Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 5.5.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 529/2024 R.G. e vertente fra
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Parte 1 CF: C.F. 1
Gallucci ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Rionero in Vulture p.zza Capitano
Plastino, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
' P.IVA 1 in persona del c.f. Controparte_1
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede
Provinciale CP_2, Via Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura per notaio
Per 1 in Roma;
-RESISTENTE –
P.IVA 2 in persona del suo Controparte_3 C.F.: legale rappresentante pro tempore con sede legale alla via Torraca n. 2, 85100 Potenza
RESISTENTE -
Oggetto: 67% di invalidità.
1. Con ricorso, depositato in data 24.2.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento amministrativo dell' CP_2 in data 20.12.2023 che ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 67%, riconoscendole una invalidità tra il 34 e il 73% invalidità 60% e, quindi, negando così il diritto all'esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie. Il ricorso era fondato su argomentazioni critiche dell'operato della Commissione medica per cui, la ricorrente chiedeva nominarsi il ctu per l'accoglimento del ricorso e accertamento del diritto con vittoria di spese di lite.
Con memoria, depositata il 27.9.2024, 1'CP_2 si è costituito eccependo la insussistenza del requisito sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda. Cont Con atto in data 3.10.2024 si è costituita 1 eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque nel merito il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale, conferendone incarico al dott. Persona_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità del 67% a decorrere da gennaio 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
La ricorrente va riconosciuta "In merito alla valutazione delle menomazioni accertate, facendo riferimento a quanto previsto dalla corrente criteriologia medico-legale, si può concludere che il sig.
Parte 1 nato a [...] il [...] che il sig. Parte 1 risulta attualmente affetto dai seguenti fondamentali processi morbosi: spondilodiscoartrosi;
radicolopatia bilaterale del nervo sciatico;
cervicobrachialgia in esiti di pregressa microdiscectomia L4-L5 (2021) e remota microdiscectomia C6-C7 (2011). Artrosi polidistrettuale con protrusioni discali C3-C4-C5-C6; L3-
L4...L5-S1. Sindrome ansioso depressiva. Tali patologie rendono il Sig. Parte 1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67 % (sessantasette) per la sola assistenza sanitaria data decorrenza 20 gennaio 2025 non sussistendo diritto al riconoscimento della pensione di inabilità".
le condizioni sanitarie legittimanti il 3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito dalla data della visita del ctu e quindi successiva alla domanda, vanno compensate per 4/5 e riconoscimento al ricorrente della quota di 1/5, e vanno pertanto liquidate con condanna dell' CP_1 in misura di euro 539,40; e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente CP_2 di Potenza, con esclusione dell'ASL atteso che la legittimazione passiva dell' CP_2 quale parte soccombente, va riconosciuta anche quanto alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'ottenimento dell'esenzione dal ticket sanitario ai sensi della legge 537 del 1993, trattandosi di accertamento del diritto al beneficio (vds Cass. n. 26317 del 7 settembre 2022).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Parte 1 invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 67% a decorrere da gennaio 2025;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente CP_2 di Potenza in via definitiva.
c) Condanna l'CP_2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 539,40 da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Potenza, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla