Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2004, n. 12280
CASS
Sentenza 5 luglio 2004

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Ai fini della responsabilità presunta per cose in custodia ai sensi all'art. 2051 cod. civ., l'usufruttuario, avendo il possesso della cosa, è parificato al proprietario, senza che si possa distinguere nell'ambito della cosa oggetto dell'usufrutto (nella specie, villa con parco), per sottrarsi alla responsabilità, tra un singolo bene pertinenziale non fruttifero, destinato a scopi ornamentali, come una pianta di araucaria, e il bene principale, atteso che la capacità di produrre frutti va riferita non alle singole parti, ma al bene nella sua inscindibile totalità.

Commentario1

  • 1Danni da infiltrazione: chi ne risponde se c’è l’usufrutto?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 luglio 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2004, n. 12280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12280
Data del deposito : 5 luglio 2004

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