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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 335/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 1 luglio 2024 da
(c.f.: ), in persona del Procuratore Generale ing. Pt_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conte, giusto CP_1
mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante/appellata incidentale-
Contro
, (c.f.: , CP_2 C.F._1 CP_3
(c.f.: ),
[...] C.F._2 Controparte_4
, (c.f.: , (c.f.:
[...] CodiceFiscale_3 Parte_2
), (c.f.: C.F._5 Parte_4
), (c.f.: , C.F._6 Parte_5 C.F._7
, (c.f.: ), Parte_6 CodiceFiscale_8 Parte_7
(c.f.: ),
[...] CodiceFiscale_9 Parte_8
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._10 Parte_9
, (c.f.: C.F._11 Parte_10 C.F._12
), (c.f.: ), tutti
[...] Parte_11 C.F._13
rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicoletta Sari e Domenico Zito, giuste procure allegate alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale
PEC: Email_2 Email_3
- appellati/appellanti incidentali-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 279/24 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: trattamento retributivo delle ferie.
Causa trattata all'udienza del 17 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In accoglimento dei motivi d'appello e in parziale riforma della sentenza n. 279/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 24.04.2024, rigettarsi le domande dei ricorrenti. In subordine: dichiararsi prescritta la domanda dei ricorrenti per il periodo ante quinquennio (computato dalla notifica del ricorso); Spese, onorari e accessori rifusi di entrambi i gradi.”
Conclusioni per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia,
Sez. Lavoro, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria occorrenda, NEL
pag. 2/17 MERITO: - rigettare in quanto inammissibili e/o infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da e per l'effetto rigettare l'avversaria Parte_1
impugnazione; - IN VIA INCIDENTALE: riformare la sentenza appellata n. 279/2024 del Tribunale di Venezia, resa nel procedimento n. 1678/2023
RG, pubblicata in data 24/04/2024 al capo della sentenza n. 1 nella parte
“al pagamento per ogni giornata di ferie […] con le precisazioni di cui alla parte motiva”, in riferimento ai punti da 27 a 31 compresi di parte motiva, laddove limita la retribuzione feriale alle 4 settimane comprensive dei riposi intermedi anziché alle 4 settimane da intendersi come 28 giorni;
- confermare per il resto la sentenza appellata;
- IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato per l'appello incidentale.
- IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 1 luglio 2024 la ha Parte_1
impugnato la sentenza n.279/24 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento
“per ogni giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva delle indennità pro tempore, le indennità di presenza, le incentivazione biglietti
IM (voce 1019), gli aggi palmari (voce 1063) e gli aggi palmari controlli
(voce 1071), e le indennità di comando, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo,
pag. 3/17 detratto l'importo fisso di cui Accordo 10.5.2022, se versato, nei limiti della prescrizione dal 18/7/2007, e con le precisazioni di cui alla parte motiva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. Att c.p.c. dal dovuto la saldo.”.
Con memoria depositata il 3 aprile 2025 si sono costituiti gli odierni appellati indicati in epigrafe chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale.
La causa è stata discussa all'udienza del 17 aprile 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso era stato proposto dagli odierni appellati aventi qualifica di marinario o di preposti al comando: rigettata l'eccezione di prescrizione, salvo ritenerla operante per il periodo anteriore al 18/7/2007, il giudice veneziano ha ritenuto che la previsione contrattuale di esclusione dal calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo feriale di alcune voci si ponesse in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88 e con la sua norma di recepimento all'interno dell'ordinamento Italiano, l'art. 10 d.l.vo n.66/03, in base all'interpretazione conforme della Corte di Giustizia, da ultimo con sentenza UE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ e dalla Corte di Cassazione (n. 22401/2020, CP_5
13425/2019): nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il suo compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba pag. 4/17 tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
Rispetto a tale premessa, poi, ha ritenuto che le indennità richieste dai lavoratori - indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivazione biglietti IM, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, indennità di comando giornaliera -, incidenti sulla retribuzione giornaliera in misura non irrisoria, fossero intrinsecamente legate alle mansioni agli stessi assegnate1 ed ove non conteggiate al fine della determinazione della 1 <9. - l' INDENNITA' DI PRESENZA. Tale indennità è stata prevista al punto 27 dell'Accordo sindacale Aziendale 1963 e dall'Accordo del 18/12/1987. Sostengono i ricorrenti essere indicata alla voce 1096 delle buste paga (Premio produttività giornaliera). Tale indennità deve essere riconosciuta in considerazione della mancata contestazione sul punto dell che l'indennità sia intrinsecamente destinate a coprire un disagio del Pt_1 personale mobile, e della circostanza c ta di indennità che fa comunque parte integrante della retribuzione;
10. - INDENNITÀ DI TURNO PER L'AVVICENDAMENTO. Tale indennità ( voce 1047 in busta paga) prevista dall'Accordo Aziendale 18/12/1987 e dell'Accordo aziendale 18/1/2008, non deve essere ricompresa nella retribuzione delle ferie in quanto i predetti Accordi aziendali fanno riferimento a tutto il personale;
inoltre non si tratta di indennità legata alla specifica mansione ma alla modalità con cui viene organizzato il lavoro, rimessa al datore di lavoro, cioè a come viene distribuito l'orario;
11. - COMPENSO AGGIUNTIVO denominato “PRO TEMPORE” ( in busta paga voce 1045). Tale compenso è previsto dall' Accordo aziendale 17/4/1981 che al punto 4 prevede “fino a diversa definizione dell'orario di lavoro, in virtù della specificità del servizio lagunare di Venezia – ivi compresa la navigazione in tempo di nebbia – sia riconosciuto al personale di ruolo del settore di navigazione, per le effettive giornate di prestazione, un compenso aggiuntivo convenzionale individuabile nell'importo settimanale paria quello di numero tre ore di retribuzione ordinaria, a decorrere dalla data dell'accordo. (...) “. Nel Protocollo in data 27/7/1981 di applicazione del predetto Accordo Aziendale 17/4/1981 si è poi previsto che “ a) il pro tempore di cui al p. 4 dell'accordo va corrisposto anche agli agenti che, avendo qualifica di navigazione ed essendo fisicamente idonei, operano in mobilità extraziendale o aziendale;
b) il pro tempore non al personale che, avente qualifica di navigazione ed essendo stato dichiarato inidoneo definitivo o temporaneo, non presti la propria opera nell'esercizio della navigazione;
c) il pro tempore compete in tutti i casi di permessi straordinari retributivi per qualunque motivo concessi ( per rappresentanza sindacale, per donazioni di sangue, per lutti familiari, per esami scolastici ecc.) ( docc. 18 fogli 6). Inoltre la Circolare 18/7/1981 prot. 23850 ha precisato che il compenso in esame spetta a “ a) gli agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione;
b) gli agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione e che “ A seguito di contatti con gli uffici operativi (...) si è individuato come tecnicamente più conveniente l'erogazione di un importo pari a quello di ½ h. di retribuzione ordinaria individuale per ogni turno completo di navigazione prestato, come da verbale di riunione sindacale del 14/5/1981. In caso di prestazione inferiore alla durata del turno assegnato, si farà luogo a corrispondente riduzione dell'importo come sopra individuato. Il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva prestazione ( sono quindi escluse le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito e non per qualsiasi motivo, le assenze pag. 5/17 retribuzione feriale potenzialmente in grado di disincentivare la fruizione delle ferie2.
Ha precisato che il diritto al ricalcolo della retribuzione feriale dovesse essere in ogni caso limitato al periodo di ferie imposto dalla direttiva ingiustificate, gli scioperi, ecc.) (...)” ( doc. 18 fogli 8-9). Nonostante le previsioni di erogazione solo in caso di effettiva presenza in servizio, trattasi di elemento che deve essere ricompreso nella retribuzione per le ferie in quanto strettamente legato all'attività di navigazione, peraltro nella particolare condizione della Laguna veneziana;
[…] 12. - (I) INCENTIVAZIONE (voce 1019), (II) CP_6 Controparte_7 (voce 1063) e (III) (voce 1071) Controparte_8 10/02/2012: (I) la duti a bordo, come da primo paragrafo (riportante le percentuali) di p. 2 del citato accordo;
(II) la seconda è prevista dal secondo paragrafo di p. 2, laddove si parla di erogazione legata alla presenza, pari ad € 1,50 al giorno, di cui 1,00 in misura anticipata e 0,50 a consuntivo;
(III) la terza è prevista dal terzo paragrafo di p. 2, laddove si introduce la quota di € 0,50 per ogni giorno lavorato nel quale si sia effettuato il numero di controlli minimo previsto dalla tabella ivi allegata. I ricorrenti evidenziano che si tratta di indennità che comportano erogazioni mensili di € 45,00. Tali indennità devono essere ricomprese nella retribuzione delle ferie in quanto si tratta di un incomodo dato dal maneggio del palmare, dalla vendita di biglietti e dai controlli effettuati sui titoli di viaggio dei passeggeri, riservata esclusivamente ai marinai e quindi strettamente legato alla sua mansione, posto che il marinaio “ svolge attività marinaresche nonché di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi”. Sul punto si richiama la sentenza della UE del 22/5/2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12), in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi ( si condivide in tal senso Tribunale di Venezia sent. del
14/10/2021 in RG 1666/2021). […]
15. - la c.d. ( in busta paga originariamente indicata Controparte_9 1075). Tale d in particolare nell'“Addendum all'ipotesi di accordo del 17/10/2013” del 18.10.2013 (doc. 22 ricorrente, p. 2) ove si legge sub. B) che “gli efficientamenti elencati nella presente Ipotesi di Accordo consentono di ottenere recuperi di produttività strutturali, per cui a titolo di incentivazione premiale al personale di comando di coperta (comandanti e preposti al comando), verrà riconosciuta una indennità comando giornaliera individuale pari a 15 minuti di retribuzione ordinaria a far data dal 4.11.2013”, solo per i giorni di effettiva presenza. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando e ai comandanti di coperta e successivamente attribuita anche Direttori di Macchina con accordo sindacale del 18/12/2014. Tale indennità di comando viene conglobata con accordo del 31/07/2014 nella voce “1160 incentivazione prod. gg.”, per essere nuovamente ripristinata quale voce retributiva individuale con il successivo accordo del 29/06/2017. Valgono le stesse considerazioni già espresse per l'indennità pro tempore. Tale indennità deve essere inclusa nella retribuzione delle ferie in quanto si tratta di indennità strettamente legata alla mansione del personale di comando di coperta (comandanti e preposti al comando) legata alla conduzione dei mezzi navali quali i vaporetti. Spetta anche al nostromo. Ed invero nelle buste paga del nostromo 04 è indicata tale indennità ( in particolare 1160)”. Parte_12 2 esto proposito, per un verso, che la fa frequente riferimento al concetto di “potenzialità” Pt_13 quanto alla rilevanza della dissuasività e, per atro ver livello di retribuzione giornaliera e mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento, in quanto si tratta di voci che incidono per almeno il 10- 15% sulla retribuzione mensile. Una percentuale ed un importo che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, che pure sono diritto irrinunciabile. Del resto non può non osservarsi che, attraverso la “indennità di presenza” – che è solo una delle voci qui considerate - l'azienda ha ritenuto evidentemente di poter incentivare la presenza in servizio del personale>>.
pag. 6/17 2003/88, ossia per 4 settimane “da intendersi come 4 settimane di calendario non come 28 giorni”. Ha indicato, quindi, le modalità del conteggio “estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, quali le indennità pro tempore, le indennità di presenza, incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, nel limite di 4 settimane annuali, detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del
20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021).
Quanto all'eccezione di prescrizione ha richiamato la sentenza n. 26246 del 2022 della Corte di Cassazione, sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: ne è derivato l'accoglimento dell'eccezione limitatamente, alle somme maturate in data anteriore al 18/7/2007 (cinque anni prima del 18/7/2012).
In conclusione riconosciuta una retribuzione media comprensiva delle indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivazione biglietti IM
(voce 1019), aggi palmari (voce 1063), aggi palmari controlli (voce 1071), indennità piano nebbia e indennità di comando, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni retribuiti per lo pag. 7/17 stesso periodo, ha detratto l'importo fisso eventualmente versato in esecuzione dell'Accordo 10.5.2022..
2) L' appello della società è formulato sulla base dei seguenti motivi
Con il primo motivo deduce che l'indennità pro tempore è intrinsecamente legata alla mansione in quanto “istituita con l'accordo aziendale 17.4.1981
… per il settore navigazione “fino a diversa definizione dell'orario di lavoro” del settore navigazione e non per compensare uno specifico disagio legato alla mansione. Successivamente, con accordo sindacale aziendale 27.7.1984, punto 11, …, l'indennità pro tempore è stata estesa
“a tutto il personale per il quale è in atto un orario settimanale di lavoro di
39 ore e che già non percepisce in forza dell'accordo sindacale aziendale sottoscritto presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Venezia il 17/4/1981
l'indennità pro tempore”.
Con il secondo motivo contesta che, al fine della determinazione Pt_1
della retribuzione feriale, si debba tenere conto delle ulteriori indennità
(Indennità incentivazione biglietti IM, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli) in quanto non compensa uno specifico disagio legato alla mansione e non è correlata allo status professionale in sé degli interessati essendo un incentivo di tipo eventuale e variabile, legato alla repressione dell'evasione tariffaria (in tale senso invia a giurisprudenza di merito, per fattispecie analoga riguardante i controllori sui treni, Tribunale di Milano sentenza n. 971/2019).
Con il terzo motivo pone poi in dubbio che anche l'indennità Pt_1
di presenza possa essere ricompresa al fine della determinazione della retribuzione feriale non potendosi affermare “che tale indennità sia relativa a modalità intrinseche di una mansione, tant'è che viene applicata a tutto il pag. 8/17 personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e di sicuro non compensa un “disagio””.
Con il quarto motivo la società lamenta un'errata comprensione dei precedenti della UE nei quali non è mai stato affermato che la retribuzione deve essere la medesima dei periodi in cui non si fruisce di ferie. Lamenta, in particolare, l'omessa considerazione della circostanza che le voci non computate nel calcolo della retribuzione feriale sono tali da non rendere la riduzione di tale retribuzione (rispetto a quella ordinaria) effettivamente disincentivante (ben lontano dal limite del 30 % valorizzato nel precedente della Corte di Cassazione n.20216 del 2022).
Con il quinto motivo l'appellante principale censura la sentenza con riguardo al decorso del termine di prescrizione richiamando la speciale disciplina del r.d. n.148 del 1931, applicabile ai rapporti lavorativi del cui trattamento retributivo si discute, dala uale si dicava che ancora ora il personale gode di un regime di stabilità (art.8, 26 , 45 e ss del r.d. cit.).
3) I lavoratori propongono appello incidentale lamentando un vizio di ultrapetizione della sentenza. Rilevano che società non aveva richiesto che il computo di un periodo di ferie inferiore a 28 giorni, mentre la sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione
“europea”, da considerarsi “di calendario” e non di lavoro effettivo, e pertanto, “al lordo” dei riposi in assenza di “qualsiasi ancoraggio logico- giuridico, ed anzi in aperta violazione di legge, in particolare la direttiva europea sul minimo annuo di ferie garantite, cui la legge nazionale (ed i
CCNL) devono uniformarsi.”. La ricaduta di siffatta interpretazione della disciplina determinerebbe un riconoscimento effettivo del diritto per molti meno giorni (20 per chi presta attività lavorativa 5 giorni su 7 e 24 per chi pag. 9/17 lavora 6 giorni su 7 “con evidente discriminazione dei primi, oltre che, in entrambi i casi, con pregiudizio ancora una volta dissuasivo del godimento delle ferie”.
4) L'appello principale è infondato.
4.1) Tenuto conto della stretta connessione dei primi tre motivi di impugnazione il collegio osserva che la società non contesta il quadro giuridico generale formatosi a seguito della richiamata giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia. Ne consegue che nella determinazione della retribuzione (giornaliera) feriale sia necessario tenere conto di tutte quelle voci che, ancorché variabili, concorrono a determinare il compenso ordinario del singolo lavoratore con riferimento alla mansione effettivamente svolta, dovendo la retribuzione spettante per i giorni di ferie tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di effettivo lavoro: in tale modo il trattamento assicurato non costituisce un disincentivo per la fruizione delle ferie e, quindi, una rinuncia ad esse.
Dovranno essere escluse, quindi, solo quelle voci retributive accidentali corrisposte in via del tutto eccezionale in quanto correlate a vicende del tutto estemporanee e, quindi, non continuative ovvero legate alla normalità del rapporto e della modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
La ricaduta applicativa di tali principi rispetto agli istituti contrattuali in esame giustifica l'integrale recepimento degli stessi ai fini del computo del trattamento retributivo nel periodo di ferie.
Quanto all'indennità pro tempore, riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore (salvo essere ridotta in modo proporzionale al personale che ha orario più limitato), per ciò solo costituisce un elemento pag. 10/17 stabile della retribuzione e, quindi, va incluso nel calcolo della retribuzione liquidata per i giorni di ferie.
Con riguardo all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità incentivazione biglietti IM, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, rileva il collegio che le argomentazioni svolte da Pt_1
mediante il richiamo alla pronuncia del giudice meneghino trovino smentita nell'opposto opinamento della Corte di Cassazione (n.13932 del 2024) che esplicitamente include la similare attività di controllo e la sua remunerazione tra quelle di cui tenere conto nella determinazione della retribuzione feriale: “applicando il contraddittorio criterio del Giudice, si avrebbe un riconoscimento effettivo del diritto per molti meno giorni (20 per chi presta attività lavorativa 5 giorni su 7! E 24 per chi lavora 6 giorni su 7, con evidente discriminazione dei primi, oltre che, in entrambi i casi, con pregiudizio ancora una volta dissuasivo del godimento delle ferie).” (in motivazione la sentenza citata).
Anche per l'indennità di presenza valgono le superiori considerazioni;
si tratta di indennità destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, presa a base del calcolo della retribuzione feriale.
4.2) Quanto al quarto motivo di appello, invece, circa uno scostamento della retribuzione feriale limitato, rileva il collegio che, a prescindere dal generico riferimento ad uno scostamento inferiore al 30 % richiamato nella pronuncia della Corte di Cassazione (la n.20216 del 2022), ed incontestato che non vi è ragione di parlare di identità rispetto alla retribuzione (proprio perché inclusiva di voci solo eventuali nei termini sopra espressi). Il
pag. 11/17 parametro, cioè, non può essere meramente quantitativo, ma rappresentare un disincentivo alla fruizione delle ferie. Nei casi esaminati sua in sede di giustizia europea sia nell'ambito nazionale sono state considerate disincentivanti alcune forme indennitarie perequative, sostitutive degli emolumenti normalmente liquidati (così nella fattispecie esaminata da
Cass. n.25840 del 2024), quindi, situazioni in cui non si discuteva della mera perdita “secca” , ma della sostituzione delle indennità non riconosciute con una in funzione perequativa, ma evidentemente non utile per omologare il trattamento retributivo a quello riconosciuto nel caso di ordinaria presenza.
Di tale approdo la giurisprudenza nazionale è tributaria di quella della
UE (15 settembre 2011, nel procedimento C-155/10, nella causa W. ed altri). Nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di
Giustizia ha affermato che “21. Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
28. Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati al punto 24 di questa sentenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
…
pag. 12/17 31. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che l'art. 7 della direttiva 2003/88 e l'art. 3 dell'accordo europeo devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.”.
L'inciso “in linea di principio” non può essere inteso nel senso che solo una retribuzione “irrisoria” possa ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 13 dicembre
2018 (causa C-385/17, T. H.) secondo cui “43. A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche pag. 13/17 paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 44 Occorre ricordare a tale proposito che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto (v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C- Persona_1
257/04, EU:C:2006:177, punto 49, nonché del 22 maggio 2014, Lock, C-
539/12, EU:C:2014:351, punto 20). Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, come nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione.”. Va dato rilievo, allora, alla circostanza che un lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. La mancata maturazione delle voci variabili legate allo svolgimento della mansione durante il periodo feriale determinerà conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie.
4.3) E' pure infondato il quinto motivo alla luce dei principii espressi dalla
Cassazione con la sentenza n.26246 del 2022. Quanto alla speciale disciplina di cui al r.d. n. 148/1931 che, a detta della parte appellante garantirebbe una particolare stabilità al rapporto di lavoro degli pag. 14/17 autoferrotranvieri, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con tesi che questo Collegio condivide e che qui intende riproporre, come
“in virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della suddetta legge, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del
1931.” (Cass. civ. 17436 del 2015). Pertanto, attesa l'applicabilità dell'art. 18, Legge 300/70 (nella versione novellata dalla Legge 92/2012) al rapporto di lavoro degli appellati, ne viene che gli stessi sono soggetti al principio di diritto espresso dalla sopra richiamata pronuncia in punto non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro e, quindi, di sospensione del decorso della prescrizione a far data dall'entrata in vigore della citata legge 92 del 2012.
5) E' fondato, invece, l'appello incidentale. Al riguardo il collegio richiama quanto argomentato in cause analoghe nella quale la pronuncia di primo grado aveva, all'opposto che nel caso in esame, affermato che per quattro settimane devono intendersi 28 giorni. Questo Collegio ha quindi affermato, ad esempio nella sentenza n. 250/2025, che “In ordine al […] motivo di appello, con il quale parte appellante si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 oppure 28 giorni, intende questa Corte mantenere fede al proprio affermato orientamento espresso in contenzioso pag. 15/17 similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di Parte_14
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[...]
Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane debbano intendersi 4 settimane di calendario, quindi
(tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella giurisprudenza di legittimità – si veda in particolare Cass. civ. n.
20216/2022 (punto 30 della motivazione) – vi son riferimenti che inducono a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a
28 (cfr. Corte App. Venezia, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni>>.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del complessivo valore di controversia (indeterminabile, complessità bassa), venendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2°
(tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati totalmente sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza ove, peraltro, sono state discusse controversie del tutto analoghe alla presente).
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto degli appellanti incidentali al calcolo delle maggiorazioni retributive come statuito con la sentenza impugnata sulla base di 28 giorni di ferie annue;
- conferma la statuizione della sentenza impugnata quanto alle spese di lite di primo grado e condanna la parte appellante principale al pagamento in favore delle parti appellate incidentali di quelle del presente grado di giudizio liquidate in complessivi €.8.000,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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