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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/04/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3182 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI STEFANIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI CP_2
MICHELA , elettivamente domiciliato presso VIA N. BIXIO, 89 - C/O AVV. V. PERGOLIZZI
98123 IN;
- resistente – in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_3
Iva , via Ugo Bassi 126 is. 137 Cap 98123 IN (ME), con l'avv. Capone Rosalia;
P.IVA_1
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2024 , proponeva opposizione avverso CP_1
l'Intimazione di pagamento n. 29520229008969544000, notificatagli il 12.9.2024, nonché dei seguenti avvisi di addebito e cartelle in essa contenuti e, segnatamente:
- Cartella n. 59520100002636773000, per Euro 7.746,06, notificata, a dire dell' _4
, in data 28/12/2010;
[...]
- avviso di addebito n. 59520120000880141000 per Euro 1.690,20, notificata, a dire dell'
[...]
, in data 14/05/2012; Controparte_4
- avviso di addebito n. 59520120003144889000 per Euro 20.051,86, notificata a dire dell'
[...]
, in data 03/12/2012; Controparte_4
- avviso di addebito n. 59520120004752274000 per Euro 1.125,59, notificata, a dire dell'
[...]
, in data 30/01/2013; Controparte_4 - avviso di addebito n. 59520130001620278000 per euro 892,18, notificata a dire dell' _4
, in data 11/11/2013;
[...]
il tutto per un complessivo di euro 31.505,89.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica e produzione degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs.
46/1999.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resistevano in giudizio l' e l contestando quanto ex adverso dedotto ed CP_2 CP_3
eccepito, e chiedevano il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevata d'ufficio l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, limitatamente all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento per i sottesi avvisi di addebito nn.
59520120000880141000, 59520120004752274000 e 59520130001620278000.
Essi, infatti, hanno ad oggetto il versamento di somme relative a “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” e sono stati richiesti dall sede di Messina, con ciò radicando, ex art. 444, CP_2
comma 3 c.p.c., la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del Lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere, in parte qua, riassunta entro il termine di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
Nel merito, propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
29520229008969544000 limitatamente alla parte relativa alla cartella n. 59520100002636773000 ed all' avviso di addebito n. 59520120003144889000, per cui sussiste la competenza di questo
Tribunale, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo da proporsi, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica (ed alla stessa stregua, mancata produzione in giudizio) degli atti presupposti, nonché per decadenza dell' dal poter iscrivere a ruolo i contributi previdenziali per decorso del termine CP_2 di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in relazione ai due suindicati motivi di impugnazione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' maturata CP_2
dopo la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione, essendo il ricorso tempestivo con riguardo a tale motivo di impugnazione, da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione.
Sul punto, sulla base della produzione documentale dell' è possibile ricostruire i seguenti CP_2
atti interruttivi della prescrizione.
La cartella n. 59520100002636773000 risulta essere stata notificata con raccomandata A/R il
28/12/2010 (v. produzione documentale ). Con riferimento ad essa l ha prodotto in atti CP_2 CP_2
l'intimazione di pagamento n. 29520159000518201000, con annessa prova della notifica con raccomandata A/R in data 20.05.2015.
L'avviso di addebito n. 59520120003144889000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 4/12/2012. Con riferimento ad esso l' ha prodotto in atti l'intimazione di CP_2
pagamento n. 29520159000519211000, con la prova della notifica con raccomandata A/R in data
20.05.2015 nonché una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
31.5.2016. Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi Controparte_3 CP_2
doganali; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021; l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, e nell'inutilizzabilità di ulteriori documenti forniti da CP_3
(costituitosi in giudizio tardivamente ed incorso nella correlativa decadenza dal poter produrre documenti e dedurre prove), che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520229008969544000 (12.9.2024), era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui alla cartella n. 59520100002636773000 ed all' avviso di addebito n.
59520120003144889000.
Il ricorso va allora parzialmente accolto per quanto di ragione, dichiarando non dovute le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 29520229008969544000, limitatamente alla sottesa cartella n. 59520100002636773000 ed all' avviso di addebito n. 59520120003144889000.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate stante la parziale reciproca soccombenza in ordine al parziale annullamento dell'intimazione di pagamento ed all'errore sulla competenza in cui la parte opponente è incorsa per i restanti avvisi di addebito sottostanti..
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro e l' in persona del rispettivo legale CP_1 CP_2 CP_3
rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 25/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, limitatamente all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento per i sottesi avvisi di addebito nn. 59520120000880141000, 59520120004752274000 e 59520130001620278000, ed indica come competente il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere, in parte qua, riassunta entro il termine di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 29520229008969544000, limitatamente alla sottesa cartella n. 59520100002636773000 ed all' avviso di addebito n. 59520120003144889000;
- Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 10/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena