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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10747 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 23479 r.g. 2023, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto, azionata da Parte_1
(Avv. Cinzia Buraglia) nei confronti di , in persona del Presidente pro CP_1 tempore (Avv. Fabio Fanigliuolo); rilevato che la parte fonda la propria pretesa alla stabilizzazione in ragione di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuata stipulati , dal dicembre 2015 a settembre 2020, con la soppressa agenzia regionale OL (agenzia regionale per la mobilità) le cui funzioni sono state trasferite alla Regione odierna convenuta con legge regionale Lazio n. 14/2019); rilevato che la normativa applicabile alla fattispecie è l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 che disciplina espressamente il “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” e prevede al comma 1 che “le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti […]” che nel dettaglio elenca;
rilevato che parte ricorrente fonda il proprio diritto alla stabilizzazione presso la sede di distacco altresì sulla nota dell'amministrazione resistente di regolamentazione della procedura di stabilizzazione;
rilevato che la parte datoriale non aveva inteso procedere con la procedura di stabilizzazione, e che quindi alcuna pretesa può essere fondatamente sostenuta da parte ricorrente, in assenza di una scelta datoriale di avviare le procedure di stabilizzazione;
pagina 1 di 2 rilevato che in assenza di tale scelta datoriale, non sorge alcun diritto del lavoratore alla stabilizzazione;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda azionata in ricorso è infondata e che va perciò rigettata;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 2.08.2025
Il G.L.
P. RI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 23479 r.g. 2023, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto, azionata da Parte_1
(Avv. Cinzia Buraglia) nei confronti di , in persona del Presidente pro CP_1 tempore (Avv. Fabio Fanigliuolo); rilevato che la parte fonda la propria pretesa alla stabilizzazione in ragione di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuata stipulati , dal dicembre 2015 a settembre 2020, con la soppressa agenzia regionale OL (agenzia regionale per la mobilità) le cui funzioni sono state trasferite alla Regione odierna convenuta con legge regionale Lazio n. 14/2019); rilevato che la normativa applicabile alla fattispecie è l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 che disciplina espressamente il “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” e prevede al comma 1 che “le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti […]” che nel dettaglio elenca;
rilevato che parte ricorrente fonda il proprio diritto alla stabilizzazione presso la sede di distacco altresì sulla nota dell'amministrazione resistente di regolamentazione della procedura di stabilizzazione;
rilevato che la parte datoriale non aveva inteso procedere con la procedura di stabilizzazione, e che quindi alcuna pretesa può essere fondatamente sostenuta da parte ricorrente, in assenza di una scelta datoriale di avviare le procedure di stabilizzazione;
pagina 1 di 2 rilevato che in assenza di tale scelta datoriale, non sorge alcun diritto del lavoratore alla stabilizzazione;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda azionata in ricorso è infondata e che va perciò rigettata;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 2.08.2025
Il G.L.
P. RI
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