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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 366/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra assistito e difeso dall'AVVOCATURA Parte_1
DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato in , via degli Offici n. Pt_1
14 presso la sede dell'Avvocatura appellante e
assistito e difeso dall'Avv. FRASCHETTI PAOLA elettivamente CP_1 domiciliato in VIA A. VECCHI N.193 presso lo studio del difensore Pt_1 appellato nonché
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ill. ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando in via principale non dovute le somme ivi indicate o comunque riducendole (con l'espunzione delle somme correlate ad attività svolte dal Prof. dopo il 19/12/1998) in considerazione della inoperatività del decreto di liquidazione CP_1 del 19/12/1998 a disporre per il periodo successivo al dicembre 1998; condannare in ogni caso la a tenere indenne l'Ateneo opponente delle somme che eventualmente CP_2 saranno ritenute dovute al prof. all'esito del presente giudizio di opposizione. In ogni CP_1 caso con vittoria di spese.
Per parte appellata: Piaccia alla Corte di Appello adita, dichiarare inammissibile o comunque rigettare il proposto gravame.
Spese del doppio grado rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 7/6/2024 l' Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 733/2024 del Tribunale di Perugia con la
[...] quale è stata rigettata l'opposizione proposta dal medesimo Ateneo avverso il decreto ingiuntivo n. 1370/2019, ottenuto dal prof. per i corrispettivi dell'attività CP_1 svolta quale coadiutore del curatore dell'eredità giacente di Persona_1 per l'anno 2005.
L' ha premesso di essere stata designata erede universale del prof. Parte_2
deceduto il 23.6.1995, con l'onere di costituire una Persona_1 fondazione denominata “ alla quale devolvere l'intero patrimonio Controparte_2 relitto per scopi culturali e di beneficenza;
che, a motivo di un contenzioso con una presunta discendente naturale del defunto, l' aveva accettato l'eredità con Parte_2 beneficio di inventario solo il 13/6/2005; che nelle more dell'accettazione il Pretore di aveva nominato curatore dell'eredità giacente il prof. il quale Pt_1 Persona_2
a sua volta aveva chiesto la nomina di un collaboratore in persona del prof. CP_1
che solo in occasione dell'inventario l' aveva appreso non solo che la
[...] Parte_2 liquidità dell'asse ereditario era diminuita del 90%, ma che risultavano liquidati - in assenza di contraddittorio con l'erede – i compensi al e al per complessivi Per_2 CP_1
€ 263.868,58; che venivano promossi dal dalla Procura della Repubblica e Per_2 dall'Università tre giudizi, poi riuniti, per contestare la misura dei compensi liquidati in favore del prof. e del suo collaboratore ex art. 170 T.U.S.G.; che tali Per_2 CP_1 procedimenti si erano chiusi con una pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale di Perugia, successivamente impugnata dall' mediante ricorso per Cassazione Parte_2 nei confronti del solo che la Cassazione aveva accolto il ricorso Persona_2 ordinando la rimessione degli atti al Tribunale di Perugia, in persona di diverso pag. 2/12 magistrato;
che con decreto del 4.4.2018 il Tribunale di Perugia aveva dichiarato inammissibile la riassunzione operata nei confronti del prof. che tale decreto era CP_1 stato reclamato ed anche il reclamo era stato dichiarato inammissibile;
che all'esito di tale reclamo il prof. aveva chiesto decreto ingiuntivo azionando la fattura n. 5, CP_1 emessa nel 2006 sulla base del provvedimento del giudice delegato del 19/12/1998; che l' aveva proposto opposizione avverso tale decreto, evidenziando Parte_2
l'inesistenza di un giudicato, l'inesistenza di un provvedimento di liquidazione (che poteva valere solo per l'attività svolta fino a dicembre 1998 e non per il futuro),
l'inapplicabilità del tasso di interesse ex Decreto 231/2002, l'esistenza di una specifica clausola di manleva contenuta nell'atto istitutivo della Controparte_2
della quale aveva chiesto la chiamata in causa;
ciò premesso, l'appellante ha
[...] formulato due motivi di appello.
Con il primo motivo ha censurato che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato le doglianze mosse dall' avverso il provvedimento di liquidazione del 19/12/1998 CP_3 che non poteva valere come parametro per le liquidazioni successive e che non poteva ritenersi coperto da giudicato in quanto l'interpretazione del perimetro temporale del provvedimento di liquidazione è dovuta anche se il provvedimento è inoppugnabile.
Con il secondo motivo ha contestato l'apoditticità della motivazione che ha riconosciuto gli interessi moratori di cui alla legge 231/2002 sebbene il compenso degli ausiliari del giudice non abbia natura contrattuale.
Con il terzo motivo ha lamentato omessa pronuncia, e quindi nullità della sentenza, sulla domanda di manleva proposta dall' nei confronti della CP_3 CP_2 chiamata in causa.
Ha quindi concluso come indicato in epigrafe.
Il Prof. appellato, si è costituito con comparsa in data 11/11/2024 CP_1 chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del gravame.
Ha dedotto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è possibile sollevare questioni inerenti al decreto di liquidazione compensi ormai definitivo perché passato in giudicato, né tanto meno questioni inerenti alla spettanza dei compensi per il periodo successivo al 1998, perché mai avanzate in precedenza. Quanto agli interessi moratori ha precisato che la prestazione professionale svolta, consistente nella gestione di affari pag. 3/12 altrui, ne giustifica la spettanza. In merito al terzo motivo ha evidenziato che la sentenza, nel dispositivo, contiene la condanna della alla manleva nei CP_2 confronti dell' e quindi non sussiste neppure l'interesse ad impugnare, atteso Parte_2 che la nulla ha contestato circa tale obbligo di manleva. CP_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente si osserva che parte appellante non ha allegato all'atto di appello alcun documento, se non la copia della sentenza impugnata, la dichiarazione di valore e le due relate di notifica.
Nel fascicolo di prime cure l'Avvocatura aveva depositato l'atto introduttivo in modalità cartacea e non risulta aver curato la digitalizzazione del fascicolo, neppure a seguito del decreto del 27.9.2021 in cui il giudice disponeva la trattazione scritta ed ordinava la produzione di copia informatica di eventuali documenti in precedenza prodotti in cartaceo. All'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado cartaceo acquisito dal Tribunale di Perugia non vi è poi il fascicolo di parte dell'opponente, verosimilmente ritirato e non più restituito.
In sostanza, quindi, la produzione documentale effettuata dall' in Parte_2 primo grado non risulta esaminabile dalla Corte, ad eccezione degli atti che si trovano nella produzione avversaria (ad esempio la copia passiva dell'atto di citazione in opposizione, prodotta telematicamente dall'avv. Fraschetti).
A tale proposito occorre richiamare i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite
n. 4835/23 nonché (per i documenti posti a sostegno del decreto ingiuntivo) Cass.
14475/15.
Secondo gli orientamenti più recenti della Suprema Corte il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di pag. 4/12 esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.;
Il giudice d'appello, inoltre, può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado. Se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo
- ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.
I principi di diritto stabiliti dalla Corte devono tuttavia essere coordinati con il principio generale per cui la parte che incorre in una decadenza può essere rimessa in termini se questa non è imputabile alla parte medesima.
Se è ragionevole voler evitare che una parte incorra incolpevolmente in una conseguenza pregiudizievole (il rigetto della domanda) per il fatto di non disporre di un documento prodotto in primo grado dall'avversario e da questi non riprodotto in pag. 5/12 appello, non sono scusabili condotte di inerzia difensiva per cui la parte che agisce o resiste in giudizio ometta di riprodurre i documenti di cui dispone o, quanto meno, di sincerarsi che essi siano reperibili all'interno del fascicolo telematico di primo grado.
Del resto l'appellante deve indicare, oltre alle ragioni della domanda, (vedi art. 163
c.p.c. richiamato da art. 342 c.p.c.) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione. Ritiene quindi la Corte che la possibilità di ordinare alla parte interessata la produzione di documenti acquisiti in primo grado, prevista dalla citata sentenza delle SS.UU., non vada interpretata come possibilità di rimettere in termini la parte che poteva produrre i documenti, ma non lo ha fatto.
Nonostante la menzionata carenza documentale è possibile pervenire ad una decisione.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come si accennava, è esaminabile tramite la copia passiva prodotta telematicamente dall'avv. Fraschetti.
Risultano pure prodotti (e riprodotti in appello dalla difesa dell'appellato) l'ordinanza della Cassazione n. 12497/15, il decreto del Tribunale di Perugia 4.4.2018, il provvedimento del tribunale di Perugia 1.5.2019 e quello, sempre del Tribunale di
Perugia, n. 2709/2020. Il fascicolo del monitorio, pur non riprodotto telematicamente, è stato acquisito d'ufficio dalla Corte in quanto formante parte del fascicolo di opposizione (Cass SS UU 14475/15).
Tramite tali documenti, e comunque sulla base della non contestazione dell'iter processuale descritto nell'atto di appello, è possibile ricostruire i dati salienti posti a fondamento delle argomentazioni delle parti, anche se non sono direttamente esaminabili i provvedimenti giudiziali che hanno preceduto la fase di opposizione a decreto ingiuntivo (ad esempio il decreto del 17/3/2009 e il decreto della Corte di
Appello del 21/9/2009).
Il decreto ingiuntivo fu emesso in data 31/7/2019 assumendo quale prova scritta la fattura n. 5 del 2006 del prof. per onorari professionali e rimborso spese nelle CP_1 prestazioni professionali svolte come collaboratore alla Curatela della Eredità
[...]
per l'anno 2005 (dal 1.1.2005 al 30.9.2005) onorari determinati sulla Controparte_4 base di quanto disposto dal giudice delegato con provvedimento del 19/12/1998. Anche tale documento è stato allegato al ricorso monitorio. Si tratta di una richiesta di autorizzazione, formulata dal Curatore dell'eredità giacente all'allora Pretore di pag. 6/12 Castiglione del Lago, al pagamento delle prestazioni professionali svolte dal dott. CP_1 nella misura di lire 3.000.000 mensili a decorrere dalla data di nomina.
Una prima questione, pregiudiziale alla valutazione del primo motivo di appello, riguarda l'eccezione di giudicato con riguardo a tale documento presupposto. Ed invero, dalla sentenza Cass. 12947/15 in atti si evince che sia il prof. che la procura di Per_2
che l' , con separati ricorsi, impugnarono ex art. 170 TUSG il decreto Pt_1 Parte_2 del 10.4.2006 con il quale il giudice aveva liquidato le competenze professionali del suddetto curatore e del suo collaboratore Il giudizio di primo grado si Per_2 CP_1 concluse con pronuncia di inammissibilità; avverso tale provvedimento l' Parte_2 presentò ricorso in Cassazione nei confronti del solo A proposito del la Per_2 CP_1
Suprema Corte ritenne trattarsi di causa scindibile ex art. 332 c.p.c. e di non dover integrare il contraddittorio. Sembra peraltro emergere, dalla lettura del decreto cron.
2709/2020 del Tribunale di Perugia, che il provvedimento impugnato ed oggetto della riassunzione (decreto finale di liquidazione del 10.4.2006, qui non prodotto) non contenesse affatto statuizioni relative alla posizione del disciplinata da CP_1 provvedimenti precedenti (probabilmente quello del 19.12.1998, allegato 1 fascicolo monitorio).
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che certamente si è formato un giudicato in ordine alla posizione del prof. con riguardo alla misura della suddetta liquidazione, dal CP_1 momento che il decreto di inammissibilità del 17.3.2009, non impugnato correttamente dall' nei confronti del è passato in giudicato, determinando Parte_2 CP_1
l'irretrattabilità delle statuizioni contenute nel decreto fatto oggetto di opposizione.
Al riguardo si richiamano i provvedimenti definitivi che già si sono espressi sul punto, ovvero la sentenza della Cassazione del 2015 innanzi citata, il decreto del 4.4.2018, la successiva ordinanza emessa in sede di reclamo ed il decreto 2409/2020, anch'esso definitivo, con il quale è stata stabilita la inammissibilità della riassunzione promossa nei riguardi del prof. CP_1
È evidente infatti che, benché la pronuncia del 17.3.2009 fosse di mero rito, la mancata coltivazione delle ragioni di merito per le quali l'Ateneo si opponeva alla liquidazione dei compensi (anche il reclamo in corte d'appello, che comunque non era il rimedio pag. 7/12 processualmente corretto, è stato dichiarato inammissibile) ha determinato la definitività di quella liquidazione.
Contrariamente a quanto opinato dall'odierna appellante attraverso il richiamo al principio dell'apparenza (o affidamento), l'impugnazione del provvedimento del
17.3.2009, ancorché avente le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, non poteva svolgersi mediante reclamo in appello ex art. 739 c.p.c., e ciò risulta stabilito in via definitiva sia dalla Cassazione che dalla stessa Corte d'Appello, statuizioni che non possono essere ridiscusse nella presente sede proprio per la loro definitività.
Certamente però - ed in questo la sentenza impugnata non ha pienamente centrato la risposta rispetto alle argomentazioni formulate dall' – l'esistenza di un Parte_2 provvedimento non più discutibile, alla luce del giudicato formatosi, non escludeva che il giudice dell'opposizione potesse verificare i limiti di detto giudicato.
Il provvedimento che è stato posto alla base della fattura ad avviso dell'Università si riferirebbe infatti solo all'attività svolta dal dalla nomina fino a quel momento CP_1
(dicembre 1998) e non disponeva anche per il futuro.
L'appellante ha infatti dedotto che, non esistendo tariffe analoghe a quelle previste per i curatori fallimentari per liquidare il compenso del curatore dell'eredità giacente, ma essendo il tutto rimesso al prudente apprezzamento del giudice, l'apprezzamento dello spessore dell'attività svolta non potrebbe che avvenire ex post, tenendo conto anche dei risultati gestionali.
Orbene, innanzitutto va premesso che, atteso il giudicato, non è possibile recuperare in questa sede censure in ordine all'entità del compenso liquidato al professor CP_1 proprio perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
può soltanto interpretarsi il provvedimento adottato dal Pretore per stabilire se si trattasse di una liquidazione avvenuta “a consuntivo” dell'attività svolta oppure se si fosse stabilito un parametro destinato a valere anche per il futuro.
Il provvedimento giudiziale del 19.12.1998 consiste, innanzitutto, in una mera autorizzazione rispetto ad una richiesta del curatore che proponeva di riconoscere al proprio collaboratore un compenso di lire 3 milioni mensili oltre iva e contributo integrativo dalla data della nomina.
pag. 8/12 Per quanto è dato rilevare dagli atti, non vi sono stati provvedimenti inerenti alla posizione del successivi a quello del 19.12.1998 ed egli ha regolarmente percepito CP_1
i compensi, nella misura fissata in quell'autorizzazione, fino al 2004. Probabilmente il curatore dell'eredità giacente richiedeva di volta in volta l'autorizzazione all'emissione dei singoli mandati di pagamento in favore del prof. in prededuzione sull'attivo CP_1 della procedura. Il fatto che per il curatore esistano provvedimenti successivi che hanno modificato l'entità del compenso (così come esposto dall'appellante e non contestato) può essere dipeso da esigenze del professionista di adeguare, nel corso del tempo, il compenso all'attività svolta, mentre probabilmente non si è avvertita analoga esigenza per il prof. che si limitava alla gestione tecnica dell'azienda agraria facente parte CP_1 dell'attivo ereditario.
Proprio la circostanza che non esistano provvedimenti di liquidazione successivi e che il riconosca di essere stato pagato fino al 2004 lascia desumere che il CP_1 provvedimento di dicembre 1998 è stato sempre interpretato, all'interno della procedura ex artt. 528 e seguenti c.c., come valido anche per il futuro.
L non ha contestato l'attività svolta quale coadiutore del curatore Parte_2 dell'eredità giacente per il periodo indicato nella fattura (1.1.2005- 30.9.2005), né che questa abbia avuto caratteristiche diverse rispetto a quella svolta in precedenza. D'altra parte, essendosi chiusa la procedura per effetto dell'accettazione di eredità, il prof. non poteva più ottenere soddisfazione delle proprie spettanze nell'ambito della CP_1 procedura stessa;
però, non disponeva di un titolo esecutivo, tale non essendo quello del
19.12.1998.
Detto provvedimento autorizzativo, una volta chiusa la procedura di eredità giacente, poteva valere come prova scritta per determinare l'entità del compenso in via parametrica, trattandosi di quantificazione già sottoposta al vaglio degli organi della procedura, confermata negli anni di pendenza della procedura, fatta oggetto di contestazione da parte nell'erede nell'ambito di un procedimento che però aveva avuto esito sfavorevole per l'erede stesso.
Si ribadisce che il giudizio di opposizione ex art. 170 TUSG si è concluso con una pronuncia di inammissibilità del gravame proposto avverso la prima pronuncia di inammissibilità (decreto Corte di Appello di Perugia), ed inoltre la riassunzione nei pag. 9/12 confronti del del procedimento dinanzi al tribunale all'esito della cassazione con CP_1 rinvio è stata parimenti giudicata inammissibile, dapprima in forza del decreto del
4.4.2018 (impugnato con reclamo al collegio che lo ha dichiarato inammissibile) e, in ogni caso, in forza del decreto del 1/5/2020 che ha condiviso le argomentazioni esposte dal collegio ed ha rigettato la richiesta di revoca del decreto del 4.4.2018.
Le ragioni di contestazione del provvedimento, non correttamente coltivate (non avendo l presentato avverso il ricorso per Cassazione, né contro il decreto del Parte_2 CP_1
17/3/2009 e neppure contro quello del 4/4/2018), risultano oggi precluse.
Sostanzialmente, quindi, il primo motivo di appello è infondato in quanto il decreto emesso a dicembre 1998 è utilizzabile, in virtù della sua definitività ed in mancanza di contestazione sul fatto che l'attività sia stata svolta nei medesimi termini del passato, quale parametro per la liquidazione dei compensi del prof. per i primi nove mesi CP_1 dell'anno 2005.
Il secondo motivo risulta fondato solo in parte. chiese ed ottenne dal CP_1 giudice del monitorio la liquidazione degli interessi cosiddetti “commerciali” ex D. lgs
231/2002 dal 31.1.2006 (giorno successivo all'emissione della fattura) al saldo, assumendo trattarsi di attività avente natura professionale.
In realtà la normativa speciale del 2002 regola i ritardi nei pagamenti delle “transazioni commerciali”, fra cui rientrano i contratti di prestazione di servizi, quindi anche d'opera professionale, ma intercorrenti fra imprese ed esclusi i debiti a carico di procedure concorsuali. Il compenso dell'ausiliario del magistrato è sottratto a libera contrattazione e quindi va escluso che competano gli interessi commerciali in caso di mancato tempestivo pagamento. In ogni caso gli interessi commerciali avrebbero dovuto decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento che è, ordinariamente, di trenta giorni dalla ricezione della fattura, e non dal giorno successivo alla data di emissione.
Al tempo stesso, deve osservarsi che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. prevede che dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato prevedendo che, oltre al capitale di euro 14.279,00 (comprensivo di iva e cassa professionale e al pag. 10/12 netto della ritenuta di acconto), l' sia condannata a corrispondere gli interessi Parte_2 legali nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 31.1.2006 (non era necessaria messa in mora ex art. 1219 c.c. perché il debitore aveva già dichiarato, promuovendo il precedente contenzioso, di non voler adempiere) fino alla data di deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. (11.6.2019) ed interessi legali nella misura prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c. dal 12.6.2019 al saldo.
Il terzo motivo è da disattendere perché, nonostante la sentenza impugnata non contenga una specifica motivazione sul punto, la domanda di manleva è stata accolta e dunque l' non ha interesse a dolersene. La sentenza deve dunque essere confermata, Parte_2 integrandone la motivazione alla luce del contenuto dello statuto della fondazione, che, pur non prodotto, viene citato dal decreto del Tribunale di Perugia 2409/2020. Non vi è quindi ragione di dubitare che effettivamente detto atto istitutivo contenga la clausola specifica in base alla quale la si sarebbe fatta carico, tenendo indenne CP_2
l' , da qualsivoglia pretesa ed onere derivante dall'accettazione dell'eredità, Parte_2 ivi compreso, salvo altri, il pagamento delle competenze della curatela dell'eredità giacente.
In merito alle spese processuali, il parziale accoglimento di un motivo di appello integra una condizione di soccombenza reciproca che giustifica, tenuto conto dell'entità delle pretese accolte, una compensazione parziale delle spese in misura di un terzo e la condanna dell'appellante al pagamento dei residui 2/3.
Le statuizioni assunte nei confronti della in primo grado non vengono CP_2 modificate, cosicché nulla va modificato anche in punto spese processuali. Per il presente grado nei rapporti fra appellante e terza chiamata le spese vanno dichiarate irripetibili in ragione della mancata costituzione in giudizio della e della CP_2 carenza di interesse dell'appellante ad impugnare la statuizione ad essa favorevole.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1370/2019 del Tribunale di Perugia;
pag. 11/12 condanna a pagare in favore di la Parte_2 CP_1 somma di euro 14.279,00 oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dal 31.1.2006 al
11.6.2019 e oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dal
12.6.2019 al saldo;
conferma per il resto la sentenza di primo grado;
condanna al rimborso, in favore di , dei due terzi Parte_2 CP_1 delle spese di giudizio che liquida (per intero) per la fase monitoria in € 540,00 per onorari e 145,00 per spese, per il primo grado in € 2.500,00, per il presente grado in €
3.000,00, il tutto oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, compensandole per un terzo;
spese irripetibili nei rapporti fra e . CP_2 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio in data 14/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Arianna De Martino Dott. Claudio Baglioni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 366/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra assistito e difeso dall'AVVOCATURA Parte_1
DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato in , via degli Offici n. Pt_1
14 presso la sede dell'Avvocatura appellante e
assistito e difeso dall'Avv. FRASCHETTI PAOLA elettivamente CP_1 domiciliato in VIA A. VECCHI N.193 presso lo studio del difensore Pt_1 appellato nonché
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ill. ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando in via principale non dovute le somme ivi indicate o comunque riducendole (con l'espunzione delle somme correlate ad attività svolte dal Prof. dopo il 19/12/1998) in considerazione della inoperatività del decreto di liquidazione CP_1 del 19/12/1998 a disporre per il periodo successivo al dicembre 1998; condannare in ogni caso la a tenere indenne l'Ateneo opponente delle somme che eventualmente CP_2 saranno ritenute dovute al prof. all'esito del presente giudizio di opposizione. In ogni CP_1 caso con vittoria di spese.
Per parte appellata: Piaccia alla Corte di Appello adita, dichiarare inammissibile o comunque rigettare il proposto gravame.
Spese del doppio grado rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 7/6/2024 l' Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 733/2024 del Tribunale di Perugia con la
[...] quale è stata rigettata l'opposizione proposta dal medesimo Ateneo avverso il decreto ingiuntivo n. 1370/2019, ottenuto dal prof. per i corrispettivi dell'attività CP_1 svolta quale coadiutore del curatore dell'eredità giacente di Persona_1 per l'anno 2005.
L' ha premesso di essere stata designata erede universale del prof. Parte_2
deceduto il 23.6.1995, con l'onere di costituire una Persona_1 fondazione denominata “ alla quale devolvere l'intero patrimonio Controparte_2 relitto per scopi culturali e di beneficenza;
che, a motivo di un contenzioso con una presunta discendente naturale del defunto, l' aveva accettato l'eredità con Parte_2 beneficio di inventario solo il 13/6/2005; che nelle more dell'accettazione il Pretore di aveva nominato curatore dell'eredità giacente il prof. il quale Pt_1 Persona_2
a sua volta aveva chiesto la nomina di un collaboratore in persona del prof. CP_1
che solo in occasione dell'inventario l' aveva appreso non solo che la
[...] Parte_2 liquidità dell'asse ereditario era diminuita del 90%, ma che risultavano liquidati - in assenza di contraddittorio con l'erede – i compensi al e al per complessivi Per_2 CP_1
€ 263.868,58; che venivano promossi dal dalla Procura della Repubblica e Per_2 dall'Università tre giudizi, poi riuniti, per contestare la misura dei compensi liquidati in favore del prof. e del suo collaboratore ex art. 170 T.U.S.G.; che tali Per_2 CP_1 procedimenti si erano chiusi con una pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale di Perugia, successivamente impugnata dall' mediante ricorso per Cassazione Parte_2 nei confronti del solo che la Cassazione aveva accolto il ricorso Persona_2 ordinando la rimessione degli atti al Tribunale di Perugia, in persona di diverso pag. 2/12 magistrato;
che con decreto del 4.4.2018 il Tribunale di Perugia aveva dichiarato inammissibile la riassunzione operata nei confronti del prof. che tale decreto era CP_1 stato reclamato ed anche il reclamo era stato dichiarato inammissibile;
che all'esito di tale reclamo il prof. aveva chiesto decreto ingiuntivo azionando la fattura n. 5, CP_1 emessa nel 2006 sulla base del provvedimento del giudice delegato del 19/12/1998; che l' aveva proposto opposizione avverso tale decreto, evidenziando Parte_2
l'inesistenza di un giudicato, l'inesistenza di un provvedimento di liquidazione (che poteva valere solo per l'attività svolta fino a dicembre 1998 e non per il futuro),
l'inapplicabilità del tasso di interesse ex Decreto 231/2002, l'esistenza di una specifica clausola di manleva contenuta nell'atto istitutivo della Controparte_2
della quale aveva chiesto la chiamata in causa;
ciò premesso, l'appellante ha
[...] formulato due motivi di appello.
Con il primo motivo ha censurato che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato le doglianze mosse dall' avverso il provvedimento di liquidazione del 19/12/1998 CP_3 che non poteva valere come parametro per le liquidazioni successive e che non poteva ritenersi coperto da giudicato in quanto l'interpretazione del perimetro temporale del provvedimento di liquidazione è dovuta anche se il provvedimento è inoppugnabile.
Con il secondo motivo ha contestato l'apoditticità della motivazione che ha riconosciuto gli interessi moratori di cui alla legge 231/2002 sebbene il compenso degli ausiliari del giudice non abbia natura contrattuale.
Con il terzo motivo ha lamentato omessa pronuncia, e quindi nullità della sentenza, sulla domanda di manleva proposta dall' nei confronti della CP_3 CP_2 chiamata in causa.
Ha quindi concluso come indicato in epigrafe.
Il Prof. appellato, si è costituito con comparsa in data 11/11/2024 CP_1 chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del gravame.
Ha dedotto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è possibile sollevare questioni inerenti al decreto di liquidazione compensi ormai definitivo perché passato in giudicato, né tanto meno questioni inerenti alla spettanza dei compensi per il periodo successivo al 1998, perché mai avanzate in precedenza. Quanto agli interessi moratori ha precisato che la prestazione professionale svolta, consistente nella gestione di affari pag. 3/12 altrui, ne giustifica la spettanza. In merito al terzo motivo ha evidenziato che la sentenza, nel dispositivo, contiene la condanna della alla manleva nei CP_2 confronti dell' e quindi non sussiste neppure l'interesse ad impugnare, atteso Parte_2 che la nulla ha contestato circa tale obbligo di manleva. CP_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente si osserva che parte appellante non ha allegato all'atto di appello alcun documento, se non la copia della sentenza impugnata, la dichiarazione di valore e le due relate di notifica.
Nel fascicolo di prime cure l'Avvocatura aveva depositato l'atto introduttivo in modalità cartacea e non risulta aver curato la digitalizzazione del fascicolo, neppure a seguito del decreto del 27.9.2021 in cui il giudice disponeva la trattazione scritta ed ordinava la produzione di copia informatica di eventuali documenti in precedenza prodotti in cartaceo. All'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado cartaceo acquisito dal Tribunale di Perugia non vi è poi il fascicolo di parte dell'opponente, verosimilmente ritirato e non più restituito.
In sostanza, quindi, la produzione documentale effettuata dall' in Parte_2 primo grado non risulta esaminabile dalla Corte, ad eccezione degli atti che si trovano nella produzione avversaria (ad esempio la copia passiva dell'atto di citazione in opposizione, prodotta telematicamente dall'avv. Fraschetti).
A tale proposito occorre richiamare i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite
n. 4835/23 nonché (per i documenti posti a sostegno del decreto ingiuntivo) Cass.
14475/15.
Secondo gli orientamenti più recenti della Suprema Corte il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di pag. 4/12 esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.;
Il giudice d'appello, inoltre, può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado. Se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo
- ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.
I principi di diritto stabiliti dalla Corte devono tuttavia essere coordinati con il principio generale per cui la parte che incorre in una decadenza può essere rimessa in termini se questa non è imputabile alla parte medesima.
Se è ragionevole voler evitare che una parte incorra incolpevolmente in una conseguenza pregiudizievole (il rigetto della domanda) per il fatto di non disporre di un documento prodotto in primo grado dall'avversario e da questi non riprodotto in pag. 5/12 appello, non sono scusabili condotte di inerzia difensiva per cui la parte che agisce o resiste in giudizio ometta di riprodurre i documenti di cui dispone o, quanto meno, di sincerarsi che essi siano reperibili all'interno del fascicolo telematico di primo grado.
Del resto l'appellante deve indicare, oltre alle ragioni della domanda, (vedi art. 163
c.p.c. richiamato da art. 342 c.p.c.) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione. Ritiene quindi la Corte che la possibilità di ordinare alla parte interessata la produzione di documenti acquisiti in primo grado, prevista dalla citata sentenza delle SS.UU., non vada interpretata come possibilità di rimettere in termini la parte che poteva produrre i documenti, ma non lo ha fatto.
Nonostante la menzionata carenza documentale è possibile pervenire ad una decisione.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come si accennava, è esaminabile tramite la copia passiva prodotta telematicamente dall'avv. Fraschetti.
Risultano pure prodotti (e riprodotti in appello dalla difesa dell'appellato) l'ordinanza della Cassazione n. 12497/15, il decreto del Tribunale di Perugia 4.4.2018, il provvedimento del tribunale di Perugia 1.5.2019 e quello, sempre del Tribunale di
Perugia, n. 2709/2020. Il fascicolo del monitorio, pur non riprodotto telematicamente, è stato acquisito d'ufficio dalla Corte in quanto formante parte del fascicolo di opposizione (Cass SS UU 14475/15).
Tramite tali documenti, e comunque sulla base della non contestazione dell'iter processuale descritto nell'atto di appello, è possibile ricostruire i dati salienti posti a fondamento delle argomentazioni delle parti, anche se non sono direttamente esaminabili i provvedimenti giudiziali che hanno preceduto la fase di opposizione a decreto ingiuntivo (ad esempio il decreto del 17/3/2009 e il decreto della Corte di
Appello del 21/9/2009).
Il decreto ingiuntivo fu emesso in data 31/7/2019 assumendo quale prova scritta la fattura n. 5 del 2006 del prof. per onorari professionali e rimborso spese nelle CP_1 prestazioni professionali svolte come collaboratore alla Curatela della Eredità
[...]
per l'anno 2005 (dal 1.1.2005 al 30.9.2005) onorari determinati sulla Controparte_4 base di quanto disposto dal giudice delegato con provvedimento del 19/12/1998. Anche tale documento è stato allegato al ricorso monitorio. Si tratta di una richiesta di autorizzazione, formulata dal Curatore dell'eredità giacente all'allora Pretore di pag. 6/12 Castiglione del Lago, al pagamento delle prestazioni professionali svolte dal dott. CP_1 nella misura di lire 3.000.000 mensili a decorrere dalla data di nomina.
Una prima questione, pregiudiziale alla valutazione del primo motivo di appello, riguarda l'eccezione di giudicato con riguardo a tale documento presupposto. Ed invero, dalla sentenza Cass. 12947/15 in atti si evince che sia il prof. che la procura di Per_2
che l' , con separati ricorsi, impugnarono ex art. 170 TUSG il decreto Pt_1 Parte_2 del 10.4.2006 con il quale il giudice aveva liquidato le competenze professionali del suddetto curatore e del suo collaboratore Il giudizio di primo grado si Per_2 CP_1 concluse con pronuncia di inammissibilità; avverso tale provvedimento l' Parte_2 presentò ricorso in Cassazione nei confronti del solo A proposito del la Per_2 CP_1
Suprema Corte ritenne trattarsi di causa scindibile ex art. 332 c.p.c. e di non dover integrare il contraddittorio. Sembra peraltro emergere, dalla lettura del decreto cron.
2709/2020 del Tribunale di Perugia, che il provvedimento impugnato ed oggetto della riassunzione (decreto finale di liquidazione del 10.4.2006, qui non prodotto) non contenesse affatto statuizioni relative alla posizione del disciplinata da CP_1 provvedimenti precedenti (probabilmente quello del 19.12.1998, allegato 1 fascicolo monitorio).
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che certamente si è formato un giudicato in ordine alla posizione del prof. con riguardo alla misura della suddetta liquidazione, dal CP_1 momento che il decreto di inammissibilità del 17.3.2009, non impugnato correttamente dall' nei confronti del è passato in giudicato, determinando Parte_2 CP_1
l'irretrattabilità delle statuizioni contenute nel decreto fatto oggetto di opposizione.
Al riguardo si richiamano i provvedimenti definitivi che già si sono espressi sul punto, ovvero la sentenza della Cassazione del 2015 innanzi citata, il decreto del 4.4.2018, la successiva ordinanza emessa in sede di reclamo ed il decreto 2409/2020, anch'esso definitivo, con il quale è stata stabilita la inammissibilità della riassunzione promossa nei riguardi del prof. CP_1
È evidente infatti che, benché la pronuncia del 17.3.2009 fosse di mero rito, la mancata coltivazione delle ragioni di merito per le quali l'Ateneo si opponeva alla liquidazione dei compensi (anche il reclamo in corte d'appello, che comunque non era il rimedio pag. 7/12 processualmente corretto, è stato dichiarato inammissibile) ha determinato la definitività di quella liquidazione.
Contrariamente a quanto opinato dall'odierna appellante attraverso il richiamo al principio dell'apparenza (o affidamento), l'impugnazione del provvedimento del
17.3.2009, ancorché avente le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, non poteva svolgersi mediante reclamo in appello ex art. 739 c.p.c., e ciò risulta stabilito in via definitiva sia dalla Cassazione che dalla stessa Corte d'Appello, statuizioni che non possono essere ridiscusse nella presente sede proprio per la loro definitività.
Certamente però - ed in questo la sentenza impugnata non ha pienamente centrato la risposta rispetto alle argomentazioni formulate dall' – l'esistenza di un Parte_2 provvedimento non più discutibile, alla luce del giudicato formatosi, non escludeva che il giudice dell'opposizione potesse verificare i limiti di detto giudicato.
Il provvedimento che è stato posto alla base della fattura ad avviso dell'Università si riferirebbe infatti solo all'attività svolta dal dalla nomina fino a quel momento CP_1
(dicembre 1998) e non disponeva anche per il futuro.
L'appellante ha infatti dedotto che, non esistendo tariffe analoghe a quelle previste per i curatori fallimentari per liquidare il compenso del curatore dell'eredità giacente, ma essendo il tutto rimesso al prudente apprezzamento del giudice, l'apprezzamento dello spessore dell'attività svolta non potrebbe che avvenire ex post, tenendo conto anche dei risultati gestionali.
Orbene, innanzitutto va premesso che, atteso il giudicato, non è possibile recuperare in questa sede censure in ordine all'entità del compenso liquidato al professor CP_1 proprio perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
può soltanto interpretarsi il provvedimento adottato dal Pretore per stabilire se si trattasse di una liquidazione avvenuta “a consuntivo” dell'attività svolta oppure se si fosse stabilito un parametro destinato a valere anche per il futuro.
Il provvedimento giudiziale del 19.12.1998 consiste, innanzitutto, in una mera autorizzazione rispetto ad una richiesta del curatore che proponeva di riconoscere al proprio collaboratore un compenso di lire 3 milioni mensili oltre iva e contributo integrativo dalla data della nomina.
pag. 8/12 Per quanto è dato rilevare dagli atti, non vi sono stati provvedimenti inerenti alla posizione del successivi a quello del 19.12.1998 ed egli ha regolarmente percepito CP_1
i compensi, nella misura fissata in quell'autorizzazione, fino al 2004. Probabilmente il curatore dell'eredità giacente richiedeva di volta in volta l'autorizzazione all'emissione dei singoli mandati di pagamento in favore del prof. in prededuzione sull'attivo CP_1 della procedura. Il fatto che per il curatore esistano provvedimenti successivi che hanno modificato l'entità del compenso (così come esposto dall'appellante e non contestato) può essere dipeso da esigenze del professionista di adeguare, nel corso del tempo, il compenso all'attività svolta, mentre probabilmente non si è avvertita analoga esigenza per il prof. che si limitava alla gestione tecnica dell'azienda agraria facente parte CP_1 dell'attivo ereditario.
Proprio la circostanza che non esistano provvedimenti di liquidazione successivi e che il riconosca di essere stato pagato fino al 2004 lascia desumere che il CP_1 provvedimento di dicembre 1998 è stato sempre interpretato, all'interno della procedura ex artt. 528 e seguenti c.c., come valido anche per il futuro.
L non ha contestato l'attività svolta quale coadiutore del curatore Parte_2 dell'eredità giacente per il periodo indicato nella fattura (1.1.2005- 30.9.2005), né che questa abbia avuto caratteristiche diverse rispetto a quella svolta in precedenza. D'altra parte, essendosi chiusa la procedura per effetto dell'accettazione di eredità, il prof. non poteva più ottenere soddisfazione delle proprie spettanze nell'ambito della CP_1 procedura stessa;
però, non disponeva di un titolo esecutivo, tale non essendo quello del
19.12.1998.
Detto provvedimento autorizzativo, una volta chiusa la procedura di eredità giacente, poteva valere come prova scritta per determinare l'entità del compenso in via parametrica, trattandosi di quantificazione già sottoposta al vaglio degli organi della procedura, confermata negli anni di pendenza della procedura, fatta oggetto di contestazione da parte nell'erede nell'ambito di un procedimento che però aveva avuto esito sfavorevole per l'erede stesso.
Si ribadisce che il giudizio di opposizione ex art. 170 TUSG si è concluso con una pronuncia di inammissibilità del gravame proposto avverso la prima pronuncia di inammissibilità (decreto Corte di Appello di Perugia), ed inoltre la riassunzione nei pag. 9/12 confronti del del procedimento dinanzi al tribunale all'esito della cassazione con CP_1 rinvio è stata parimenti giudicata inammissibile, dapprima in forza del decreto del
4.4.2018 (impugnato con reclamo al collegio che lo ha dichiarato inammissibile) e, in ogni caso, in forza del decreto del 1/5/2020 che ha condiviso le argomentazioni esposte dal collegio ed ha rigettato la richiesta di revoca del decreto del 4.4.2018.
Le ragioni di contestazione del provvedimento, non correttamente coltivate (non avendo l presentato avverso il ricorso per Cassazione, né contro il decreto del Parte_2 CP_1
17/3/2009 e neppure contro quello del 4/4/2018), risultano oggi precluse.
Sostanzialmente, quindi, il primo motivo di appello è infondato in quanto il decreto emesso a dicembre 1998 è utilizzabile, in virtù della sua definitività ed in mancanza di contestazione sul fatto che l'attività sia stata svolta nei medesimi termini del passato, quale parametro per la liquidazione dei compensi del prof. per i primi nove mesi CP_1 dell'anno 2005.
Il secondo motivo risulta fondato solo in parte. chiese ed ottenne dal CP_1 giudice del monitorio la liquidazione degli interessi cosiddetti “commerciali” ex D. lgs
231/2002 dal 31.1.2006 (giorno successivo all'emissione della fattura) al saldo, assumendo trattarsi di attività avente natura professionale.
In realtà la normativa speciale del 2002 regola i ritardi nei pagamenti delle “transazioni commerciali”, fra cui rientrano i contratti di prestazione di servizi, quindi anche d'opera professionale, ma intercorrenti fra imprese ed esclusi i debiti a carico di procedure concorsuali. Il compenso dell'ausiliario del magistrato è sottratto a libera contrattazione e quindi va escluso che competano gli interessi commerciali in caso di mancato tempestivo pagamento. In ogni caso gli interessi commerciali avrebbero dovuto decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento che è, ordinariamente, di trenta giorni dalla ricezione della fattura, e non dal giorno successivo alla data di emissione.
Al tempo stesso, deve osservarsi che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. prevede che dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato prevedendo che, oltre al capitale di euro 14.279,00 (comprensivo di iva e cassa professionale e al pag. 10/12 netto della ritenuta di acconto), l' sia condannata a corrispondere gli interessi Parte_2 legali nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 31.1.2006 (non era necessaria messa in mora ex art. 1219 c.c. perché il debitore aveva già dichiarato, promuovendo il precedente contenzioso, di non voler adempiere) fino alla data di deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. (11.6.2019) ed interessi legali nella misura prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c. dal 12.6.2019 al saldo.
Il terzo motivo è da disattendere perché, nonostante la sentenza impugnata non contenga una specifica motivazione sul punto, la domanda di manleva è stata accolta e dunque l' non ha interesse a dolersene. La sentenza deve dunque essere confermata, Parte_2 integrandone la motivazione alla luce del contenuto dello statuto della fondazione, che, pur non prodotto, viene citato dal decreto del Tribunale di Perugia 2409/2020. Non vi è quindi ragione di dubitare che effettivamente detto atto istitutivo contenga la clausola specifica in base alla quale la si sarebbe fatta carico, tenendo indenne CP_2
l' , da qualsivoglia pretesa ed onere derivante dall'accettazione dell'eredità, Parte_2 ivi compreso, salvo altri, il pagamento delle competenze della curatela dell'eredità giacente.
In merito alle spese processuali, il parziale accoglimento di un motivo di appello integra una condizione di soccombenza reciproca che giustifica, tenuto conto dell'entità delle pretese accolte, una compensazione parziale delle spese in misura di un terzo e la condanna dell'appellante al pagamento dei residui 2/3.
Le statuizioni assunte nei confronti della in primo grado non vengono CP_2 modificate, cosicché nulla va modificato anche in punto spese processuali. Per il presente grado nei rapporti fra appellante e terza chiamata le spese vanno dichiarate irripetibili in ragione della mancata costituzione in giudizio della e della CP_2 carenza di interesse dell'appellante ad impugnare la statuizione ad essa favorevole.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1370/2019 del Tribunale di Perugia;
pag. 11/12 condanna a pagare in favore di la Parte_2 CP_1 somma di euro 14.279,00 oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dal 31.1.2006 al
11.6.2019 e oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dal
12.6.2019 al saldo;
conferma per il resto la sentenza di primo grado;
condanna al rimborso, in favore di , dei due terzi Parte_2 CP_1 delle spese di giudizio che liquida (per intero) per la fase monitoria in € 540,00 per onorari e 145,00 per spese, per il primo grado in € 2.500,00, per il presente grado in €
3.000,00, il tutto oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, compensandole per un terzo;
spese irripetibili nei rapporti fra e . CP_2 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio in data 14/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Arianna De Martino Dott. Claudio Baglioni
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