastico dei figli e, in particolare, di , tra l'altro, non ha mai versato, dal 2021 ad oggi, l'aggiornamento Istat Per_2
dovuto ex lege, né ha partecipato alle spese straordinarie e le ha lasciato/delegato qualunque incombenza/adempimento/onere burocratico, che è inserito, da Pt_4
circa un anno, presso l'Istituto “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone, da lunedì a venerdì, che il venerdì rientra a casa della madre che lo riporta poi nella struttura la Per_1
domenica sera, dopo aver trascorso l'intero weekend, che il suo reddito è pressocché in- variato rispetto al 2019/2020,continuando a percepire uno stipendio netto mensile di €
1.200,00/1.300,00 come da CU degli ultimi tre anni, che nel giugno 2021 ha contratto un mutuo trentennale per l'acquisto della casa per emanciparsi dai genitori e garantire ai figli un'abitazione propria, la cui rata mensile è di circa € 370,00, che nell'aprile 2022 ha con- tratto un finanziamento per far fronte anche all'esigenze familiari e che sostiene ogni spesa relativa “allorquando l'indennità di accompagnamento e la misura della B1 versate Per_1
direttamente alla "Sacra Famiglia” non risultano sufficienti e ciò benché il provvedimento del Tribunale prevedeva una compartecipazione dei genitori” (come da estratti c/c BCC degli anni 2023 e
2024).
Il resistente si è costituito in giudizio in data 21.02.2025 deducendo, per quello che qui rileva, che “Nel giugno 2024 [attuava] una dolorosa, ma dovuta, scelta di vita: trasferirsi dalla pro- pria regione di origine, in Emilia-Romagna, nella città di Cesena (FC) […] al fine di poter garantire a sé e ai propri figli un equo sostentamento e di rendersi indipendente dalla madre, con cui fino a quel mo- mento aveva convissuto [lavorando] come guardia giurata (attività che aveva già svolto quando era più giovane) presso Cittadini dell'Ordine S.p.A. [i cui] turni, tanto di notte che nei giorni festivi, restringo- no al minimo (se non talvolta escludono del tutto) la vita sociale […] Le buste paga, variabili mensil- mente a seconda delle ore di attività prestata, hanno una media di circa 1.900,00 euro (doc. 1) e dopo pochi mesi, a gennaio 2025, al lavoratore viene comunicata la promozione a quarto livello e la trasfor- mazione del contratto a tempo indeterminato (doc. 2) […] a marzo 2025 firmerà il nuovo contratto [di locazione] con canone di € 600,00 mensili [tra gli altri, sostiene gli esborsi di] € 380,00 per fi- nanziamento (doc. 5); - € 180,00 per carta Agos (doc. 6); - A ciò si aggiungono € Parte_5 250,00 mensili da corrispondere alla piccola concepita con la ex compagna del resi- Persona_7
stente, come evincibile da ricorso congiunto ex art. 337 c.p.c. – r. g. 1283/2019 – Tribunale civile di
US IO (doc. 7) […] i soffocanti turni di lavoro e la lontananza gli hanno impedito “oggettiva- mente” di rispettare il diritto di visita ai figli. Quando ha potuto, comunque, si è sempre recato in loco, a riprova del proprio interessamento. A titolo esemplificativo, si veda il programma individualizzato tera- peutico riabilitativo inerente al figlio sottoscritto dal IG. presso la fondazio- Per_1 Controparte_1
ne istituto “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone (MI) in data 20.01.2025 (doc. 12). Ancora, il padre ha invitato più volte il figlio presso la sua abitazione a Cesena, dandogli massima disponibili- Per_2
tà ad ospitarlo anche per tutta l'estate. Del resto, il figlio si sente telefonicamente con il padre Per_2
ogni giorno, contrariamente a quanto dedotto dalla madre […] Il resistente, quando il lavoro glielo per- metterà, non esiterà a recarsi in Lombardia per vedere i due figli e anzi tale attività è certamente in cima alla “lista” dei propri desideri”.
All'udienza celebrata in data 26.03.2025 la ricorrente ha dichiarato di percepire dall' CP_3
l'intero importo dell'AU che ammonta a circa € 560,00 al mese e dal resistente l'importo mensile di € 280,00, che la retta di presso la Sacra famiglia è a carico del SSN e, Per_1
pertanto, non percepisce altre indennità e/o misure di sostegno, che il resistente aveva già lavorato a Varese come guardia giurata e intrattiene una relazione da un paio di anni con una donna ucraina che è andata a vivere con lui a Cesena, di non avere relazioni né convivenze in corso, di essere stata avvisata dal resistente due settimane prima del suo trasferimento, che non è verbale e non riconosce la figura paterna con cui non Per_1
è mai stato molto e che il resistente non è mai stato conosciuto dagli insegnanti e dall'equipe della Sacra famiglia. Ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il resistente si è ri- portato alla propria comparsa. (che in data 02.04.2026 compirà 18 anni) ha di- Per_2
chiarato che “PÀ poco prima di partire mi aveva avvisato che sarebbe andato a Cesena. Quando il PÀ era a Gallarate lo vedevo circa 2 volte al mese. Quando ero più piccolo stavo da lui a dormire nel weekend. Poi dai 14-15 anni ho iniziato a tornare a casa da mia mamma. A scuola vado bene, sono al terzo anno. Il PÀ lo sento circa 3 volte a settimana, non è un punto di riferimento. Il PÀ mi ha un po' deluso. Io cerco di fare l'uomo di casa. Faccio il terzo anno di ragioneria Tosi a US, non so se farò o meno l'università, vorrei studiare economia. Ho la media del 7. Non studio molto, sto attento in classe.
Vado in palestra. Ho qualche amico che vedo nel weekend. Con mio FR ho un bel rapporto, ci gioco insieme e cerco di regalargli un po' di attenzioni. I nonni materni sono stati fondamentali, soprattutto quando ero piccolo. Siamo cresciuti con loro, abbiamo vissuto con loro per quasi cinque anni. La nonna paterna la vedo circa due volte al mese, come prima vedevo il PÀ. Inizia ad accusare qualche malanno.
La vedo meno degli altri nonni con cui invece ho una relazione quotidiana. Non voglio andare a vivere dal PÀ. Magari quando finisco la scuola andrò a trovarlo, ma non voglio vivere con lui, ci ho riflettuto a lungo. Vorrei fare qualche lavoretto questa estate (ma non è facile perché sono ancora minorenne)”.
All'esito dell'audizione di la causa è stata rimessa in decisione. Per_2
Le prove orali articolate dalle parti, infatti, non sono rilevanti ai fini del decidere.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere, in parte, le domande formulate dalla ri- corrente.
La distanza geografica tra padre e figli minorenni imputabile a una scelta unilaterale del resistente (che non ha affatto dimostrata che fosse “dovuta” avendo lasciato tre figli mi- norenni – nati il 02.04.2008, il 12.12.2012 e il 21.08.2014 – a vivere, con le rispettive ma- dri, nella provincia di Varese dove, peraltro, vive anche l'anziana madre) impone l'affido super esclusivo di e alla ricorrente affinché possa soddisfare celer- Per_2 Per_1
mente i bisogni di salute, educazione e istruzione di cui gli stessi sono portatori e per il disbrigo delle pratiche amministrative/burocratiche presso gli uffici pubblici (rilascio e/o rinnovo d. i. validi per l'espatrio e passaporto).
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita paterno, è ormai prossimo al Per_2
raggiungimento della maggiore età (il 02.04.2026) e potrà liberamente concordare con il padre tempi e modalità di frequentazione (per lo più nel periodo estivo); rispetto a CP_4
como non è dato sapere quando “i soffocanti turni di lavoro” permetteranno al resistente di recarsi in Lombardia nei weekend (non potendo certamente/verosimilmente Per_1
recarsi a Cesena per tale breve lasso temporale).
Fatti salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori e tra il padre e , durante le Per_2 vacanze estive, il padre potrà tenere i figli, ad anni alterni, per 15 giorni anche consecuti- vi dal 1 al 16 agosto o dal 16 al 31 agosto, comunicando entro il 31 maggio di ogni anno la meta prescelta;
nel 2025, la madre terrà i figli nel secondo periodo;
durante le festività natalizie e pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà, previo congruo preavviso e accordo con la madre.
I maggiori oneri di cura e accudimento dei minori assunti e assolti in via esclusiva dalla madre (certamente) dal mese di luglio 2024, il lasso temporale decorso dal 29.01.2020 e, non da ultimo, il “doloroso” trasferimento del resistente a Cesena, peraltro, con la com- pagna da oltre due anni (per rendere meno “dolorosa” la predetta “scelta di vita”: sic!) “al fi- ne di poter garantire [anche] ai propri figli un equo sostentamento” impongono la modifica dei provvedimenti economici vigenti i.e. la quantificazione del contributo mensile al mante- nimento ordinario di e rispettivamente nell'importo di € 250,00 per Per_2 Per_1
ciascuno, rivalutato come per legge dal 29.01.2021, senza l'attuale decurtazione del 50% dell'assegno unico (v. doc. 3 ricorrente e doc. 4 e 7 resistente).
Alla madre spetta di diritto, quale genitore affidatario in via super esclusiva, l'intero im- porto dell'AU spettante per la prole e ogni altro sussidio pubblico.
Infatti, non si può tacere che il resistente gode della convivenza con la compagna ucraina
(di cui non ha documentato le condizioni reddituali e patrimoniali) e che la ricorrente soddisfa integralmente, tra le altre, le esigenze abitative di (per l'intero anno Per_2
solare dal luglio 2024) e di (tutti i weekend dal 21.09.2023), sostenendo Per_1
l'esborso mensile di € 540,00 per restituire il mutuo all'uopo contratto.
Le spese straordinarie da sostenere per la prole continueranno a essere ripartite tra i ge- nitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Mi- lano (utilizzando, in primis, per sostenere quelle di le eventuali indennità in fu- Per_1
turo erogate/riconosciute con obbligo di rendicontazione semestrale al resistente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari medi per le prime due fasi e i minimi per la quarta fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di US IO, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto reso da questo Tri- bunale in data 29.01.2020 come segue:
1) DISPONE l'affido super esclusivo alla ricorrente dei figli minorenni e Per_2
per le decisioni relative alla salute, educazione e istruzione e per il disbrigo del- Per_1
le pratiche amministrative/burocratiche presso gli uffici pubblici (rilascio e/o rinnovo d.
i. validi per l'espatrio e passaporto);
2) DISPONE CHE il padre frequenti (nato il [...]) in base agli ac- Per_2
cordi presi con il minore (tempestivamente comunicati alla ricorrente), frequenti Per_8
almeno un weekend al mese ed entrambi i minori come in parte motiva (durante le
[...]
vacanze);
3) DISPONE CHE il resistente versi alla ricorrente l'importo complessivo mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole, rivalu- tato come per legge dal 20.01.2021, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico ban- cario e partecipi alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo vigente presso al C.d.A. di AN (con le precisazioni di cui in parte motiva);
4) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha il diritto di chiedere e percepire dall' CP_3
l'intero importo dell'AU spettante per la prole quale genitore affidatario in via super esclusiva;
5) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 4.358,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in US IO, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 27/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa