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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. AR EL SS Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 1113/2024 R. G., promosso da nato a [...] il [...] residente a [...]
Inferiore 33 (CF )) ivi residente via di Mezzo 13, con il C.F._1
patrocinio dell'avv. Serena Ferro.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Aldrovandi. CodiceFiscale_2
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 904/2024 del 14-20 maggio 2024 del
Tribunale di Modena.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. AR EL SS;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso del 24 gennaio 2024, , lamentando il perdurante totale Controparte_1
disinteresse di nei confronti della figlia , ha domandato al Parte_1 Per_1
Tribunale di Modena che venisse modificato, ex art. 337 quinquies c.c., l'assetto in essere con riferimento alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ha chiesto,
quindi, che venisse disposto l'affidamento esclusivo ad essa ricorrente della figlia.
costituitosi in giudizio, ha invocato il rigetto del ricorso della e Parte_1 CP_1
chiesto che venisse riavviata la frequentazione di esso resistente con la figlia, eventualmente modificando la collocazione di quest'ultima.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 904/2024 del 14-20 maggio 2024, in accoglimento del ricorso di e a parziale modifica del decreto del medesimo Tribunale del 23 CP_1
febbraio 2021, ha affidato la figlia minore della coppia , nata il [...], in [...] Per_1
esclusiva “rafforzata” alla madre, cui è stato attribuito, ai sensi dell'art.337 quater ultimo comma c. c., il potere di assumere in autonomia ogni decisione di maggiore interesse per la ragazzina, relativamente a salute, istruzione, educazione e residenza abituale, condannando il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite. Pt_1
2- Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
Per_
-che non era stata ascoltata, risultando l'incombente superfluo (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.) così come l'espletamento di differente attività istruttoria (prove orali e CTU
genitoriale) per la quale le parti avevano formulato istanza;
pag. 2/15 -che il decreto del 23 febbraio 2021, riscontrata già allora la profonda frattura tra e il Per_1
padre, aveva respinto l'istanza del di “riattivazione degli incontri con la figlia, Pt_1
eventualmente tramite collegamento telematico … dopo il fallimento, nel 2018, del tentativo di
mantenere contatti telefonici tra padre e figlia, cui sono seguiti quasi tre anni di sostanziale
assenza del genitore dalla vita della minore (avendo il cessato con la bambina ogni Pt_1
forma di comunicazione, persino in occasione delle festività quali compleanno e Natale)” e aveva stabilito, in modo chiaro e condivisibile, che il padre “qualora intenzionato a riprendere
il rapporto con la minore, lo faccia tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che
avrà cura di predisporre un nuovo percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente
organizzando incontri protetti padre-figlia”;
-che era pacifico che il convenuto, negli oltre tre anni da allora decorsi, non si fosse mai recato nemmeno una volta al Servizio sociale, né avesse rivolto all'Ente richieste di sorta;
che il aveva riferito, al riguardo che “il padre, geograficamente lontano, in assenza di Pt_1
adeguate risorse economiche, in difetto di un supporto competente e in costanza di un
atteggiamento pervicacemente ostacolante da parte della non si è più sentito di CP_1
Per_ sottoporre al disagio che inevitabilmente da tali incontri sarebbe derivato”;
-che si era in presenza di giustificazione prima facie non credibile, nonché smentita dalla stessa condotta del resistente;
-che il , ove non avesse ritenuto corretta la chiara indicazione ricevuta dal Tribunale Pt_1
con il decreto del 23 febbraio 2021, avrebbe potuto impugnare la relativa decisione;
-che il resistente, in seguito, a fronte del fallimento delle sue differenti, sporadiche, iniziative
(invio di alcune emails alla madre contenenti richieste di informazioni su ), avrebbe Per_1
potuto avanzare differenti richieste all'Autorità Giudiziaria per sbloccare la situazione;
pag. 3/15 -che, peraltro, il anche nella presente controversia era convenuto e non già ricorrente;
Pt_1
-che pretestuosa risultava, quindi, l'istanza del di ottenere addirittura il collocamento Pt_1
di presso di sé; Per_1
-che irrilevanti erano, infine, le lunghe dissertazioni circa fatti pregressi (al 2021), giacché
coperti da giudicato;
-che unica sopravvenienza era rappresentata dalla circostanza che il non avesse mai Pt_1
attivato il percorso di riavvicinamento a per il tramite del Servizio sociale indicatogli Per_1
con chiarezza nel precedente provvedimento come necessario, risultando, per di più, anche nel presente procedimento convenuto e non già ricorrente;
-che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza e dovevano, pertanto, essere poste a carico del , ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Pt_1
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-violazione dell'art.473 bis 6 c.p. c. e dell'art.473 bis 4 c. p. c.; erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento al mancato ascolto della figlia minore
; Per_1
b-violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c. p. c.- erronea,
contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento al mancato espletamento delle attività istruttorie;
c-violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c. p. c.; erronea contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.337 quater ultimo comma c. c., ai fini dell'affidamento esclusivo c.d.
rafforzato di alla madre;
Per_1
pag. 4/15 d-violazione e/o falsa applicazione del principio di cui all'art. 2909 c. c.- erronea,
contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento alla mancata valutazione dell'iter giudiziario pregresso fra le parti;
e- errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, mancata considerazione delle difese di esso appellante, mancata considerazione e/o errata valutazione della richiesta (avanzata in via subordinata) di inversione del collocamento di;
Per_1
f-violazione e/o falsa applicazione del principio di cui all'art.337 quater c.c., mancata indicazione delle modalità di esercizio del diritto di visita per il padre.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, invocandone il Controparte_1
rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato della pendenza del procedimento, non ha formulato conclusioni.
4-Osserva la Corte che, venendosi all'esame dell'atto di impugnazione di , Parte_1
deve, innanzitutto, considerarsi senz'altro superato il motivo di appello sub a), posto che, nel presente grado del giudizio si è provveduto, all'udienza del 29 aprile 2025, all'ascolto della minore , nata il [...], avendo il Collegio disposto l'espletamento di tale Per_1
incombente, delegandolo al Consigliere relatore con l'ausilio di persona esperta in psicologia e psicoterapia.
Vale la pena di riportare le dichiarazioni che, nell'occasione, ha reso la minore “A scuola va
bene, mi interessa la psicologia e le materie linguistiche. Nel tempo libero ascolto musica, ho
voglia di uscire con gli amici e fare attività all'aperto; non mi piace molto leggere;
mi hanno
detto che sono qua per decidere sull'affido esclusivo. Io vivo con mia madre e mia nonna a
MADOLLA. La mia idea sulla situazione è quella di rimanere con chi mi conosce, con chi sa
pag. 5/15 delle mie passioni. Mia madre mi è sempre rimasta accanto, mio padre non è sempre stato
molto presente nella mia vita, anche in cose basilari come gli auguri. Mia madre è invece
sempre rimasta a fianco a me, mi ha sempre fatto fare ciò che mi piace, nonostante i costi delle
mie attività; mio padre invece non conosce molto le mie passioni. I miei genitori sono separati
da quando ero piccola. Gioco a pallavolo e per questo giro la regione Emilia Romagna e la
mamma mi accompagna ai tornei;
papà invece sa poco delle mie passioni. Non sento mio padre
dalla III elementare. Ho deciso di non sentirlo perché l'ho conosciuto ma non ho provato quel
legame che si dovrebbe provare verso il proprio genitore, non lo vedevo come una figura
paterna, non avendo vissuto assieme a lui, siccome i miei genitori si sono separati quando io
ero molto piccola;
quindi, ho potuto conoscere mio padre soltanto per il tramite dei Servizi
Sociali. Da circa 7 anni non ho più contatti con mio padre e lui non ha mai provato a stabilire
un rapporto con me, è stata anzi mia madre, quando avevo circa 8/9 anni, a cercare di mettermi
in contatto con lui. Mia mamma mi ha spiegato i motivi della separazione e ha detto che non
voleva che ciò mi influenzasse, io sono quindi grata di ciò che ha fatto e del suo tentativo di
farmi ristabilire un contatto con il papà, siccome mia mamma ha lasciato a me la scelta di
decidere come proseguire il rapporto. PÀ mi ha cercato molto poco, in alcune occasioni mi
ha fatto gli auguri per alcune feste. Qualora mio padre avesse insistito non so se l'avrei visto
come una figura paterna e allo stato attuale non sono interessata a consolidare un rapporto con
mio padre, date le sue mancanze e il suo disinteresse. Anche se lui ammettesse le sue
responsabilità io non sarei disposta a stabilire un rapporto;
ciò mi farebbe arrabbiare ancora
di più, siccome non ha mai provato a stabilire un contatto con me per 15 anni. Provo fastidio
verso mio padre, voglio bene a mia mamma e sono a conoscenza della storia e dei
comportamenti negativi di mio padre verso mia mamma. Capisco che loro abbiano i loro
pag. 6/15 problemi ma vedere mia mamma stare male per questa storia mi provoca fastidio. Mia mamma
non ha un compagno, so invece, perché me lo ha riferito mia mamma, che mio padre ha
costruito una nuova famiglia, con anche una figlia piccola. Ho appreso ciò anche da mio padre.
Non ho mai avuto rapporti con i nonni paterni, li ho sentiti soltanto due volte per telefono.
Anche se loro mi cercassero, io non sarei interessata ad averci un rapporto siccome non mi
hanno mai cercato. Non ho mai conosciuto la nuova compagna di mio padre e neanche la
figlia, non avendone neanche interesse. Mio padre non mi ha mai mandato dei regali o che
abbia cercato di contattarmi telefonicamente. So che mio padre mi ha inviato delle e-mail di
auguri in occasione di alcune feste ma non mi risulta che mio padre mi abbia mai mandato dei
regali. In questo momento non me la sento di incontrare mio padre perché sono una persona
molto sensibile e ciò mi destabilizzerebbe. Allo stato attuale non voglio averci un rapporto, in
futuro sarò libera di ripensarci. E' venuto a mancare mio nonno materno vari anni fa, quando
circa avevo otto anni. Con la nonna materna ho un ottimo rapporto, mi è sempre stata accanto
quando avevo bisogno e lei è un mio punto di riferimento, che mi ha aiutato a sviluppare un
carattere estroverso. Avevo un buon rapporto anche con il nonno, con cui ho fatto molte belle
esperienze, come andare in campagna, dalla quale è nata la mia passione per lo svolgimento di
attività all'aperto. Io ho una personalità estroversa, mi piace molto intrattenere conversazioni
con le persone, stringere amicizie in vari contesti e amo fare sport. Amo andare in montagna
sia d'estate che d'inverno, dove mi piace fare varie attività ed escursioni”.
5-Rilevata, dunque, l'ininfluenza del primo motivo di gravame, possono essere esaminati congiuntamente gli ulteriori cinque motivi dell'appello di , in ragione Parte_1
della loro stretta connessione, mirando tutti alla censura della sentenza impugnata per avere il
Giudice di prime cure, senza l'espletamento della attività istruttoria richiesta, disposto pag. 7/15 l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre e per non avere previsto una ripresa graduale della frequentazione di esso appellante con la figlia ( il , in via Pt_1
subordinata, ha chiesto che, all'esito della invocata CTU, ove venisse accertata l'inidoneità
genitoriale della la figlia venisse collocata presso esso appellante, con conseguente CP_1
regolamentazione della frequentazione della minore con la madre).
Orbene, va, innanzitutto, evidenziato che, in epoca antecedente alla adozione della sentenza impugnata, l'esercizio della responsabilità genitoriale trovava regolamentazione in Decreto del
Tribunale di Modena del 23 febbraio 2021, con il quale, a parziale modifica di precedente decreto del medesimo Tribunale del 5 febbraio 2014, fermo restando l'affidamento ad entrambi i genitori della minore , era stato stabilito che la madre potesse autonomamente decidere Per_1
in ordine ad ogni questione urgente relativa alla salute ed istruzione della figlia, senza dovere preventivamente interpellare il padre, ma con obbligo di tenerlo informato, e che il padre,
qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, avrebbe dovuto attivarsi presso il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrebbe avuto cura di predisporre un nuovo percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente, organizzando incontri protetti padre-figlia, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la minore.
Dal decreto del 23 febbraio 2021 si evince, invero, che, con riferimento all' istanza del di riattivazione degli incontri con la figlia, concordemente sospesi, nel 2018, dai Pt_1
genitori, i quali avevano inteso limitare i contatti tra padre e figlia alle sole telefonate, che non avevano, però, avuto una buona riuscita, essendo il telefono mezzo non idoneo a ricostituire un rapporto pressoché inesistente, il Tribunale di Modena ha rilevato che, dopo il fallimento del tentativo di mantenere contatti telefonici tra padre e figlia, erano seguiti quasi tre anni di sostanziale assenza del padre dalla vita della minore (il aveva cessato ogni forma di Pt_1
pag. 8/15 comunicazione con la figlia, persino in occasione di festività quali compleanno e Natale).
L'improvvisa ripresa delle telefonate o videochiamate, senza una adeguata preparazione e sostegno, avrebbe, quindi, potuto provocare in scompenso e disorientamento, tale da Per_1
allontanarla definitivamente dalla figura paterna, compromettendone definitivamente il rapporto.
E', dunque, alla luce della situazione ora descritta che il Tribunale ha individuato, quale unica via percorribile per la ricostruzione del rapporto padre- figlia, l'intervento del Servizio Sociale
territorialmente competente, su sollecitazione dello stesso , al fine dell'eventuale Pt_1
organizzazione di incontri protetti.
E' pacifico, d'altra parte, che il non si sia mai rivolto, nel triennio successivo al Pt_1
decreto del 23 febbraio 2021, al Servizio Sociale per attivare un percorso di riavvicinamento alla figlia. L'appellante ha, del resto, richiesto la riattivazione degli incontri con la figlia solo in risposta al ricorso con il quale ha, in data 24 gennaio 2024, chiesto al Controparte_1
Tribunale di Modena l'affidamento esclusivo della minore.
L'assoluta mancanza di significativi contatti tra il e la figlia, nell'arco temporale Pt_1
2018-2025, risulta, comunque, certificata dalle risultanze dell'ascolto della minore, che ha manifestato, senza possibilità di equivoci, fornendone ampia motivazione (vedi le dichiarazioni di , in sede di ascolto, integralmente trascritte al paragrafo 4), il proprio rifiuto Parte_2
di riattivare un rapporto con il padre, il quale, peraltro, ha costituito una nuova famiglia, avendo avuto un'altra figlia dalla attuale compagna non ha mai conosciuto né la sorella né la Per_1
nuova compagna del padre).
6-Fatte le superiori premesse, è opportuno rilevare che l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato”
della minore alla madre risulta, nel caso di specie, giustificato dall'assenza di qualsiasi rapporto pag. 9/15 tra e la figlia da almeno sette anni, situazione consolidatasi anche per la Parte_1
condotta tenuta dall'odierno appellante, il quale, lungi dall'attivarsi con il Servizio Sociale
territorialmente competente per intraprendere un percorso di riavvicinamento a , si è Per_1
limitato a scambi di messaggi di posta elettronica con l'appellata, aventi principalmente ad oggetto questioni relative alle spese occorrenti per la minore (vedi documentazione in atti).
Il ha, invero, dimostrato di non avere compreso che la ripresa dei rapporti con la Pt_1
figlia, che è oramai prossima al compimento di sedici anni, impone un percorso graduale, che richiede anche la predisposizione ad accettare iniziali rifiuti, anche se reiterati, e a perseverare,
comunque, nei tentativi di riavvicinamento, senza tenere comportamenti che possano turbare la serenità della minore ed essere, quindi, per quest'ultima pregiudizievoli. In siffatto contesto,
appare corretta la decisione del Giudice di prime cure, con la quale è stato disposto l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, non comprendendosi come il
, attualmente al di fuori della vita della figlia, possa consapevolmente contribuire a Pt_1
scelte anche delicate riguardanti quest'ultima, tanto più in ragione del rapporto conflittuale tra i due genitori che traspare dallo scambio di messaggi che lo stesso appellante ha documentato.
Tale rapporto conflittuale imponeva al di sollecitare, come previsto dal decreto del 23 Pt_1
febbraio 2021, l'intervento del Servizio Sociale, che, oltre ad esercitare una utile opera di mediazione, avrebbe potuto individuare le modalità più idonee a contemperare l'intento del padre di costruire un significativo rapporto con la figlia con l'esigenza di evitare situazioni pregiudizievoli per quest'ultima, dovendo tenersi presente che la costruzione ex novo di un rapporto richiede tempi certamente non brevi e un impegno indubbiamente gravoso, anche al fine di evitare comportamenti che potrebbero vanificare i progressi ad un dato momento realizzati.
pag. 10/15 D'altra parte, l'inerzia del è attestata dalla circostanza che l'odierno appellante si è Pt_1
deciso a richiedere al Tribunale di Modena di disporre una ripresa degli incontri con la figlia solo dopo che la aveva proposto ricorso per la modifica del decreto del 23 febbraio CP_1
2021, vale a dire a tre anni di distanza dalla adozione del provvedimento da ultimo citato.
Il fatto nuovo che ha giustificato l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre è,
quindi, rappresentato dalla condotta del , che ha omesso di seguire il percorso Pt_1
indicatogli nel decreto del 23 febbraio 2021 per tentare la costruzione di un significativo rapporto con la figlia.
7- Alla luce dei dati oggettivi evidenziati non si vede quale utile attività istruttoria avrebbe potuto o potrebbe essere compiuta, essendo, peraltro, impensabile una collocazione della minore presso il padre, che, determinando l'allontanamento dal contesto familiare, scolastico e sociale nel quale la ragazza ha vissuto e vive, comporterebbe per quest'ultima pregiudizi irreversibili,
tanto più che il risiede in regione diversa ed ha costituito un nuovo nucleo familiare, Pt_1
avendo avuto un'altra figlia dalla nuova compagna. Non è superfluo sottolineare, in proposito,
che non ha mai conosciuto la sorella e che la stessa non ha alcun rapporto neppure con i Per_1
nonni paterni, come dichiarato nel corso dell'audizione svoltasi il 29 aprile 2025.
8-Non sfugge alla Corte che ha lamentato la violazione, ad opera del Parte_1
primo Giudicante, dell'art. 112 c. p. c., sul presupposto che, pur avendo la chiesto CP_1
l'affidamento esclusivo della minore, il Tribunale aveva disposto l'affidamento c. d. super esclusivo.
L'assunto è infondato.
È regola da tempo consolidata ed attuativa anche degli obblighi internazionali assunti dall'Italia
che i provvedimenti relativi ai minori vengano adottati nel loro esclusivo ed assolutamente pag. 11/15 preminente interesse materiale, psicologico e morale, e, quindi, anche d'ufficio, se necessario prescindendo dalle domande delle parti o respingendole senz'altro se non conformi al preminente interesse minorile (vedi Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2000 n.2210).
Va, peraltro, sottolineato che la sentenza impugnata non ha, comunque, fatto venire meno l'obbligo della di informare il CONTIN delle scelte riguardanti la minore, CP_1
opportunamente previsto nel decreto del 23 febbraio 2021, in ossequio al disposto dell'art.337
quater c. c., che riconosce al genitore non affidatario il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli.
9-Il ha, ancora, lamentato che il primo Giudice non ha disciplinato le modalità di Pt_1
esercizio del proprio diritto di visita alla figlia.
La doglianza non può trovare ingresso, ove si consideri che è prossima al Parte_2
raggiungimento dell'età di sedici anni e, quindi, rientra in quella categoria di minori, ai quali l'ordinamento riconosce ampi margini di autodeterminazione (ad esempio va ricordato che il minore, il quale ha compiuto quattordici anni, è informato, in sede di ascolto, ai sensi dell'art. 473 bis.
5. c. p. c., della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ex art.473 bis.
8. c. p. c.; che il riconoscimento di un figlio, che ha compiuto quattordici anni, non produce i suoi effetti senza il suo assenso, ex art.250 comma 2 c. c.; che il minore che ha compiuto quattordici anni può chiedere la nomina di un curatore speciale ex art.264 c.c. per impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità; che l'azione di disconoscimento della paternità può
essere esercitata da curatore speciale nominato su istanza del minore che ha compiuto quattordici anni, ex art. 244 ultimo comma c. c.), con la conseguenza che, per costante giurisprudenza, in relazione agli stessi non possono assumersi provvedimenti che regolamentino i rapporti di frequentazione con i genitori, perché rimessi alla libera volontà del minorenne in pag. 12/15 grado di autodeterminarsi in ragione dell'età (vedi Tribunale Milano 3 novembre 2014;
Tribunale Roma Sez. I 23 dicembre 2017; Tribunale Salerno Sez. I 7 luglio 2019 n.3539). Al
minore prossimo ai sedici anni va, dunque, riconosciuta la possibilità stessa di organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione, così divenendo “soggetto” dei rapporti genitoriali e non più oggetto (vedi Tribunale Milano 3 novembre 2014).
A fronte del netto rifiuto di di intrattenere rapporti con il padre, Parte_2
inequivocabilmente manifestato in sede di ascolto, l'odierno appellante non potrà, dunque, che avvalersi della mediazione del Servizio Sociale territorialmente competente per tentare di individuare un percorso di avvicinamento alla figlia, al fine di instaurare un significativo rapporto con quest'ultima, che preceda la frequentazione e ne costituisca il presupposto, come già stabilito nel decreto del 23 febbraio 2021 del Tribunale di Modena, che, sul punto, non è
stato modificato dalla sentenza in questa sede impugnata. Del resto, il , non Pt_1
attenendosi alla previsione ora ricordata, non ha fino ad ora posto in essere alcun serio tentativo di instaurare un rapporto con la figlia, dimostrando così di non avere consapevolezza che la costruzione di tale rapporto possa richiedere tempi non brevi.
10- L'appello di deve, in definitiva, essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 4.635,00 Euro (1.700, 00 Euro
per la fase di studio, 1.200,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di studio e per la fase introduttiva è stato liquidato in misura ricompresa tra i valori minimi e quelli medi della tabella allegata al Decreto Ministeriale citato, mentre il pag. 13/15 compenso per la fase decisionale è stato liquidato nella misura minima, tenendosi conto della modesta difficoltà delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta nella fase decisionale.
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c. p. c., invocata da CP_1
, posto che, nell'appello del , non sono ravvisabili i connotati della
[...] Pt_1
temerarietà.
11- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del
20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di Parte_1
II- Condanna il al rimborso, in favore di , delle spese del grado, Pt_1 Controparte_1
liquidate in 4.635,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III-Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
pag. 14/15 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della prima sezione Civile il 18 settembre
2025
Il Presidente relatore
AR EL SS
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. AR EL SS Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 1113/2024 R. G., promosso da nato a [...] il [...] residente a [...]
Inferiore 33 (CF )) ivi residente via di Mezzo 13, con il C.F._1
patrocinio dell'avv. Serena Ferro.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Aldrovandi. CodiceFiscale_2
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 904/2024 del 14-20 maggio 2024 del
Tribunale di Modena.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. AR EL SS;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso del 24 gennaio 2024, , lamentando il perdurante totale Controparte_1
disinteresse di nei confronti della figlia , ha domandato al Parte_1 Per_1
Tribunale di Modena che venisse modificato, ex art. 337 quinquies c.c., l'assetto in essere con riferimento alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ha chiesto,
quindi, che venisse disposto l'affidamento esclusivo ad essa ricorrente della figlia.
costituitosi in giudizio, ha invocato il rigetto del ricorso della e Parte_1 CP_1
chiesto che venisse riavviata la frequentazione di esso resistente con la figlia, eventualmente modificando la collocazione di quest'ultima.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 904/2024 del 14-20 maggio 2024, in accoglimento del ricorso di e a parziale modifica del decreto del medesimo Tribunale del 23 CP_1
febbraio 2021, ha affidato la figlia minore della coppia , nata il [...], in [...] Per_1
esclusiva “rafforzata” alla madre, cui è stato attribuito, ai sensi dell'art.337 quater ultimo comma c. c., il potere di assumere in autonomia ogni decisione di maggiore interesse per la ragazzina, relativamente a salute, istruzione, educazione e residenza abituale, condannando il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite. Pt_1
2- Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
Per_
-che non era stata ascoltata, risultando l'incombente superfluo (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.) così come l'espletamento di differente attività istruttoria (prove orali e CTU
genitoriale) per la quale le parti avevano formulato istanza;
pag. 2/15 -che il decreto del 23 febbraio 2021, riscontrata già allora la profonda frattura tra e il Per_1
padre, aveva respinto l'istanza del di “riattivazione degli incontri con la figlia, Pt_1
eventualmente tramite collegamento telematico … dopo il fallimento, nel 2018, del tentativo di
mantenere contatti telefonici tra padre e figlia, cui sono seguiti quasi tre anni di sostanziale
assenza del genitore dalla vita della minore (avendo il cessato con la bambina ogni Pt_1
forma di comunicazione, persino in occasione delle festività quali compleanno e Natale)” e aveva stabilito, in modo chiaro e condivisibile, che il padre “qualora intenzionato a riprendere
il rapporto con la minore, lo faccia tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che
avrà cura di predisporre un nuovo percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente
organizzando incontri protetti padre-figlia”;
-che era pacifico che il convenuto, negli oltre tre anni da allora decorsi, non si fosse mai recato nemmeno una volta al Servizio sociale, né avesse rivolto all'Ente richieste di sorta;
che il aveva riferito, al riguardo che “il padre, geograficamente lontano, in assenza di Pt_1
adeguate risorse economiche, in difetto di un supporto competente e in costanza di un
atteggiamento pervicacemente ostacolante da parte della non si è più sentito di CP_1
Per_ sottoporre al disagio che inevitabilmente da tali incontri sarebbe derivato”;
-che si era in presenza di giustificazione prima facie non credibile, nonché smentita dalla stessa condotta del resistente;
-che il , ove non avesse ritenuto corretta la chiara indicazione ricevuta dal Tribunale Pt_1
con il decreto del 23 febbraio 2021, avrebbe potuto impugnare la relativa decisione;
-che il resistente, in seguito, a fronte del fallimento delle sue differenti, sporadiche, iniziative
(invio di alcune emails alla madre contenenti richieste di informazioni su ), avrebbe Per_1
potuto avanzare differenti richieste all'Autorità Giudiziaria per sbloccare la situazione;
pag. 3/15 -che, peraltro, il anche nella presente controversia era convenuto e non già ricorrente;
Pt_1
-che pretestuosa risultava, quindi, l'istanza del di ottenere addirittura il collocamento Pt_1
di presso di sé; Per_1
-che irrilevanti erano, infine, le lunghe dissertazioni circa fatti pregressi (al 2021), giacché
coperti da giudicato;
-che unica sopravvenienza era rappresentata dalla circostanza che il non avesse mai Pt_1
attivato il percorso di riavvicinamento a per il tramite del Servizio sociale indicatogli Per_1
con chiarezza nel precedente provvedimento come necessario, risultando, per di più, anche nel presente procedimento convenuto e non già ricorrente;
-che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza e dovevano, pertanto, essere poste a carico del , ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Pt_1
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-violazione dell'art.473 bis 6 c.p. c. e dell'art.473 bis 4 c. p. c.; erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento al mancato ascolto della figlia minore
; Per_1
b-violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c. p. c.- erronea,
contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento al mancato espletamento delle attività istruttorie;
c-violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c. p. c.; erronea contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.337 quater ultimo comma c. c., ai fini dell'affidamento esclusivo c.d.
rafforzato di alla madre;
Per_1
pag. 4/15 d-violazione e/o falsa applicazione del principio di cui all'art. 2909 c. c.- erronea,
contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento alla mancata valutazione dell'iter giudiziario pregresso fra le parti;
e- errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, mancata considerazione delle difese di esso appellante, mancata considerazione e/o errata valutazione della richiesta (avanzata in via subordinata) di inversione del collocamento di;
Per_1
f-violazione e/o falsa applicazione del principio di cui all'art.337 quater c.c., mancata indicazione delle modalità di esercizio del diritto di visita per il padre.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, invocandone il Controparte_1
rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato della pendenza del procedimento, non ha formulato conclusioni.
4-Osserva la Corte che, venendosi all'esame dell'atto di impugnazione di , Parte_1
deve, innanzitutto, considerarsi senz'altro superato il motivo di appello sub a), posto che, nel presente grado del giudizio si è provveduto, all'udienza del 29 aprile 2025, all'ascolto della minore , nata il [...], avendo il Collegio disposto l'espletamento di tale Per_1
incombente, delegandolo al Consigliere relatore con l'ausilio di persona esperta in psicologia e psicoterapia.
Vale la pena di riportare le dichiarazioni che, nell'occasione, ha reso la minore “A scuola va
bene, mi interessa la psicologia e le materie linguistiche. Nel tempo libero ascolto musica, ho
voglia di uscire con gli amici e fare attività all'aperto; non mi piace molto leggere;
mi hanno
detto che sono qua per decidere sull'affido esclusivo. Io vivo con mia madre e mia nonna a
MADOLLA. La mia idea sulla situazione è quella di rimanere con chi mi conosce, con chi sa
pag. 5/15 delle mie passioni. Mia madre mi è sempre rimasta accanto, mio padre non è sempre stato
molto presente nella mia vita, anche in cose basilari come gli auguri. Mia madre è invece
sempre rimasta a fianco a me, mi ha sempre fatto fare ciò che mi piace, nonostante i costi delle
mie attività; mio padre invece non conosce molto le mie passioni. I miei genitori sono separati
da quando ero piccola. Gioco a pallavolo e per questo giro la regione Emilia Romagna e la
mamma mi accompagna ai tornei;
papà invece sa poco delle mie passioni. Non sento mio padre
dalla III elementare. Ho deciso di non sentirlo perché l'ho conosciuto ma non ho provato quel
legame che si dovrebbe provare verso il proprio genitore, non lo vedevo come una figura
paterna, non avendo vissuto assieme a lui, siccome i miei genitori si sono separati quando io
ero molto piccola;
quindi, ho potuto conoscere mio padre soltanto per il tramite dei Servizi
Sociali. Da circa 7 anni non ho più contatti con mio padre e lui non ha mai provato a stabilire
un rapporto con me, è stata anzi mia madre, quando avevo circa 8/9 anni, a cercare di mettermi
in contatto con lui. Mia mamma mi ha spiegato i motivi della separazione e ha detto che non
voleva che ciò mi influenzasse, io sono quindi grata di ciò che ha fatto e del suo tentativo di
farmi ristabilire un contatto con il papà, siccome mia mamma ha lasciato a me la scelta di
decidere come proseguire il rapporto. PÀ mi ha cercato molto poco, in alcune occasioni mi
ha fatto gli auguri per alcune feste. Qualora mio padre avesse insistito non so se l'avrei visto
come una figura paterna e allo stato attuale non sono interessata a consolidare un rapporto con
mio padre, date le sue mancanze e il suo disinteresse. Anche se lui ammettesse le sue
responsabilità io non sarei disposta a stabilire un rapporto;
ciò mi farebbe arrabbiare ancora
di più, siccome non ha mai provato a stabilire un contatto con me per 15 anni. Provo fastidio
verso mio padre, voglio bene a mia mamma e sono a conoscenza della storia e dei
comportamenti negativi di mio padre verso mia mamma. Capisco che loro abbiano i loro
pag. 6/15 problemi ma vedere mia mamma stare male per questa storia mi provoca fastidio. Mia mamma
non ha un compagno, so invece, perché me lo ha riferito mia mamma, che mio padre ha
costruito una nuova famiglia, con anche una figlia piccola. Ho appreso ciò anche da mio padre.
Non ho mai avuto rapporti con i nonni paterni, li ho sentiti soltanto due volte per telefono.
Anche se loro mi cercassero, io non sarei interessata ad averci un rapporto siccome non mi
hanno mai cercato. Non ho mai conosciuto la nuova compagna di mio padre e neanche la
figlia, non avendone neanche interesse. Mio padre non mi ha mai mandato dei regali o che
abbia cercato di contattarmi telefonicamente. So che mio padre mi ha inviato delle e-mail di
auguri in occasione di alcune feste ma non mi risulta che mio padre mi abbia mai mandato dei
regali. In questo momento non me la sento di incontrare mio padre perché sono una persona
molto sensibile e ciò mi destabilizzerebbe. Allo stato attuale non voglio averci un rapporto, in
futuro sarò libera di ripensarci. E' venuto a mancare mio nonno materno vari anni fa, quando
circa avevo otto anni. Con la nonna materna ho un ottimo rapporto, mi è sempre stata accanto
quando avevo bisogno e lei è un mio punto di riferimento, che mi ha aiutato a sviluppare un
carattere estroverso. Avevo un buon rapporto anche con il nonno, con cui ho fatto molte belle
esperienze, come andare in campagna, dalla quale è nata la mia passione per lo svolgimento di
attività all'aperto. Io ho una personalità estroversa, mi piace molto intrattenere conversazioni
con le persone, stringere amicizie in vari contesti e amo fare sport. Amo andare in montagna
sia d'estate che d'inverno, dove mi piace fare varie attività ed escursioni”.
5-Rilevata, dunque, l'ininfluenza del primo motivo di gravame, possono essere esaminati congiuntamente gli ulteriori cinque motivi dell'appello di , in ragione Parte_1
della loro stretta connessione, mirando tutti alla censura della sentenza impugnata per avere il
Giudice di prime cure, senza l'espletamento della attività istruttoria richiesta, disposto pag. 7/15 l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre e per non avere previsto una ripresa graduale della frequentazione di esso appellante con la figlia ( il , in via Pt_1
subordinata, ha chiesto che, all'esito della invocata CTU, ove venisse accertata l'inidoneità
genitoriale della la figlia venisse collocata presso esso appellante, con conseguente CP_1
regolamentazione della frequentazione della minore con la madre).
Orbene, va, innanzitutto, evidenziato che, in epoca antecedente alla adozione della sentenza impugnata, l'esercizio della responsabilità genitoriale trovava regolamentazione in Decreto del
Tribunale di Modena del 23 febbraio 2021, con il quale, a parziale modifica di precedente decreto del medesimo Tribunale del 5 febbraio 2014, fermo restando l'affidamento ad entrambi i genitori della minore , era stato stabilito che la madre potesse autonomamente decidere Per_1
in ordine ad ogni questione urgente relativa alla salute ed istruzione della figlia, senza dovere preventivamente interpellare il padre, ma con obbligo di tenerlo informato, e che il padre,
qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, avrebbe dovuto attivarsi presso il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrebbe avuto cura di predisporre un nuovo percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente, organizzando incontri protetti padre-figlia, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la minore.
Dal decreto del 23 febbraio 2021 si evince, invero, che, con riferimento all' istanza del di riattivazione degli incontri con la figlia, concordemente sospesi, nel 2018, dai Pt_1
genitori, i quali avevano inteso limitare i contatti tra padre e figlia alle sole telefonate, che non avevano, però, avuto una buona riuscita, essendo il telefono mezzo non idoneo a ricostituire un rapporto pressoché inesistente, il Tribunale di Modena ha rilevato che, dopo il fallimento del tentativo di mantenere contatti telefonici tra padre e figlia, erano seguiti quasi tre anni di sostanziale assenza del padre dalla vita della minore (il aveva cessato ogni forma di Pt_1
pag. 8/15 comunicazione con la figlia, persino in occasione di festività quali compleanno e Natale).
L'improvvisa ripresa delle telefonate o videochiamate, senza una adeguata preparazione e sostegno, avrebbe, quindi, potuto provocare in scompenso e disorientamento, tale da Per_1
allontanarla definitivamente dalla figura paterna, compromettendone definitivamente il rapporto.
E', dunque, alla luce della situazione ora descritta che il Tribunale ha individuato, quale unica via percorribile per la ricostruzione del rapporto padre- figlia, l'intervento del Servizio Sociale
territorialmente competente, su sollecitazione dello stesso , al fine dell'eventuale Pt_1
organizzazione di incontri protetti.
E' pacifico, d'altra parte, che il non si sia mai rivolto, nel triennio successivo al Pt_1
decreto del 23 febbraio 2021, al Servizio Sociale per attivare un percorso di riavvicinamento alla figlia. L'appellante ha, del resto, richiesto la riattivazione degli incontri con la figlia solo in risposta al ricorso con il quale ha, in data 24 gennaio 2024, chiesto al Controparte_1
Tribunale di Modena l'affidamento esclusivo della minore.
L'assoluta mancanza di significativi contatti tra il e la figlia, nell'arco temporale Pt_1
2018-2025, risulta, comunque, certificata dalle risultanze dell'ascolto della minore, che ha manifestato, senza possibilità di equivoci, fornendone ampia motivazione (vedi le dichiarazioni di , in sede di ascolto, integralmente trascritte al paragrafo 4), il proprio rifiuto Parte_2
di riattivare un rapporto con il padre, il quale, peraltro, ha costituito una nuova famiglia, avendo avuto un'altra figlia dalla attuale compagna non ha mai conosciuto né la sorella né la Per_1
nuova compagna del padre).
6-Fatte le superiori premesse, è opportuno rilevare che l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato”
della minore alla madre risulta, nel caso di specie, giustificato dall'assenza di qualsiasi rapporto pag. 9/15 tra e la figlia da almeno sette anni, situazione consolidatasi anche per la Parte_1
condotta tenuta dall'odierno appellante, il quale, lungi dall'attivarsi con il Servizio Sociale
territorialmente competente per intraprendere un percorso di riavvicinamento a , si è Per_1
limitato a scambi di messaggi di posta elettronica con l'appellata, aventi principalmente ad oggetto questioni relative alle spese occorrenti per la minore (vedi documentazione in atti).
Il ha, invero, dimostrato di non avere compreso che la ripresa dei rapporti con la Pt_1
figlia, che è oramai prossima al compimento di sedici anni, impone un percorso graduale, che richiede anche la predisposizione ad accettare iniziali rifiuti, anche se reiterati, e a perseverare,
comunque, nei tentativi di riavvicinamento, senza tenere comportamenti che possano turbare la serenità della minore ed essere, quindi, per quest'ultima pregiudizievoli. In siffatto contesto,
appare corretta la decisione del Giudice di prime cure, con la quale è stato disposto l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, non comprendendosi come il
, attualmente al di fuori della vita della figlia, possa consapevolmente contribuire a Pt_1
scelte anche delicate riguardanti quest'ultima, tanto più in ragione del rapporto conflittuale tra i due genitori che traspare dallo scambio di messaggi che lo stesso appellante ha documentato.
Tale rapporto conflittuale imponeva al di sollecitare, come previsto dal decreto del 23 Pt_1
febbraio 2021, l'intervento del Servizio Sociale, che, oltre ad esercitare una utile opera di mediazione, avrebbe potuto individuare le modalità più idonee a contemperare l'intento del padre di costruire un significativo rapporto con la figlia con l'esigenza di evitare situazioni pregiudizievoli per quest'ultima, dovendo tenersi presente che la costruzione ex novo di un rapporto richiede tempi certamente non brevi e un impegno indubbiamente gravoso, anche al fine di evitare comportamenti che potrebbero vanificare i progressi ad un dato momento realizzati.
pag. 10/15 D'altra parte, l'inerzia del è attestata dalla circostanza che l'odierno appellante si è Pt_1
deciso a richiedere al Tribunale di Modena di disporre una ripresa degli incontri con la figlia solo dopo che la aveva proposto ricorso per la modifica del decreto del 23 febbraio CP_1
2021, vale a dire a tre anni di distanza dalla adozione del provvedimento da ultimo citato.
Il fatto nuovo che ha giustificato l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre è,
quindi, rappresentato dalla condotta del , che ha omesso di seguire il percorso Pt_1
indicatogli nel decreto del 23 febbraio 2021 per tentare la costruzione di un significativo rapporto con la figlia.
7- Alla luce dei dati oggettivi evidenziati non si vede quale utile attività istruttoria avrebbe potuto o potrebbe essere compiuta, essendo, peraltro, impensabile una collocazione della minore presso il padre, che, determinando l'allontanamento dal contesto familiare, scolastico e sociale nel quale la ragazza ha vissuto e vive, comporterebbe per quest'ultima pregiudizi irreversibili,
tanto più che il risiede in regione diversa ed ha costituito un nuovo nucleo familiare, Pt_1
avendo avuto un'altra figlia dalla nuova compagna. Non è superfluo sottolineare, in proposito,
che non ha mai conosciuto la sorella e che la stessa non ha alcun rapporto neppure con i Per_1
nonni paterni, come dichiarato nel corso dell'audizione svoltasi il 29 aprile 2025.
8-Non sfugge alla Corte che ha lamentato la violazione, ad opera del Parte_1
primo Giudicante, dell'art. 112 c. p. c., sul presupposto che, pur avendo la chiesto CP_1
l'affidamento esclusivo della minore, il Tribunale aveva disposto l'affidamento c. d. super esclusivo.
L'assunto è infondato.
È regola da tempo consolidata ed attuativa anche degli obblighi internazionali assunti dall'Italia
che i provvedimenti relativi ai minori vengano adottati nel loro esclusivo ed assolutamente pag. 11/15 preminente interesse materiale, psicologico e morale, e, quindi, anche d'ufficio, se necessario prescindendo dalle domande delle parti o respingendole senz'altro se non conformi al preminente interesse minorile (vedi Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2000 n.2210).
Va, peraltro, sottolineato che la sentenza impugnata non ha, comunque, fatto venire meno l'obbligo della di informare il CONTIN delle scelte riguardanti la minore, CP_1
opportunamente previsto nel decreto del 23 febbraio 2021, in ossequio al disposto dell'art.337
quater c. c., che riconosce al genitore non affidatario il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli.
9-Il ha, ancora, lamentato che il primo Giudice non ha disciplinato le modalità di Pt_1
esercizio del proprio diritto di visita alla figlia.
La doglianza non può trovare ingresso, ove si consideri che è prossima al Parte_2
raggiungimento dell'età di sedici anni e, quindi, rientra in quella categoria di minori, ai quali l'ordinamento riconosce ampi margini di autodeterminazione (ad esempio va ricordato che il minore, il quale ha compiuto quattordici anni, è informato, in sede di ascolto, ai sensi dell'art. 473 bis.
5. c. p. c., della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ex art.473 bis.
8. c. p. c.; che il riconoscimento di un figlio, che ha compiuto quattordici anni, non produce i suoi effetti senza il suo assenso, ex art.250 comma 2 c. c.; che il minore che ha compiuto quattordici anni può chiedere la nomina di un curatore speciale ex art.264 c.c. per impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità; che l'azione di disconoscimento della paternità può
essere esercitata da curatore speciale nominato su istanza del minore che ha compiuto quattordici anni, ex art. 244 ultimo comma c. c.), con la conseguenza che, per costante giurisprudenza, in relazione agli stessi non possono assumersi provvedimenti che regolamentino i rapporti di frequentazione con i genitori, perché rimessi alla libera volontà del minorenne in pag. 12/15 grado di autodeterminarsi in ragione dell'età (vedi Tribunale Milano 3 novembre 2014;
Tribunale Roma Sez. I 23 dicembre 2017; Tribunale Salerno Sez. I 7 luglio 2019 n.3539). Al
minore prossimo ai sedici anni va, dunque, riconosciuta la possibilità stessa di organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione, così divenendo “soggetto” dei rapporti genitoriali e non più oggetto (vedi Tribunale Milano 3 novembre 2014).
A fronte del netto rifiuto di di intrattenere rapporti con il padre, Parte_2
inequivocabilmente manifestato in sede di ascolto, l'odierno appellante non potrà, dunque, che avvalersi della mediazione del Servizio Sociale territorialmente competente per tentare di individuare un percorso di avvicinamento alla figlia, al fine di instaurare un significativo rapporto con quest'ultima, che preceda la frequentazione e ne costituisca il presupposto, come già stabilito nel decreto del 23 febbraio 2021 del Tribunale di Modena, che, sul punto, non è
stato modificato dalla sentenza in questa sede impugnata. Del resto, il , non Pt_1
attenendosi alla previsione ora ricordata, non ha fino ad ora posto in essere alcun serio tentativo di instaurare un rapporto con la figlia, dimostrando così di non avere consapevolezza che la costruzione di tale rapporto possa richiedere tempi non brevi.
10- L'appello di deve, in definitiva, essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 4.635,00 Euro (1.700, 00 Euro
per la fase di studio, 1.200,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di studio e per la fase introduttiva è stato liquidato in misura ricompresa tra i valori minimi e quelli medi della tabella allegata al Decreto Ministeriale citato, mentre il pag. 13/15 compenso per la fase decisionale è stato liquidato nella misura minima, tenendosi conto della modesta difficoltà delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta nella fase decisionale.
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c. p. c., invocata da CP_1
, posto che, nell'appello del , non sono ravvisabili i connotati della
[...] Pt_1
temerarietà.
11- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del
20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di Parte_1
II- Condanna il al rimborso, in favore di , delle spese del grado, Pt_1 Controparte_1
liquidate in 4.635,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III-Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
pag. 14/15 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della prima sezione Civile il 18 settembre
2025
Il Presidente relatore
AR EL SS
pag. 15/15