Ordinanza 18 maggio 2020
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- 1. Accertamento dell'obbligo del terzo, il pignoramento delimita l'oggetto del giudizioAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/05/2020, n. 9054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9054 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2020 |
Testo completo
09054/20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto: composta dai signori magistrati: OPPOSIZIONE AGLI ATTI Presidente dott. Raffaele FRASCA ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.) Consigliere dott. Franco DE STEFANO MOTIVAZIONE Consigliere dott. Mario CIGNA SEMPLIFICATA Ad. 21/11/2019 C.C. Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere relatore R.G. n. 25631/2018 dott. Augusto TATANGELO @1. Rep. ha pronunciato la seguente Grou 9054 ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25631 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da AN MO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Sandrini (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di GRAFFITI PUBBLICITÀ S.a.s. di RA AN & C. (C.F.: 01100090303), in persona del legale rappresentante pro tempore, AN RA rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Donda (C.F.: [...]) } -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 233/2018, pubblicata in data 22 febbraio 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo. Rilevato che MO AN ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazio- ne dei crediti emessa dal giudice dell'esecuzione in un proce- dimento esecutivo di espropriazione presso terzi, avente ad Ric. n. 25631/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 21 novembre 2019 - Ordinanza Pagina 1 di 4 5 00 141 oggetto i crediti dallo stesso vantati nei confronti del M.I.U.R., promosso da Graffiti Pubblicità S.a.s.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Udine. Ricorre il AN, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Graffiti Pubblicità S.a.s.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno inviato a mezzo posta memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. Non possono prendersi in considerazione le memorie invia- te dalle parti a mezzo posta (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 - 01: «l'art. 134, comma 5, disp. att., c.p.c., a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, per- ché il deposito di quest'ultima è esclusivamente diretto ad as- sicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo rispetto alla u- - dienza di discussione ritenuto necessario dal legislatore, e che l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle con- Ric. n. 25631/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 21 novembre 2019 - Ordinanza-Pagina 2 di 4 troparti») e, di conseguenza, le argomentazioni in essa conte- nute.
2. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «art. 111 Cost., 360, comma 1, n. 3, C.P.C. per violazione delle norme di cui agli artt. 492 e 546 c.p.c. per avere il giudice territoriale riget- tato l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'Ordinanza con la quale il G.E. aveva assegnato il quinto delle retribuzioni da la- voro dipendente oltre l'importo del credito precettato aumen- tato della metà». Il motivo è manifestamente fondato. In base ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 26049 del 26/10/2018), «il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignora- mento, un intervento successivo, pur se del medesimo proce- dente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15595 del 11/06/2019, Rv. 654473 - 01). La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo ritenuto invece possibile l'assegnazione in favore del creditore procedente, in mancanza di rituale estensione del pignora- mento, di un importo maggiore di quello pignorato, semplice- mente sulla base di un intervento da questi spiegato nel corso del procedimento, per la soddisfazione di un credito ulteriore rispetto a quello per cui era stato effettuato il pignoramento. Ric. n. 25631/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 21 novembre 2019 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 Essa va dunque cassata: in sede di rinvio la fattispecie dovrà essere rivalutata, applicando il principio di diritto sopra espo- sto.
2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con - rinvio al Tribunale di Udine, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2019. Il presidente Raffaele FRASCA Il Funzionario Giudiziar mos a BATTIST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 MAG₤2020…….. Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA Ric. n. 25631/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 21 novembre 2019 - Ordinanza - Pagina 4 di 4