Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 07/03/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._1
tutti e tre con il patrocinio dell'avv. ZAMBONI GIANLUCA;
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI;
- parte appellata -
e con l'intervento in causa di
), Controparte_2 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_3
(c.f. , partita IVA n. ), giusta procura speciale 11.05.2022 P.IVA_5 P.IVA_6
(Rep. n.33.171/22.257) Notaio di Sacile, in persona del suo Persona_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti 23.11.2017 (Rep. n.70.973/24.415) dall'avv. Lorenzo Sternini;
-Cessionaria del credito intervenuta -
Avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - Appello avverso la sentenza del tribunale di Verona n. 1528/2022
-1-
Causa riservata in decisione all'udienza del 6-3-2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
PARTE APPELLANTE
Ribadita ogni contestazione circa il contenuto della Comparsa di Intervento di e CP_2
circa il contenuto della Comparsa di risposta di accertati i fatti esposti e CP_1
ritenuto il fondamento dei motivi di appello, reietta ogni contraria istanza e domanda, riformarsi integralmente la sentenza appellata ed accogliersi le domande di seguito formulate: Accertati i fatti esposti, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, previa dichiarazione di novità e conseguente inammissibilità della domanda introdotta dalla banca in relazione al preteso credito derivante dai rapporti oggetto dell'ingiunzione (“accertarsi il corretto ammontare del credito, in relazione ai rapporti oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto, nella misura ritenuta congrua, e quindi condannarsi gli opponenti in via tra loro solidale a riconoscere la predetta somma oltre interessi”), In via preliminare Dichiararsi l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla facoltà di escutere i pretesi garanti e di agire nei loro confronti, dichiarandosi l'inefficacia della fidejussione dagli stessi prestata per mancata proposizione ex adverso di istanze nei confronti del debitore principale e dei pretesi garanti entro il termine previsto di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, dichiarandosi infine la liberazione dei garanti da ogni obbligo, accertandosi che essi nulla devono a controparte. Nel merito - dichiararsi nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertandosi l'infondatezza dell'azione monitoria, priva di prova, nonché accertandosi e dichiarandosi che nessuna somma è dovuta da parte dei soggetti opponenti per i motivi di cui in narrativa. Respingersi quindi la domanda di pagamento avversaria, siccome infondata. Accertarsi e dichiararsi la nullità del finanziamento azionato per mancanza di alcuna traditio della somma costituentene l'oggetto, dichiarandosi per l'effetto l'inaccoglibilità della domanda avversaria avente quale causa petendi il finanziamento stesso.
Accertati comunque tutti i motivi di nullità, anche parziale, per carenza di causa concreta, del finanziamento azionato in via monitoria, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta accertandosi inoltre che non si è verificata la risoluzione del
-2- contratto azionato per insussistenza dei presupposti dell'inadempimento della parte mutuataria, la quale è stata intimata mediante la comunicazione doc. 5 avversario al pagamento di somma non dovuta;
rideterminarsi l'eventuale saldo a debito del finanziamento mediante ricalcolo del piano di ammortamento del rapporto previa detrazione della somma capitale di euro 69.398,80 non effettivamente erogata e degli interessi pretesamente maturati sulla suddetta somma. Dichiararsi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della banca per mancata dimostrazione dei saldi negativi dei rapporti estinti mediante l'erogazione del finanziamento in oggetto: si eccepisce la necessità di rideterminare i saldi dei rapporti stessi mediante ricalcolo di ogni relativa partita dare – avere in base alla disciplina di legge applicabile, stante l'avvenuta regolazione dei rapporti stessi a discrezione della banca in assenza di valide pattuizioni.e comunque di pattuizioni, non allegate.
Compensarsi in ogni caso ex art. 1853 c.c. l'eventuale saldo a credito di controparte con la maggior somma a credito rispetto a quella apparente della parte mutuataria nel conto corrente pari ad euro 69.398,80 alla data del finanziamento. Condannarsi la ricorrente a provvedere alla cancellazione di ogni iscrizione ipotecaria eseguita in forza del decreto ingiuntivo.
Condannarsi la ricorrente a cancellare ogni segnalazione negativa presso la C.R. della Banca d'Italia e presso ogni altra banca dati effettuata a carico degli opponenti.
Spese ed onorari rifusi. In via istruttoria Ammettersi CTU contabile volta ad accertare la somma effettivamente erogata alla mutuataria e quindi effettivamente e denegatamente dovuta ex art. 1853 c.c. in restituzione in ragione del reale saldo dare avere tra le parti al momento dell'erogazione del finanziamento nonché volta ad accertare se i documenti prodotti da controparte riguardanti i rapporti di finanziamento anticipo (doc. 8) attestino o meno (come qui si assume) le poste passive a tal titolo appostate sul c.c.; ammettersi quindi CTU volta a ricalcolare le poste passive risultanti dagli estratti conto al 30.06.2012 ed al 31.07.2012 (doc. 5), contestate da parte opponente. Con osservanza. Spese ed onorari rifusi.
Controparte_1
In accoglimento delle ragioni esposte, respinta ogni diversa domanda, istanza e conclusione:
- Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'appello proposto da
-3- , con unico socio Parte_1 Parte_2
e , e confermarsi la sentenza appellata del Tribunale di Parte_3
Verona n. 1528/2022 pubbl. il 17.08.2022 – R.G. N. 8852/2020 – REP. n. 3058/2020 del 17.08.2022 non notificata, con condanna degli appellanti all'integrale rifusione delle spese di lite ed accessori di legge.
Controparte_2
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione
Nel merito: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
Motivi della decisione
In fatto.-
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da (d'ora Controparte_1 in avanti anche solo “ o “banca”) nei confronti della debitrice principale CP_1
e dei fideiussori e per il Parte_1 Parte_2 Parte_3 credito di € 351.923,41, oltre interessi, derivante da un contratto di mutuo chirografario di originari € 680.000,00, concesso con atto del 29-6-2012.
2. A sostegno del ricorso la banca allegava che e i garanti, dopo aver Parte_1
ottenuto la sospensione temporanea del mutuo per un periodo di 12 mesi, avevano omesso nondimeno il pagamento delle rate del finanziamento, ragion per cui la banca aveva risolto il rapporto, intimando il pagamento della somma di € 371.398,27=, oltre interessi (doc. 5 ingiunzione).
3. Nel ricorso monitorio si faceva altresì presente che la banca era titolare di un credito complessivo di € 377.641,05 oltre interessi, che riteneva peraltro di compensare quanto alla somma di € 25.717,64, a seguito della sentenza n. 732/2020 con la quale il tribunale di Treviso, adito dalla aveva provveduto a ricalcolare il saldo Parte_1
del solo conto corrente n. 36072509, riconoscendo a favore di appunto il Parte_1 predetto importo di € 25.717,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo
(credito poi ceduto in data 7-8-2020 da ad ). Parte_1 Parte_2
4. , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
[... proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio avanti il tribunale di Verona e richiedendo la revoca del decreto e il rigetto di ogni CP_1
domanda di pagamento attraverso il medesimo formulata.
5. Le parti opponenti, sollevavano al riguardo le seguenti difese ed eccezioni:
5.1. intervenuta decadenza della banca dal diritto di escutere i garanti a causa dell'inutile decorso del termine di 36 mesi, stabilito nelle fideiussioni, a far data dalla scadenza dell'obbligazione garantita, entro il quale agire per l'adempimento;
5.2. nullità del contratto di finanziamento di data 29.6.2012 per carenza di causa concreta in forza di accertamento giudiziario intercorso in precedenza tra ed Parte_1 CP_1
avanti il Tribunale di Treviso, avente ad oggetto i medesimi rapporti di mutuo e di c.c. per cui è causa;
5.3. l'avvenuta erogazione del mutuo per estinguere delle passività di conti correnti contestate ed in parte insussistenti ed invalide con conseguente pretesa nullità del medesimo in pari misura a quella per cui il finanziamento fu destinato a coprire un debito soltanto apparente, dando luogo ad un caso di invalidità derivata;
5.4. mancata effettiva erogazione del finanziamento ed indeterminatezza del saldo relativo nonché mancato assolvimento dell'onere della prova, sostenendosi che non ci sarebbe stata una diretta dazione di denaro, ma un “mero accredito” in conto corrente di somme imputate dalla banca a pretesi saldi passivi di altri rapporti in assenza della relativa dimostrazione e di documentazione attestante la movimentazione delle partite dare ed avere giustificanti detti saldi, contestati;
5.5. invalidità del finanziamento azionato in via monitoria per difetto del presupposto della traditio poiché il denaro pretesamente erogato fu contestualmente percepito dalla banca, soggetto al contempo erogante e ricevente.
6. Con la sentenza qui appellata il tribunale di Verona ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite.
7. Avverso tale sentenza hanno proposto e Parte_1 Parte_2
, sulla base di cinque motivi, formulando le conclusioni come in Parte_3
epigrafe.
8. Si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
9. È intervenuta in causa in qualità di cessionaria dei crediti spettanti Controparte_2
-5- a chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
In diritto.-
a) Motivazione della sentenza appellata
Il tribunale di Verona, per giungere al rigetto dell'opposizione, ha osservato:
a.) quanto alla deduzione delle nullità relativamente al contratto di mutuo:
-“- che con contratto in data 29.06.2012 concesse alla società Controparte_1 un finanziamento di €680.000,00 sotto forma di mutuo Parte_1
chirografario imprese da destinarsi a (v: doc. 6 Controparte_4
opp.ta);
-- che la somma venne accreditata sul conto corrente intestato alla società mutuataria ed utilizzato per estinguere il saldo passivo di altri finanziamenti in essere con il medesimo istituto di credito (v: doc. 7 opp.ta);
-- che a garanzia del rapporto di mutuo vennero rilasciate da Parte_2
e da due distinte garanzie fideiussorie (v: doc. 5 opp.ta);
[...] Parte_3
-- che in data 21.07.2014 la mutuataria ed i garanti chiesero la sospensione temporanea dell'ammortamento per un periodo di 12 mesi (v: doc. 3 d.i.);
-- che all'esito della sospensione, stante il mancato pagamento delle rate, la banca mutuataria, con missiva in data 20.04.2016, comunicò alla società debitrice e ai garanti (v: doc. 5 d.i.) la risoluzione del finanziamento, intimando il pagamento della somma di €371.398,29, oltre interessi di mora;
-- che essendo rimasta senza esito la detta intimazione venne depositato il ricorso monitorio ed emesso il decreto ingiuntivo qui opposto;
-- che nelle more la società aveva incardinato avanti al Tribunale Parte_1
di Treviso un giudizio avente ad oggetto sia il contratto di conto corrente su cui era stato accreditato il mutuo, sia lo stesso contratto di mutuo, giudizio definito con sentenza n. 732/2020, incontestatamente passata in giudicato”;
- che in forza di tali accertamenti in fatto doveva ritenersi l'effettiva erogazione delle somme date a mutuo (sia per la relativa quietanza, sia per il documentato accredito delle somme nel conto corrente della società, sia per il riconoscimento contenuto nella richiesta della debitrice e dei garanti di sospensione delle rate di mutuo);
- che non poteva “incidere sulla validità del finanziamento oggetto del presente
-6- giudizio la circostanza che con l'importo mutuato la società abbia Parte_1
estinto finanziamenti regolati sul conto corrente oggetto della causa già definita avanti al Tribunale di Treviso, nel corso della quale è stata espletata la
CTU che ha accertato l'addebito di illegittime competenze, fra il I trimestre
1996 ed il III trimestre 2015, per € 69.609,37”, in quanto “l'ammontare complessivo del finanziamento - € 680.000,00 – risulta di gran lunga superiore alle illegittime competenze accertate dalla menzionata CTU”, con conseguente esclusione della nullità del finanziamento per difetto di causa concreta;
- che non incombeva alla banca dare la prova la corretta quantificazione delle poste passive relative ai finanziamenti estinti, spettando invece agli opponenti dedurre e comprovare l'eventuale ragione di contestazione dei saldi debitori relativi a detti autonomi rapporti;
-che l'esclusione della nullità del finanziamento garantito valeva a escludere l'ipotizzata nullità derivata delle garanzie;
b.) quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per mancato esercizio dell'azione nel termine semestrale contrattualmente previsto, il tribunale ha fornito due rationes decidendi, incentrate, la prima, sul rilievo:
-“che nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Treviso RG4525/2015 la società aveva introdotto anche domanda di accertamento della CP_5 nullità del mutuo, sicché, essendo sub iudice l'accertamento della validità del contratto, non avrebbero potuto essere coltivate azioni fondate su tale rapporto”, come del resto fatto palese dalla stessa difesa degli opponenti con l'invio della lettera in riscontro alla missiva 20-4-2016 con la quale la banca aveva risolto i rapporti e intimato il pagamento;
- e, la seconda, che proprio da tale lettera si desumeva, in ogni caso, la “condotta abdicativa della facoltà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 c.c.”.
b) Motivi di appello
1. Con il primo motivo si lamenta che il tribunale non abbia ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata in primo grado, benché sia risultato in causa che il termine di 36 mesi contrattualmente stabilito aveva presa decorrenza in data 20-4-2016 con la scadenza dell'obbligazione a tale
-7- comunicazione conseguita e con l'intimazione di immediato pagamento pure ivi espressa, nel mentre il deposito del ricorso monitorio da parte di risale al CP_1
12-8-2010 e, dunque, oltre il termine di tre anni previsto dal negozio di fideiussione.
Gli appellanti chiosano: “il fatto che parte attrice odierna appellante, nel rispondere alle raccomandate risolutorie e di intimazione di pagamento di di data CP_1
20.4.2016, attraverso lettera di cui al doc. 3 avversario avesse sostenuto che la banca avrebbe dovuto attendere, ante omnia, la decisione della causa di nullità, costituì niente più che un argomento suggestivo da spendere nell'ambito di un carteggio stragiudiziale, non certo tale da rappresentare reale impedimento alla proposizione di domanda di pagamento nella predetta causa R.G. 4525/2015. La sussistenza o meno di una facoltà giuridica processuale dipende, oggettivamente, dall'ordinamento giuridico correttamente interpretato e non certo da un parere manifestato stragiudizialmente. Se non svolse alcuna domanda di CP_1
pagamento in quel giudizio, lasciando decorrere inutilmente il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione contro la debitrice principale, ciò dipese unicamente da sua scelta, rispetto alla quale dovrà subire le conseguenze derivanti dalla disciplina applicabile” (appello, pag. 11).
2. Il secondo motivo sottopone a critica la sentenza appellata nella parte in cui ha ravvisato una volontà abdicativa all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. nel contenuto della missiva prodotta dalla banca quale documento n.3, ossia la lettera pec con la quale il patrono di e dei di lei garanti, in nome e per conto Parte_1
di essi, fornendo riscontro alla lettera con la quale la banca aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, risolto i rapporto e intimato il pagamento, faceva “doverosamente presente che il contratto di mutuo di cui sopra costituisce già oggetto di causa civile pendente avanti il Tribunale di Treviso (RG N. 4525/2015), nella quale è stata formulata domanda giudiziale volta all'accertamento della nullità di detta operazione finanziaria. Ogni questione relativa, sino alla decisione del
Tribunale, rimane pertanto sottratta alla disponibilità delle parti, le quali dovranno attendere la decisione giudiziaria che fornirà la decisione cui ci si dovrà attenere”.
Si sostiene che la motivazione in proposito fornita dal tribunale non sarebbe in grado di dare ragione della ritenuta volontà abdicativa, non essendo “dato di comprendere dall'enunciazione del tribunale … la ragione per la quale la prospettazione della tesi
-8- difensiva in oggetto avrebbe dovuto, per ciò solo, comportare una rinuncia ad ulteriore fondamentale eccezione difensiva” e ciò in quanto non sussisterebbe, secondo la parte appellante, alcuna inconciliabilità tra le due difese (quella incentrata sulla nullità e quella basata sull'eccezione ex art. 1957 c.c.).
3. Il terzo motivo riguarda l'eccepita nullità del “rapporto di finanziamento azionato in via monitoria per carenza di causa concreta” dalla quale l'appellante fa discendere
“l'inefficacia e l'invalidità del titolo azionato in via monitoria” e la “non debenza della somma ingiunta a causa della mancata effettiva erogazione del finanziamento” e per una allegata “indeterminatezza del saldo del finanziamento ed inattendibilità di quello indicato dalla banca”.
Con tale motivo si sottolinea che la sentenza del tribunale di Treviso n. 732/2020 non aveva riguardato il rapporto di mutuo oggetto di questo contendere e che dalla c.t.u. in quella sede espletata era risultato che “il rapporto bancario, alla data di erogazione del finanziamento, era gravato da poste passive illecite per una somma complessiva di € 69.398,80”, di tal ché occorreva rilevare tale nullità – almeno parziale – dell'operazione e non, come aveva ritenuto dal tribunale, spostando “l'attenzione da un aspetto qualitativo ad un aspetto meramente quantitativo” rilevando che la somma erogata con il mutuo (€ 680.000,00) era di gran lunga superiore al predetto importo
(€ 69.609,37).
4. Con il quarto motivo si sostiene “il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della banca ricorrente” per non avere questa fornito dimostrazione in causa dei
“saldi passivi dei finanziamenti estinti” con l'erogazione del mutuo concesso il 29-6-
2012.
Si sostiene la nullità del finanziamento per mancanza della traditio, in quanto non vi sarebbe stata alcuna dazione diretta di denaro, ma “invece un accredito in conto corrente… integralmente assorbito da pretese passività del contro corrente n.
36072509”, nel mentre era onere della banca provare dei debiti che con quel finanziamento erano estinti
Si soggiunge che il tribunale avrebbe errato anche nel giudicare che la sentenza del tribunale di Treviso, essendo passata in giudicato, sarebbe tale da escludere ogni carenza di prova a carico di in quanto non si sarebbe avveduto che tale CP_1
sentenza si è occupata unicamente del conto corrente n. 36072509, ma non del
-9- rapporto di mutuo, per il quale si è dichiarata territorialmente incompetente.
5. Il quinto motivo denuncia l'erroneità della decisione del tribunale di non dare corso alla istanza di c.t.u. avanzata in primo grado.
c) Disamina dei motivi
1. Motivi primo e secondo.
Il primo e il secondo motivo, che per la comunanza delle questioni con gli stessi sollevate, devono trovare una congiunta trattazione, sono totalmente privi di fondamento, sia pure dovendosi correggere la motivazione del tribunale sul punto.
1.1. È certo che:
- il contratto di fideiussione 29-6-2012 con il quale e Parte_2
garantirono la banca per le obbligazioni derivanti dal mutuo Parte_3 chirografario contestualmente erogato prevede all'articolo 7 che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese”;
- in data 20 aprile 2016 la banca, nel recedere dai rapporti e dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ebbe anche a intimare l'immediato pagamento del debito alla debitrice principale e ai garanti con lettera pec.
1.2. Il (pacifico) riscontro di tale adempimento, come allegato dalla banca (laddove ha osservato: “la Banca con le citate raccomandate si è subito attivata per la tutela delle proprie ragioni e ciò basta ad interrompere il termine di decadenza ex art. 1957
c.c.”: comparsa di risposta, pag. 19), è sufficiente ad escludere la sussistenza dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c.
1.3. Come di recente osservato da Cass. 835/2025, «se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga
-10- pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III,
21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n.
30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla corte d'appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n.
857/2022, in cui la Corte d'appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)».
1.4. Ne viene che tutte le critiche che la parte appellante si affanna a svolgere avverso il rilievo del tribunale circa la preclusione delle azioni derivava dalla pendenza del giudizio di nullità dello stesso pendente avanti il tribunale di Treviso
(prima ratio decidendi) o contro l'interpretazione fornita dal tribunale alla missiva con la quale il legale degli appellanti ebbe a dare riscontro alla intimazione di pagamento
(seconda ratio decidendi) finiscono per risultare prive di concludenza, in quanto dirimente è rilevare l'adempimento della richiesta stragiudiziale che deve ritenersi, a termini della previsione contrattuale di cui all'art. 7, sufficiente a integrare la
-11- tempestiva iniziativa di cui all'art. 1957 c.c.
1.5. Nondimeno, mette conto rilevare la non linearità e, anzi, la palese violazione del divieto di venire contra factum proprium, che la tesi agitata dagli appellanti sottende, in quanto si pretenderebbe di valorizzare la condotta del creditore il quale, intimato dagli stessi debitori ad attendere gli esiti di una causa civile, vi abbia dato seguito, per trarne poi la conseguenza che la legge ricollega a una inerzia del creditore tale da pregiudicare le ragioni del garante, come se quella mancata tempestiva attivazione non fosse dipesa proprio da una esplicita condotta degli stessi garanti.
1.6. Se, come detto, dalla indicata missiva non è neppure necessario desumere una volontà di rinuncia a far valere l'eccezione di decadenza per ritenere l'infondatezza dell'appello sul punto (come visto conseguente alla positiva verifica dell'adempimento ex art. 1957 c.c. come contrattualmente previsto), nondimeno, certamente da essa può trarsi che nessun addebito di scarsa diligenza può, neppure in astratto, essere mossa all'istituto di credito successivamente al tempestivo adempimento previsto a termini di contratto per evitare la decadenza ex art. 1957
c.c.
2. Motivi terzo e quarto
I motivi terzo e quarto, incentrati sulla riproposizione della tesi della “nullità” del mutuo chirografario per difetto di traditio ovvero per la carenza di causa concreta, siccome diretto all'estinzione di altri debiti verso la banca ovvero a seguito della nullità dei debiti che con quelle somme vennero estinti possono trovare una congiunta disamina.
2.1. Entrambi tali motivi sono del tutto privi di fondamento.
2.2. Mette conto ricordare il principio espresso da una recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite (n. 5841/2025) in merito al mutuo c.d. solutorio: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie
-12- contrattuale».
2.3. Sulla effettività della erogazione delle somme oggetto del finanziamento 29-6-
2012 già il tribunale ha correttamente motivato con rilievi che non sono stati superati da specifiche doglianze.
Alla stregua della documentazione prodotta in causa, e da nessuno posta in discussione, risulta l'effettiva erogazione da parte della banca tramite l'accredito in conto corrente (36072509: cfr. doc. 7 banca) con relativa quietanza da parte del mutuatario, della somma di € 680.000,00, come testualmente recato dal contratto di mutuo (doc. 1 allegato al ricorso ingiuntivo).
2.4. Il tribunale ha altresì valorizzato, ma non ve n'era neppure bisogno, la circostanza che la mutuataria ebbe ad avanzare richiesta, sottoscritta anche dai garanti, di sospensione delle rate di mutuo, con ulteriore riconoscimento del perfezionamento del mutuo (doc. 3 allegato al ricorso monitorio).
2.5. Alla luce della già ricordata sentenza di legittimità, neppure può condividersi che un accredito nel conto corrente della somma da parte della mutuante non integri la consegna della relativa somma. D'altronde, in epoca di dematerializzazione dei valori mobiliari qualsiasi spostamento di denaro e qualsiasi solutio avviene mediante una annotazione contabile in conto corrente. Tali annotazioni comunque valgono a immutare la consistenza del patrimonio del mutuatario incrementandolo, mentre l'utilizzo del denaro per estinguere un precedente debito verso il mutuante consente di elidere dal patrimonio stesso una posta negativa;
pertanto, non può sostenersi che non vi sia stato spostamento di denaro.
Sul punto è del resto ricevuto il principio, costante nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui nel contratto di mutuo la datio debba essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine (ex multis Cass. n. 23149/2022; 37654/2021, 1945/1999).
Il tutto come già puntualmente evidenziato dal tribunale, con pertinente richiamo anche della giurisprudenza di legittimità.
Ciò comporta che il perfezionamento del contratto di mutuo, con conseguente nascita dell'obbligo alla restituzione, si verifichi nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario, non rilevando a detto fine neppure che il contratto abbia le caratteristiche
-13- del mutuo di scopo in cui sia previsto l'obbligo di utilizzare questa somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante.
Infatti, la destinazione della somma al consolidamento di altre passività ovvero ad una pianificazione dell'esposizione debitoria è pienamente lecita, non vietata da alcuna norma e indica una delle possibili modalità di impiego della somma, rispondente ad interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c.: tale operazione
(ovviamente laddove non ricorra l'ipotesi di usura) si traduce in una novazione di precedenti rapporti con l'effetto utile per il debitore di ottenere una rinegoziazione dei rapporti ed una dilazione rispetto a debiti immediatamente esigibili.
La conclusione è conforme all'orientamento accreditato, espresso di recente anche da Cass. n. 23149/2022 secondo la quale «Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa». L'approdo è stato poi avallato dalla sentenza a sezioni unite già sopra richiamata.
2.6. Con specifico riguardo, inoltre, alla nullità dei titoli che avrebbero prodotto i debiti estinti con il finanziamento del 29-6-2012 il tribunale ha del tutto correttamente ritenuto che era onere degli appellanti darne la dimostrazione in causa.
Gli appellanti sostengono il contrario, ma non si fanno carico di affrontare e motivatamente superare l'indicata statuizione del tribunale, basata su di una piana applicazione della regola fissata dall'art. 2697 c.c., essendo la nullità dei debiti estinti oggetto di un'eccezione sollevata dalla parte mutuataria. La disamina del contratto di mutuo 29-6-2012 non consente, del resto, di apprezzarne la natura di mutuo di scopo, né vi è stata una chiara allegazione – e tanto meno prova – di un collegamento contrattuale fra finanziamento ed estinzione dei debiti pregressi, evidentemente compiuta in piena autonomia da Parte_1
In disparte, pertanto, il rilievo che alla stregua dell'accertamento – ormai divenuto
-14- definitivo – del tribunale di Treviso l'ammontare delle poste da restituire alla debitrice principale è di € 25.717,64 e, dunque, soltanto in tali limiti potrebbe tenersene conto
(come peraltro fatto dalla stessa banca che ha decurtato di tale somma il credito ingiunto), è certo che la parte appellante non ha dimostrato ulteriori ragioni di nullità del rapporto contrattuale di cui al c.c. citato.
2.7. Neppure pertinente è la critica che gli appellanti credono di poter muovere al rilievo che il tribunale ha compiuto con riferimento alla sentenza n. 732/2020 del tribunale di Treviso. Che tale sentenza non abbia deciso sul rapporto di mutuo chirografario del 29-6-2012 non comporta che non abbia invece accertato quanto spettante alla correntista a titolo di indebito, determinandolo, con statuizione ormai passata in cosa giudicata, in € 25.717,64, importo del quale – come detto – la banca ha già tenuto conto, compensandolo, con il suo credito e azionando in via monitoria il residuo. Risulta pertanto in radice infondata, siccome contraria a tale giudicato e priva di ogni effettivo riscontro probatorio, la pretesa di diffalcare la maggior somma di € 69.398,80.
Del tutto correttamente, pertanto, il tribunale si è limitato a prendere atto della già avvenuta compensazione della somma determinata dalla sentenza del tribunale di
Treviso.
3. L'appello è respinto e la sentenza va confermata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste suo integrale carico.
5. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (€ 351.923,41), tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate in questo grado e dato atto che è stata depositata la nota spese unicamente da Controparte_2
6. Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza n. 1528/2022 del Parte_2 Parte_3 tribunale di Verona lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-15- condanna gli appellanti, fra loro in solido, a rifondere a e Controparte_1 CP_2
le spese processuali da queste sostenute e che liquida, quanto a
[...] CP_1
in € 12.046,00 per compenso e, quanto a in € 6.705,99 per
[...] Controparte_2
compenso, oltre, per ciascuna di esse, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico degli appellanti del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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