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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa nn. 161/2022 + 1461/2022 + 1423/2022 R.G.
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Trapella CodiceFiscale_4
attori
(C.F. , (C.F. ) Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Parte_7 C.F._7
Lepera
attori
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_7
, (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._9 Parte_9 C.F._10
dall'Avv. Claudia Mandrioli
attori
e
(di seguito , in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Germana Villirillo P.IVA_1
convenuta
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo CP C.F._11
convenuto
in persona del Sindaco p.t. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2
dall'Avv. Salvatore Iannotta
convenuto e terzo chiamato (C.F. ) Controparte_4 C.F._12
convenuto contumace
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_5 C.F._13
Villirillo
convenuto
(C.F. ) CP_6 C.F._14
convenuto contumace
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_7 C.F._15
Germinara
nonché
HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Apa Parte_6
terza chiamata
(di seguito , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_8 CP_8
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini P.IVA_4
terza chiamata
nonché
(C.F. ), (C.F. ) Controparte_9 C.F._16 Parte_10 C.F._17
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Parte_11 C.F._18
Mancuso
interventori volontari
Il Giudice
scaduto il termine del 12 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 13 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 161/2022 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 1461/2022 R.G., cui è
stata riunita la causa iscritta al n. 1423/2022 R.G.
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Trapella CodiceFiscale_4
attori
(C.F. , (C.F. ) Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Parte_7 C.F._7
Lepera
attori
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_7
, (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._9 Parte_9 C.F._10
dall'Avv. Claudia Mandrioli
attori
e
(di seguito , in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Germana Villirillo P.IVA_1
convenuta
3 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo CP C.F._11
convenuto
in persona del Sindaco p.t. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2
dall'Avv. Salvatore Iannotta
convenuto e terzo chiamato
(C.F. ) Controparte_4 C.F._12
convenuto contumace
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_5 C.F._13
Villirillo
convenuto
(C.F. ) CP_6 C.F._14
convenuto contumace
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_7 C.F._15
Germinara
nonché
HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Apa
terza chiamata
(di seguito , in persona del legale rappresentante Controparte_10 CP_8
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini P.IVA_4
terza chiamata
nonché
(C.F. ), (C.F. ) Controparte_9 C.F._16 Parte_10 C.F._17
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Parte_11 C.F._18
Mancuso
interventori volontari
OGGETTO
Risarcimento danni promosso da congiunti
CONCLUSIONI
4 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 marzo
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164 - correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
5 1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato nel procedimento iscritto al n. 161/2022 R.G.,
[...]
, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t. , costui anche in proprio, CP_1 Controparte_4
, e al fine di sentirli Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza dell'evento occorso al loro congiunto Parte_12
Esponevano che: - il 5.4.2018 il era rimasto coinvolto in un incidente mortale, causato dal Pt_1
crollo del muro di contenimento, mentre, nello svolgimento dell'attività per conto della CP_1 era intento ad effettuare lavori presso il cantiere sito nel Comune di all'intersezione di Via _3
Poseidonia e Viale GN GR;
- dovevano ritenersi sussistenti i profili di responsabilità civile dei convenuti in ragione dell'inosservanza della normativa antinfortunistica discendente dall'art 2087 c.c.
e dal d.lgs. 81/2008, concretatasi nella mancata messa in sicurezza del cantiere, nell'inosservanza degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratore e nella inadeguatezza dei PSC e POS redatti.
Si costituiva la la quale: preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata CP_1
sia della HDI Assicurazioni, per esserne manlevata e sia del asseritamente Controparte_3
responsabile del fatto in via concorrente con e ex art. 2051 c.c.; Controparte_7 CP
nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva , contestando a vario titolo quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP
della domanda.
Si costituiva , chiedendo a vario titolo il rigetto della domanda. Controparte_5
Si costituiva il quale: preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato a Controparte_7 chiamare in causa sia la , per esserne manlevato e sia il Controparte_8 _3
ritenuto responsabile in via concorrente;
nel merito, contestava a vario titolo la domanda,
[...]
chiedendone il rigetto.
Si costituiva la HDI Assicurazioni S.p.A., associandosi alle difese della CP_1
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza Controparte_3
di profili di responsabilità allo stesso addebitabili e chiedendo il rigetto della domanda.
Non si costituivano e Controparte_4 CP_6
Con comparsa ritualmente depositata, e , Controparte_9 Parte_10 Parte_11
in qualità di moglie e figli del de cuius spiegavano intervento volontario ex art. 105 Parte_12
6 c.p.c., chiedendo la condanna dei suddetti convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza dell'evento in questione.
Con atto di citazione ritualmente notificato nel procedimento iscritto al n. 1461/2022 R.G., Pt_5
e convenivano in giudizio la il
[...] Parte_6 Parte_7 CP_1 [...]
e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali e _3 CP
patrimoniali patiti iure proprio nonché dei danni patiti iure hereditatis in conseguenza dell'evento occorso al loro congiunto . Persona_1
Esponevano che: - il 5.4.2018 il era rimasto coinvolto in un incidente, causato dal crollo del Pt_7
muro di contenimento, mentre, nello svolgimento dell'attività per conto della era intento CP_1 ad effettuare lavori presso il cantiere sito nel Comune di all'intersezione di Via Poseidonia _3
e Viale GN GR;
- ricoverato presso l'Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, il Pt_7
era deceduto il 9.5.2018; - dovevano ritenersi sussistenti i profili di responsabilità civile dei convenuti in ragione dell'inosservanza della normativa antinfortunistica discendente dall'art 2087 c.c. e dal d.lgs.
81/2008, concretatasi nella mancata messa in sicurezza del cantiere, nell'inosservanza degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratore e nella inadeguatezza dei PSC e POS redatti.
Si costituiva la la quale: preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata CP_1
della HDI Assicurazioni, da cui chiedeva di essere manlevata;
nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva , contestando a vario titolo quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP
della domanda.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda.
Si costituiva la HDI Assicurazioni, associandosi alle difese della CP_1
Con ordinanza del 28.6.2023, il Tribunale, rilevata la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, disponeva ex art. 274 la riunione al procedimento iscritto al n.
161/2022 R.G. di quello iscritto al n. 1461/2022 R.G..
Con atto di citazione ritualmente notificato nel procedimento iscritto al n. 1423/2022 R.G., Pt_8
, e convenivano in giudizio la il
[...] Parte_7 Parte_9 CP_1 [...]
e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali _3 CP
iure proprio in conseguenza dell'evento occorso al loro congiunto . Persona_1
Esponevano che: - il 5.4.2018 il era rimasto coinvolto in un incidente, causato dal crollo del Pt_7
muro di contenimento, mentre, nello svolgimento dell'attività per conto della era intento CP_1 ad effettuare lavori presso il cantiere sito nel Comune di all'intersezione di Via Poseidonia _3
e Viale GN GR;
- ricoverato presso l'Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, il Pt_7
7 decedeva il 9.5.2018; - dovevano ritenersi sussistenti i profili di responsabilità civile dei convenuti in ragione dell'inosservanza della normativa antinfortunistica discendete dall'art 2087 c.c. e dal d.lgs.
81/2008, concretatasi nella mancata messa in sicurezza del cantiere, nell'inosservanza degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratore e nella inadeguatezza dei PSC e POS redatti.
Si costituiva la la quale: preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata CP_1
della HDI Assicurazioni, da cui chiedeva di essere manlevata;
nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva , contestando a vario titolo quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP
della domanda.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza Controparte_3
di profili di responsabilità allo stesso addebitabili e chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva la HDI Assicurazioni, associandosi alle difese di CP_1
Assegna la causa allo scrivente, con ordinanza del 17.5.2024, il Tribunale, rilevata la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti, disponeva ex art. 274 la riunione ai procedimenti già riuniti iscritti ai nn. 161/2022 R.G. e 1461/2022 R.G. di quello iscritto al nl.
1423/2022 R.G..
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa ex art. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per note conclusive e note scritte.
3. IN VIA PRELIMINARE.
3.1. Vanno, innanzitutto, dichiarati contumaci e i quali, pur Controparte_4 CP_6
ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
3.2. Si premette poi che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.3. Va, ancora, premesso che l'intervento volontario spiegato in giudizio deve ritenersi ammissibile, vigendo nel processo ordinario di cognizione la regola della possibilità per i terzi di intervenire volontariamente in giudizio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (secondo la formulazione della norma contenuta nell'art. 268 c.p.c., applicabile ratione temporis), accettando il procedimento nello stato in cui si trova, pur potendo formulare anche domande nuove ed essendo di conseguenza "autorizzati" dal codice di rito ad effettuare la relativa attività assertiva (cfr. Cass. Civ.
n. 25798/2015).
3.4. Va, infine, premesso che la presente controversia è stata promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per sinistro occorso in costanza di lavoro, tipologia di controversia in relazione alla quale la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire, a risoluzione di un contrasto manifestatosi sul
8 punto, che va ricondotta all'azione aquiliana ed è quindi devoluta al giudice ordinario e non a quello del lavoro (ex multis Cass. 17761/2014; Cass. 3650/2006; Cass. 20355/2005).
4. NEL MERITO.
4.1. Le domande sono fondate per quanto di ragione e vanno accolte nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, precisare che gli istanti hanno adeguatamente provato la dinamica dell'infortunio occorso a e , fatto costitutivo della propria domanda, Parte_12 Persona_1
e del nesso di causalità materiale tra il danno-evento e lo svolgimento dell'attività lavorativa, alla luce della ricostruzione operata in sede penale.
Sul punto, va osservato, in termini generali, che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n.
9099/2012, Cass. n. 5440/201) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr.
Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n.
4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987).
Non è facile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, poiché alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora,
l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di ctu).
9 Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano le produzioni documentali già avvenute nel giudizio penale, come gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletati in altri giudizi, le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, nonché le perizie acquisite nel corso di altro processo tra le stesse o anche tra altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n.
8585/1999, Cass. n. 16069/2001).
Tanto premesso, ai fini decisori assume sicuro rilievo la documentazione prodotta agli atti e, in particolar modo:
- la perizia del Prof. Ing. espletata nell'ambito del proc. pen. n. 1018/2018 r.g.n.r. Persona_2
nei confronti degli imputati ed odierni convenuti , , e CP_4 CP_5 CP_6 CP CP_7
redatta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi;
- la sentenza n. 1537/2023, emessa dal Tribunale di Crotone in composizione monocratica, ad esito di giudizio dibattimentale nell'ambito del suindicato procedimento penale - a cui era stato riunito il proc. pen. n. 1696/2019 r.g.n.r. - di assoluzione del e del e di condanna del CP_5 CP_7
, dello e del per il reato loro ascritto;
CP_4 CP_6 CP
- gli atti delle indagini preliminari ed i verbali delle udienze relative al suddetto procedimento penale, con le relative dichiarazioni dei testimoni escussi, sottoposte al vaglio critico del dibattimento penale;
- la sentenza emessa il 30.3.2022 dal Tribunale di Crotone nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 2450/2019 r.g. nei confronti della del e di in CP_1 Controparte_3 CP relazione all'infortunio mortale de quo, che ha coinvolto anche un terzo lavoratore.
Tali documenti, inerenti agli stessi fatti oggetto del presente giudizio, assurgono a valore di prove atipiche dotate di un sufficiente grado di attendibilità ai fini del convincimento del Giudicante.
Tanto precisato, costituisce circostanza provata per tabulas che, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate dagli attori, e stavano espletando, insieme al collega Parte_12 Persona_1 [...]
, le incombenze affidate loro dal datore di lavoro. Persona_3
Allo stesso modo costituiscono circostanze dimostrate in via documentale il verificarsi dell'infortunio nello svolgimento dell'attività lavorativa e la dinamica del fatto.
Gli agenti intervenuti hanno infatti accertato che “il muro di contenimento della larghezza di circa
30 cm, altezza circa mt 3 e della lunghezza di mt 15,60, crollava improvvisamente”.
Orbene, secondo il prevalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra tante, Cass. civ.,
27.10.2008, n. 25842; Cass. civ., 9.09.2008, n. 22662), il rapporto degli agenti, pur costituendo piena prova, fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e dei soli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza, per quel che concerne "le altre circostanze di
10 fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, […], per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria".
Nel caso di specie, la suddetta ricostruzione trova il conforto delle dichiarazioni, a sommarie informazioni, rese da , il quale ha confermato che nelle circostanze di tempo e di Testimone_1 luogo allegate dagli istanti stava “eseguendo lavori, con il bob cat, consistenti nella pulizia intorno alle palificazioni affogate nel terreno” e che “nei pressi dei suddetti pali vi erano i colleghi di lavoro
e che eseguivano, con l'ausilio di e Parte_12 Persona_4 Persona_1 Pt_13
un lavoro più accurato intorno ai pali […] posizionati a circa 1 mt e ½ da muro di Pt_14 contenimento” quando ha “visto crollare parte del muro di contenimento che si abbatteva sui 3 lavoratori”.
Tale ricostruzione è rimasta, infine, incontestata nel presente giudizio, di talché in ragione di tutto quanto testé dedotto, deve ritenersi provato l'infortunio dei lavoratori e così come Pt_1 Pt_7
prospettato dagli istanti e nei termini che si andranno di seguito ad esporre.
4.2. Ai fini decisori le posizioni dei convenuti devono essere esaminate singolarmente:
- CP_1
La responsabilità della emerge, innanzitutto, in virtù di un chiaro riscontro oggettivo, CP_1
risultante dalla sentenza penale n. 1537/2023 (sopra citata) di condanna del legale rappresentante della società per il reato di omicidio colposo in danno (anche) di e . Parte_12 Persona_1
Ed invero, l'accertamento relativo alla sussistenza di un'ipotesi di reato a carico del legale rappresentante integra - sia sul piano oggettivo della condotta omissiva che su quello soggettivo stante la natura colposa della medesima - gli estremi dell'accertamento dell'effettiva responsabilità ex art. 2087 c.c. della società datrice di lavoro, che non è terzo rispetto alla nozione di datore di lavoro stante il principio di immedesimazione organica tra persona giuridica e legale rappresentante.
Tanto premesso, la società, in qualità di ditta appaltatrice ove furono eseguiti gli scavi, è chiamata a rispondere innanzitutto ai sensi dell'art. 2050 c.c..
Non vi è dubbio, infatti, che l'attività edilizia, soprattutto quando comporta rilevanti opere di trasformazione, di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma (Cass. Civ.
n. 1954/2003; Cass. Civ. n. 6739/1988; Trib. Roma 23.3.2011).
Il carattere della pericolosità di un'attività edilizia, inoltre, è stato ritenuto ravvisabile non solo nel caso di cantiere attivo, ma anche se questo è inattivo (Cass. Civ. n. 11452/1995); è considerata pericolosa, poi, l'attività edilizia che per le attrezzature, impalcature, ponteggi ed i macchinari
(escavatrici, betoniere, ruspe, ecc.) utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di particolare
11 prudenza al fine di evitare danni a persone o a cose (Cass. Civ. n. 6739/1988; Cass. Civ. n.
8304/1987).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che l'infortunio in oggetto è avvenuto in occasione dei lavori appaltati alla aventi ad oggetto CP_1
l'allargamento e la modifica della sede stradale esistente con realizzazione di spazi pedonali pavimentati e percorsi pedonali, murature di contenimento, aree di parcheggio e sosta e realizzazione di sottoservizi.
Tali circostanze, oltre che pacificamente ammesse dalle parti in causa, trovano riscontro documentale nello stesso progetto esecutivo in atti che, tra le altre cose, contempla “la realizzazione di:
- Demolizione manufatti e pavimenti esistenti
- Scavo di sbancamento
- Fondazione stradale
- Opere idrauliche per il convogliamento delle acque di scolo”.
Inoltre, per come riferito dal lavoratore e sopra riportato, nelle specifiche circostanze di CP_5 tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro in oggetto, era in uso l'escavatore (cfr. dichiarazioni rese a s.i.t., secondo cui al momento del fatto, il lavoratore stava “eseguendo lavori, con il bob cat, consistenti nella pulizia intorno alle palificazioni affogate nel terreno”).
Tale circostanza, anch'essa rimasta incontestata, trova infine ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da il quale ha precisato che al momento del sinistro, i CP_6 lavoratori coinvolti “stavano eseguendo la pulizia tra i pali realizzati […] per il livellamento […] con il mezzo meccanico 'BobCat'”.
Infine, è stata fornita prova documentale della notevole estensione dell'attività svolta dalla ditta convenuta, in occasione della quale sono rimasti coinvolti nel sinistro de quo il e il Pt_1 Pt_7 atteso che, come da rilievi degli organi accertatori, “il Cantiere edile per la realizzazione delle opere pubbliche 'Riqualificazione Urbana Litorale Sud – tratto Cimitero-Irto', in si sviluppa a _3 partire dall'intersezione di Via Poseidonia e Viale GN Graecia e prosegue lungo lo stesso Viale fino all'inizio del 'Lido San Leonardo', per un tratto di circa metri lineari 200 (duecento)”.
Tanto premesso, si rammenta che la disciplina normativa in esame prevede una presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività, vincibile soltanto attraverso la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel caso di specie, lungi dall'aver fornito tale prova liberatoria, la condotta dell'impresa costruttrice
(consistita, come sopra evidenziato, nell'esecuzione di delicati lavori di scavo, di pulizia e di allargamento della sede stradale esistente) ha rivestito un ruolo determinante nella causazione dell'evento e quindi del danno.
12 Va osservato, infatti, che l'applicabilità della norma in oggetto postula solo l'accertamento del fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'esercizio di una attività pericolosa e, pertanto, non esige la dimostrazione del nesso eziologico tra un fatto specifico imputabile all'agente e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente l'accertamento di tale nesso tra l'evento dannoso ed il generico esercizio dell'attività pericolosa (Cass. 5799/1980).
È, quindi, compito del giudice considerare se l'evento lesivo si ponga come probabile conseguenza dell'attività pericolosa (Cass. 4710/1991).
La sussistenza di tale profilo eziologico deve essere valutata alla stregua dei seguenti consolidati principi: “1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento
(dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso”
(v. Cass. 20904/2013).
Sul piano probatorio, occorre pertanto accertare il collegamento del danno-evento con il carattere rischioso dell'attività espletata in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del dell'attività lavorativa espletata si pone in relazione con l'evento secondo il criterio del “più probabile che non”.
Alla luce di ciò, nella disamina del profilo di causalità materiale occorrerà prescindere dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente (che attiene al profilo soggettivo dell'illecito che sarà di seguito specificamente valutato), così come si dovrà prescindere dalla disamina di ogni ulteriore causa ritenuta da parte convenuta produttiva dell'evento lamentato che sarà oggetto di successiva disamina.
A tal fine, pertanto, alla stregua del c.d. principio causale puro, il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del soggetto individuato come responsabile (ovverosia, nel caso di specie, la natura dell'attività esercitata dalla ditta
13 appaltatrice) “si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento” (Cass. 20904/2013).
Nel caso di specie, deve ritenersi assolto anche tale onere probatorio a carico delle parti attrici, essendo stata data dimostrazione che l'attività appaltata alla si è inserita nella serie CP_1
causale che ha condotto all'evento morte, in ragione del dimostrato rapporto di stretta sequenzialità tra il carattere pericoloso insito all'attività stessa e l'esito finale mortale ai danni del lavoratore.
Gli accertamenti peritali svolti in sede penale hanno infatti consentito di ritenere accertato, all'esito dell'articolato percorso scientifico e motivazionale, che “il collasso del muro nel tratto interessato non sia riconducibile alla spinta esercitata dal terrapieno e dai carichi insistenti al di sopra di esso, né a locali condizioni di decadimento dei terreni di fondazione.
Molto più verosimilmente, la scarsa qualità dei materiali costituenti il muro, unitamente all'assenza di una struttura di fondazione, in risposta ad una locale azione di scalzamento al piede e all'induzione di vibrazioni conseguenti alle operazioni in atto al momento del collasso, hanno determinato una condizione di perdita dell'equilibrio del muro stesso”.
L'individuazione tra le concause dell'evento mortale dell'azione lavorativa esercitata dalla ditta appaltatrice consente pertanto di ritenere, sul piano della causalità materiale, che il rapporto di lavoro si è inserite nella serie causale che ha portato e alla morte secondo il criterio Parte_12 Pt_7 del “più probabile che non”.
Peraltro, anche a voler prescindere dal suddetto regime agevolato di responsabilità discendente dall'ambito applicativo di cui all'art 2050 c.c., l'impresa convenuta rimane comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione delle regole di cautela la cui osservanza è lecito attendersi per l'esecuzione di tali lavori, sia quali precipitati logico applicativi discendenti dall'adempimento del dovere di diligenza ex art 1176 c.c. sia quali precipitati logico applicativi discendenti dall'adempimento dell'art 2087 c.c. e delle specifiche previsioni in materia di normativa antiinfortunistica, alla luce di quanto normativamente previsto dal d.lgs. 81/2008.
Priva di pregio è, infatti, la circostanza che il muro crollato non fosse specificamente oggetto dei lavori appaltati.
La suddetta questione non è idonea di per sé a ritenere connotata da diligenza o da osservanza delle normative antinfortunistiche la condotta di parte appaltatrice.
Per quel che concerne l'onere di diligenza esigibile dall'appaltatore, si rammenta infatti che al fine di non incorrere in responsabilità, è necessario che il costruttore consideri secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione.
14 Pertanto, sarebbe stato onere dell'odierna società appaltatrice adeguare, tramite l'analisi delle caratteristiche del muro in questione, i lavori da eseguire onde garantire la messa in sicurezza del cantiere da possibili vizi strutturali, a prescindere dal fatto che il muro in questione fosse interessato in via diretta dai lavori eseguiti.
Nella fattispecie in esame, costituisce circostanza pacificamente ammessa dalla stessa società appaltatrice, oltre che documentalmente riscontrata all'esito degli accertamenti intervenuti sui luoghi di causa, che il muro crollato “presenta delle evidenti ed enormi fessurazioni in linea verticale e cedimenti;
inoltre, tutto il muro non dà la percezione di un chiaro stato di stabilità anche per la consistenza dei materiali che a vista appare disomogenea”.
Inoltre, sempre per come riscontrato all'esito delle indagini penali, a tali difetti strutturali si aggiungono “le conseguenze che, le abbondanti piogge di stagione cadute nei giorni precedenti al crollo, aggravate dalla percorrenza di mezzi veicolanti, anche pesanti sulla via per Capocolonna senza limiti di carico, avevano creato al muro”.
Anche di tale dato fattuale è stato dato riscontro all'esito delle deduzioni difensive di parte convenuta, tenuto conto che i lavori in questione, proprio a causa delle condizioni metereologiche e del dissesto idrogeologico di cui era interessata la zona in questione, erano stati sospesi pochi mesi prima della verificazione dell'evento oggetto di causa.
Tutti questi elementi, uniti al fatto, documentalmente accertato, che le lavorazioni effettuate dalla ditta appaltatrice interessavano proprio la zona immediatamente antecedente il muro in questione
(atteso che in base agli elaborati progettuali dovevano realizzare un altro muro a distanza di 2,5 m. in parallelo a quello crollato) avrebbero reso esigibile a carico della ditta appaltatrice un più accurato studio delle condizioni geomorfologiche del terreno interessato dai lavori e di quelle strutturali del muro immediatamente adiacente il luogo di svolgimento dei lavori, con conseguente configurabilità di un comportamento colposo omissivo nella mancata messa in sicurezza del cantiere.
Sotto il profilo più specifico delle concrete condotte omesse discendenti dall'omessa messa in sicurezza del cantiere, è da ritenersi accertata, all'esito delle indagini svolte in sede penale, la CP_ violazione, a carico della convenuta degli artt. 96, comma 1 lett. g), 97 comma 1, 118 comma 2,
150 commi 1 e 2, 151 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 per non aver messo in sicurezza il cantiere, tramite puntellamento del muro al fine di evitarne il ribaltamento e per aver omesso qualsiasi previsione in merito in tema di sicurezza nei relativi documenti (PSC e POS).
Tali ultimi documenti, invero, si sono rivelati assolutamente inadeguati, di carattere meramente formale, limitandosi a ripetere le disposizioni di legge e degli allegati del d.lgs. 81 del 2008, senza scendere in un esame approfondito della platea di lavoro all'interno del cantiere e senza in alcun modo
15 prendere in considerazione il fatto di estremo rilievo ai fini che ci occupano: ossia la necessità di apportare tutte le cautele necessarie per prevenire il crollo del muro.
Deve, sul punto, ricordarsi che il d.lgs. n. 81 del 2008 ha disegnato un'efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli di prevenzione e di garanzia a tutte le figure apicali presenti nei cantieri mobili o temporanei, non esimendo dalla propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza alle norme di legge, sicché “le figure del coordinatore per la progettazione D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 4, e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ex art. 5, stesso D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori” (v. Cass. Pen. 1780/2014).
Resta quindi conforme al quadro normativo di riferimento, pur a fronte di un PSC del tutto inadeguato,
l'obbligo, gravante sull'impresa appaltatrice, di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza in particolare quanto alle previsioni concernenti il rischio specifico rappresentato dal crollo del muro e di assumere iniziative (quali, ad esempio, l'indire riunioni per individuare le misure atte ad impedire la situazione di pericolo prima della continuazione dei lavori) idonee a verificare il grado di consapevolezza dei diversi attori in merito al rischio derivante dalla presenza di un muro visivamente pericolante.
Niente di tutto ciò è stato fatto nel caso di specie, essendosi limitata parte convenuta, nel proprio atto, ad addossare le colpe alle altre figure professionali, senza nulla contestare in merito alle inadempienze concretamente lamentate da parte attrice e riscontrate all'esito delle indagini penali (cfr. verbale ispettivo in atti: “durante l'ispezione si è evidenziato la totale mancanza, lungo tutto il muro di contenimento della sede stradale, di sistemi di contenimento e/o puntellamento al fine di evitare eventuali crolli”).
Deve ritenersi altresì accertata, in capo alla società convenuta, anche l'inosservanza dei doveri di informazione e formazione del lavoratore, connessi all'operatività degli artt. 37 e 118 d.lgs. 81/2008.
Al riguardo, è affermazione costante della Suprema Corte quella secondo cui in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori (Cass. 22034/2018).
Quindi tale incombente non può ritenersi eluso per il solo fatto che il muro crollato non fosse oggetto specifico dei lavori di cantieri, posto che, per tutte le ragioni sopra esposte, in ogni caso la sua evidente
16 instabilità ha costituito una situazione di pericolo strettamente connessa all'attività espletata nelle immediate adiacenze dalla ditta appaltatrice.
Nel caso di specie, oltretutto, l'esigenza di un più pregnante obbligo di informazione e formazione in merito appare evidente all'esito dei riscontri effettuati dagli agenti intervenuti sul posto che, in sede di ispezione, hanno rilevato che “tale instabilità dei muri si era già riscontrata nella realizzazione di una scarpata lato strada in prossimità dell'inizio del cantiere lato sud, il muro preesistente alto circa mt. 1,60, già visibilmente fessurato, durante le fasi lavorative è crollato, costringendo la ditta a rimuovere e spostare i blocchi caduti”.
A fronte di un simile rischio l'attività di formazione e informazione non poteva certo ritenersi esclusa.
Tali incombenti non risultano essere stati espletati dalla società, che, alla luce di tutto quanto sopra, deve essere dichiarata responsabile per l'evento occorso.
- COMUNE DI _3
Va dichiarata altresì la responsabilità del sia ai sensi dell'art 2051 c.c., in qualità Controparte_3 di detentore del muro in prossimità del quale furono eseguiti i lavori appaltati e sia ai sensi dell'art
2043 c.c. in relazione alle specifiche cautele omesse.
Sotto il primo profilo, va detto che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n.
20427/2008).
Quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (arg. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (v. Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Tanto premesso, nel caso di specie, non può dubitarsi della situazione fattuale sopra indicata in capo all'odierna convenuta atteso che, costituisce circostanza incontestata che il muro crollato rientri nell'ambito di disponibilità giuridica e materiale dell'ente.
Tale relazione custodiale, inoltre, sussiste indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito i lavori, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti di questi.
In ossequio alla nozione ampia di custodia sopra riportata, per quel che concerne più specificamente il caso attenzionato, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato nel caso di appalto e/o di affidamento, in vario modo, di servizi e oneri manutentivi a soggetti terzi, non viene meno per il committente detentore del bene che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza (in tal senso: Cass. 17 aprile 2001 n. 5603).
17 Ed invero, come ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, “il committente, che ne sia proprietario
o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l'attività da porre in essere per
l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e
l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima” (Cass.
23442/2018).
Ed ancora: “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo”
(Cass. 11671/2018).
Nel caso di specie, alla luce di tutto quanto su esposto, non può pertanto dubitarsi della situazione fattuale sopra indicata in capo all'odierno ente convenuto, non rientrando il muro in questione, di contenimento del tratto stradale, nell'ambito oggettivo del contratto di appalto intercorso tra le parti e non essendo stato provato che il tratto stradale “contenuto” dal muro in oggetto fosse stato chiuso al transito pubblico.
Ciò detto, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (ossia quello della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in discorso.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 c.c., è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da
18 elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009)
Tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia.
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi siano riconducibili alla potenzialità dannosa indubitabilmente esistente nel muro in questione, in ragione degli acclarati inadempimenti sia nella progettazione dello stesso sia nella sua manutenzione, per tutte le ragioni analiticamente indicate all'esito dell'attività peritale eseguita nel corso delle indagini penali.
Le indagini penali hanno infatti riscontrato “la completa assenza di fondazioni. I materiali costituenti, già all'atto dei sopralluoghi, sono apparsi visivamente friabili con inerti di forma arrotondata che, nella globalità, diminuiscono la resistenza del materiale. Le modalità esecutive risentono delle tecniche dell'epoca: getti di calcestruzzo eseguiti a strati, per fasce orizzontali, in tempi successivi senza accorgimenti atti all'eliminazione delle riprese di getto. La separazione tra un getto e il successivo sono rinvenibili nei conci del muro collassato, come rinvenuti a terra. Le prove sui campioni di calcestruzzo confermano le scarse resistenze del calcestruzzo stesso ed evidenziano, altresì, la non omogeneità dei conglomerati cementizi. Si hanno, di fatto, sulle varie zone di prelievo
[…] resistenze differenti ed alternate tra campioni prelevati in testa e al piede del muro. Circostanze queste che evidenziano la disomogeneità nelle modalità di confezionamento e getto del calcestruzzo”.
In questo contesto, non risulta provato alcun caso fortuito idoneo ad escludere i profili oggettivi di responsabilità discendenti dall'art 2051 c.c.
Con riferimento agli eventi atmosferici di enorme portata verificatisi in quel periodo, in particolare, si rileva che tali episodi, pur eccezionali nella loro portata, non appaiono idonei a scriminare giuridicamente il custode per le responsabilità sopra evidenziate.
19 Ed invero, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “la pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forma maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (Cass. 5877/2016).
Sulla scorta del suddetto insegnamento, è stato pertanto statuito che un evento temporalesco di particolare forza, intensità e persistenza, tale da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare gli estremi del caso fortuito solo a condizione che “si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se l'ente preposto avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attività ed alle regole dell'arte conformi alle comuni norme di diligenza
e prudenza, a contenere la furia delle acque” (Cass. 5877/2016).
Pertanto, in tema di cose in custodia, spetta al l'onere di provare non solo l'effettivo _3
accadimento della pioggia eccezionale, ma anche l'impossibilità di porvi rimedio anche nel caso in cui le opere individuate come causalmente produttive del pregiudizio lamentato fossero stato realizzate e mantenute a regola d'arte, onere non assolto dal _3
Peraltro, la comprovata verificazione di tali eventi anche in periodi antecedenti il periodo oggetto del presente giudizio priva l'evento atmosferico anche del carattere di imprevedibilità.
A questo profilo di responsabilità si aggiunge, a carico del la responsabilità ex Controparte_3
art 2043 c.c, potendo venire in rilievo una corresponsabilità del committente, da affiancarsi a quella dell'appaltatore, in caso di specifiche violazioni di regole di cautela (Cass. 1234/2016).
Nel caso di specie, per come sopra dedotto, l'accertata grave inadeguatezza, al caso concreto, sia del
POS che del PSC rende evidente la sicura corresponsabilità del quale ente Controparte_3 committente, nella causazione dell'evento de quo.
Né il può essere esonerato da tale tipo di responsabilità in forza di quanto pattuito dall'art. _3
10 del contratto intercorso con la ditta appaltatrice.
Secondo tale pattuizione, “l'impresa assume la responsabilità dei danni a persone e cose sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il da _3 ogni responsabilità al riguardo”.
Si rammenta infatti, per come già compiutamente motivato con riferimento alla posizione della ditta appaltatrice, che il committente è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali, come quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4,
n. 37738 del 2013).
20 Ne consegue che “ove i lavori si svolgano nello stesso ambiente, non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità anche a quest'ultimo dell'organizzazione del cantiere, sussiste la responsabilità sia dell'appaltante che dell'appaltatore in relazione agli obblighi antinfortunistici … la clausola di esonero di responsabilità del committente contenuta nel contratto
d'appalto non può assumere rilievo al fine di escludere la sua responsabilità penale per l'infortunio occorso a un lavoratore dipendente dall'appaltatore, perché gli obblighi di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a carico del committente e dell'appaltatore sono previsti da norme di diritto pubblico che non possono essere derogate” (Cass. 38845/2019).
Sicché il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure di prevenzione e risponde dell'evento lesivo allorché quest'ultimo si ricolleghi causalmente anche alla sua colposa omissione, come avviene, ad esempio, quando egli abbia consentito l'espletamento del lavoro in presenza di situazioni di fatto pericolose.
Nel caso di specie, la pericolosità sopra evidenziata del muro di contenimento in questione, posto nelle immediate adiacenze del cantiere e già sussistente prima dell'inizio dei lavori, non può, alla luce dei principi su richiamati, comportare una deroga alla osservanza anche da parte dell'ente committente della normativa antiinfortunistica in questione.
Ne consegue che l'evento in oggetto è da ritenersi causalmente riconducibile ad una sua colpevole omissione, tenuto conto che l'inadeguatezza delle misure precauzionali, sia in astratto (per quel che concerne la totale assenza di previsione nel PSC e nel POS del rischio di crollo del muro di contenimento), sia in concreto (per quel che concerne l'inesistenza di qualsivoglia sistema di puntellamento del muro in questione), è immediatamente percepibile, da parte dell'ente comunale, senza particolari indagini tecniche, tenuto conto dell'evidente situazione di pericolo manifestatasi anche nella fase esecutiva dei lavori.
- IN GI.
deve ritenersi corresponsabile dell'evento de quo, ex art 2043 c.c., sia in qualità di CP
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione sia in qualità Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Sul punto importa, innanzitutto, rammentare che precipuo compito del coordinatore per la progettazione è, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, art. 91, quello di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del medesimo decreto legislativo, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV. Il PSC deve contenere: a) l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi;
b) le misure di prevenzione dei rischi risultanti
21 dalla presenza simultanea o successiva di plurime imprese ovvero, laddove previsto, di lavoratori autonomi;
c) la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Al coordinatore per l'esecuzione invece, la cui posizione di garanzia si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettano, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;
b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e nella verifica dell'adeguamento delle imprese esecutrici ai rispettivi POS (v. tra tante Cass. n. 45862 del 14.9.2017).
Pertanto, l'area del rischio che grava sul CSP e sul CSE ai sensi del disposto dell'allegato XV, dal piano di sicurezza e coordinamento si estende: ai rischi connessi all'area di cantiere (punto 2.2.1.); rischi connessi all'organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.); ai rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da interferenze (punto 2.2.3.).
Essa non va confusa con quella strettamente operativa propria del datore di lavoro e delle figure che da esso ricevono poteri e doveri, quali il dirigente ed il preposto che, pertanto, attiene al rischio specifico della singola lavorazione effettuata.
Nel caso di specie, alla luce della perizia in atti è emerso che “non è stata eseguita la valutazione del rischio sulla possibile interferenza tra le lavorazioni previste (esecuzione di pali trivellati) e le preesistenze in situ (muri di contenimento, basamenti e altri fattori esterni), nonostante le seguenti circostanze:
- La non trascurabile distanza – circa 2,50 metri – tra i muri esistenti e la posizione dei pali in costruzione;
- La presenza del basamento che necessitava forzatamente di demolizione sia per la realizzazione della palificata (operazione circoscritta), sia per la realizzazione della relativa trave di collegamento
(operazione senza interruzione di continuità);
- Le vibrazioni indotte dalle lavorazioni sulle opere esistenti (perforazione/demolizione basamento esistente, trivellazione pali, demolizione testa pali, attività mezzi di cantiere)”.
Inoltre, è stato altresì riscontrato che “dalla 'Relazione illustrativa e tecnica' si rileva che 'il muro di contenimento della strada necessita di interventi consistenti anche in rapporto ai processi di erosione in atto' e inoltre tra gli 'Obiettivi di intervento' della citata relazione, si evidenzia il 'consolidamento del muro di contenimento della strada'. Con ciò si vuole evidenziare che i problemi di sicurezza legati
22 alle precarie condizioni statiche dei muri erano evidentemente note, ma nessuna valutazione del rischio è stata attuata, nessuna indicazione è stata riportata nel PSC”.
Orbene, è chiaro che l'individuazione di aree non praticabili o comunque non sicure all'interno dell'area di cantiere rientrava negli obblighi di colui che ne deve pianificare l'organizzazione, ciò inerendo allo "spazio" all'interno del quale insiste il cantiere che, per l'appunto, si estende proprio fino al muro in questione. E', infatti, l'Allegato XV al punto 2.2.1., che disciplina i contenuti minimi del PSC, che alla lett. c) stabilisce l'obbligo di redigere una relazione concernente "l'individuazione
l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere oltre a quelli relativi alle lavorazioni ed alle loro interferenze".
Sicché era senz'altro esigibile da parte del Coordinatore per la sicurezza la previsione del rischio per l'area del cantiere derivante dalla presenza di un muro, insistente nell'area stessa, come quello del caso di specie, già accertato come pericolante.
E' pertanto evidente che, ove fosse stato previsto tale rischio nell'organizzazione dello spazio del cantiere, il crollo del muro non avrebbe cagionato la morte dei lavoratori.
- SPINA GIUSEPPE.
Responsabile per l'evento occorso è anche CP_6
Occorre muovere dalle responsabilità riferibili allo stesso nella qualità di responsabile del cantiere.
È noto che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, devono annoverarsi anche il direttore tecnico ed il "capo cantiere", figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto (v. Cass.
n. 39606/2007).
Pertanto, una volta individuata nel capo cantiere una figura corrispondente a quella del preposto, occorre osservare che, sempre secondo i pacifici indirizzi giurisprudenziali in materia, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.
Incombe, in sostanza, su tale figura di preposto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.
Deve, altresì, precisarsi che ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 si definisce preposto la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
23 In virtù di tale posizione, dunque, il preposto, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81/08, è chiamato, tra le altre cose, a vigilare e sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, ad intervenire, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e alle direttive impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti;
ad informare, al più presto, i lavoratori laddove insorga un rischio grave ed imminente del rischio stesso e delle eventuali misure adottate o da adottare e a segnalare al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni altra situazione di pericolo che possa insorgere di cui venga a conoscenza.
Orbene, per verificare nello specifico se lo abbia disatteso il dovere di vigilanza che gli CP_6
incombeva a fronte di operazioni, affidate agli operai del cantiere, sicuramente pericolose, occorre verificare innanzitutto il suo grado di conoscenza della rischiosità di dette operazioni, e quindi verificare se, a fronte di ciò, sia stata o meno prestata adeguata attività di controllo.
Orbene, muovendo dalla dinamica degli eventi, come documentalmente ricostruita, deve ritenersi che egli, pienamente consapevole della pericolosità dell'operazione, abbia omesso di prestare la necessaria vigilanza: la quale, come detto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte consiste, per il capo cantiere, nel verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.
Nella fattispecie concreta, va ricordato, come già evidenziato, che il 5.4.2018 crollava il muro sito in
Viale GN GR (lungo circa 16.70 metri, altro circa 3 metri e largo circa 40 cm) mediante ribaltamento e, sotto le macerie, si rinvenivano i corpi senza vita dei due operai, e Parte_12
ed il corpo del terzo operaio, , che decedeva successivamente Persona_5 Persona_1
(in data 9.5.2018), i quali dovendo realizzare un nuovo muro, parallelo a quello crollato, onde consentire l'allargamento della sede stradale, dallo stesso distante circa 2, 5 metri, stavano realizzando i c.d. lavori di fondazione.
Nella specie, i lavoratori avevano trivellato il basamento accostato al muro crollato e creato i buchi per l'inserimento dei pali, rimuovendo il basamento tra un foro e l'altro e asportando il terreno fino a circa 70 cm di profondità e stavano ripulendo l'area per realizzare la c.d. trave di coronamento che doveva congiungere le teste dei pali per la realizzazione del nuovo muro;
operazioni queste ultime
(demolizione del basamento e asportazione del terreno non esplicitamente previste nel PSC e nel
POS).
In altri termini, si stava effettuando l'allargamento della sede stradale mediante la realizzazione di un muro in calcestruzzo armato, fondato su pali (di un diametro di circa 70 cm) e tali pali venivano apposti trivellando in basamento, demolendolo -almeno nella parte intercorrente tra un foro e l'altro- ed asportando del terreno sottostante.
24 Le emergenze processuali hanno consentito di acclarare che il muro crollato era privo di fondazioni, non armato e realizzato in maniera disomogeneo.
Quanto alle cause del crollo del muro la perizia penale ha permesso di accertare che “tali evidenze permettono di poter affermare che il crollo del muro è avvenuto per ribaltamento alla base. Aver rimosso il basamento di circa 30 cm di spessore che contrastava il muro al piede, aver abbassato il piano di imposta di ulteriori 40 cm circa togliendo lo strato di terreno al di sotto del basamento stesso, nonché aver demolito i muri trasversali degradanti verso la spiaggia, ha compromesso il precario equilibrio statico del muro stesso che, come rilevato, era anche privo di fondazioni … e presentava un paramento esterno pressoché verticale. È stata, quindi, sufficiente una minima causa perturbativa, come ad esempio le vibrazioni indotte da un mezzo di cantiere, ovvero una zona maggiormente scavata al piede, già scalzata per la rimozione del basamento, per provocarne rovinosamente il ribaltamento”.
Il preposto, capocantiere, era tenuto ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 81/08 a contribuire CP_6 all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed obbligato ad astenersi dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che potessero compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori, oltre che a segnalare eventuali situazioni di pericolo grave ed imminente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81 cit..
Dunque, in assenza di una previsione delle richiamate lavorazioni — poi accertate essere causa del Cont crollo del muro — tanto nel PSC quanto nel non avrebbe in alcun modo dovuto procedere alla realizzazione delle stesse, ma sospendere le attività e informare prontamente il progettista ed il datore di lavoro ed attendere indicazioni in merito all'opportunità di procedere a tali lavorazioni, alle modalità e ad eventuali presidi di protezione individuale e collettiva.
Tali lavorazioni consistevano nella realizzazione di un nuovo muro, in calcestruzzo non armato parallelo a quello esistente (da erigersi ad una distanza di circa 2,50 metri), le cui fondazioni dovevano essere realizzate mediante palificazione, posta in essere mediante perforazione del basamento, demolizione dello stesso e parziale asportazione del terreno sottostante.
Nel POS, tuttavia, come emerge anche dalla perizia, non vi è alcuna valutazione del rischio (alla stessa stregua dell'omessa valutazione del rischio contenuta nel PSC), non è stata prevista nessuna procedura complementare e di dettaglio, né sono state prese in considerazione le possibili interferenze tra le lavorazioni e i muri esistenti ricadenti all'interno dell'area del cantiere.
La valutazione del rischio per questa lavorazione, come detto, non è stata efficacemente effettuata né dal datore di lavoro (soggetto principale), né dagli altri soggetti di supporto, quali SP o altri consulenti esterni eventualmente incaricati e, nonostante dalla lettura delle tavole progettuali
25 emergesse implicitamente la necessità di effettuare tali lavorazioni, le stesse non erano esplicitamente contemplate in alcuno dei due documenti.
Dunque, in assenza di siffatta espressa previsione e della relativa valutazione dei rischi, il preposto, capocantiere, in osservanza al generale obbligo di astenersi dal tenere condotte ed CP_6
effettuare operazioni non previste e che potrebbero compromettere la propria o altrui incolumità, non avrebbe dovuto procedere ad effettuare le richiamate lavorazioni di rimozione del basamento ed asportazione del terreno.
Relativamente alla necessità di demolire il basamento si è già evidenziato che la stessa, pur non espressamente prevista nel PSC, era implicitamente resa necessaria dalla determinazione della quota progettuale. In altri termini, per rispettare la quota progettuale e realizzare l'opera conformemente a quanto previsto nel progetto per realizzare la c.d. trave di coronamento tra le teste dei pali si doveva necessariamente demolire il basamento, almeno tra un foro e l'altro, e asportare il terreno sottostante.
Dunque, a fronte della necessità di demolire il basamento per rispettare la quota progettuale,
[...]
in assenza di una siffatta previsione nel PSC e nel POS, avrebbe dovuto innanzitutto CP_6
evidenziare la circostanza al progettista ed al datore di lavoro ed avrebbe dovuto attendere loro indicazioni in merito anche ad eventuali presidi di protezione individuale e collettiva da adottare.
In particolare, poiché si doveva demolire il basamento accostato al muro e dovevano essere fatti dei fori per inserire i pali di fondazione mediante trivellazione, con rimozione del basamento e trivellazione oltre che asportazione del terreno e tali lavorazioni, ad eccezione delle trivellazioni, non erano contemplate nel PSC e nel POS, l'imputato avrebbe dovuto sospendere i lavori ed interfacciarsi prima con il CSP e con il datore di lavoro.
Orbene, deve rilevarsi che la perizia ha evidenziato l'omessa analisi nel POS, oltre che nel PSC, dunque ascrivibile al e al , del muro crollato quale elemento del cantiere, nonché CP_4 CP
l'omessa analisi dell'interferenza che le lavorazioni avrebbero avuto rispetto agli elementi del cantiere tra cui il basamento, analisi che, laddove espletata, avrebbe condotto ad un'adeguata valutazione dei rischi in quanto, una volta accertato che il muro in questione era in calcestruzzo non armato e privo di fondazioni, si sarebbe determinato correttamente il rischio che le lavorazioni che dovevano effettuarsi potevano rappresentare per la stabilità del muro stesso, considerato che si andava a lavorare sul basamento allo stesso accostato (per quanto non sottostante al muro, ma comunque accostato ad esso) e, dunque, si sarebbero adottate idonee misure di protezione e prevenzione, quali, ad esempio, la scelta di puntellare il muro, ovvero impedire ai lavoratori di lavorare ad una distanza inferiore ai tre metri dal muro crollato.
La fonte del predetto obbligo di astensione emerge - si ribadisce - dall'art. 20 coma 2 lett. g) del d.lgs.
81/08.
26 Per quanto concerne la sussistenza del nesso causale, poi, il principio della preponderanza dell'evidenza impone di ritenere che se si fosse astenuto dal realizzare lavorazioni non previste, CP_6
l'evento non si sarebbe verificato.
Di qui il convincimento dello scrivente circa la responsabilità dello per l'evento lesivo per cui CP_6
è causa.
- . Controparte_5
Alcun profilo di responsabilità è ravvisabile in capo a , quale Dirigente e Controparte_5
Procuratore della a cui venivano conferiti specifici poteri in materia di vigilanza e di CP_1
organizzazione del lavoro, nonché quale soggetto che si recava ciclicamente presso il cantiere impartendo ordini ai lavoratori.
Ed invero, emerge per tabulas che il fosse procuratore della società con poteri di ordinaria CP_5 amministrazione, tra i quali figuravano “assicurare lo svolgimento dell'attività nella piena osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, antinfortunistica, previdenziale, in particolare, promuoverà quanto si renderà necessario per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.gs. n. 626/ 1994 e successive modificazioni, con la facoltà di avvalersi, se necessario, di consulenti e professionisti esterni”.
In forza dell'art. 2209 c.c. per procuratore deve intendersi colui il quale, in base a un rapporto continuativo, abbia il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non rivestendo la qualifica di preposto.
Dall'istruttoria del processo penale nonché dalla perizia è emerso che nel verbale di SIT del
18.4.2018, lo stesso Geom. si definiva “... istitore della società”, ossia colui che Controparte_5
è preposto, dal titolare (preponente), all'esercizio di un'impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa, con funzioni direttive e come rappresentante generale dell'imprenditore.
Nel diritto civile, l'istitore è colui che ha la qualifica di dirigente preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
Tuttavia, occorre rilevare che, oltre che dal predetto verbale di SIT, la qualifica di preposto non emerge da nessun altro elemento istruttorio.
Pertanto, rilevato che non è emerso che il avesse la qualifica formale di preposto né quella CP_5
di dirigente, occorre verificare se lo stesso esercitasse concretamente poteri dirigenziali di fatto, al fine di valutare se lo stesso fosse o meno destinatario delle regole cautelari di cui al D. Lgs. n.
81/2008.
In particolare, l'art. 2 comma 2 lett. d) del d.lgs. 81/2008 definisce il dirigente come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali assegnati alla natura
27 dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Pertanto, il dirigente è un soggetto che, essendo dotato di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali sui lavoratori, in attuazione delle direttive del datore di lavoro e delle strategie dell'impresa, organizza l'attività lavorativa e vigila sul corretto svolgimento della stessa.
In virtù del principio di effettività sancito all'art. 299 del T.U. (secondo cui le posizioni di garanzia relative di soggetti di cui all'articolo 2, comma1, lettere b), d) ed e), gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti), la figura del dirigente, oltre che in base alla verifica circa la sussistenza di una qualifica formale, deve essere scrutinata alla luce dei poteri concretamente esercitati, ben potendo essere considerato tale anche un lavoratore autonomo o addirittura un soggetto estraneo all'organigramma aziendale, qualora questi svolga concretamente funzioni dirigenziali.
In altri termini, la qualifica di dirigente può derivare tanto da una formale investitura quanto dal concreto esercizio di poteri dirigenziali e, di conseguenza, il soggetto che assume sotto qualsiasi forma e con qualunque qualifica l'esercizio di poteri di direzione e di organizzazione di un settore aziendale è tenuto, nell'ambito delle sue attribuzioni, ad adottare le iniziative necessarie a garantire la sicurezza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria non sia emersa la prova in ordine alla sussistenza in capo allo stesso di poteri dirigenziali né di fatto né di diritto.
- . Email_1
Neppure in capo a in qualità di Dirigente Settore LL. PP., Responsabile dei Controparte_7
lavori e Responsabile Unico del Procedimento, può ascriversi alcun profilo di responsabilità.
Ritiene, in particolare, il Tribunale che non possa essergli addebitata la violazione dell'art. 93 c. 2
d.lgs. n. 81/2008, per aver omesso di monitorare l'operato e di verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 c.1 lett. A), 92 c. 1 lett. B), 92 c.1 lett. F) D.Lgs. 81/08 da parte dell'arch. CP
, nonché di ottemperare alla sua funzione di verifica in ordine alla adeguatezza del PSC e del
[...]
POS.
Ed invero, come documentalmente provato, all'epoca dell'approvazione del PSC, la qualifica di RUP era rivestita non dal ma dall'Ing. , mentre il primo assumeva la CP_7 SO
qualità di Dirigente Settore LL. PP. e quindi di Responsabile dei lavori e Responsabile Unico del
Procedimento a far data dal 23.11.2017.
Nel dettaglio, con delibera della Giunta Comunale n. 128 del 31.5.2016 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo ai lavori di riqualificazione urbana de quibus dell'importo complessivo di euro 800.000,00 ed il relativo quadro economico di spesa e veniva indicato il
28 Responsabile del Procedimento nell'ingegnere , dirigente del Settore 3, SO all'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento all'impresa di CP_1 _3 nonché l'esecuzione dei lavori in questione.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1708 del 7.10.2016 tali lavori di venivano affidati ai sensi dell'art. 63 comma 5, del d.lgs. 50/16, alla per un importo pari a CP_1
615.699,00 e con successivo contratto di appalto del 16.12.2016 stipulato tra l'ingegnere _6
, nella sua qualità di dirigente il Settore 3- Lavori Pubblici del Comune di e _6 _3
, legale rappresentante e direttore tecnico della il Comune affidava Controparte_4 CP_1 all'impresa l'appalto per l'esecuzione dei predetti lavori.
In seguito, con determinazione dirigenziale n. 944 del 10.5.2017, a firma del responsabile del procedimento NE , veniva affidato l'incarico professionale per la SO direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'intervento di riqualificazione urbana litorale sud 2° stralcio” alla “D:RH architetti associati”- Dinale- Rigonat Hugues di Venezia.
Dall'analisi dell'iter amministrativo che ha condotto all'affidamento dei lavori in questione, è emerso che il progetto esecutivo dei medesimi è stato verificato, validato e approvato dall'Ing, SO
, come da Delibera di Giunta comunale n. 128 del 31.5.2016.
[...]
Pertanto, quantomeno nella fase genetica, l'obbligo di verificare l'adeguatezza del PSC e del POS non soltanto non poteva essere adempiuto dal ma neppure risultava posto in capo allo CP_7 stesso, atteso che al momento dell'approvazione del PSC la qualifica di RUP non era da lui rivestita, bensì dall'Ing. . _6
Né può dirsi che il abbia violato l'obbligo di verificare in base all'evoluzione dei lavori CP_7
l'adeguatezza del POS e del PSC, di cui era tenuto a sorvegliare la corretta attuazione.
Vero è che, nella fase esecutiva, la qualifica di RUP era già rivestita dal in quanto i lavori CP_7
venivano consegnati con verbale del 14.2.2018 ed avevano inizio qualche giorno prima rispetto all'evento occorso.
Tuttavia, i suddetti obblighi non risultavano in concreto esigibili da parte sua.
Deve, in proposito, rammentarsi che l'agente modello - l'homo elusdem condicionis et professionis -
a cui fare riferimento per la prevedibilità di un evento ed ai fini della colpa o, meglio, ai fini dell'esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta sia generiche (dettate dalla comune prudenza), sia specifiche (dettate dal legislatore), è l'agente del momento in cui è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare e, quindi, facente modello che tenga conto dello stato della sentenza e della tecnica in quel determinato settore e in quel determinato momento.
Ed allora, rilevato che i lavori erano iniziati pochi giorni rispetto all'evento occorso e considerata la minima durata dei lavori tra il loro inizio e l'evento, ritiene il Tribunale che il non potesse CP_7
29 accorgersi del difetto di adeguatezza del POS e del PSC nella fase esecutiva e della loro inattuazione, peraltro in assenza di una qualsivoglia segnalazione in ordine alla necessita di effettuare lavori non previsto.
In particolare, il avrebbe potuto rilevare l'inadeguatezza del POS e del PSC in fase CP_7
esecutiva e della relativa non corretta attuazione, soltanto recandosi in cantiere proprio in quei pochi giorni in cui si erano svolti i lavori.
Tuttavia, è implausibile che il RUP possa rivedere in così poco tempo tutti i piani di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza relativi a tutti i cantieri aperti sul territorio comunale, onde rivalutarne l'adeguatezza.
Le considerazioni che precedono escludono che il possa essere chiamato a rispondere CP_7 civilmente dell'evento per cui è causa.
4.3. Va precisato che i convenuti dichiarati responsabili devono rispondere solidalmente tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c. nei confronti dei rispettivi istanti per i danni da questi subìti, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (così fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20294 del 14.10.2004).
5. Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie si osserva quanto segue.
5.1. IN DIRITTO: RISARCIMENTO DEL DANNO IURE PROPRIO.
Nell'ambito del giudizio civile spetta alla parte attrice fornire la prova, anche tramite presunzioni, del danno non patrimoniale in concreto subìto e del suo collegamento causale con le illecite condotte del convenuto (sul punto cfr. ex multis 7695/2008 e Cass. ord. 8421/2011).
Al riguardo, è opportuno, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, operare una premessa.
La Suprema Corte, con le sentenze nn. 8827 ed 8828 del 31 maggio 2003, ha ritenuto di superare l'orientamento tradizionale della giurisprudenza (sia di merito che di legittimità), che faceva coincidere il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 c.c. con il danno morale soggettivo, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza, riconosciuto solamente ove ne venissero accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità. Nelle suddette pronunce la Corte di Cassazione ha ricostruito un sistema risarcitorio del danno alla persona cd.
"bipolare", caratterizzato dal danno patrimoniale e da quello non patrimoniale. Specificamente, secondo la novella interpretazione della S.C., l'art. 2059 c.c. ricomprende nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, quindi:
30 - sia il danno morale soggettivo, inteso come transitorio turbamento dello stato d'animo della vittima;
- sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona (art. 32 Cost.), conseguente ad un accertamento medico;
- sia il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Inoltre, alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non è più ostativo il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, come nel caso dell'art. 2054
c.c., debba ritenersi esistente in base a una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. Ne deriva che l'art. 2059 c.c. va interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all'astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (Cass. nn. 7281,
7282, 7283 del 12/05/2003 e C. Cost. n. 233/2003, nonché, successivamente, conf., tra le tante, Cass.
n. 4906/03, n. 10482/04, n. 15044/05, n. 16810/08).
Ciò posto, e tenuto conto anche dalle disposizioni normative in materia di danno biologico (artt. 13
D.Lgs. n. 38/2000 e 5 della legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del D.L. n. 857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05), tale voce di danno può essere definita, conformemente alla costante giurisprudenza al riguardo (Cass. nn.
357/1993, 12083/1998), come la temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso, nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso;
inoltre, deve ritenersi che nel danno biologico sia riconducibile tutta quella serie di "danni" che erano stati creati dalla giurisprudenza per consentire il risarcimento di determinate fattispecie, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico ed il danno alla capacità lavorativa generica (Cass. n. 3868/04, n. 4677/98, n. 2932/95, n.
1955/95). L'inquadramento del danno biologico nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. non ha influito, tuttavia, sui criteri liquidativi in uso, avendo, al riguardo, la S.C. (sent. n. 19057 del
12.12.2003) precisato che, ai fini del risarcimento del danno biologico, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., i criteri di liquidazione del danno non mutano, ed, in particolare, rimane ferma la necessità di fare riferimento al criterio equitativo, che va esercitato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato.
31 Ciò posto, tra i vari criteri di liquidazione equitativa elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli anni, ha assunto valenza preponderante il sistema del c.d. punto tabellare, che ha quale principio costitutivo l'intento di distinguere gli importi risarcitori in base alla gravità della lesione ed all'età del danneggiato e che consente di adeguare alla fattispecie concreta la liquidazione del danno biologico.
Più recentemente, le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 26972 dell'11.11.08, la prima di quattro sentenze
"gemelle"), al fine di risolvere la discrasia creatasi nella giurisprudenza di legittimità in merito alla configurabilità del danno esistenziale come autonoma categoria di danno, hanno ripreso i principi già esposti dalla Cassazione nelle sentenze del 2003 sopra riportate, operando però rilevantissime precisazioni in merito al contenuto ed ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale.
In primo luogo, si ribadisce che l'art. 2059 c.c., in un'ottica costituzionalmente orientata, va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 29 L. n. 675/96 in materia di raccolta dei dati personali, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta nei citati artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto
(artt. 2,29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità
(artt. 2 e 3 Cost.). In particolare, tra gli interessi essenziali in argomento rilevanti (salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero, ecc.), senz'altro ricompresi sono quelli relativi alla sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2,29 e 30 Cost. Interessi che risultano irrimediabilmente violati anche in caso di uccisione dello stretto congiunto (v. Cass., 31/05/2003, n.
8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828. V. altresì, in particolare, Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass.,
20/10/2005, n. 20324).
Sotto altro profilo, occorre rilevare che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata (la quale, peraltro, può anche non essere transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo). In tale ipotesi, nonché nel caso di lesione del diritto alla salute o dei diritti della famiglia, solo a fini descrittivi si utilizzano le
32 distinte denominazioni di danno morale, danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale, non essendo opportuno ritagliare, all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale, specifiche figure di danno, atteso che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va riguardata non come occasione di duplicazione delle poste di danno, bensì quale strumento per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
Da ciò discende che anche il cd. danno esistenziale - individuato nell'alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, non suscettibile, a differenza del danno biologico, di accertamento medico-legale, e non consistente, a differenza del danno morale, in una sofferenza interiore, bensì in un sentimento di rinuncia al vivere esteriormente percepibile pur in assenza di lesione all'integrità psicofisica – non può trovare accoglimento nel nostro ordinamento se inteso come autonoma categoria di danno. Con ciò non si vuole negare che fattispecie quali lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto possano produrre pregiudizi di tipo esistenziale, e dunque alterazioni del vivere quotidiano e degli assetti relazionali aventi ripercussioni su interessi inviolabili e costituzionalmente rilevanti della persona, ma si tende solo a precisare che tali pregiudizi per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come "esistenziali", senza che tuttavia possa configurarsi, in relazione agli stessi, un'autonoma categoria di danno.
Non può dubitarsi, in proposito, che anche il pregiudizio di tipo esistenziale (consistente nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) sia suscettibile di risarcimento, sia pure entro il limite segnato dall'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, dovendosi tener conto, a tal fine, non tanto della natura ed entità del pregiudizio asseritamente sofferto, bensì della rilevanza dell'interesse leso e della consistenza della sua tutela costituzionale, atteso che il pregiudizio di tipo esistenziale non può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante. Non sono, infatti, meritevoli di tutela risarcitoria, sia pure invocata a titolo di danno esistenziale soprattutto dinanzi ai giudici di pace nelle liti cd. bagatellari, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel proprio contesto sociale. Al di fuori dei casi previsti dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale, e non vale a tal fine invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, in definitiva il diritto ad essere felici.
Ma la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona
33 necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi esistenziali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto costituzionale inviolabile deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
In definitiva, secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, tra cui ricomprendere quella denominata
"danno esistenziale", perché attraverso quest'ultima figura, in cui confluiscono fattispecie non necessariamente previste dall'art. 2059 c.c., si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità (in tal modo equiparandolo al danno patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., che fa riferimento a "qualunque fatto doloso o colposo..."), mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario (che ha previsto il risarcimento del danno non patrimoniale "solo nei casi determinati dalla legge", operando una precisa limitazione), né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (Cass. n. 23918/06, n. 11761/06, n. 15022/05).
Per quel che riguarda l'onere della prova, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). E', infatti, ormai superata la tesi, propugnata da
Corte Cost. n. 184/86 ma smentita dalla successiva sentenza della Consulta n. 372/94, che identificava il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento", pervenendo in alcuni casi ad ammettere la configurabilità di un danno "in re ipsa".
In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt.
138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni).
Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
34 Per quanto riguarda, infine, i criteri di liquidazione del danno alla persona (che va ristorato interamente ma non oltre il pregiudizio concretamente subito), definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, viene in primo luogo in considerazione, qualora l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (senza ulteriori connotazioni in termini di durata), la quale, tuttavia, può essere autonomamente risarcita solo quando si tratti di sofferenza soggettiva in sé considerata, e non allorquando la stessa assurga a componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. In presenza di queste ultime, infatti, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
In conseguenza di ciò, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un quarto alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complessivo pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato (Cass. n. 1072/11).
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sono sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (del quale non può darsi separato risarcimento, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico, anch'essa pacificamente riconducibile al danno biologico.
Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. n. 209/05, recante il Codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale anche in campi diversi da quelli propri della sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso
35 sono, dunque, ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".
Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita, e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura. Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ciò premesso, venendo all'analisi delle fattispecie di danno non patrimoniale emergenti nel caso di specie, per quanto attiene al pregiudizio esistenziale iure proprio subito dai ricorrenti, in qualità,
Co rispettivamente, di madre ( ), padre, sorelle (), fratello (e convivente An. in proprio e nella sua Co qualità di genitrice della minore Ha. non vi è dubbio che il decesso di abbia loro cagionato Per_7
dolori, sofferenze e patimenti d'animo cui appare opportuno porre rimedio attraverso il ricorso allo strumento sostitutivo dell'equivalente monetario (c.d. "pretium doloris").
In proposito, infatti, la giurisprudenza della S.C. ha affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto (cfr. Cass. civ., sent. n. 4169/88;
1704/97).
D'altro canto, al risarcimento del danno esistenziale, sotto l'indicato profilo del danno da perdita del rapporto parentale, non osta il dato che, nel caso di specie, la responsabilità degli autori del fatto dannoso produttivo dell'evento letale sia stata in parte affermata facendo applicazione delle presunzioni di colpa di cui agli artt. 2054 commi 1 e 3 e 2055 c.c..
Infatti, come già in precedenza rilevato, la risarcibilità del danno non patrimoniale, ex artt. 2059 c.c.
e 185 c.p., non è preclusa dal mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. In altri termini, come precisato dalla Corte Costituzionale, l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all'astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 233/03; Cass. civ. sent. nn. 7281-7282-7283/03; 8827/03).
36 In particolare, la Corte di Cassazione, con le già citate sentenze 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, nonché con la pronuncia n. 2557/11, ha affermato testualmente che "il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto
l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost.".
Nel precisarsi che il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 20/10/2005, n.
20324), viene a determinarsi quello "sconvolgimento delle abitudini di vita" che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass., 31.5.2003, n. 8827; Cass., 31.5.2003, n. 8828).
Esso si sostanzia, invero, in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità
37 della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/05/1998, n. 166; Cass.,
01/04/2004, n. 6365; Cass., 09/06/1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz.
(la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., secondo una in tal senso valorizzabile, orientata lettura.
Trattasi, come ribadito da Cass. n. 13546/06, di danno non già "riflesso" o "di rimbalzo" bensì
"diretto", dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Inoltre, così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-evento.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile (v.
Cass. n. 8827 e n. 8828 del 2003 cit.).
Il danno non patrimoniale deve essere, dunque, riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo necessaria, laddove il risarcimento risulti domandato in termini generali e complessivi, la considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si sostanzia, nei quali vanno riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art. 2059 c.c..
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri (cfr.
Cass., 24/02/2006, n. 4184; Cass., 26/02/2003, n. 2869, con riferimento in particolare al danno biologico), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che si limiti a far valere solamente alcuna delle tre suindicate voci che
38 tale categoria integrano (v. Cass., 28/07/2005, n. 1583; Cass., 07/12/2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale "sinonimo" della locuzione
"danno non patrimoniale", v. peraltro Cass. 15/07/2005, n. 15022).
In particolare, sotto il profilo probatorio, non può invero dubitarsi che la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto possa essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n.
15022), le quali al riguardo assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572, nonché Cass. n. 13546/06).
Le presunzioni, infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez, Un.,
24/03/2006, n. 6572) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango '"secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova e "più debole" rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. La Cassazione è pervenuta ad affermare che "la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev'essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria" (così Cass.,
27/11/1999, n. 13291).
Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c. sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il
"fatto base"). Ed altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita
39 familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione, ad esempio, da Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
Si è altresì affermato doversi ritenere sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta causativa della morte del congiunto, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione in pari tempo delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, e in particolare dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà "separati in casa", ecc.), non trattandosi, come già detto, di un'ipotesi di presunzione iuris et de iure.
Di converso, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11).
Da ultimo, poi, occorre precisare che i soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali ad esempio i nonni, i nipoti, il genero o la nuora, così indicati da Cass., sent. n. 4253 del 2012) hanno diritto di ottenere ristoro per la perdita del proprio congiunto anche se con questo non conviventi,
40 purché dimostrino la "effettività e la consistenza della relazione parentale" (v. tra tante Cass. n.
8218/2021; n. 21230/2016; n. 12146/2016).
5.2. IN DIRITTO: RISARCIMENTO DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Va evidenziato che, in caso di morte causata da un illecito, si è soliti distinguere, con valenza meramente descrittiva all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, il c.d. danno biologico terminale e il c.d. danno morale catastrofale.
Il primo si sostanzia nel pregiudizio al bene salute, suscettibile di accertamento medico legale, che la vittima può subire nell'ipotesi in cui la morte sopraggiunga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo. Con specifico riferimento a tale tipologia di pregiudizio, la giurisprudenza di legittimità - dopo aver precisato che l'espressione “invalidità temporanea” designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa, mentre l'espressione “invalidità permanente” descrive, invece, lo stato menomativo che residua dopo la cessazione di una malattia - ha osservato che il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente.
Più in particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che la vittima di lesioni potrà acquistare il diritto al risarcimento del danno alla salute a condizione che abbia sofferto un danno alla salute medico legalmente apprezzabile, dal momento che per espressa definizione normativa, oltre che per risalente insegnamento della dottrina, il danno biologico è solo quello “suscettibile di accertamento medico legale” (così l'art. 138 cod. ass.).
Ciò sul presupposto che il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica, ma presuppone che tale lesione abbia compromesso l'esplicazione piena ed ottimale delle attività realizzatrici dell'individuo nel suo ambiente di vita, sicché “una concreta perdita o riduzione di tali potenzialità può concretizzarsi soltanto nell'eventualità della prosecuzione della vita, in condizioni menomate, per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alle lesioni. Consegue che, in difetto di una apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa
l'integrità fisica del soggetto offeso, non è configurabile un danno biologico risarcibile, in assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere valutata in termini economici (v. Cass. n. 1704/1997).
La Suprema Corte è giunta, così, alla conclusione che nel caso di morte causata da lesioni personali,
e sopravvenuta a distanza di tempo da queste, un danno biologico permanente è inconcepibile, mentre quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un tempo apprezzabile
41 consente quell'accertabilità medico legale che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.
Normalmente tale lasso apprezzabile di tempo dovrà essere superiore alle 24 ore, giacché è il “giorno”
l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea. Naturalmente, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (Cass. n. 21060/2016, n. 2564/2012, n.
18056/2019).
Dal c.d. danno biologico terminale, così configurato, va distinto il c.d. danno morale catastrofale, ovvero il danno da percezione, concretizzabile nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte.
L'esistenza stessa del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone, quindi, che la vittima sia cosciente, essendo invece irrilevante il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida” (cfr. Cass. n. 26727/2018).
Posto che il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità. Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario - una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (cfr. Cass.
n. 32372/2018).
Se, dunque, alle condizioni suesposte, è ammessa la possibilità di reintegrare per equivalente monetario il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale, diversamente il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude la risarcibilità del danno da perdita della vita,
c.d. danno tanatologico, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali.
Tale orientamento è stato avallato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che - rilevata l'assenza di ogni contrasto giurisprudenziale sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni medesime, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi - si sono pronunciate sulla questione
42 della risarcibilità o meno iure hereditatis del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.
La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto non immediatamente bensì a lunga distanza di tempo dall'evento lesivo, integra, dunque, un danno non patrimoniale che si sostanzia sia nel danno biologico terminale sia nel c.d. danno morale catastrofale.
Quanto poi alla concreta liquidazione del biologico terminale, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato l'esigenza di adottare un'adeguata personalizzazione, piuttosto che seguire semplici automatismi o sic et simpliciter i criteri tabellari, trattandosi invero di un danno alla salute che - sebbene temporaneo, e dunque potendo ricondursi alla inabilità temporanea assoluta - è però massimo nella sua entità e intensità.
In tal senso giova ricordare soprattutto Cass. civ. sez. III 9.10.09 n. 21497, secondo cui se le lesioni hanno cagionato la morte del soggetto offeso dopo un apprezzabile intervallo di tempo - sia se il giudice applica il criterio di liquidazione equitativa cd. "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto - aumentandoli o moltiplicandoli, secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto, in cui il danno alla salute è stato così intenso e progressivamente grave da condurre il soggetto verso la morte, in base ad un indice crescente proporzionale all'aumentare del grado di invalidità derivatane - in ogni caso non può liquidare il danno "come se" il soggetto fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita perché la morte estingue ogni danno biologico futuro correlato alla probabilità statistica della durata di essa allorché essa è ormai divenuta nota.
Pertanto, se il giudice adotta il criterio tabellare, va ribadito, secondo l'orientamento pressoché unanime (Cass. 3549/2004, 9959/2006, 18163/2007) che non può prendere come base le tabelle per l'invalidità permanente poiché esse sono formate in base alla vita media futura presunta, e deve invece adottare le tabelle per l'inabilità temporanea assoluta e totale, opportunamente adeguate al caso specifico in cui le lesioni hanno menomato così gravemente la salute della persona da provocarne la morte (v. sentt. 22338/07, 18163/07, 9959/06, 1877/06, 3549/04 n. 9959, 30/01/06 n. 1877, 3549/04; così Cass. 14/07/03 n. 11003 bene evidenzia le peculiarità del danno in questione: 'Nel danno biologico o da invalidità temporanea o permanente, fatta eccezione delle invalidità permanenti assai gravi, infatti, la salute del danneggiato tende a regredire o, almeno, a stabilizzarsi;
in quello terminale, invece, si assiste ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente').
La Suprema Corte ha poi puntualizzato che il danno in questione sarà risarcibile a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e dell'ineluttabilità del loro esito: “…nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla
43 menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato 'soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. 15491/2014).
Tale danno biologico terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente (arg. Cass. n. 23183/2014).
6. LIQUIDAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI.
Reputa il Tribunale che per la liquidazione – da effettuarsi in base ad una valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona – possa farsi applicazione delle Tabelle integrate a punti recentemente (2024) predisposte dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, in quanto i criteri di liquidazione ivi richiamati possono ritenersi conformi ai principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021 e, come tali, utilizzabili dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
In proposito la S.C. ha stabilito che "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Cass. 21 aprile 2021 n. 10579 e, in senso conforme, Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300; v. pure, più di recente, Cass. ord. 16.12.2022 n.
37009, che riconosce espressamente nelle Tabelle di Milano un criterio idoneo alla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, proprio in quanto fondate su un sistema "a punto variabile").
44 Si precisa che l'applicazione delle nuove Tabelle milanesi va preferita rispetto alle Tabelle di Roma, anch'esse contemplanti un sistema a punti per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in considerazione di quella giurisprudenza di legittimità che invita ad utilizzare la tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 1° luglio 2020,
n. 13269).
Quanto alle voci prese in considerazione dalle suindicate Tabelle, è utile evidenziare che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, eventuale convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici o in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri ("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: - frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), - condivisione delle festività/ricorrenze, - condivisione di vacanze,
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport, - attività di assistenza sanitaria/domestica, - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, - altri casi (cfr. Trib. Milano, Sez. X, 11 luglio 2022,
n. 6059).
6.1. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nella fattispecie concreta si devono riconoscere ai danneggiati, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, i seguenti importi:
A) CONGIUNTI DI : Parte_12
I) , padre: € 234.660,00 Parte_1
II) sorella: € 73.014,00 Parte_2
45 III) sorella: € 73.014,00 Parte_3
IV) , fratello: € 76.410,00 Parte_4
V) moglie: € 316.791,00 Controparte_9
VI) figlia: € 277.681,00 Parte_10
VII) , figlio: € 285.503,00 Parte_11
B) CONGIUNTI DI DE EC : Per_1
I) , moglie: € 308.969,00 Parte_5
II) figlio convivente: € 332.435,00 Parte_6
III) , figlio non convivente: € 269.859,00 Parte_7
IV) fratello: € 64.524,00 Parte_8
V) , fratello: € 67.920,00 Parte_7
VI) nipote: € 73.014,00 (sul punto, deve precisarsi che le certificazioni anagrafiche Parte_9
unitamente alle immagini fotografiche prodotte costituiscono la dimostrazione dell'assidua condivisione di momenti di vita familiare e conviviale tra la nipote e il de cuius e consente di Pt_9
ritenere in tal modo adempiuto da parte attrice l'onere probatorio spettantele della dimostrazione della sussistenza di un rapporto parentale giuridicamente rilevante, leso per effetto dell'evento infausto per cui è causa).
6.2. , e hanno chiesto altresì il risarcimento del Parte_5 Parte_6 Parte_7
danno patito iure hereditatis.
Tenuto conto dei su richiamati principi in materia, si osserva che, dovendo valutarsi durata e condizioni fisiopsichiche della sopravvivenza del dopo il sinistro occorsogli, vanno Pt_7
valorizzati specialmente i seguenti elementi: il lasso di tempo intercorso tra il sinistro (5 aprile 2018)
e il decesso (9 maggio 2018), periodo durante il quale egli è rimasto ininterrottamente ricoverato in ospedale;
la documentazione medica prodotta dagli istanti, dimostrativa dell'effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dalla vittima.
Richiamate le tabelle di Milano – aggiornate al 2024, in tema di inabilità temporanea totale, e considerato quindi il valore giornaliero medio (onnicomprensivo) di € 115,00, si indica l'importo di
€ 3.910,00 per il danno biologico terminale.
Tale importo va riconosciuto in misura di un terzo alla moglie e in misura di due terzi Parte_5
ai due figli e secondo i criteri della successione legittima di Parte_6 Parte_7
cui all'art. 581 c.c..
Non può, invece riconoscersi la sussistenza del danno morale catastrofale, in quanto non vi sono in atti elementi utili ad accertare che il ad un certo punto abbia avvertito l'incombenza e Pt_7
l'ineluttabilità dell'evento morte, risultando invece dagli atti di causa che l'exitus sia avvenuto
46 repentinamente durante il ricovero ospedaliero e non essendo, peraltro, nulla stato specificatamente allegato e provato dagli istanti al riguardo.
Tutti gli importi sopra riconosciuti (per il danno iure proprio e per il danno iure hereditatis), liquidati ai valori attuali, devono essere devalutati alla data dell'evento infausto, rispettivamente, di
[...]
e per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare la Pt_12 Persona_1
rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così calcolate decorreranno gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. n. 19987/2016; Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995).
6.3. Da ultimo, deve ritenersi del tutto generica e quindi infondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, formulata dagli attori , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
nonché dagli interventori volontari, in carenza totale di allegazione e prova dei relativi elementi di valutazione.
7. DOMANDE DI MANLEVA.
La domanda di manleva libellata dalla convenuta è fondata e va accolta, posto che CP_1
l'operatività del contratto di assicurazione non è stata contestata dalla compagnia di assicurazione.
Ne deriva che la terza chiamata HDI Assicurazioni S.p.A. deve essere condannata a tenere indenne la società convenuta di tutte le somme che quest'ultima sarà costretta a versare in conseguenza dell'esito della presente controversia, il tutto nei limiti del massimale di polizza, contrattualmente previsti.
Da ultimo, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto CP_7 comporta l'assorbimento della domanda di manleva formulata dalla terza chiamata
[...] CP_8
dallo stesso CP_7
Ulteriori domande e questioni sono assorbite, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II,
4.3.2011, n. 5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente
47 disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
8. SPESE.
Le spese dei tre giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore del decisum, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 e tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da , Parte_1 [...]
e nei confronti della di e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_6 di e, per l'effetto, dichiara la loro responsabilità solidale in relazione al decesso di CP
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dei primi delle somme indicate in Parte_12
parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicati (v. parr.
6.1. e 6.2.);
- condanna la e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_6 CP [...]
, e , in solido tra loro, le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite, liquidate in complessivi € 13.780,30, di cui € 1734,30 per esborsi e € 12.046,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di e di Pt_3 Parte_4 Controparte_5 Controparte_7
- condanna , , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro, a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 12.046,00, oltre 15%rsg, cpa e iva Controparte_5
come per legge, con distrazione in favore del procuratore distrattario;
- condanna , , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro, a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.079,48, di cui € Controparte_7
33,48 per esborsi e € 12.046,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da , Parte_5 [...]
e nei confronti della del e di Parte_6 Parte_7 CP_1 Controparte_3 CP
e, per l'effetto, dichiara la loro responsabilità solidale in relazione al decesso di
[...] Per_1
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dei primi delle somme indicate in parte motiva,
[...]
a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicati (v. parr.
6.1. e 6.2.);
48 - compensa per un terzo le spese di lite tra , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
e la il e e condanna questi ultimi, in solido tra loro, a CP_1 Controparte_3 CP
rifondere ai primi la residua parte delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 16.204,00, di cui € 545,00 per esborsi e € 15.659,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da Parte_8 Pt_7
e nei confronti della del e di
[...] Parte_9 CP_1 Controparte_3 CP
e, per l'effetto, dichiara la loro responsabilità esclusiva e solidale in relazione al decesso di
[...] [...]
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dei primi delle somme indicate in parte Per_1
motiva, a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicati (v. parr.
6.1. e 6.2.);
- condanna la il e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_3 CP [...]
e in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in Parte_8 Parte_7 Parte_9 complessivi € 8.978,00, di cui € 545,00 per esborsi e € 8.433,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da Controparte_9 [...]
e nei confronti della di e di Pt_10 Parte_11 CP_1 CP_6 CP
e, per l'effetto, dichiara la loro responsabilità solidale in relazione al decesso di
[...] [...]
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dei primi delle somme indicate in parte Pt_12
motiva, a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicati (v. parr.
6.1. e 6.2.);
- condanna la e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_6 CP [...]
e , in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in CP_9 Parte_10 Parte_11 complessivi € 16.204,00 di cui € 545,00 per esborsi e € 15.659,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Controparte_9 Parte_10 Parte_11
nei confronti di e di
[...] Controparte_5 Controparte_7
- condanna e , in solido tra loro, a Controparte_9 Parte_10 Parte_11 rifondere a le spese di lite, liquidate in € 15.659,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come Controparte_5
per legge, con distrazione in favore del procuratore distrattario;
- condanna e , in solido tra loro, a Controparte_9 Parte_10 Parte_11 rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € 15.692,48, di cui € 33,48 Controparte_7
per esborsi e € 15.659,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
49 - in accoglimento della domanda di manleva formulata, condanna la HDI Assicurazioni a tenere indenne la rimborsandole tutte le somme di denaro da essa eventualmente versate in CP_1
esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza, contrattualmente previsti;
- compensa le spese tra la e la HDI Assicurazioni;
CP_1
- compensa le spese tra e il Controparte_7 Controparte_3
- compensa le spese tra e la Controparte_7 CP_8
Così deciso in Crotone, il 13 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
50
SEZIONE CIVILE
Causa nn. 161/2022 + 1461/2022 + 1423/2022 R.G.
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Trapella CodiceFiscale_4
attori
(C.F. , (C.F. ) Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Parte_7 C.F._7
Lepera
attori
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_7
, (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._9 Parte_9 C.F._10
dall'Avv. Claudia Mandrioli
attori
e
(di seguito , in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Germana Villirillo P.IVA_1
convenuta
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo CP C.F._11
convenuto
in persona del Sindaco p.t. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2
dall'Avv. Salvatore Iannotta
convenuto e terzo chiamato (C.F. ) Controparte_4 C.F._12
convenuto contumace
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_5 C.F._13
Villirillo
convenuto
(C.F. ) CP_6 C.F._14
convenuto contumace
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_7 C.F._15
Germinara
nonché
HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Apa Parte_6
terza chiamata
(di seguito , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_8 CP_8
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini P.IVA_4
terza chiamata
nonché
(C.F. ), (C.F. ) Controparte_9 C.F._16 Parte_10 C.F._17
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Parte_11 C.F._18
Mancuso
interventori volontari
Il Giudice
scaduto il termine del 12 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 13 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 161/2022 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 1461/2022 R.G., cui è
stata riunita la causa iscritta al n. 1423/2022 R.G.
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Trapella CodiceFiscale_4
attori
(C.F. , (C.F. ) Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Parte_7 C.F._7
Lepera
attori
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_7
, (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._9 Parte_9 C.F._10
dall'Avv. Claudia Mandrioli
attori
e
(di seguito , in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Germana Villirillo P.IVA_1
convenuta
3 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo CP C.F._11
convenuto
in persona del Sindaco p.t. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2
dall'Avv. Salvatore Iannotta
convenuto e terzo chiamato
(C.F. ) Controparte_4 C.F._12
convenuto contumace
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_5 C.F._13
Villirillo
convenuto
(C.F. ) CP_6 C.F._14
convenuto contumace
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_7 C.F._15
Germinara
nonché
HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Apa
terza chiamata
(di seguito , in persona del legale rappresentante Controparte_10 CP_8
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini P.IVA_4
terza chiamata
nonché
(C.F. ), (C.F. ) Controparte_9 C.F._16 Parte_10 C.F._17
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Parte_11 C.F._18
Mancuso
interventori volontari
OGGETTO
Risarcimento danni promosso da congiunti
CONCLUSIONI
4 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 marzo
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164 - correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
5 1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato nel procedimento iscritto al n. 161/2022 R.G.,
[...]
, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t. , costui anche in proprio, CP_1 Controparte_4
, e al fine di sentirli Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza dell'evento occorso al loro congiunto Parte_12
Esponevano che: - il 5.4.2018 il era rimasto coinvolto in un incidente mortale, causato dal Pt_1
crollo del muro di contenimento, mentre, nello svolgimento dell'attività per conto della CP_1 era intento ad effettuare lavori presso il cantiere sito nel Comune di all'intersezione di Via _3
Poseidonia e Viale GN GR;
- dovevano ritenersi sussistenti i profili di responsabilità civile dei convenuti in ragione dell'inosservanza della normativa antinfortunistica discendente dall'art 2087 c.c.
e dal d.lgs. 81/2008, concretatasi nella mancata messa in sicurezza del cantiere, nell'inosservanza degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratore e nella inadeguatezza dei PSC e POS redatti.
Si costituiva la la quale: preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata CP_1
sia della HDI Assicurazioni, per esserne manlevata e sia del asseritamente Controparte_3
responsabile del fatto in via concorrente con e ex art. 2051 c.c.; Controparte_7 CP
nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva , contestando a vario titolo quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP
della domanda.
Si costituiva , chiedendo a vario titolo il rigetto della domanda. Controparte_5
Si costituiva il quale: preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato a Controparte_7 chiamare in causa sia la , per esserne manlevato e sia il Controparte_8 _3
ritenuto responsabile in via concorrente;
nel merito, contestava a vario titolo la domanda,
[...]
chiedendone il rigetto.
Si costituiva la HDI Assicurazioni S.p.A., associandosi alle difese della CP_1
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza Controparte_3
di profili di responsabilità allo stesso addebitabili e chiedendo il rigetto della domanda.
Non si costituivano e Controparte_4 CP_6
Con comparsa ritualmente depositata, e , Controparte_9 Parte_10 Parte_11
in qualità di moglie e figli del de cuius spiegavano intervento volontario ex art. 105 Parte_12
6 c.p.c., chiedendo la condanna dei suddetti convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza dell'evento in questione.
Con atto di citazione ritualmente notificato nel procedimento iscritto al n. 1461/2022 R.G., Pt_5
e convenivano in giudizio la il
[...] Parte_6 Parte_7 CP_1 [...]
e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali e _3 CP
patrimoniali patiti iure proprio nonché dei danni patiti iure hereditatis in conseguenza dell'evento occorso al loro congiunto . Persona_1
Esponevano che: - il 5.4.2018 il era rimasto coinvolto in un incidente, causato dal crollo del Pt_7
muro di contenimento, mentre, nello svolgimento dell'attività per conto della era intento CP_1 ad effettuare lavori presso il cantiere sito nel Comune di all'intersezione di Via Poseidonia _3
e Viale GN GR;
- ricoverato presso l'Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, il Pt_7
era deceduto il 9.5.2018; - dovevano ritenersi sussistenti i profili di responsabilità civile dei convenuti in ragione dell'inosservanza della normativa antinfortunistica discendente dall'art 2087 c.c. e dal d.lgs.
81/2008, concretatasi nella mancata messa in sicurezza del cantiere, nell'inosservanza degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratore e nella inadeguatezza dei PSC e POS redatti.
Si costituiva la la quale: preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata CP_1
della HDI Assicurazioni, da cui chiedeva di essere manlevata;
nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva , contestando a vario titolo quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP
della domanda.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda.
Si costituiva la HDI Assicurazioni, associandosi alle difese della CP_1
Con ordinanza del 28.6.2023, il Tribunale, rilevata la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, disponeva ex art. 274 la riunione al procedimento iscritto al n.
161/2022 R.G. di quello iscritto al n. 1461/2022 R.G..
Con atto di citazione ritualmente notificato nel procedimento iscritto al n. 1423/2022 R.G., Pt_8
, e convenivano in giudizio la il
[...] Parte_7 Parte_9 CP_1 [...]
e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali _3 CP
iure proprio in conseguenza dell'evento occorso al loro congiunto . Persona_1
Esponevano che: - il 5.4.2018 il era rimasto coinvolto in un incidente, causato dal crollo del Pt_7
muro di contenimento, mentre, nello svolgimento dell'attività per conto della era intento CP_1 ad effettuare lavori presso il cantiere sito nel Comune di all'intersezione di Via Poseidonia _3
e Viale GN GR;
- ricoverato presso l'Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, il Pt_7
7 decedeva il 9.5.2018; - dovevano ritenersi sussistenti i profili di responsabilità civile dei convenuti in ragione dell'inosservanza della normativa antinfortunistica discendete dall'art 2087 c.c. e dal d.lgs.
81/2008, concretatasi nella mancata messa in sicurezza del cantiere, nell'inosservanza degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratore e nella inadeguatezza dei PSC e POS redatti.
Si costituiva la la quale: preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata CP_1
della HDI Assicurazioni, da cui chiedeva di essere manlevata;
nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva , contestando a vario titolo quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP
della domanda.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza Controparte_3
di profili di responsabilità allo stesso addebitabili e chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva la HDI Assicurazioni, associandosi alle difese di CP_1
Assegna la causa allo scrivente, con ordinanza del 17.5.2024, il Tribunale, rilevata la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti, disponeva ex art. 274 la riunione ai procedimenti già riuniti iscritti ai nn. 161/2022 R.G. e 1461/2022 R.G. di quello iscritto al nl.
1423/2022 R.G..
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa ex art. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per note conclusive e note scritte.
3. IN VIA PRELIMINARE.
3.1. Vanno, innanzitutto, dichiarati contumaci e i quali, pur Controparte_4 CP_6
ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
3.2. Si premette poi che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.3. Va, ancora, premesso che l'intervento volontario spiegato in giudizio deve ritenersi ammissibile, vigendo nel processo ordinario di cognizione la regola della possibilità per i terzi di intervenire volontariamente in giudizio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (secondo la formulazione della norma contenuta nell'art. 268 c.p.c., applicabile ratione temporis), accettando il procedimento nello stato in cui si trova, pur potendo formulare anche domande nuove ed essendo di conseguenza "autorizzati" dal codice di rito ad effettuare la relativa attività assertiva (cfr. Cass. Civ.
n. 25798/2015).
3.4. Va, infine, premesso che la presente controversia è stata promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per sinistro occorso in costanza di lavoro, tipologia di controversia in relazione alla quale la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire, a risoluzione di un contrasto manifestatosi sul
8 punto, che va ricondotta all'azione aquiliana ed è quindi devoluta al giudice ordinario e non a quello del lavoro (ex multis Cass. 17761/2014; Cass. 3650/2006; Cass. 20355/2005).
4. NEL MERITO.
4.1. Le domande sono fondate per quanto di ragione e vanno accolte nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, precisare che gli istanti hanno adeguatamente provato la dinamica dell'infortunio occorso a e , fatto costitutivo della propria domanda, Parte_12 Persona_1
e del nesso di causalità materiale tra il danno-evento e lo svolgimento dell'attività lavorativa, alla luce della ricostruzione operata in sede penale.
Sul punto, va osservato, in termini generali, che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n.
9099/2012, Cass. n. 5440/201) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr.
Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n.
4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987).
Non è facile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, poiché alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora,
l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di ctu).
9 Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano le produzioni documentali già avvenute nel giudizio penale, come gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletati in altri giudizi, le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, nonché le perizie acquisite nel corso di altro processo tra le stesse o anche tra altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n.
8585/1999, Cass. n. 16069/2001).
Tanto premesso, ai fini decisori assume sicuro rilievo la documentazione prodotta agli atti e, in particolar modo:
- la perizia del Prof. Ing. espletata nell'ambito del proc. pen. n. 1018/2018 r.g.n.r. Persona_2
nei confronti degli imputati ed odierni convenuti , , e CP_4 CP_5 CP_6 CP CP_7
redatta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi;
- la sentenza n. 1537/2023, emessa dal Tribunale di Crotone in composizione monocratica, ad esito di giudizio dibattimentale nell'ambito del suindicato procedimento penale - a cui era stato riunito il proc. pen. n. 1696/2019 r.g.n.r. - di assoluzione del e del e di condanna del CP_5 CP_7
, dello e del per il reato loro ascritto;
CP_4 CP_6 CP
- gli atti delle indagini preliminari ed i verbali delle udienze relative al suddetto procedimento penale, con le relative dichiarazioni dei testimoni escussi, sottoposte al vaglio critico del dibattimento penale;
- la sentenza emessa il 30.3.2022 dal Tribunale di Crotone nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 2450/2019 r.g. nei confronti della del e di in CP_1 Controparte_3 CP relazione all'infortunio mortale de quo, che ha coinvolto anche un terzo lavoratore.
Tali documenti, inerenti agli stessi fatti oggetto del presente giudizio, assurgono a valore di prove atipiche dotate di un sufficiente grado di attendibilità ai fini del convincimento del Giudicante.
Tanto precisato, costituisce circostanza provata per tabulas che, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate dagli attori, e stavano espletando, insieme al collega Parte_12 Persona_1 [...]
, le incombenze affidate loro dal datore di lavoro. Persona_3
Allo stesso modo costituiscono circostanze dimostrate in via documentale il verificarsi dell'infortunio nello svolgimento dell'attività lavorativa e la dinamica del fatto.
Gli agenti intervenuti hanno infatti accertato che “il muro di contenimento della larghezza di circa
30 cm, altezza circa mt 3 e della lunghezza di mt 15,60, crollava improvvisamente”.
Orbene, secondo il prevalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra tante, Cass. civ.,
27.10.2008, n. 25842; Cass. civ., 9.09.2008, n. 22662), il rapporto degli agenti, pur costituendo piena prova, fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e dei soli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza, per quel che concerne "le altre circostanze di
10 fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, […], per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria".
Nel caso di specie, la suddetta ricostruzione trova il conforto delle dichiarazioni, a sommarie informazioni, rese da , il quale ha confermato che nelle circostanze di tempo e di Testimone_1 luogo allegate dagli istanti stava “eseguendo lavori, con il bob cat, consistenti nella pulizia intorno alle palificazioni affogate nel terreno” e che “nei pressi dei suddetti pali vi erano i colleghi di lavoro
e che eseguivano, con l'ausilio di e Parte_12 Persona_4 Persona_1 Pt_13
un lavoro più accurato intorno ai pali […] posizionati a circa 1 mt e ½ da muro di Pt_14 contenimento” quando ha “visto crollare parte del muro di contenimento che si abbatteva sui 3 lavoratori”.
Tale ricostruzione è rimasta, infine, incontestata nel presente giudizio, di talché in ragione di tutto quanto testé dedotto, deve ritenersi provato l'infortunio dei lavoratori e così come Pt_1 Pt_7
prospettato dagli istanti e nei termini che si andranno di seguito ad esporre.
4.2. Ai fini decisori le posizioni dei convenuti devono essere esaminate singolarmente:
- CP_1
La responsabilità della emerge, innanzitutto, in virtù di un chiaro riscontro oggettivo, CP_1
risultante dalla sentenza penale n. 1537/2023 (sopra citata) di condanna del legale rappresentante della società per il reato di omicidio colposo in danno (anche) di e . Parte_12 Persona_1
Ed invero, l'accertamento relativo alla sussistenza di un'ipotesi di reato a carico del legale rappresentante integra - sia sul piano oggettivo della condotta omissiva che su quello soggettivo stante la natura colposa della medesima - gli estremi dell'accertamento dell'effettiva responsabilità ex art. 2087 c.c. della società datrice di lavoro, che non è terzo rispetto alla nozione di datore di lavoro stante il principio di immedesimazione organica tra persona giuridica e legale rappresentante.
Tanto premesso, la società, in qualità di ditta appaltatrice ove furono eseguiti gli scavi, è chiamata a rispondere innanzitutto ai sensi dell'art. 2050 c.c..
Non vi è dubbio, infatti, che l'attività edilizia, soprattutto quando comporta rilevanti opere di trasformazione, di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma (Cass. Civ.
n. 1954/2003; Cass. Civ. n. 6739/1988; Trib. Roma 23.3.2011).
Il carattere della pericolosità di un'attività edilizia, inoltre, è stato ritenuto ravvisabile non solo nel caso di cantiere attivo, ma anche se questo è inattivo (Cass. Civ. n. 11452/1995); è considerata pericolosa, poi, l'attività edilizia che per le attrezzature, impalcature, ponteggi ed i macchinari
(escavatrici, betoniere, ruspe, ecc.) utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di particolare
11 prudenza al fine di evitare danni a persone o a cose (Cass. Civ. n. 6739/1988; Cass. Civ. n.
8304/1987).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che l'infortunio in oggetto è avvenuto in occasione dei lavori appaltati alla aventi ad oggetto CP_1
l'allargamento e la modifica della sede stradale esistente con realizzazione di spazi pedonali pavimentati e percorsi pedonali, murature di contenimento, aree di parcheggio e sosta e realizzazione di sottoservizi.
Tali circostanze, oltre che pacificamente ammesse dalle parti in causa, trovano riscontro documentale nello stesso progetto esecutivo in atti che, tra le altre cose, contempla “la realizzazione di:
- Demolizione manufatti e pavimenti esistenti
- Scavo di sbancamento
- Fondazione stradale
- Opere idrauliche per il convogliamento delle acque di scolo”.
Inoltre, per come riferito dal lavoratore e sopra riportato, nelle specifiche circostanze di CP_5 tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro in oggetto, era in uso l'escavatore (cfr. dichiarazioni rese a s.i.t., secondo cui al momento del fatto, il lavoratore stava “eseguendo lavori, con il bob cat, consistenti nella pulizia intorno alle palificazioni affogate nel terreno”).
Tale circostanza, anch'essa rimasta incontestata, trova infine ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da il quale ha precisato che al momento del sinistro, i CP_6 lavoratori coinvolti “stavano eseguendo la pulizia tra i pali realizzati […] per il livellamento […] con il mezzo meccanico 'BobCat'”.
Infine, è stata fornita prova documentale della notevole estensione dell'attività svolta dalla ditta convenuta, in occasione della quale sono rimasti coinvolti nel sinistro de quo il e il Pt_1 Pt_7 atteso che, come da rilievi degli organi accertatori, “il Cantiere edile per la realizzazione delle opere pubbliche 'Riqualificazione Urbana Litorale Sud – tratto Cimitero-Irto', in si sviluppa a _3 partire dall'intersezione di Via Poseidonia e Viale GN Graecia e prosegue lungo lo stesso Viale fino all'inizio del 'Lido San Leonardo', per un tratto di circa metri lineari 200 (duecento)”.
Tanto premesso, si rammenta che la disciplina normativa in esame prevede una presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività, vincibile soltanto attraverso la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel caso di specie, lungi dall'aver fornito tale prova liberatoria, la condotta dell'impresa costruttrice
(consistita, come sopra evidenziato, nell'esecuzione di delicati lavori di scavo, di pulizia e di allargamento della sede stradale esistente) ha rivestito un ruolo determinante nella causazione dell'evento e quindi del danno.
12 Va osservato, infatti, che l'applicabilità della norma in oggetto postula solo l'accertamento del fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'esercizio di una attività pericolosa e, pertanto, non esige la dimostrazione del nesso eziologico tra un fatto specifico imputabile all'agente e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente l'accertamento di tale nesso tra l'evento dannoso ed il generico esercizio dell'attività pericolosa (Cass. 5799/1980).
È, quindi, compito del giudice considerare se l'evento lesivo si ponga come probabile conseguenza dell'attività pericolosa (Cass. 4710/1991).
La sussistenza di tale profilo eziologico deve essere valutata alla stregua dei seguenti consolidati principi: “1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento
(dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso”
(v. Cass. 20904/2013).
Sul piano probatorio, occorre pertanto accertare il collegamento del danno-evento con il carattere rischioso dell'attività espletata in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del dell'attività lavorativa espletata si pone in relazione con l'evento secondo il criterio del “più probabile che non”.
Alla luce di ciò, nella disamina del profilo di causalità materiale occorrerà prescindere dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente (che attiene al profilo soggettivo dell'illecito che sarà di seguito specificamente valutato), così come si dovrà prescindere dalla disamina di ogni ulteriore causa ritenuta da parte convenuta produttiva dell'evento lamentato che sarà oggetto di successiva disamina.
A tal fine, pertanto, alla stregua del c.d. principio causale puro, il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del soggetto individuato come responsabile (ovverosia, nel caso di specie, la natura dell'attività esercitata dalla ditta
13 appaltatrice) “si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento” (Cass. 20904/2013).
Nel caso di specie, deve ritenersi assolto anche tale onere probatorio a carico delle parti attrici, essendo stata data dimostrazione che l'attività appaltata alla si è inserita nella serie CP_1
causale che ha condotto all'evento morte, in ragione del dimostrato rapporto di stretta sequenzialità tra il carattere pericoloso insito all'attività stessa e l'esito finale mortale ai danni del lavoratore.
Gli accertamenti peritali svolti in sede penale hanno infatti consentito di ritenere accertato, all'esito dell'articolato percorso scientifico e motivazionale, che “il collasso del muro nel tratto interessato non sia riconducibile alla spinta esercitata dal terrapieno e dai carichi insistenti al di sopra di esso, né a locali condizioni di decadimento dei terreni di fondazione.
Molto più verosimilmente, la scarsa qualità dei materiali costituenti il muro, unitamente all'assenza di una struttura di fondazione, in risposta ad una locale azione di scalzamento al piede e all'induzione di vibrazioni conseguenti alle operazioni in atto al momento del collasso, hanno determinato una condizione di perdita dell'equilibrio del muro stesso”.
L'individuazione tra le concause dell'evento mortale dell'azione lavorativa esercitata dalla ditta appaltatrice consente pertanto di ritenere, sul piano della causalità materiale, che il rapporto di lavoro si è inserite nella serie causale che ha portato e alla morte secondo il criterio Parte_12 Pt_7 del “più probabile che non”.
Peraltro, anche a voler prescindere dal suddetto regime agevolato di responsabilità discendente dall'ambito applicativo di cui all'art 2050 c.c., l'impresa convenuta rimane comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione delle regole di cautela la cui osservanza è lecito attendersi per l'esecuzione di tali lavori, sia quali precipitati logico applicativi discendenti dall'adempimento del dovere di diligenza ex art 1176 c.c. sia quali precipitati logico applicativi discendenti dall'adempimento dell'art 2087 c.c. e delle specifiche previsioni in materia di normativa antiinfortunistica, alla luce di quanto normativamente previsto dal d.lgs. 81/2008.
Priva di pregio è, infatti, la circostanza che il muro crollato non fosse specificamente oggetto dei lavori appaltati.
La suddetta questione non è idonea di per sé a ritenere connotata da diligenza o da osservanza delle normative antinfortunistiche la condotta di parte appaltatrice.
Per quel che concerne l'onere di diligenza esigibile dall'appaltatore, si rammenta infatti che al fine di non incorrere in responsabilità, è necessario che il costruttore consideri secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione.
14 Pertanto, sarebbe stato onere dell'odierna società appaltatrice adeguare, tramite l'analisi delle caratteristiche del muro in questione, i lavori da eseguire onde garantire la messa in sicurezza del cantiere da possibili vizi strutturali, a prescindere dal fatto che il muro in questione fosse interessato in via diretta dai lavori eseguiti.
Nella fattispecie in esame, costituisce circostanza pacificamente ammessa dalla stessa società appaltatrice, oltre che documentalmente riscontrata all'esito degli accertamenti intervenuti sui luoghi di causa, che il muro crollato “presenta delle evidenti ed enormi fessurazioni in linea verticale e cedimenti;
inoltre, tutto il muro non dà la percezione di un chiaro stato di stabilità anche per la consistenza dei materiali che a vista appare disomogenea”.
Inoltre, sempre per come riscontrato all'esito delle indagini penali, a tali difetti strutturali si aggiungono “le conseguenze che, le abbondanti piogge di stagione cadute nei giorni precedenti al crollo, aggravate dalla percorrenza di mezzi veicolanti, anche pesanti sulla via per Capocolonna senza limiti di carico, avevano creato al muro”.
Anche di tale dato fattuale è stato dato riscontro all'esito delle deduzioni difensive di parte convenuta, tenuto conto che i lavori in questione, proprio a causa delle condizioni metereologiche e del dissesto idrogeologico di cui era interessata la zona in questione, erano stati sospesi pochi mesi prima della verificazione dell'evento oggetto di causa.
Tutti questi elementi, uniti al fatto, documentalmente accertato, che le lavorazioni effettuate dalla ditta appaltatrice interessavano proprio la zona immediatamente antecedente il muro in questione
(atteso che in base agli elaborati progettuali dovevano realizzare un altro muro a distanza di 2,5 m. in parallelo a quello crollato) avrebbero reso esigibile a carico della ditta appaltatrice un più accurato studio delle condizioni geomorfologiche del terreno interessato dai lavori e di quelle strutturali del muro immediatamente adiacente il luogo di svolgimento dei lavori, con conseguente configurabilità di un comportamento colposo omissivo nella mancata messa in sicurezza del cantiere.
Sotto il profilo più specifico delle concrete condotte omesse discendenti dall'omessa messa in sicurezza del cantiere, è da ritenersi accertata, all'esito delle indagini svolte in sede penale, la CP_ violazione, a carico della convenuta degli artt. 96, comma 1 lett. g), 97 comma 1, 118 comma 2,
150 commi 1 e 2, 151 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 per non aver messo in sicurezza il cantiere, tramite puntellamento del muro al fine di evitarne il ribaltamento e per aver omesso qualsiasi previsione in merito in tema di sicurezza nei relativi documenti (PSC e POS).
Tali ultimi documenti, invero, si sono rivelati assolutamente inadeguati, di carattere meramente formale, limitandosi a ripetere le disposizioni di legge e degli allegati del d.lgs. 81 del 2008, senza scendere in un esame approfondito della platea di lavoro all'interno del cantiere e senza in alcun modo
15 prendere in considerazione il fatto di estremo rilievo ai fini che ci occupano: ossia la necessità di apportare tutte le cautele necessarie per prevenire il crollo del muro.
Deve, sul punto, ricordarsi che il d.lgs. n. 81 del 2008 ha disegnato un'efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli di prevenzione e di garanzia a tutte le figure apicali presenti nei cantieri mobili o temporanei, non esimendo dalla propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza alle norme di legge, sicché “le figure del coordinatore per la progettazione D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 4, e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ex art. 5, stesso D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori” (v. Cass. Pen. 1780/2014).
Resta quindi conforme al quadro normativo di riferimento, pur a fronte di un PSC del tutto inadeguato,
l'obbligo, gravante sull'impresa appaltatrice, di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza in particolare quanto alle previsioni concernenti il rischio specifico rappresentato dal crollo del muro e di assumere iniziative (quali, ad esempio, l'indire riunioni per individuare le misure atte ad impedire la situazione di pericolo prima della continuazione dei lavori) idonee a verificare il grado di consapevolezza dei diversi attori in merito al rischio derivante dalla presenza di un muro visivamente pericolante.
Niente di tutto ciò è stato fatto nel caso di specie, essendosi limitata parte convenuta, nel proprio atto, ad addossare le colpe alle altre figure professionali, senza nulla contestare in merito alle inadempienze concretamente lamentate da parte attrice e riscontrate all'esito delle indagini penali (cfr. verbale ispettivo in atti: “durante l'ispezione si è evidenziato la totale mancanza, lungo tutto il muro di contenimento della sede stradale, di sistemi di contenimento e/o puntellamento al fine di evitare eventuali crolli”).
Deve ritenersi altresì accertata, in capo alla società convenuta, anche l'inosservanza dei doveri di informazione e formazione del lavoratore, connessi all'operatività degli artt. 37 e 118 d.lgs. 81/2008.
Al riguardo, è affermazione costante della Suprema Corte quella secondo cui in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori (Cass. 22034/2018).
Quindi tale incombente non può ritenersi eluso per il solo fatto che il muro crollato non fosse oggetto specifico dei lavori di cantieri, posto che, per tutte le ragioni sopra esposte, in ogni caso la sua evidente
16 instabilità ha costituito una situazione di pericolo strettamente connessa all'attività espletata nelle immediate adiacenze dalla ditta appaltatrice.
Nel caso di specie, oltretutto, l'esigenza di un più pregnante obbligo di informazione e formazione in merito appare evidente all'esito dei riscontri effettuati dagli agenti intervenuti sul posto che, in sede di ispezione, hanno rilevato che “tale instabilità dei muri si era già riscontrata nella realizzazione di una scarpata lato strada in prossimità dell'inizio del cantiere lato sud, il muro preesistente alto circa mt. 1,60, già visibilmente fessurato, durante le fasi lavorative è crollato, costringendo la ditta a rimuovere e spostare i blocchi caduti”.
A fronte di un simile rischio l'attività di formazione e informazione non poteva certo ritenersi esclusa.
Tali incombenti non risultano essere stati espletati dalla società, che, alla luce di tutto quanto sopra, deve essere dichiarata responsabile per l'evento occorso.
- COMUNE DI _3
Va dichiarata altresì la responsabilità del sia ai sensi dell'art 2051 c.c., in qualità Controparte_3 di detentore del muro in prossimità del quale furono eseguiti i lavori appaltati e sia ai sensi dell'art
2043 c.c. in relazione alle specifiche cautele omesse.
Sotto il primo profilo, va detto che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n.
20427/2008).
Quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (arg. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (v. Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Tanto premesso, nel caso di specie, non può dubitarsi della situazione fattuale sopra indicata in capo all'odierna convenuta atteso che, costituisce circostanza incontestata che il muro crollato rientri nell'ambito di disponibilità giuridica e materiale dell'ente.
Tale relazione custodiale, inoltre, sussiste indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito i lavori, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti di questi.
In ossequio alla nozione ampia di custodia sopra riportata, per quel che concerne più specificamente il caso attenzionato, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato nel caso di appalto e/o di affidamento, in vario modo, di servizi e oneri manutentivi a soggetti terzi, non viene meno per il committente detentore del bene che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza (in tal senso: Cass. 17 aprile 2001 n. 5603).
17 Ed invero, come ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, “il committente, che ne sia proprietario
o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l'attività da porre in essere per
l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e
l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima” (Cass.
23442/2018).
Ed ancora: “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo”
(Cass. 11671/2018).
Nel caso di specie, alla luce di tutto quanto su esposto, non può pertanto dubitarsi della situazione fattuale sopra indicata in capo all'odierno ente convenuto, non rientrando il muro in questione, di contenimento del tratto stradale, nell'ambito oggettivo del contratto di appalto intercorso tra le parti e non essendo stato provato che il tratto stradale “contenuto” dal muro in oggetto fosse stato chiuso al transito pubblico.
Ciò detto, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (ossia quello della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in discorso.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 c.c., è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da
18 elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009)
Tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia.
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi siano riconducibili alla potenzialità dannosa indubitabilmente esistente nel muro in questione, in ragione degli acclarati inadempimenti sia nella progettazione dello stesso sia nella sua manutenzione, per tutte le ragioni analiticamente indicate all'esito dell'attività peritale eseguita nel corso delle indagini penali.
Le indagini penali hanno infatti riscontrato “la completa assenza di fondazioni. I materiali costituenti, già all'atto dei sopralluoghi, sono apparsi visivamente friabili con inerti di forma arrotondata che, nella globalità, diminuiscono la resistenza del materiale. Le modalità esecutive risentono delle tecniche dell'epoca: getti di calcestruzzo eseguiti a strati, per fasce orizzontali, in tempi successivi senza accorgimenti atti all'eliminazione delle riprese di getto. La separazione tra un getto e il successivo sono rinvenibili nei conci del muro collassato, come rinvenuti a terra. Le prove sui campioni di calcestruzzo confermano le scarse resistenze del calcestruzzo stesso ed evidenziano, altresì, la non omogeneità dei conglomerati cementizi. Si hanno, di fatto, sulle varie zone di prelievo
[…] resistenze differenti ed alternate tra campioni prelevati in testa e al piede del muro. Circostanze queste che evidenziano la disomogeneità nelle modalità di confezionamento e getto del calcestruzzo”.
In questo contesto, non risulta provato alcun caso fortuito idoneo ad escludere i profili oggettivi di responsabilità discendenti dall'art 2051 c.c.
Con riferimento agli eventi atmosferici di enorme portata verificatisi in quel periodo, in particolare, si rileva che tali episodi, pur eccezionali nella loro portata, non appaiono idonei a scriminare giuridicamente il custode per le responsabilità sopra evidenziate.
19 Ed invero, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “la pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forma maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (Cass. 5877/2016).
Sulla scorta del suddetto insegnamento, è stato pertanto statuito che un evento temporalesco di particolare forza, intensità e persistenza, tale da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare gli estremi del caso fortuito solo a condizione che “si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se l'ente preposto avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attività ed alle regole dell'arte conformi alle comuni norme di diligenza
e prudenza, a contenere la furia delle acque” (Cass. 5877/2016).
Pertanto, in tema di cose in custodia, spetta al l'onere di provare non solo l'effettivo _3
accadimento della pioggia eccezionale, ma anche l'impossibilità di porvi rimedio anche nel caso in cui le opere individuate come causalmente produttive del pregiudizio lamentato fossero stato realizzate e mantenute a regola d'arte, onere non assolto dal _3
Peraltro, la comprovata verificazione di tali eventi anche in periodi antecedenti il periodo oggetto del presente giudizio priva l'evento atmosferico anche del carattere di imprevedibilità.
A questo profilo di responsabilità si aggiunge, a carico del la responsabilità ex Controparte_3
art 2043 c.c, potendo venire in rilievo una corresponsabilità del committente, da affiancarsi a quella dell'appaltatore, in caso di specifiche violazioni di regole di cautela (Cass. 1234/2016).
Nel caso di specie, per come sopra dedotto, l'accertata grave inadeguatezza, al caso concreto, sia del
POS che del PSC rende evidente la sicura corresponsabilità del quale ente Controparte_3 committente, nella causazione dell'evento de quo.
Né il può essere esonerato da tale tipo di responsabilità in forza di quanto pattuito dall'art. _3
10 del contratto intercorso con la ditta appaltatrice.
Secondo tale pattuizione, “l'impresa assume la responsabilità dei danni a persone e cose sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il da _3 ogni responsabilità al riguardo”.
Si rammenta infatti, per come già compiutamente motivato con riferimento alla posizione della ditta appaltatrice, che il committente è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali, come quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4,
n. 37738 del 2013).
20 Ne consegue che “ove i lavori si svolgano nello stesso ambiente, non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità anche a quest'ultimo dell'organizzazione del cantiere, sussiste la responsabilità sia dell'appaltante che dell'appaltatore in relazione agli obblighi antinfortunistici … la clausola di esonero di responsabilità del committente contenuta nel contratto
d'appalto non può assumere rilievo al fine di escludere la sua responsabilità penale per l'infortunio occorso a un lavoratore dipendente dall'appaltatore, perché gli obblighi di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a carico del committente e dell'appaltatore sono previsti da norme di diritto pubblico che non possono essere derogate” (Cass. 38845/2019).
Sicché il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure di prevenzione e risponde dell'evento lesivo allorché quest'ultimo si ricolleghi causalmente anche alla sua colposa omissione, come avviene, ad esempio, quando egli abbia consentito l'espletamento del lavoro in presenza di situazioni di fatto pericolose.
Nel caso di specie, la pericolosità sopra evidenziata del muro di contenimento in questione, posto nelle immediate adiacenze del cantiere e già sussistente prima dell'inizio dei lavori, non può, alla luce dei principi su richiamati, comportare una deroga alla osservanza anche da parte dell'ente committente della normativa antiinfortunistica in questione.
Ne consegue che l'evento in oggetto è da ritenersi causalmente riconducibile ad una sua colpevole omissione, tenuto conto che l'inadeguatezza delle misure precauzionali, sia in astratto (per quel che concerne la totale assenza di previsione nel PSC e nel POS del rischio di crollo del muro di contenimento), sia in concreto (per quel che concerne l'inesistenza di qualsivoglia sistema di puntellamento del muro in questione), è immediatamente percepibile, da parte dell'ente comunale, senza particolari indagini tecniche, tenuto conto dell'evidente situazione di pericolo manifestatasi anche nella fase esecutiva dei lavori.
- IN GI.
deve ritenersi corresponsabile dell'evento de quo, ex art 2043 c.c., sia in qualità di CP
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione sia in qualità Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Sul punto importa, innanzitutto, rammentare che precipuo compito del coordinatore per la progettazione è, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, art. 91, quello di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del medesimo decreto legislativo, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV. Il PSC deve contenere: a) l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi;
b) le misure di prevenzione dei rischi risultanti
21 dalla presenza simultanea o successiva di plurime imprese ovvero, laddove previsto, di lavoratori autonomi;
c) la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Al coordinatore per l'esecuzione invece, la cui posizione di garanzia si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettano, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;
b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e nella verifica dell'adeguamento delle imprese esecutrici ai rispettivi POS (v. tra tante Cass. n. 45862 del 14.9.2017).
Pertanto, l'area del rischio che grava sul CSP e sul CSE ai sensi del disposto dell'allegato XV, dal piano di sicurezza e coordinamento si estende: ai rischi connessi all'area di cantiere (punto 2.2.1.); rischi connessi all'organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.); ai rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da interferenze (punto 2.2.3.).
Essa non va confusa con quella strettamente operativa propria del datore di lavoro e delle figure che da esso ricevono poteri e doveri, quali il dirigente ed il preposto che, pertanto, attiene al rischio specifico della singola lavorazione effettuata.
Nel caso di specie, alla luce della perizia in atti è emerso che “non è stata eseguita la valutazione del rischio sulla possibile interferenza tra le lavorazioni previste (esecuzione di pali trivellati) e le preesistenze in situ (muri di contenimento, basamenti e altri fattori esterni), nonostante le seguenti circostanze:
- La non trascurabile distanza – circa 2,50 metri – tra i muri esistenti e la posizione dei pali in costruzione;
- La presenza del basamento che necessitava forzatamente di demolizione sia per la realizzazione della palificata (operazione circoscritta), sia per la realizzazione della relativa trave di collegamento
(operazione senza interruzione di continuità);
- Le vibrazioni indotte dalle lavorazioni sulle opere esistenti (perforazione/demolizione basamento esistente, trivellazione pali, demolizione testa pali, attività mezzi di cantiere)”.
Inoltre, è stato altresì riscontrato che “dalla 'Relazione illustrativa e tecnica' si rileva che 'il muro di contenimento della strada necessita di interventi consistenti anche in rapporto ai processi di erosione in atto' e inoltre tra gli 'Obiettivi di intervento' della citata relazione, si evidenzia il 'consolidamento del muro di contenimento della strada'. Con ciò si vuole evidenziare che i problemi di sicurezza legati
22 alle precarie condizioni statiche dei muri erano evidentemente note, ma nessuna valutazione del rischio è stata attuata, nessuna indicazione è stata riportata nel PSC”.
Orbene, è chiaro che l'individuazione di aree non praticabili o comunque non sicure all'interno dell'area di cantiere rientrava negli obblighi di colui che ne deve pianificare l'organizzazione, ciò inerendo allo "spazio" all'interno del quale insiste il cantiere che, per l'appunto, si estende proprio fino al muro in questione. E', infatti, l'Allegato XV al punto 2.2.1., che disciplina i contenuti minimi del PSC, che alla lett. c) stabilisce l'obbligo di redigere una relazione concernente "l'individuazione
l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere oltre a quelli relativi alle lavorazioni ed alle loro interferenze".
Sicché era senz'altro esigibile da parte del Coordinatore per la sicurezza la previsione del rischio per l'area del cantiere derivante dalla presenza di un muro, insistente nell'area stessa, come quello del caso di specie, già accertato come pericolante.
E' pertanto evidente che, ove fosse stato previsto tale rischio nell'organizzazione dello spazio del cantiere, il crollo del muro non avrebbe cagionato la morte dei lavoratori.
- SPINA GIUSEPPE.
Responsabile per l'evento occorso è anche CP_6
Occorre muovere dalle responsabilità riferibili allo stesso nella qualità di responsabile del cantiere.
È noto che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, devono annoverarsi anche il direttore tecnico ed il "capo cantiere", figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto (v. Cass.
n. 39606/2007).
Pertanto, una volta individuata nel capo cantiere una figura corrispondente a quella del preposto, occorre osservare che, sempre secondo i pacifici indirizzi giurisprudenziali in materia, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.
Incombe, in sostanza, su tale figura di preposto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.
Deve, altresì, precisarsi che ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 si definisce preposto la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
23 In virtù di tale posizione, dunque, il preposto, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81/08, è chiamato, tra le altre cose, a vigilare e sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, ad intervenire, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e alle direttive impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti;
ad informare, al più presto, i lavoratori laddove insorga un rischio grave ed imminente del rischio stesso e delle eventuali misure adottate o da adottare e a segnalare al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni altra situazione di pericolo che possa insorgere di cui venga a conoscenza.
Orbene, per verificare nello specifico se lo abbia disatteso il dovere di vigilanza che gli CP_6
incombeva a fronte di operazioni, affidate agli operai del cantiere, sicuramente pericolose, occorre verificare innanzitutto il suo grado di conoscenza della rischiosità di dette operazioni, e quindi verificare se, a fronte di ciò, sia stata o meno prestata adeguata attività di controllo.
Orbene, muovendo dalla dinamica degli eventi, come documentalmente ricostruita, deve ritenersi che egli, pienamente consapevole della pericolosità dell'operazione, abbia omesso di prestare la necessaria vigilanza: la quale, come detto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte consiste, per il capo cantiere, nel verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.
Nella fattispecie concreta, va ricordato, come già evidenziato, che il 5.4.2018 crollava il muro sito in
Viale GN GR (lungo circa 16.70 metri, altro circa 3 metri e largo circa 40 cm) mediante ribaltamento e, sotto le macerie, si rinvenivano i corpi senza vita dei due operai, e Parte_12
ed il corpo del terzo operaio, , che decedeva successivamente Persona_5 Persona_1
(in data 9.5.2018), i quali dovendo realizzare un nuovo muro, parallelo a quello crollato, onde consentire l'allargamento della sede stradale, dallo stesso distante circa 2, 5 metri, stavano realizzando i c.d. lavori di fondazione.
Nella specie, i lavoratori avevano trivellato il basamento accostato al muro crollato e creato i buchi per l'inserimento dei pali, rimuovendo il basamento tra un foro e l'altro e asportando il terreno fino a circa 70 cm di profondità e stavano ripulendo l'area per realizzare la c.d. trave di coronamento che doveva congiungere le teste dei pali per la realizzazione del nuovo muro;
operazioni queste ultime
(demolizione del basamento e asportazione del terreno non esplicitamente previste nel PSC e nel
POS).
In altri termini, si stava effettuando l'allargamento della sede stradale mediante la realizzazione di un muro in calcestruzzo armato, fondato su pali (di un diametro di circa 70 cm) e tali pali venivano apposti trivellando in basamento, demolendolo -almeno nella parte intercorrente tra un foro e l'altro- ed asportando del terreno sottostante.
24 Le emergenze processuali hanno consentito di acclarare che il muro crollato era privo di fondazioni, non armato e realizzato in maniera disomogeneo.
Quanto alle cause del crollo del muro la perizia penale ha permesso di accertare che “tali evidenze permettono di poter affermare che il crollo del muro è avvenuto per ribaltamento alla base. Aver rimosso il basamento di circa 30 cm di spessore che contrastava il muro al piede, aver abbassato il piano di imposta di ulteriori 40 cm circa togliendo lo strato di terreno al di sotto del basamento stesso, nonché aver demolito i muri trasversali degradanti verso la spiaggia, ha compromesso il precario equilibrio statico del muro stesso che, come rilevato, era anche privo di fondazioni … e presentava un paramento esterno pressoché verticale. È stata, quindi, sufficiente una minima causa perturbativa, come ad esempio le vibrazioni indotte da un mezzo di cantiere, ovvero una zona maggiormente scavata al piede, già scalzata per la rimozione del basamento, per provocarne rovinosamente il ribaltamento”.
Il preposto, capocantiere, era tenuto ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 81/08 a contribuire CP_6 all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed obbligato ad astenersi dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che potessero compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori, oltre che a segnalare eventuali situazioni di pericolo grave ed imminente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81 cit..
Dunque, in assenza di una previsione delle richiamate lavorazioni — poi accertate essere causa del Cont crollo del muro — tanto nel PSC quanto nel non avrebbe in alcun modo dovuto procedere alla realizzazione delle stesse, ma sospendere le attività e informare prontamente il progettista ed il datore di lavoro ed attendere indicazioni in merito all'opportunità di procedere a tali lavorazioni, alle modalità e ad eventuali presidi di protezione individuale e collettiva.
Tali lavorazioni consistevano nella realizzazione di un nuovo muro, in calcestruzzo non armato parallelo a quello esistente (da erigersi ad una distanza di circa 2,50 metri), le cui fondazioni dovevano essere realizzate mediante palificazione, posta in essere mediante perforazione del basamento, demolizione dello stesso e parziale asportazione del terreno sottostante.
Nel POS, tuttavia, come emerge anche dalla perizia, non vi è alcuna valutazione del rischio (alla stessa stregua dell'omessa valutazione del rischio contenuta nel PSC), non è stata prevista nessuna procedura complementare e di dettaglio, né sono state prese in considerazione le possibili interferenze tra le lavorazioni e i muri esistenti ricadenti all'interno dell'area del cantiere.
La valutazione del rischio per questa lavorazione, come detto, non è stata efficacemente effettuata né dal datore di lavoro (soggetto principale), né dagli altri soggetti di supporto, quali SP o altri consulenti esterni eventualmente incaricati e, nonostante dalla lettura delle tavole progettuali
25 emergesse implicitamente la necessità di effettuare tali lavorazioni, le stesse non erano esplicitamente contemplate in alcuno dei due documenti.
Dunque, in assenza di siffatta espressa previsione e della relativa valutazione dei rischi, il preposto, capocantiere, in osservanza al generale obbligo di astenersi dal tenere condotte ed CP_6
effettuare operazioni non previste e che potrebbero compromettere la propria o altrui incolumità, non avrebbe dovuto procedere ad effettuare le richiamate lavorazioni di rimozione del basamento ed asportazione del terreno.
Relativamente alla necessità di demolire il basamento si è già evidenziato che la stessa, pur non espressamente prevista nel PSC, era implicitamente resa necessaria dalla determinazione della quota progettuale. In altri termini, per rispettare la quota progettuale e realizzare l'opera conformemente a quanto previsto nel progetto per realizzare la c.d. trave di coronamento tra le teste dei pali si doveva necessariamente demolire il basamento, almeno tra un foro e l'altro, e asportare il terreno sottostante.
Dunque, a fronte della necessità di demolire il basamento per rispettare la quota progettuale,
[...]
in assenza di una siffatta previsione nel PSC e nel POS, avrebbe dovuto innanzitutto CP_6
evidenziare la circostanza al progettista ed al datore di lavoro ed avrebbe dovuto attendere loro indicazioni in merito anche ad eventuali presidi di protezione individuale e collettiva da adottare.
In particolare, poiché si doveva demolire il basamento accostato al muro e dovevano essere fatti dei fori per inserire i pali di fondazione mediante trivellazione, con rimozione del basamento e trivellazione oltre che asportazione del terreno e tali lavorazioni, ad eccezione delle trivellazioni, non erano contemplate nel PSC e nel POS, l'imputato avrebbe dovuto sospendere i lavori ed interfacciarsi prima con il CSP e con il datore di lavoro.
Orbene, deve rilevarsi che la perizia ha evidenziato l'omessa analisi nel POS, oltre che nel PSC, dunque ascrivibile al e al , del muro crollato quale elemento del cantiere, nonché CP_4 CP
l'omessa analisi dell'interferenza che le lavorazioni avrebbero avuto rispetto agli elementi del cantiere tra cui il basamento, analisi che, laddove espletata, avrebbe condotto ad un'adeguata valutazione dei rischi in quanto, una volta accertato che il muro in questione era in calcestruzzo non armato e privo di fondazioni, si sarebbe determinato correttamente il rischio che le lavorazioni che dovevano effettuarsi potevano rappresentare per la stabilità del muro stesso, considerato che si andava a lavorare sul basamento allo stesso accostato (per quanto non sottostante al muro, ma comunque accostato ad esso) e, dunque, si sarebbero adottate idonee misure di protezione e prevenzione, quali, ad esempio, la scelta di puntellare il muro, ovvero impedire ai lavoratori di lavorare ad una distanza inferiore ai tre metri dal muro crollato.
La fonte del predetto obbligo di astensione emerge - si ribadisce - dall'art. 20 coma 2 lett. g) del d.lgs.
81/08.
26 Per quanto concerne la sussistenza del nesso causale, poi, il principio della preponderanza dell'evidenza impone di ritenere che se si fosse astenuto dal realizzare lavorazioni non previste, CP_6
l'evento non si sarebbe verificato.
Di qui il convincimento dello scrivente circa la responsabilità dello per l'evento lesivo per cui CP_6
è causa.
- . Controparte_5
Alcun profilo di responsabilità è ravvisabile in capo a , quale Dirigente e Controparte_5
Procuratore della a cui venivano conferiti specifici poteri in materia di vigilanza e di CP_1
organizzazione del lavoro, nonché quale soggetto che si recava ciclicamente presso il cantiere impartendo ordini ai lavoratori.
Ed invero, emerge per tabulas che il fosse procuratore della società con poteri di ordinaria CP_5 amministrazione, tra i quali figuravano “assicurare lo svolgimento dell'attività nella piena osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, antinfortunistica, previdenziale, in particolare, promuoverà quanto si renderà necessario per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.gs. n. 626/ 1994 e successive modificazioni, con la facoltà di avvalersi, se necessario, di consulenti e professionisti esterni”.
In forza dell'art. 2209 c.c. per procuratore deve intendersi colui il quale, in base a un rapporto continuativo, abbia il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non rivestendo la qualifica di preposto.
Dall'istruttoria del processo penale nonché dalla perizia è emerso che nel verbale di SIT del
18.4.2018, lo stesso Geom. si definiva “... istitore della società”, ossia colui che Controparte_5
è preposto, dal titolare (preponente), all'esercizio di un'impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa, con funzioni direttive e come rappresentante generale dell'imprenditore.
Nel diritto civile, l'istitore è colui che ha la qualifica di dirigente preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
Tuttavia, occorre rilevare che, oltre che dal predetto verbale di SIT, la qualifica di preposto non emerge da nessun altro elemento istruttorio.
Pertanto, rilevato che non è emerso che il avesse la qualifica formale di preposto né quella CP_5
di dirigente, occorre verificare se lo stesso esercitasse concretamente poteri dirigenziali di fatto, al fine di valutare se lo stesso fosse o meno destinatario delle regole cautelari di cui al D. Lgs. n.
81/2008.
In particolare, l'art. 2 comma 2 lett. d) del d.lgs. 81/2008 definisce il dirigente come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali assegnati alla natura
27 dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Pertanto, il dirigente è un soggetto che, essendo dotato di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali sui lavoratori, in attuazione delle direttive del datore di lavoro e delle strategie dell'impresa, organizza l'attività lavorativa e vigila sul corretto svolgimento della stessa.
In virtù del principio di effettività sancito all'art. 299 del T.U. (secondo cui le posizioni di garanzia relative di soggetti di cui all'articolo 2, comma1, lettere b), d) ed e), gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti), la figura del dirigente, oltre che in base alla verifica circa la sussistenza di una qualifica formale, deve essere scrutinata alla luce dei poteri concretamente esercitati, ben potendo essere considerato tale anche un lavoratore autonomo o addirittura un soggetto estraneo all'organigramma aziendale, qualora questi svolga concretamente funzioni dirigenziali.
In altri termini, la qualifica di dirigente può derivare tanto da una formale investitura quanto dal concreto esercizio di poteri dirigenziali e, di conseguenza, il soggetto che assume sotto qualsiasi forma e con qualunque qualifica l'esercizio di poteri di direzione e di organizzazione di un settore aziendale è tenuto, nell'ambito delle sue attribuzioni, ad adottare le iniziative necessarie a garantire la sicurezza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria non sia emersa la prova in ordine alla sussistenza in capo allo stesso di poteri dirigenziali né di fatto né di diritto.
- . Email_1
Neppure in capo a in qualità di Dirigente Settore LL. PP., Responsabile dei Controparte_7
lavori e Responsabile Unico del Procedimento, può ascriversi alcun profilo di responsabilità.
Ritiene, in particolare, il Tribunale che non possa essergli addebitata la violazione dell'art. 93 c. 2
d.lgs. n. 81/2008, per aver omesso di monitorare l'operato e di verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 c.1 lett. A), 92 c. 1 lett. B), 92 c.1 lett. F) D.Lgs. 81/08 da parte dell'arch. CP
, nonché di ottemperare alla sua funzione di verifica in ordine alla adeguatezza del PSC e del
[...]
POS.
Ed invero, come documentalmente provato, all'epoca dell'approvazione del PSC, la qualifica di RUP era rivestita non dal ma dall'Ing. , mentre il primo assumeva la CP_7 SO
qualità di Dirigente Settore LL. PP. e quindi di Responsabile dei lavori e Responsabile Unico del
Procedimento a far data dal 23.11.2017.
Nel dettaglio, con delibera della Giunta Comunale n. 128 del 31.5.2016 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo ai lavori di riqualificazione urbana de quibus dell'importo complessivo di euro 800.000,00 ed il relativo quadro economico di spesa e veniva indicato il
28 Responsabile del Procedimento nell'ingegnere , dirigente del Settore 3, SO all'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento all'impresa di CP_1 _3 nonché l'esecuzione dei lavori in questione.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1708 del 7.10.2016 tali lavori di venivano affidati ai sensi dell'art. 63 comma 5, del d.lgs. 50/16, alla per un importo pari a CP_1
615.699,00 e con successivo contratto di appalto del 16.12.2016 stipulato tra l'ingegnere _6
, nella sua qualità di dirigente il Settore 3- Lavori Pubblici del Comune di e _6 _3
, legale rappresentante e direttore tecnico della il Comune affidava Controparte_4 CP_1 all'impresa l'appalto per l'esecuzione dei predetti lavori.
In seguito, con determinazione dirigenziale n. 944 del 10.5.2017, a firma del responsabile del procedimento NE , veniva affidato l'incarico professionale per la SO direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'intervento di riqualificazione urbana litorale sud 2° stralcio” alla “D:RH architetti associati”- Dinale- Rigonat Hugues di Venezia.
Dall'analisi dell'iter amministrativo che ha condotto all'affidamento dei lavori in questione, è emerso che il progetto esecutivo dei medesimi è stato verificato, validato e approvato dall'Ing, SO
, come da Delibera di Giunta comunale n. 128 del 31.5.2016.
[...]
Pertanto, quantomeno nella fase genetica, l'obbligo di verificare l'adeguatezza del PSC e del POS non soltanto non poteva essere adempiuto dal ma neppure risultava posto in capo allo CP_7 stesso, atteso che al momento dell'approvazione del PSC la qualifica di RUP non era da lui rivestita, bensì dall'Ing. . _6
Né può dirsi che il abbia violato l'obbligo di verificare in base all'evoluzione dei lavori CP_7
l'adeguatezza del POS e del PSC, di cui era tenuto a sorvegliare la corretta attuazione.
Vero è che, nella fase esecutiva, la qualifica di RUP era già rivestita dal in quanto i lavori CP_7
venivano consegnati con verbale del 14.2.2018 ed avevano inizio qualche giorno prima rispetto all'evento occorso.
Tuttavia, i suddetti obblighi non risultavano in concreto esigibili da parte sua.
Deve, in proposito, rammentarsi che l'agente modello - l'homo elusdem condicionis et professionis -
a cui fare riferimento per la prevedibilità di un evento ed ai fini della colpa o, meglio, ai fini dell'esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta sia generiche (dettate dalla comune prudenza), sia specifiche (dettate dal legislatore), è l'agente del momento in cui è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare e, quindi, facente modello che tenga conto dello stato della sentenza e della tecnica in quel determinato settore e in quel determinato momento.
Ed allora, rilevato che i lavori erano iniziati pochi giorni rispetto all'evento occorso e considerata la minima durata dei lavori tra il loro inizio e l'evento, ritiene il Tribunale che il non potesse CP_7
29 accorgersi del difetto di adeguatezza del POS e del PSC nella fase esecutiva e della loro inattuazione, peraltro in assenza di una qualsivoglia segnalazione in ordine alla necessita di effettuare lavori non previsto.
In particolare, il avrebbe potuto rilevare l'inadeguatezza del POS e del PSC in fase CP_7
esecutiva e della relativa non corretta attuazione, soltanto recandosi in cantiere proprio in quei pochi giorni in cui si erano svolti i lavori.
Tuttavia, è implausibile che il RUP possa rivedere in così poco tempo tutti i piani di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza relativi a tutti i cantieri aperti sul territorio comunale, onde rivalutarne l'adeguatezza.
Le considerazioni che precedono escludono che il possa essere chiamato a rispondere CP_7 civilmente dell'evento per cui è causa.
4.3. Va precisato che i convenuti dichiarati responsabili devono rispondere solidalmente tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c. nei confronti dei rispettivi istanti per i danni da questi subìti, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (così fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20294 del 14.10.2004).
5. Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie si osserva quanto segue.
5.1. IN DIRITTO: RISARCIMENTO DEL DANNO IURE PROPRIO.
Nell'ambito del giudizio civile spetta alla parte attrice fornire la prova, anche tramite presunzioni, del danno non patrimoniale in concreto subìto e del suo collegamento causale con le illecite condotte del convenuto (sul punto cfr. ex multis 7695/2008 e Cass. ord. 8421/2011).
Al riguardo, è opportuno, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, operare una premessa.
La Suprema Corte, con le sentenze nn. 8827 ed 8828 del 31 maggio 2003, ha ritenuto di superare l'orientamento tradizionale della giurisprudenza (sia di merito che di legittimità), che faceva coincidere il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 c.c. con il danno morale soggettivo, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza, riconosciuto solamente ove ne venissero accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità. Nelle suddette pronunce la Corte di Cassazione ha ricostruito un sistema risarcitorio del danno alla persona cd.
"bipolare", caratterizzato dal danno patrimoniale e da quello non patrimoniale. Specificamente, secondo la novella interpretazione della S.C., l'art. 2059 c.c. ricomprende nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, quindi:
30 - sia il danno morale soggettivo, inteso come transitorio turbamento dello stato d'animo della vittima;
- sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona (art. 32 Cost.), conseguente ad un accertamento medico;
- sia il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Inoltre, alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non è più ostativo il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, come nel caso dell'art. 2054
c.c., debba ritenersi esistente in base a una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. Ne deriva che l'art. 2059 c.c. va interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all'astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (Cass. nn. 7281,
7282, 7283 del 12/05/2003 e C. Cost. n. 233/2003, nonché, successivamente, conf., tra le tante, Cass.
n. 4906/03, n. 10482/04, n. 15044/05, n. 16810/08).
Ciò posto, e tenuto conto anche dalle disposizioni normative in materia di danno biologico (artt. 13
D.Lgs. n. 38/2000 e 5 della legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del D.L. n. 857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05), tale voce di danno può essere definita, conformemente alla costante giurisprudenza al riguardo (Cass. nn.
357/1993, 12083/1998), come la temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso, nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso;
inoltre, deve ritenersi che nel danno biologico sia riconducibile tutta quella serie di "danni" che erano stati creati dalla giurisprudenza per consentire il risarcimento di determinate fattispecie, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico ed il danno alla capacità lavorativa generica (Cass. n. 3868/04, n. 4677/98, n. 2932/95, n.
1955/95). L'inquadramento del danno biologico nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. non ha influito, tuttavia, sui criteri liquidativi in uso, avendo, al riguardo, la S.C. (sent. n. 19057 del
12.12.2003) precisato che, ai fini del risarcimento del danno biologico, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., i criteri di liquidazione del danno non mutano, ed, in particolare, rimane ferma la necessità di fare riferimento al criterio equitativo, che va esercitato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato.
31 Ciò posto, tra i vari criteri di liquidazione equitativa elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli anni, ha assunto valenza preponderante il sistema del c.d. punto tabellare, che ha quale principio costitutivo l'intento di distinguere gli importi risarcitori in base alla gravità della lesione ed all'età del danneggiato e che consente di adeguare alla fattispecie concreta la liquidazione del danno biologico.
Più recentemente, le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 26972 dell'11.11.08, la prima di quattro sentenze
"gemelle"), al fine di risolvere la discrasia creatasi nella giurisprudenza di legittimità in merito alla configurabilità del danno esistenziale come autonoma categoria di danno, hanno ripreso i principi già esposti dalla Cassazione nelle sentenze del 2003 sopra riportate, operando però rilevantissime precisazioni in merito al contenuto ed ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale.
In primo luogo, si ribadisce che l'art. 2059 c.c., in un'ottica costituzionalmente orientata, va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 29 L. n. 675/96 in materia di raccolta dei dati personali, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta nei citati artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto
(artt. 2,29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità
(artt. 2 e 3 Cost.). In particolare, tra gli interessi essenziali in argomento rilevanti (salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero, ecc.), senz'altro ricompresi sono quelli relativi alla sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2,29 e 30 Cost. Interessi che risultano irrimediabilmente violati anche in caso di uccisione dello stretto congiunto (v. Cass., 31/05/2003, n.
8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828. V. altresì, in particolare, Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass.,
20/10/2005, n. 20324).
Sotto altro profilo, occorre rilevare che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata (la quale, peraltro, può anche non essere transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo). In tale ipotesi, nonché nel caso di lesione del diritto alla salute o dei diritti della famiglia, solo a fini descrittivi si utilizzano le
32 distinte denominazioni di danno morale, danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale, non essendo opportuno ritagliare, all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale, specifiche figure di danno, atteso che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va riguardata non come occasione di duplicazione delle poste di danno, bensì quale strumento per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
Da ciò discende che anche il cd. danno esistenziale - individuato nell'alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, non suscettibile, a differenza del danno biologico, di accertamento medico-legale, e non consistente, a differenza del danno morale, in una sofferenza interiore, bensì in un sentimento di rinuncia al vivere esteriormente percepibile pur in assenza di lesione all'integrità psicofisica – non può trovare accoglimento nel nostro ordinamento se inteso come autonoma categoria di danno. Con ciò non si vuole negare che fattispecie quali lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto possano produrre pregiudizi di tipo esistenziale, e dunque alterazioni del vivere quotidiano e degli assetti relazionali aventi ripercussioni su interessi inviolabili e costituzionalmente rilevanti della persona, ma si tende solo a precisare che tali pregiudizi per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come "esistenziali", senza che tuttavia possa configurarsi, in relazione agli stessi, un'autonoma categoria di danno.
Non può dubitarsi, in proposito, che anche il pregiudizio di tipo esistenziale (consistente nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) sia suscettibile di risarcimento, sia pure entro il limite segnato dall'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, dovendosi tener conto, a tal fine, non tanto della natura ed entità del pregiudizio asseritamente sofferto, bensì della rilevanza dell'interesse leso e della consistenza della sua tutela costituzionale, atteso che il pregiudizio di tipo esistenziale non può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante. Non sono, infatti, meritevoli di tutela risarcitoria, sia pure invocata a titolo di danno esistenziale soprattutto dinanzi ai giudici di pace nelle liti cd. bagatellari, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel proprio contesto sociale. Al di fuori dei casi previsti dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale, e non vale a tal fine invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, in definitiva il diritto ad essere felici.
Ma la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona
33 necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi esistenziali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto costituzionale inviolabile deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
In definitiva, secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, tra cui ricomprendere quella denominata
"danno esistenziale", perché attraverso quest'ultima figura, in cui confluiscono fattispecie non necessariamente previste dall'art. 2059 c.c., si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità (in tal modo equiparandolo al danno patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., che fa riferimento a "qualunque fatto doloso o colposo..."), mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario (che ha previsto il risarcimento del danno non patrimoniale "solo nei casi determinati dalla legge", operando una precisa limitazione), né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (Cass. n. 23918/06, n. 11761/06, n. 15022/05).
Per quel che riguarda l'onere della prova, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). E', infatti, ormai superata la tesi, propugnata da
Corte Cost. n. 184/86 ma smentita dalla successiva sentenza della Consulta n. 372/94, che identificava il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento", pervenendo in alcuni casi ad ammettere la configurabilità di un danno "in re ipsa".
In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt.
138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni).
Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
34 Per quanto riguarda, infine, i criteri di liquidazione del danno alla persona (che va ristorato interamente ma non oltre il pregiudizio concretamente subito), definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, viene in primo luogo in considerazione, qualora l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (senza ulteriori connotazioni in termini di durata), la quale, tuttavia, può essere autonomamente risarcita solo quando si tratti di sofferenza soggettiva in sé considerata, e non allorquando la stessa assurga a componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. In presenza di queste ultime, infatti, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
In conseguenza di ciò, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un quarto alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complessivo pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato (Cass. n. 1072/11).
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sono sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (del quale non può darsi separato risarcimento, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico, anch'essa pacificamente riconducibile al danno biologico.
Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. n. 209/05, recante il Codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale anche in campi diversi da quelli propri della sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso
35 sono, dunque, ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".
Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita, e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura. Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ciò premesso, venendo all'analisi delle fattispecie di danno non patrimoniale emergenti nel caso di specie, per quanto attiene al pregiudizio esistenziale iure proprio subito dai ricorrenti, in qualità,
Co rispettivamente, di madre ( ), padre, sorelle (), fratello (e convivente An. in proprio e nella sua Co qualità di genitrice della minore Ha. non vi è dubbio che il decesso di abbia loro cagionato Per_7
dolori, sofferenze e patimenti d'animo cui appare opportuno porre rimedio attraverso il ricorso allo strumento sostitutivo dell'equivalente monetario (c.d. "pretium doloris").
In proposito, infatti, la giurisprudenza della S.C. ha affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto (cfr. Cass. civ., sent. n. 4169/88;
1704/97).
D'altro canto, al risarcimento del danno esistenziale, sotto l'indicato profilo del danno da perdita del rapporto parentale, non osta il dato che, nel caso di specie, la responsabilità degli autori del fatto dannoso produttivo dell'evento letale sia stata in parte affermata facendo applicazione delle presunzioni di colpa di cui agli artt. 2054 commi 1 e 3 e 2055 c.c..
Infatti, come già in precedenza rilevato, la risarcibilità del danno non patrimoniale, ex artt. 2059 c.c.
e 185 c.p., non è preclusa dal mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. In altri termini, come precisato dalla Corte Costituzionale, l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all'astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 233/03; Cass. civ. sent. nn. 7281-7282-7283/03; 8827/03).
36 In particolare, la Corte di Cassazione, con le già citate sentenze 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, nonché con la pronuncia n. 2557/11, ha affermato testualmente che "il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto
l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost.".
Nel precisarsi che il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 20/10/2005, n.
20324), viene a determinarsi quello "sconvolgimento delle abitudini di vita" che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass., 31.5.2003, n. 8827; Cass., 31.5.2003, n. 8828).
Esso si sostanzia, invero, in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità
37 della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/05/1998, n. 166; Cass.,
01/04/2004, n. 6365; Cass., 09/06/1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz.
(la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., secondo una in tal senso valorizzabile, orientata lettura.
Trattasi, come ribadito da Cass. n. 13546/06, di danno non già "riflesso" o "di rimbalzo" bensì
"diretto", dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Inoltre, così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-evento.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile (v.
Cass. n. 8827 e n. 8828 del 2003 cit.).
Il danno non patrimoniale deve essere, dunque, riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo necessaria, laddove il risarcimento risulti domandato in termini generali e complessivi, la considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si sostanzia, nei quali vanno riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art. 2059 c.c..
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri (cfr.
Cass., 24/02/2006, n. 4184; Cass., 26/02/2003, n. 2869, con riferimento in particolare al danno biologico), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che si limiti a far valere solamente alcuna delle tre suindicate voci che
38 tale categoria integrano (v. Cass., 28/07/2005, n. 1583; Cass., 07/12/2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale "sinonimo" della locuzione
"danno non patrimoniale", v. peraltro Cass. 15/07/2005, n. 15022).
In particolare, sotto il profilo probatorio, non può invero dubitarsi che la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto possa essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n.
15022), le quali al riguardo assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572, nonché Cass. n. 13546/06).
Le presunzioni, infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez, Un.,
24/03/2006, n. 6572) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango '"secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova e "più debole" rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. La Cassazione è pervenuta ad affermare che "la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev'essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria" (così Cass.,
27/11/1999, n. 13291).
Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c. sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il
"fatto base"). Ed altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita
39 familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione, ad esempio, da Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
Si è altresì affermato doversi ritenere sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta causativa della morte del congiunto, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione in pari tempo delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, e in particolare dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà "separati in casa", ecc.), non trattandosi, come già detto, di un'ipotesi di presunzione iuris et de iure.
Di converso, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11).
Da ultimo, poi, occorre precisare che i soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali ad esempio i nonni, i nipoti, il genero o la nuora, così indicati da Cass., sent. n. 4253 del 2012) hanno diritto di ottenere ristoro per la perdita del proprio congiunto anche se con questo non conviventi,
40 purché dimostrino la "effettività e la consistenza della relazione parentale" (v. tra tante Cass. n.
8218/2021; n. 21230/2016; n. 12146/2016).
5.2. IN DIRITTO: RISARCIMENTO DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Va evidenziato che, in caso di morte causata da un illecito, si è soliti distinguere, con valenza meramente descrittiva all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, il c.d. danno biologico terminale e il c.d. danno morale catastrofale.
Il primo si sostanzia nel pregiudizio al bene salute, suscettibile di accertamento medico legale, che la vittima può subire nell'ipotesi in cui la morte sopraggiunga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo. Con specifico riferimento a tale tipologia di pregiudizio, la giurisprudenza di legittimità - dopo aver precisato che l'espressione “invalidità temporanea” designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa, mentre l'espressione “invalidità permanente” descrive, invece, lo stato menomativo che residua dopo la cessazione di una malattia - ha osservato che il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente.
Più in particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che la vittima di lesioni potrà acquistare il diritto al risarcimento del danno alla salute a condizione che abbia sofferto un danno alla salute medico legalmente apprezzabile, dal momento che per espressa definizione normativa, oltre che per risalente insegnamento della dottrina, il danno biologico è solo quello “suscettibile di accertamento medico legale” (così l'art. 138 cod. ass.).
Ciò sul presupposto che il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica, ma presuppone che tale lesione abbia compromesso l'esplicazione piena ed ottimale delle attività realizzatrici dell'individuo nel suo ambiente di vita, sicché “una concreta perdita o riduzione di tali potenzialità può concretizzarsi soltanto nell'eventualità della prosecuzione della vita, in condizioni menomate, per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alle lesioni. Consegue che, in difetto di una apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa
l'integrità fisica del soggetto offeso, non è configurabile un danno biologico risarcibile, in assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere valutata in termini economici (v. Cass. n. 1704/1997).
La Suprema Corte è giunta, così, alla conclusione che nel caso di morte causata da lesioni personali,
e sopravvenuta a distanza di tempo da queste, un danno biologico permanente è inconcepibile, mentre quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un tempo apprezzabile
41 consente quell'accertabilità medico legale che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.
Normalmente tale lasso apprezzabile di tempo dovrà essere superiore alle 24 ore, giacché è il “giorno”
l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea. Naturalmente, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (Cass. n. 21060/2016, n. 2564/2012, n.
18056/2019).
Dal c.d. danno biologico terminale, così configurato, va distinto il c.d. danno morale catastrofale, ovvero il danno da percezione, concretizzabile nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte.
L'esistenza stessa del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone, quindi, che la vittima sia cosciente, essendo invece irrilevante il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida” (cfr. Cass. n. 26727/2018).
Posto che il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità. Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario - una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (cfr. Cass.
n. 32372/2018).
Se, dunque, alle condizioni suesposte, è ammessa la possibilità di reintegrare per equivalente monetario il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale, diversamente il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude la risarcibilità del danno da perdita della vita,
c.d. danno tanatologico, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali.
Tale orientamento è stato avallato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che - rilevata l'assenza di ogni contrasto giurisprudenziale sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni medesime, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi - si sono pronunciate sulla questione
42 della risarcibilità o meno iure hereditatis del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.
La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto non immediatamente bensì a lunga distanza di tempo dall'evento lesivo, integra, dunque, un danno non patrimoniale che si sostanzia sia nel danno biologico terminale sia nel c.d. danno morale catastrofale.
Quanto poi alla concreta liquidazione del biologico terminale, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato l'esigenza di adottare un'adeguata personalizzazione, piuttosto che seguire semplici automatismi o sic et simpliciter i criteri tabellari, trattandosi invero di un danno alla salute che - sebbene temporaneo, e dunque potendo ricondursi alla inabilità temporanea assoluta - è però massimo nella sua entità e intensità.
In tal senso giova ricordare soprattutto Cass. civ. sez. III 9.10.09 n. 21497, secondo cui se le lesioni hanno cagionato la morte del soggetto offeso dopo un apprezzabile intervallo di tempo - sia se il giudice applica il criterio di liquidazione equitativa cd. "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto - aumentandoli o moltiplicandoli, secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto, in cui il danno alla salute è stato così intenso e progressivamente grave da condurre il soggetto verso la morte, in base ad un indice crescente proporzionale all'aumentare del grado di invalidità derivatane - in ogni caso non può liquidare il danno "come se" il soggetto fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita perché la morte estingue ogni danno biologico futuro correlato alla probabilità statistica della durata di essa allorché essa è ormai divenuta nota.
Pertanto, se il giudice adotta il criterio tabellare, va ribadito, secondo l'orientamento pressoché unanime (Cass. 3549/2004, 9959/2006, 18163/2007) che non può prendere come base le tabelle per l'invalidità permanente poiché esse sono formate in base alla vita media futura presunta, e deve invece adottare le tabelle per l'inabilità temporanea assoluta e totale, opportunamente adeguate al caso specifico in cui le lesioni hanno menomato così gravemente la salute della persona da provocarne la morte (v. sentt. 22338/07, 18163/07, 9959/06, 1877/06, 3549/04 n. 9959, 30/01/06 n. 1877, 3549/04; così Cass. 14/07/03 n. 11003 bene evidenzia le peculiarità del danno in questione: 'Nel danno biologico o da invalidità temporanea o permanente, fatta eccezione delle invalidità permanenti assai gravi, infatti, la salute del danneggiato tende a regredire o, almeno, a stabilizzarsi;
in quello terminale, invece, si assiste ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente').
La Suprema Corte ha poi puntualizzato che il danno in questione sarà risarcibile a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e dell'ineluttabilità del loro esito: “…nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla
43 menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato 'soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. 15491/2014).
Tale danno biologico terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente (arg. Cass. n. 23183/2014).
6. LIQUIDAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI.
Reputa il Tribunale che per la liquidazione – da effettuarsi in base ad una valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona – possa farsi applicazione delle Tabelle integrate a punti recentemente (2024) predisposte dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, in quanto i criteri di liquidazione ivi richiamati possono ritenersi conformi ai principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021 e, come tali, utilizzabili dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
In proposito la S.C. ha stabilito che "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Cass. 21 aprile 2021 n. 10579 e, in senso conforme, Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300; v. pure, più di recente, Cass. ord. 16.12.2022 n.
37009, che riconosce espressamente nelle Tabelle di Milano un criterio idoneo alla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, proprio in quanto fondate su un sistema "a punto variabile").
44 Si precisa che l'applicazione delle nuove Tabelle milanesi va preferita rispetto alle Tabelle di Roma, anch'esse contemplanti un sistema a punti per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in considerazione di quella giurisprudenza di legittimità che invita ad utilizzare la tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 1° luglio 2020,
n. 13269).
Quanto alle voci prese in considerazione dalle suindicate Tabelle, è utile evidenziare che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, eventuale convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici o in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri ("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: - frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), - condivisione delle festività/ricorrenze, - condivisione di vacanze,
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport, - attività di assistenza sanitaria/domestica, - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, - altri casi (cfr. Trib. Milano, Sez. X, 11 luglio 2022,
n. 6059).
6.1. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nella fattispecie concreta si devono riconoscere ai danneggiati, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, i seguenti importi:
A) CONGIUNTI DI : Parte_12
I) , padre: € 234.660,00 Parte_1
II) sorella: € 73.014,00 Parte_2
45 III) sorella: € 73.014,00 Parte_3
IV) , fratello: € 76.410,00 Parte_4
V) moglie: € 316.791,00 Controparte_9
VI) figlia: € 277.681,00 Parte_10
VII) , figlio: € 285.503,00 Parte_11
B) CONGIUNTI DI DE EC : Per_1
I) , moglie: € 308.969,00 Parte_5
II) figlio convivente: € 332.435,00 Parte_6
III) , figlio non convivente: € 269.859,00 Parte_7
IV) fratello: € 64.524,00 Parte_8
V) , fratello: € 67.920,00 Parte_7
VI) nipote: € 73.014,00 (sul punto, deve precisarsi che le certificazioni anagrafiche Parte_9
unitamente alle immagini fotografiche prodotte costituiscono la dimostrazione dell'assidua condivisione di momenti di vita familiare e conviviale tra la nipote e il de cuius e consente di Pt_9
ritenere in tal modo adempiuto da parte attrice l'onere probatorio spettantele della dimostrazione della sussistenza di un rapporto parentale giuridicamente rilevante, leso per effetto dell'evento infausto per cui è causa).
6.2. , e hanno chiesto altresì il risarcimento del Parte_5 Parte_6 Parte_7
danno patito iure hereditatis.
Tenuto conto dei su richiamati principi in materia, si osserva che, dovendo valutarsi durata e condizioni fisiopsichiche della sopravvivenza del dopo il sinistro occorsogli, vanno Pt_7
valorizzati specialmente i seguenti elementi: il lasso di tempo intercorso tra il sinistro (5 aprile 2018)
e il decesso (9 maggio 2018), periodo durante il quale egli è rimasto ininterrottamente ricoverato in ospedale;
la documentazione medica prodotta dagli istanti, dimostrativa dell'effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dalla vittima.
Richiamate le tabelle di Milano – aggiornate al 2024, in tema di inabilità temporanea totale, e considerato quindi il valore giornaliero medio (onnicomprensivo) di € 115,00, si indica l'importo di
€ 3.910,00 per il danno biologico terminale.
Tale importo va riconosciuto in misura di un terzo alla moglie e in misura di due terzi Parte_5
ai due figli e secondo i criteri della successione legittima di Parte_6 Parte_7
cui all'art. 581 c.c..
Non può, invece riconoscersi la sussistenza del danno morale catastrofale, in quanto non vi sono in atti elementi utili ad accertare che il ad un certo punto abbia avvertito l'incombenza e Pt_7
l'ineluttabilità dell'evento morte, risultando invece dagli atti di causa che l'exitus sia avvenuto
46 repentinamente durante il ricovero ospedaliero e non essendo, peraltro, nulla stato specificatamente allegato e provato dagli istanti al riguardo.
Tutti gli importi sopra riconosciuti (per il danno iure proprio e per il danno iure hereditatis), liquidati ai valori attuali, devono essere devalutati alla data dell'evento infausto, rispettivamente, di
[...]
e per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare la Pt_12 Persona_1
rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così calcolate decorreranno gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. n. 19987/2016; Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995).
6.3. Da ultimo, deve ritenersi del tutto generica e quindi infondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, formulata dagli attori , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
nonché dagli interventori volontari, in carenza totale di allegazione e prova dei relativi elementi di valutazione.
7. DOMANDE DI MANLEVA.
La domanda di manleva libellata dalla convenuta è fondata e va accolta, posto che CP_1
l'operatività del contratto di assicurazione non è stata contestata dalla compagnia di assicurazione.
Ne deriva che la terza chiamata HDI Assicurazioni S.p.A. deve essere condannata a tenere indenne la società convenuta di tutte le somme che quest'ultima sarà costretta a versare in conseguenza dell'esito della presente controversia, il tutto nei limiti del massimale di polizza, contrattualmente previsti.
Da ultimo, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto CP_7 comporta l'assorbimento della domanda di manleva formulata dalla terza chiamata
[...] CP_8
dallo stesso CP_7
Ulteriori domande e questioni sono assorbite, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II,
4.3.2011, n. 5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente
47 disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
8. SPESE.
Le spese dei tre giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore del decisum, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 e tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da , Parte_1 [...]
e nei confronti della di e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_6 di e, per l'effetto, dichiara la loro responsabilità solidale in relazione al decesso di CP
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dei primi delle somme indicate in Parte_12
parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicati (v. parr.
6.1. e 6.2.);
- condanna la e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_6 CP [...]
, e , in solido tra loro, le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite, liquidate in complessivi € 13.780,30, di cui € 1734,30 per esborsi e € 12.046,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di e di Pt_3 Parte_4 Controparte_5 Controparte_7
- condanna , , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro, a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 12.046,00, oltre 15%rsg, cpa e iva Controparte_5
come per legge, con distrazione in favore del procuratore distrattario;
- condanna , , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro, a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.079,48, di cui € Controparte_7
33,48 per esborsi e € 12.046,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da , Parte_5 [...]
e nei confronti della del e di Parte_6 Parte_7 CP_1 Controparte_3 CP
e, per l'effetto, dichiara la loro responsabilità solidale in relazione al decesso di
[...] Per_1
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dei primi delle somme indicate in parte motiva,
[...]
a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicati (v. parr.
6.1. e 6.2.);
48 - compensa per un terzo le spese di lite tra , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
e la il e e condanna questi ultimi, in solido tra loro, a CP_1 Controparte_3 CP
rifondere ai primi la residua parte delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 16.204,00, di cui € 545,00 per esborsi e € 15.659,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da Parte_8 Pt_7
e nei confronti della del e di
[...] Parte_9 CP_1 Controparte_3 CP
e, per l'effetto, dichiara la loro responsabilità esclusiva e solidale in relazione al decesso di
[...] [...]
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dei primi delle somme indicate in parte Per_1
motiva, a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicati (v. parr.
6.1. e 6.2.);
- condanna la il e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_3 CP [...]
e in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in Parte_8 Parte_7 Parte_9 complessivi € 8.978,00, di cui € 545,00 per esborsi e € 8.433,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da Controparte_9 [...]
e nei confronti della di e di Pt_10 Parte_11 CP_1 CP_6 CP
e, per l'effetto, dichiara la loro responsabilità solidale in relazione al decesso di
[...] [...]
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dei primi delle somme indicate in parte Pt_12
motiva, a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicati (v. parr.
6.1. e 6.2.);
- condanna la e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_6 CP [...]
e , in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in CP_9 Parte_10 Parte_11 complessivi € 16.204,00 di cui € 545,00 per esborsi e € 15.659,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Controparte_9 Parte_10 Parte_11
nei confronti di e di
[...] Controparte_5 Controparte_7
- condanna e , in solido tra loro, a Controparte_9 Parte_10 Parte_11 rifondere a le spese di lite, liquidate in € 15.659,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come Controparte_5
per legge, con distrazione in favore del procuratore distrattario;
- condanna e , in solido tra loro, a Controparte_9 Parte_10 Parte_11 rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € 15.692,48, di cui € 33,48 Controparte_7
per esborsi e € 15.659,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
49 - in accoglimento della domanda di manleva formulata, condanna la HDI Assicurazioni a tenere indenne la rimborsandole tutte le somme di denaro da essa eventualmente versate in CP_1
esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza, contrattualmente previsti;
- compensa le spese tra la e la HDI Assicurazioni;
CP_1
- compensa le spese tra e il Controparte_7 Controparte_3
- compensa le spese tra e la Controparte_7 CP_8
Così deciso in Crotone, il 13 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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