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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/09/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4567/2023 del ruolo generale degli affari civili, vertente
TRA
, con l'avv. Francesca Castoldi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. David Bacecci Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Motivi della decisione
1. e hanno domandato, ai sensi degli Parte_1 Controparte_1
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale e indi lo scioglimento del matrimonio, che le parti hanno contratto Frascati (RM) in data 3.6.2016, dal quale non sono nati figli.
2. Con sentenza non definitiva n. 1021/2024, è stata dichiarata la separazione personale delle parti e la causa è stata rimessa sul ruolo come da separata ordinanza con riguardo alla domanda divorzile
3. Mediante note di trattazione scritta, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale
adito, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione dell'udienza avanti il
Giudice Relatore, da tenersi in forma scritta 1. accertato il decorso dei termini di
cui all'art. 3 L. 898/1970 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di
omologa della separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile
contratto dai signori nato a [...], il [...] e la signora Parte_1
nata a [...], il 25.06.1965, in data [...] nel Controparte_1
Comune di Frascati (RM) trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune
di Frascati dell'anno 2016 numero 64 Parte II Serie C Ufficio 1, in regime di separazione dei beni.
2. Confermare il provvedimento della separazione. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza a seguito del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Frascati, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di
legge.”.
4. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale suindicata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
2 Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
5. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Quanto alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, nel senso della conferma di quelle formulate per la separazione personale, il
Tribunale rileva che le medesime sono conformi alla legge.
7. Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
; Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Frascati (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2016, numero 64, parte II, serie C);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) nulla per le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4567/2023 del ruolo generale degli affari civili, vertente
TRA
, con l'avv. Francesca Castoldi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. David Bacecci Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Motivi della decisione
1. e hanno domandato, ai sensi degli Parte_1 Controparte_1
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale e indi lo scioglimento del matrimonio, che le parti hanno contratto Frascati (RM) in data 3.6.2016, dal quale non sono nati figli.
2. Con sentenza non definitiva n. 1021/2024, è stata dichiarata la separazione personale delle parti e la causa è stata rimessa sul ruolo come da separata ordinanza con riguardo alla domanda divorzile
3. Mediante note di trattazione scritta, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale
adito, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione dell'udienza avanti il
Giudice Relatore, da tenersi in forma scritta 1. accertato il decorso dei termini di
cui all'art. 3 L. 898/1970 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di
omologa della separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile
contratto dai signori nato a [...], il [...] e la signora Parte_1
nata a [...], il 25.06.1965, in data [...] nel Controparte_1
Comune di Frascati (RM) trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune
di Frascati dell'anno 2016 numero 64 Parte II Serie C Ufficio 1, in regime di separazione dei beni.
2. Confermare il provvedimento della separazione. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza a seguito del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Frascati, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di
legge.”.
4. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale suindicata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
2 Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
5. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Quanto alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, nel senso della conferma di quelle formulate per la separazione personale, il
Tribunale rileva che le medesime sono conformi alla legge.
7. Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
; Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Frascati (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2016, numero 64, parte II, serie C);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) nulla per le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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