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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/09/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1643/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Amato Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv.ti Giglio Gaetano e Virone Gerlando Controparte_1
Aldo)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 20 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/06/2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
3/06/2006, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al
8/09/2020, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del
29.09.2020, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda principale di Controparte_1 divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nell'accordo di separazione e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
Con sentenza parziale n. 807/2023 del 7.06.2023, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per decidere sulle restanti domande.
In assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti e del P.M., all'udienza del 20 maggio
2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che, con sentenza n. 807/2023, questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Pertanto, la presente sentenza verterà sulle ulteriori questioni relative al regime di affidamento del figlio minore nonché ai profili di carattere patrimoniale.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento del figlio divenuto, nelle more Per_1 del procedimento, maggiorenne.
Quanto all'affidamento del figlio minore (oggi di anni 15), deve innanzitutto rilevarsi Per_2 che non si è proceduto all'ascolto dello stesso, non essendovi contrasto tra le parti in ordine al suo collocamento presso la madre e tenuto conto, peraltro, del fatto che il minore era già stato sentito nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, definito con ordinanza resa poco tempo prima dell'instaurazione di questo giudizio.
Ciò premesso, va disposto, non essendovi ragioni ostative, che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici del minore. Solo in caso di disaccordo, il minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore 10,00 alle ore 20,00)
a scelta tra il sabato e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro: presta attività lavorativa presso l'azienda Parte_1 di famiglia di commercio di veicoli percependo una retribuzione mensile di circa 2.000 euro (cfr. verbale di udienza dell'8.11.2022 e dichiarazioni di dalle quali risultano redditi netti nel Parte_1
2019 di € 33.448,00, nel 2020 di €26.637,00 e nel 2021 di € 27.537,00) ed è titolare di diverse quota nelle società familiari;
è dipendente di un istituto di credito con stipendio mensile di CP_1 euro 1.900 (cfr. verbale di udienza dell'8.11.2022 e dichiarazioni di dalle quali risultano CP_1 redditi netti nel 2019 di € 31.423,00, nel 2020 di €29.323,00 e nel 2021 di € 29.126,00) e percepisce inoltre canoni di locazione per un importo annuo di circa 7.000,00 euro (cfr. modelli 730 on atti).
Alla luce di ciò e del fatto che il figlio maggiorenne si appresta a intraprendere gli studi universitari, con conseguente accrescimento delle sue esigenze economiche, si ritiene congruo aumentare l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale e porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a , entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, l'assegno di euro 550,00 (250,00 per il minore e 300,00 per il figlio maggiorenne), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel protocollo di intesa di questo Tribunale del 11 settembre 2018.
Va previsto inoltre, in accoglimento della domanda attorea, che sia la ricorrente a percepire interamente l'assegno unico in quanto genitore collocatario. La domanda con la quale la ricorrente ha chiesto di obbligare a mantenere la polizza CP_1 sanitaria in favore dei figli è inammissibili, esulando da questo giudizio di divorzio.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
AFFIDA
Il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno, con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva
OBBLIGA
a versare a , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 550,00 (250,00 per il minore e 300,00 per il figlio maggiorenne), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli.
DISPONE
Che l'assegno unico relativo ai figli sia interamente percepito da;
Parte_1
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1643/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Amato Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv.ti Giglio Gaetano e Virone Gerlando Controparte_1
Aldo)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 20 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/06/2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
3/06/2006, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al
8/09/2020, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del
29.09.2020, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda principale di Controparte_1 divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nell'accordo di separazione e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
Con sentenza parziale n. 807/2023 del 7.06.2023, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per decidere sulle restanti domande.
In assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti e del P.M., all'udienza del 20 maggio
2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che, con sentenza n. 807/2023, questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Pertanto, la presente sentenza verterà sulle ulteriori questioni relative al regime di affidamento del figlio minore nonché ai profili di carattere patrimoniale.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento del figlio divenuto, nelle more Per_1 del procedimento, maggiorenne.
Quanto all'affidamento del figlio minore (oggi di anni 15), deve innanzitutto rilevarsi Per_2 che non si è proceduto all'ascolto dello stesso, non essendovi contrasto tra le parti in ordine al suo collocamento presso la madre e tenuto conto, peraltro, del fatto che il minore era già stato sentito nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, definito con ordinanza resa poco tempo prima dell'instaurazione di questo giudizio.
Ciò premesso, va disposto, non essendovi ragioni ostative, che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici del minore. Solo in caso di disaccordo, il minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore 10,00 alle ore 20,00)
a scelta tra il sabato e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro: presta attività lavorativa presso l'azienda Parte_1 di famiglia di commercio di veicoli percependo una retribuzione mensile di circa 2.000 euro (cfr. verbale di udienza dell'8.11.2022 e dichiarazioni di dalle quali risultano redditi netti nel Parte_1
2019 di € 33.448,00, nel 2020 di €26.637,00 e nel 2021 di € 27.537,00) ed è titolare di diverse quota nelle società familiari;
è dipendente di un istituto di credito con stipendio mensile di CP_1 euro 1.900 (cfr. verbale di udienza dell'8.11.2022 e dichiarazioni di dalle quali risultano CP_1 redditi netti nel 2019 di € 31.423,00, nel 2020 di €29.323,00 e nel 2021 di € 29.126,00) e percepisce inoltre canoni di locazione per un importo annuo di circa 7.000,00 euro (cfr. modelli 730 on atti).
Alla luce di ciò e del fatto che il figlio maggiorenne si appresta a intraprendere gli studi universitari, con conseguente accrescimento delle sue esigenze economiche, si ritiene congruo aumentare l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale e porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a , entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, l'assegno di euro 550,00 (250,00 per il minore e 300,00 per il figlio maggiorenne), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel protocollo di intesa di questo Tribunale del 11 settembre 2018.
Va previsto inoltre, in accoglimento della domanda attorea, che sia la ricorrente a percepire interamente l'assegno unico in quanto genitore collocatario. La domanda con la quale la ricorrente ha chiesto di obbligare a mantenere la polizza CP_1 sanitaria in favore dei figli è inammissibili, esulando da questo giudizio di divorzio.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
AFFIDA
Il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno, con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva
OBBLIGA
a versare a , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 550,00 (250,00 per il minore e 300,00 per il figlio maggiorenne), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli.
DISPONE
Che l'assegno unico relativo ai figli sia interamente percepito da;
Parte_1
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni