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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 02/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3663/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] M.llo il 29.08.58, c.f. Parte_1 [...]
, e residente in [...]d'Alunzio c/da Castello C.F._1
n. 68, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando via Piave n. 157 nello studio dell'Avv. Emiliano Amadore che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Caldarera, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione pensione inabilità
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, in data 15.07.2024, decreto di omologa, a conclusione del giudizio di A.T.P. iscritto al n. 2401/2023 R.G. di codesto Tribunale, con cui era stato riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di inabilità a decorrere dal 01.11.2023; di aver notificato tale decreto di omologa all'ente resistente in data 23.07.24. L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere la pensione di inabilità; chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità con decorrenza dal 01.11.2023 e che l' fosse condannata al CP_1
pagamento delle somme dovute con la riconosciuta decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 10.03.2025, CP_1
eccependo che il suddetto decreto di omologa era stato liquidato ed accreditato in data 07/03/2025 per euro 6.026,50. Concludeva chiedendo una pronuncia di cessata materia del contendere, con vittoria di spese di lite come per legge
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati, per complessivi € 6.026,50.
2 Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese CP_1
avanzate dalla ricorrente.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai CP_1 fini dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge CP_1 chiaramente che il pagamento dell'importo in favore della ricorrente è stato disposto il 07.03.2025 data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario (04.12.2024).
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della CP_1
pendenza del giudizio era inadempiente.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi stante l'attività difensiva svolta e con esclusione dell'attività istruttoria non tenutasi. Va disposta la distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 04.12.2024, nei confronti
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i CP_2
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali,
3 cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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