Sentenza 5 luglio 2004
Massime • 1
Ai fini della responsabilità presunta per cose in custodia ai sensi all'art. 2051 cod. civ., l'usufruttuario, avendo il possesso della cosa, è parificato al proprietario, senza che si possa distinguere nell'ambito della cosa oggetto dell'usufrutto (nella specie, villa con parco), per sottrarsi alla responsabilità, tra un singolo bene pertinenziale non fruttifero, destinato a scopi ornamentali, come una pianta di araucaria, e il bene principale, atteso che la capacità di produrre frutti va riferita non alle singole parti, ma al bene nella sua inscindibile totalità.
Commentario • 1
- 1. Danni da infiltrazione: chi ne risponde se c’è l’usufrutto?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2004, n. 12280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12280 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA TA - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI OL OL, MI OL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA FRIGGERI 13, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO GIALLOMBARDO, difesi dall'avvocato LORENZO PECORARO, giusta procura speciale per OT MA RI CA di Palermo del 20/10/00 rep. n. 35105;
- ricorrente -
contro
OL TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FILIPPO TORTORICI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
MI MA OR, MI IA, OL BEATRICE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1138/99 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione 2^ Civile, emessa il 12/11/99 e depositata il 16/12/99 (R.G. 92/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Filippo TORTORICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso in via principale per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IR MA OR e SA e IT RI, esponendo che, in una notte del febbraio 1988, un grosso albero della villa di IT TA si era abbattuto, a causa del forte vento, sul balcone della casa di IT RI e nel giardino delle IR, convenivano il primo innanzi al Tribunale di Palermo, per ottenere il risarcimento dei danni.
Il convenuto eccepiva che la sua villa era stata concessa in usufrutto a IR IT LA e IR GA.
Queste ultime, chiamate in causa, deducevano che, essendo l'albero improduttivo, i danni erano addebitabili al nudo proprietario. Con sentenza del 30 novembre 1996, il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del nudo proprietario, cui imputava l'omessa manutenzione straordinaria dell'albero, condannandolo a un risarcimento di lire 5.691.750.
Con sentenza del 16 dicembre 1999, la Corte d'Appello di Palermo ha condannato al risarcimento, nella stessa misura, le due usufruttuarie, assolvendo il nudo proprietario.
Ricorrono per la cassazione le soccombenti, con due motivi. Resiste con controricorso IT TA. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. nonché omessa motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), le ricorrenti osservano che la causa determinante della caduta di un ramo (non dell'intero albero, che è tuttora vegeto) risiede in un fenomeno straordinario di per sè idoneo a determinare l'evento, ossia nel fortunale che si abbattè sulla zona, provocando scoperchiamento di tetti e perfino abbattendo le tre palme secolari della contigua villa Mercadante.
Del resto non è stata provata la pretesa precaria stabilità dell'albero.
Nel contrasto delle parti, la Corte, su tale essenziale questione, oggetto di ampio dibattito, non ha speso neppure una parola, incorrendo così nel vizio di omesso esame di un punto decisivo. Col secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1004 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), dopo aver ribadito che l'albero era in perfette condizioni vegetative, come del resto è ancora oggi, le ricorrenti rilevano che, seppure fosse esatta l'avversa tesi, l'abbattimento cautelare di un albero di alto fusto vecchio e ammalato e non fruttifero, e quindi escluso dall'usufrutto, non rientrava tra gli obblighi delle usufruttuarie, ma, in quanto opera di manutenzione straordinaria, in quelli del nudo proprietario. La Corte non considera che le utilità non patrimoniali ricavabili da un albero puramente ornamentale non possono trasformarlo in albero oggetto di usufrutto e quindi non bastano per rendere responsabile le attuali ricorrenti del danno patito dalle attrici.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata osserva, in punto di fatto, che nella villa IT, a causa di un fortissimo vento, un albero di AR si abbattè sulle contigue proprietà immobiliari delle attrici, danneggiando una balconata dell'edificio della IT nonché il giardino delle IR, con un danno di lire 3.750.000, rivalutate a lire 5.691.750.
Ciò premesso, la sentenza rileva, in punto di responsabilità e quindi di obbligo risarcitorio, che l'evento non può essere messo a carico del nudo proprietario IT TA, non avendo egli il possesso del bene, posseduto dalle usufruttuarie IR IT LA e IR GA, sicché sono queste le uniche corresponsabili dei danni patiti dalle attrici;
ciò, specificamente, perché l'albero di AR (l'improduttività del quale non importa alcunché) va considerato come facente parte, sia pure a meri fini ornamentali, della villa IT da esse posseduta, per cui, sotto il profilo dell'obbligo custodiale, sono le usufruttuarie tenute alla cura anche del complesso arboreo, onde evitare danni alle proprietà vicine. È appena il caso di sottolineare, conclude il giudice di appello, che non può parlarsi di imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento dannoso, appena accennate nelle difese di parte appellante e del tutto indimostrate.
La surriferita motivazione regge egregiamente alle critiche delle ricorrenti.
L'usufruttuario, come si desume dal combinato disposto degli artt. 982 e 1004 1^ comma c.c., ha il possesso e la custodia della cosa ed è pertanto, ai fini della responsabilità presunta di cui all'art. 2051 c.c., in tutto e per tutto parificato al proprietario.
Ora, nell'ambito della cosa oggetto dell'usufrutto (la villa col parco), non è lecito alle ricorrenti distinguere ed enucleare, per evitare il risarcimento, quell'unica pianta di AR, non fruttifera ma destinata a soli scopi ornamentali, dacché l'usufrutto attiene tanto al fabbricato (la villa) quanto, ai sensi dell'art. 818 1^ comma c.c., alle sue pertinenze (il parco), non rilevando che taluna delle parti che singolarmente compongono la "res" unitaria sia per sua natura, individualmente presa, infruttifera, proprio perché la capacità di produrre frutti, per lo meno civili, va riferita non alle singole parti ma al bene nella sua inscindibile totalità. Qualora poi si volesse, e fosse concettualmente possibile, separare dal tutto il singolo albero in questione, ornamentale e non fruttifero, e ritenerlo passibile di un'autonoma disciplina, lo si dovrebbe considerare oggetto non già di usufrutto ma, in vista delle utilità non economiche di cui fosse capace, di un diritto di uso (art. 1021 C.c.), cui dovrebbero pur sempre applicarsi (art. 1026 C.c.) le disposizioni relative all'usufrutto, e quindi, in primo luogo, i già citati artt. 982 e 1004 1^ comma, i quali attribuiscono anche all'usuario il possesso e la custodia della cosa, con immutata soggezione dello stesso alla responsabilità presunta di cui si discute.
Deve ancora osservarsi che non vale invocare le norme sul carico delle spese di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria (artt. 1004 e 1005 C.c.), ed ancor meno quelle degli artt. 989 e 990 C.c. in tema di usufrutto di boschi e sul regime degli alberi di alto fusto, le quali tutte attengono unicamente al rapporto interno tra usufruttuario e proprietario e non possono interessare il terzo che, come nella specie le attrici, dalla cosa abbia ricevuto un danno.
È di chiara evidenza infine, e anche sul punto la Corte di merito ha applicato esatti principi di diritto, che toccava alle usufruttuarie, per vincere la presunzione a loro carico, dimostrare che l'albero fosse caduto non per sua intrinseca debolezza, dovuta a malattia, vetustà o altra causa che le usufruttuarie, nel loro potere di gestione, avrebbero dovuto tempestivamente rimuovere;
ma perché sradicato o schiantato, pur nel pieno vigore vegetativo, da un fortunale di eccezionale e imprevedibile violenza, con caratteristiche tali, cioè, da integrare il caso fortuito (art. 2051 C.c.). Ma a tale onere probatorio, secondo l'incensurabile apprezzamento della Corte d'appello, le odierne ricorrenti non hanno adempiuto, ne' le stesse oggi deducono che siano stati trascurati specifici e decisivi elementi favorevoli alla loro tesi.
Al rigetto del ricorso consegue, per le soccombenti, l'onere delle spese, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 800,00, di cui 700,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2004