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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2209.
(Procuratori).
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
(Procuratori).
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Commentari • 16
- 1. PROMOTORE FINANZIARIO: non può derogare alle clausole del prospetto informativoDott. Massimiliano Perna · https://www.expartecreditoris.it/ · 10 novembre 2016 · 147.26173
[…] Con il terzo motivo, lamentava la violazione o falsa applicazione degli art. 1387, 1704, 1705, 1752 e 2209 c.c., 5 legge n. 1 del 1991 e 31 d.lgs. n. 58 del 1998, atteso che il promotore finanziario non ha poteri rappresentativi, mentre solo chi risulta indicato nel registro delle imprese può impegnare la società ex art. 2209 c.c.. […]
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Giurisprudenza • 145
- 1. Trib. Rimini, sentenza 19/06/2025, n. 212Provvedimento: […] ii) a corrispondere l'ulteriore importo di Euro 170.000,00 dovuto al ricorrente per la sua nomina a procuratore ex art. 2209 cod. civ., o quel diverso importo ritenuto di giustizia; […] - i procuratori di cui agli art. 2209 cc. con stabile mandato “ ad negotia”; […] “procuratore” quale ausiliario dell'imprenditore (art. 2209, cod. civ.) non appaia idonea, di per sé sola, a conferire all'indicazione medesima (pur proposta come esempio di posizione professionale cui normalmente sono collegati i poteri e le mansioni del dirigente) la rilevanza giuridica che le è dovuta nell'ambito del rapporto di lavoro se le mansioni di fatto esercitate manchino dei requisiti che oggettivamente caratterizzano la detta qualifica dal punto di vista strutturale.Leggi di più...
- procura speciale·
- qualifica dirigenziale·
- responsabilità dirigenziale·
- differenze retributive·
- parità di retribuzione·
- art. 2209 cod. civ.·
- mansioni superiori·
- CCNL dipendenti aziende del terziario·
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- rinuncia tacita