Ordinanza collegiale 4 ottobre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2025, proposto da
CO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Gaudio e Massimiliano Matera, con domicili
contro
Provincia di Barletta Andria Trani, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte d'Appello di Bari, sez. I civ., 18 giugno 2024, n. 1981 (R.G. n. 913/2022) di condanna al pagamento della somma di euro €. 4.480,30, a titolo di indennità di espropriazione, disposta con decreto n. 28 del 13.11.2017 e relativa a mq. 708 dei fondi identificati con le particelle in catasto terreni n. 138 (ex 41) e n. 126 (ex 22), al foglio 61, del Comune di Andria, oltre interessi al saggio legale dal 27.3.2018 sino al deposito delle somme presso il M.E.F. o C.d.P., con condanna alla rifusione delle spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ZO VA e uditi per le parti il difensore avv. Massimiliano Matera, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante ha chiesto l’esatta ottemperanza del provvedimento giurisdizionale in epigrafe, per le somme come ivi liquidate dal giudice ordinario.
Tale provvedimento giurisdizionale risulta notificato, con formula esecutiva, all’Amministrazione resistente ed è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine, pari a n. 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30.
2.- Pur intimata, la Provincia di Barletta-Andria-Trani non ha depositato i documenti, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., né si è costituita.
3.- Alla fissata camera di consiglio, è comparsa la sola difesa della parte ricorrente e non è risultato intervenuto l’esatto adempimento al giudicato in discussione, da parte dell’Amministrazione intimata, né alcun’altra specifica contestazione; di conseguenza, il ricorso è stato trattenuto, su dette basi, in decisione.
4.- Il ricorso è fondato, per quanto di seguito.
Parte ricorrente ha agito, lamentando il non integrale adempimento del pagamento dell’indennità di esproprio, così come è stata rideterminata dal giudice ordinario competente in materia, concernente l’esproprio di un fondo agricolo di proprietà, in agro di Andria alla contrada “Papparicotta”.
Da parte avversa, non è stato rappresentato alcun elemento ostativo al predetto pagamento satisfattivo. Pertanto, compete al creditore quanto richiesto, nei limiti in cui non sia subentrato nelle more mandato di pagamento.
Pertanto, riscontrati gli atti ed i documenti depositati, ricorrono tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso. Va indi data esatta esecuzione dell’ordinanza della Corte di appello di Bari, meglio rubricata in epigrafe.
È ordinato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani di dare esecuzione all’ordinanza prefata della Corte di appello di Bari, nei limiti di quanto richiesto, e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate, in favore della parte ricorrente, nella sua qualità in atti, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di n. 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
5.- Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, che provvederà all’integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario, come meglio indicato in epigrafe, in luogo e vece dell’Amministrazione, entro l’ulteriore termine di n. 60 giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura della parte interessata, dell’inutile decorso del termine sopra assegnato dalla presente sentenza all’Amministrazione provinciale debitrice.
6.- In conclusione, per le sopraesposte ragioni, il ricorso va accolto per quanto in motivazione.
7.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini in motivazione.
Condanna la Provincia di Barletta-Andria-Trani al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AN, Presidente
ZO VA, Primo Referendario, Estensore
ZO Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO VA | CE AN |
IL SEGRETARIO