Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2025, proposto da IA Alesci, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria in AN, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 1077 del 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, passata in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio, la quale è stata notificata via pec al Ministero resistente, con cui è stato:
- dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati;
- condannato il Ministero intimato all’attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica di cui trattasi, nei termini di cui in motivazione, per il valore complessivo ivi indicato, oltre accessori.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
3. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
4. Deve pertanto essere disposto che L’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’esecuzione del titolo giudiziale in commento.
6. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle somme liquidate a titolo di astreinte e delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO