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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17261 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
[...]
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1
margine del ricorso, dall'avv. DI CAPRIO ROSA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Controparte_1 margine del ricorso, dall'avv. DI CAPRIO ROSA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2023 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Playa Città dell'Avana (CUBA) il 30/08/2001 e che dall' unione era nato il [...] riferendo che tra le parti, era intervenuta Persona_1
separazione in forza di sentenza n.1246/2024 del 01.12.2023 resa nel procedimento RG
17261/2023 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ A. i coniugi vivono già separati nel rispetto reciproco;
B. la sig.ra vive nell'abitazione sita in Napoli alla via Traversa CP_1
Privata Bonito n. 6 detenuta in locazione per l'importo di € 1.000,00 mensile;
C. Il sig. Pt_1
si impegna a corrispondere la somma mensile di € 1.000,00 a titolo di mantenimento del
[...]
figlio , maggiorenne non economicamente indipendente, somma che andrà rivalutata Persona_1
secondo gli indici ISTAT come per legge a far data dal mese ed anno successivo alla omologa della presente separazione consensuale;
D. Il Sig. si obbliga a versare nella misura del Parte_1
50% (cinquanta percento) le spese straordinarie disposte nell'interesse del figlio come da
Protocollo del Tribunale di Napoli;
E. La sig.ra rinuncia ad ogni assegno di mantenimento CP_1
per sé stessa dichiarandosi economicamente indipendente;”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a CUBA il
30/08/2001 (trascritto nel registro di stato civile del Comune di Napoli atto n. 582, parte II , S. C, sez. C1, reg. Atti Matrimonio anno 2001 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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