Art. 7.
Il conduttore di immobili a qualunque uso adibiti non ha diritto alla proroga e decade da essa, oltre che nei casi dell' art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 :
1° quando e' in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, anche se il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;
2° quando vi sia urgente ed improrogabile necessita' del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, ovvero per esercitare in esso, se non adibito ad uso di abitazione, la propria normale attivita';
3° quando il conduttore, se l'immobile e' destinato ad uso di abitazione, ha la residenza in un comune diverso o dispone di altra abitazione nello stesso comune, ovvero, se l'immobile e' destinato ad uso diverso dall'abitazione, ha cessato di svolgere l'attivita' alla quale serviva l' immobile stesso, salvo che per le presenti difficolta' sia stato costretto ad adibirlo a uso di abitazione.
Per le assegnazioni disposte dal Commissario governativo degli alloggi, quando questo cessa di funzionare, si applicano le norme del presente articolo;
la proroga non e' ammessa anche nei casi per i quali, a termini dell' art. 15, comma terzo, del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425 , si avrebbe la revoca dell' assegnazione.
Il conduttore di immobili a qualunque uso adibiti non ha diritto alla proroga e decade da essa, oltre che nei casi dell' art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 :
1° quando e' in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, anche se il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;
2° quando vi sia urgente ed improrogabile necessita' del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, ovvero per esercitare in esso, se non adibito ad uso di abitazione, la propria normale attivita';
3° quando il conduttore, se l'immobile e' destinato ad uso di abitazione, ha la residenza in un comune diverso o dispone di altra abitazione nello stesso comune, ovvero, se l'immobile e' destinato ad uso diverso dall'abitazione, ha cessato di svolgere l'attivita' alla quale serviva l' immobile stesso, salvo che per le presenti difficolta' sia stato costretto ad adibirlo a uso di abitazione.
Per le assegnazioni disposte dal Commissario governativo degli alloggi, quando questo cessa di funzionare, si applicano le norme del presente articolo;
la proroga non e' ammessa anche nei casi per i quali, a termini dell' art. 15, comma terzo, del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425 , si avrebbe la revoca dell' assegnazione.