Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2024, n. 21860
CASS
Sentenza 2 agosto 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione (Terza Sezione Civile) con sentenza n. 13429/2022, riguarda un ricorso avverso una decisione del Tribunale di Palermo in materia di esecuzione forzata e assegnazione immobiliare. La parte ricorrente, intervenuta nella procedura esecutiva, ha contestato la dichiarazione di inammissibilità della sua istanza di assegnazione dell'immobile pignorato, sostenendo che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 588 c.p.c. fosse di natura ordinatoria e non perentoria. Inoltre, ha argomentato che l'opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto produrre effetti anche sugli atti successivi, come il decreto di trasferimento.

Il giudice ha rigettato il ricorso, confermando la natura perentoria del termine di cui all'art. 588 c.p.c., ritenendo che la tardività dell'istanza avesse comportato la perdita della facoltà di chiedere l'assegnazione. Ha inoltre sottolineato che, anche se l'istanza fosse stata tempestiva, sarebbe stata inammissibile per mancanza del versamento delle somme necessarie a soddisfare i creditori di grado superiore. La Corte ha quindi argomentato che l'interpretazione sistematica e teleologica delle recenti riforme del processo esecutivo giustifica la perentorietà del termine, evidenziando l'importanza di garantire la certezza e l'efficienza della procedura esecutiva.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime3

Il creditore che proponga istanza ex art. 588 c.p.c. non è tenuto a depositare contestualmente le somme necessarie a soddisfare i creditori poziori, non essendovi alcuna previsione normativa che tanto preveda a pena di inammissibilità, né potendosi porre l'istante in una condizione deteriore rispetto ai terzi offerenti (tenuti al versamento della sola cauzione), tenuto conto che l'effettivo perfezionamento dell'assegnazione è subordinato alla verifica, in sede di gara, delle offerte d'acquisto eventualmente pervenute.

In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.

La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2024, n. 21860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21860
    Data del deposito : 2 agosto 2024

    Testo completo