Sentenza 13 giugno 1984
Massime • 2
La disposizione dell'art. 30 ter del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) - la quale, nel testo aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131, stabilisce che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori-capitale corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti" - si ricollega all'art. 30 bis dello stesso decreto (che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, dispone, con l'aggiunta di un comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971, in ordine al modo con cui gli enti, istituti o aziende datori di lavoro debbono far fronte all'Onere finanziario conseguente all'applicazione dei benefici stessi) e, pertanto, si riferisce solo alle cause intercorrenti fra gli enti datori di lavoro e quelli previdenziali, tenuti all'erogazione dei benefici, restandone in particolare escluse le controversie instaurate contro questi ultimi da parte dei soggetti aventi diritto ai benefici e concernenti i criteri applicativi dei medesimi.*
In tema d'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, il criterio di calcolo previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 ("un quindicesimo" ecc.) vale soltanto per la liquidazione dell'indennità afferente al periodo di effettivo servizio e non anche per la Determinazione della medesima indennità per la parte concernente l'anzianità convenzionale o figurativa riconosciuta dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 ai dipendenti dello stato ex combattenti ed assimilati ed estesa al personale dipendente indicato dall'art. 4 di questa stessa legge; infatti, in virtù del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, detta Determinazione deve avvenire a norma dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, che fissa un criterio di calcolo eguale per tutti i destinatari del beneficio combattentistico, e perciò sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua, escluse le mensilità aggiuntive (computabili invece ai fini dell'indennità premio di servizio relativa agli anni di anzianità effettiva) ma compresa l'indennità integrativa speciale, della quale l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 espressamente dispone la computabilità ai fini dell'indennità premio di servizio per il personale collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973. ( V 2803/83, mass n 427714; ( V 155/83, mass n 424979; ( V 151/83, mass n 424968; ( V 5972/82, mass n 423719; ( V 3411/82, mass n 421386; ( V 2159/82, mass n 420040; ( V 257/82, mass n 417960; ( V 1607/80, mass n 405188; ( V 1401/80, mass n 404947).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/1984, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 13 giugno 1984 |
Testo completo
In tema d'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, il criterio di calcolo previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 ("un quindicesimo" ecc.) vale soltanto per la liquidazione dell'indennità afferente al periodo di effettivo servizio e non anche per la Determinazione della medesima indennità per la parte concernente l'anzianità convenzionale o figurativa riconosciuta dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 ai dipendenti dello stato ex combattenti ed assimilati ed estesa al personale dipendente indicato dall'art. 4 di questa stessa legge;
infatti, in virtù del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, detta Determinazione deve avvenire a norma dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, che fissa un criterio di calcolo eguale per tutti i destinatari del beneficio combattentistico, e perciò sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua, escluse le mensilità aggiuntive (computabili invece ai fini dell'indennità premio di servizio relativa agli anni di anzianità effettiva) ma compresa l'indennità integrativa speciale, della quale l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 espressamente dispone la computabilità ai fini dell'indennità premio di servizio per il personale collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973. ( V 2803/83, mass n 427714; ( V 155/83, mass n 424979; ( V 151/83, mass n 424968; ( V 5972/82, mass n 423719; ( V 3411/82, mass n 421386; ( V 2159/82, mass n 420040; ( V 257/82, mass n 417960; ( V 1607/80, mass n 405188; ( V 1401/80, mass n 404947).*