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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Sezione lavoro
in persona del dott. Emanuele Rocco e in funzione di Giudice del
LAVORO ha pronunciato nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA N.R.G. 3251/2021 la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti DE FELICE RAFFAELE e DE FELICE FRANCESCO presso i quali elettivamente domicilia alla VIA B. CROCE 8 (80055) PORTICI;
ricorrente contro
, con socio unico codice fiscale e partita iva , con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Gragnano alla via Santa Croce 56 cap 80054 pec in persona dell'Amministratore Unico e legale Email_1
rappresentante p.t. Sig. Controparte_2
convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato il giorno 02.07.2021, ritualmente notificato,
[...]
adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Parte_1
Giudice del Lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa dal
28.09.2020 al 20.01.2021 alle dipendenze della , di essere stato CP_1
assegnato al cantiere ubicato nel comune di Ancona per la realizzazione di opere di impiantistica elettrica a bordo di mega yacts commissionate dalla di aver assicurato la propria prestazione Controparte_3
lavorativa per un orario eccedente rispetto a quanto pattuito e nulla aver percepito per le mensilità di dicembre e gennaio oltre a non aver ricevuto alcunchè a titolo di lavoro straordinario e festivo, ferie non godute, la 13^ mensilità, TFR e le altre competenze di fine rapporto.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna del Parte_1
datore di lavoro, in via solidale con la società committente al pagamento somma di €. 5.124,06 a titolo di differenze retributive per le mensilità insolute, lavoro straordinario, festività e ferie non godute, tredicesima, TFR come da conteggi allegati al ricorso.
Sebbene regolarmente convenuta in giudizio, la società non si CP_1
costituiva restando, pertanto, contumace (cfr. documentazione in atti).
Provvedevano invece alla regolare costituzione processuale le società committenti e la Controparte_3 [...]
che, sulla base di diverse argomentazioni, concludevano per il CP_4
rigetto della domanda.
Nelle more del procedimento, rilevato che all'udienza del 2/11/2022 il ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, Parte_1
al diritto e all'azione nei confronti delle convenute e CP_4 [...]
(cfr. verbale di udienza), il Giudice dichiarava Controparte_3
l'estinzione del processo nei confronti delle due società sopraindicate, disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti della sola CP_1
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni, la causa è giunta alla discussione e, in seguito allo scambio di note di trattazione scritta, è stata decisa.
Pag. 2 di 8 Ciò detto, si osserva che la domanda è risultata fondata solo parzialmente e pertanto va accolta nei limiti di seguito precisati.
In sintesi, il ricorrente allega di avere lavorato dal 28.09.2020 al
20.01.2021 per la società svolgendo mansioni di giuntista di cavi CP_1
elettrici riconducibili alla 3^ categoria di cui al CCNL AZIENDE
, assicurando Controparte_5
le sue prestazioni lavorative dal lunedì al venerdì e saltuariamente anche di sabato e di domenica con orario continuativo largamente superiore rispetto agli accordi contrattuali.
Il ricorrente, dunque, asserisce di non aver percepito alcuna retribuzione per i mesi di dicembre e di gennaio mentre per le altre mensilità ritiene che la retribuzione percepita (come risultante dalle buste paga e dai bonifici allegati al ricorso), non sarebbe adeguata rispetto alla quantità del lavoro prestato.
In virtù di tanto, assume di essere creditore nei confronti della società resistente delle somme “differenziali” dovutegli a causale di mancata retribuzione, lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, e T.F.R. maturato per un totale individuato in € 5.124,06.
Nella quantificazione del “dovuto” l'istante muove dalla premessa di avere percepito, fino al mese di novembre 2020, effettivamente la retribuzione indicata in busta paga ma che i relativi importi non corrispondono nel loro ammontare a quanto dovuto per l'effettiva attività di lavoro prestata.
Il ricorrente ha pertanto calcolato le spettanze rivendicate in riferimento alle voci retributive per cui è causa, la cui diversa perimetrazione discende dal lavoro straordinario asseritamente reso.
Pag. 3 di 8 Orbene, nulla quaestio per quel che concerne la durata e la natura del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La documentazione in atti dimostra l'intercorrenza del rapporto lavorativo tra le parti nel periodo indicato (cfr. Comunicazione Unilav, buste paga, bonifici di pagamento, badge aziendale), sviluppatosi secondo coordinate chiaramente riconducibili alla subordinazione.
Il dato che, dunque emerge dalla produzione documentale (in particolare dalle buste paga e dai bonifici) è quello attinente ad un contratto a tempo determinato cui corrisponde un orario negoziato a tempo pieno di 128 ore di lavoro al mese distribuite su 5 giorni alla settimana.
Orbene, dall'attento scrutinio della documentazione versata in atti proprio dal ricorrente ed in particolare dalla base buste paga e dalle distinte di bonifico, è stato dimostrato il regolare pagamento delle retribuzioni riferite al lavoro disimpegnato nei mesi di settembre, ottobre e novembre.
Per tali ultime due mensilità inoltre risultano prodotti i dispositivi di bonifico in atti che attestano la corresponsione di un importo netto mensile pari € 1.920,00 con il quale (come risulta dalle buste paga) risulta essere stata remunerata la retribuzione ordinaria, le ore di straordinario, le ferie non godute e i ratei di 13^ mensilità.
Viceversa, non c'è prova del pagamento delle mensilità di dicembre e di gennaio, così come nulla risulta provato quanto ai ratei di 13^ maturati nelle predette mensilità e quanto al pagamento del TFR.
Per cui in parte qua, la domanda attorea può trovare accoglimento.
La contumacia del convenuto rafforza il convincimento di questo Tribunale di accogliere la domanda in parte qua del lavoratore, tenuto conto del
Pag. 4 di 8 mancato assolvimento, da parte della società datrice di lavoro, dell'onere probatorio sulla stessa gravante.
È noto, in proposito, giusto il principio, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, la parte convenuta, optando per la contumacia, non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle mensilità e degli ulteriori emolumenti dovuti al ricorrente in virtù dell'espletamento della prestazione lavorativa, per cui la domanda riferita all'integrale pagamento della retribuzione ordinaria e al TFR, va integralmente accolta.
Si ricorda che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento di tali voci retributive e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita stante la contumacia dalla parte resistente (Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29367/18).
Non può trovare invece accoglimento la domanda avente ad oggetto le ulteriori rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario e alle indennità per ferie non godute.
Pag. 5 di 8 Si ricorda che sotto il profilo strettamente processuale, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto in eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389).
Consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo (cfr. Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013).
Tenuto conto dei predetti principi, va escluso che parte ricorrente abbia assolto lo stringente onere probatorio sulla stessa gravante.
In vero, i due testimoni indicati dal ricorrente, se da un lato hanno confermato la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo dedotto in lite, dall'altro, quanto all'effettivo orario lavorativo hanno reso dichiarazioni generiche e prive di specifici riferimenti spazio-temporali, in parte anche contraddittorie senza precisare con quale cadenza e intensità sarebbero state lavorate ore in eccedenza o sarebbe stato prestato lavoro durante le giornate festive o feriali.
Pertanto, non c'è prova di lavoro straordinario o festivo svolto in eccedenza rispetto a quello che risulta già conteggiato nelle buste paga e remunerato con i bonifici prodotti in atti.
Pag. 6 di 8 Di conseguenza, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, si può escludere che nel caso che ci occupa il ricorrente abbia fornito idoneo riscontro oggettivo dell'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento alla somma differenziale dovuto a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di dicembre e gennaio, alle rivendicazioni riferite ai ratei di 13^ maturati per tali ultime mensilità nonché al TFR.
I conteggi attorei, per quanto analitici, vanno pertanto opportunamente ricalibrati alla luce delle risultanze istruttorie.
Pertanto, va riconosciuta la somma € 3.119,87 per paga base di novembre e dicembre;
€ 304,60 per TFR ed € 272,04 per ratei di 13^ maturati sulle mensilità di dicembre e di gennaio, per un importo complessivo di €
3.696,51.
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento di parte delle domande proposte. giustifica la compensazione parziale delle spese di lite che vengono regolate come da dispositivo.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinta ogni diversa e ulteriore Parte_1
domanda, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto condanna la in persona del legale rapp.e p.t a corrispondere CP_1
al ricorrente, per le causali in motivazione esplicitate, la somma residua di € 3.696,51 oltre rivalutazione ed interessi di Legge a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo;
2) rigetta ogni altra pretesa di parte ricorrente;
3) compensa le spese del presente giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.e p.t., al CP_1
pagamento di € 1400 oltre accessori di legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 11/3/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 8 di 8
Sezione lavoro
in persona del dott. Emanuele Rocco e in funzione di Giudice del
LAVORO ha pronunciato nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA N.R.G. 3251/2021 la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti DE FELICE RAFFAELE e DE FELICE FRANCESCO presso i quali elettivamente domicilia alla VIA B. CROCE 8 (80055) PORTICI;
ricorrente contro
, con socio unico codice fiscale e partita iva , con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Gragnano alla via Santa Croce 56 cap 80054 pec in persona dell'Amministratore Unico e legale Email_1
rappresentante p.t. Sig. Controparte_2
convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato il giorno 02.07.2021, ritualmente notificato,
[...]
adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Parte_1
Giudice del Lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa dal
28.09.2020 al 20.01.2021 alle dipendenze della , di essere stato CP_1
assegnato al cantiere ubicato nel comune di Ancona per la realizzazione di opere di impiantistica elettrica a bordo di mega yacts commissionate dalla di aver assicurato la propria prestazione Controparte_3
lavorativa per un orario eccedente rispetto a quanto pattuito e nulla aver percepito per le mensilità di dicembre e gennaio oltre a non aver ricevuto alcunchè a titolo di lavoro straordinario e festivo, ferie non godute, la 13^ mensilità, TFR e le altre competenze di fine rapporto.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna del Parte_1
datore di lavoro, in via solidale con la società committente al pagamento somma di €. 5.124,06 a titolo di differenze retributive per le mensilità insolute, lavoro straordinario, festività e ferie non godute, tredicesima, TFR come da conteggi allegati al ricorso.
Sebbene regolarmente convenuta in giudizio, la società non si CP_1
costituiva restando, pertanto, contumace (cfr. documentazione in atti).
Provvedevano invece alla regolare costituzione processuale le società committenti e la Controparte_3 [...]
che, sulla base di diverse argomentazioni, concludevano per il CP_4
rigetto della domanda.
Nelle more del procedimento, rilevato che all'udienza del 2/11/2022 il ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, Parte_1
al diritto e all'azione nei confronti delle convenute e CP_4 [...]
(cfr. verbale di udienza), il Giudice dichiarava Controparte_3
l'estinzione del processo nei confronti delle due società sopraindicate, disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti della sola CP_1
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni, la causa è giunta alla discussione e, in seguito allo scambio di note di trattazione scritta, è stata decisa.
Pag. 2 di 8 Ciò detto, si osserva che la domanda è risultata fondata solo parzialmente e pertanto va accolta nei limiti di seguito precisati.
In sintesi, il ricorrente allega di avere lavorato dal 28.09.2020 al
20.01.2021 per la società svolgendo mansioni di giuntista di cavi CP_1
elettrici riconducibili alla 3^ categoria di cui al CCNL AZIENDE
, assicurando Controparte_5
le sue prestazioni lavorative dal lunedì al venerdì e saltuariamente anche di sabato e di domenica con orario continuativo largamente superiore rispetto agli accordi contrattuali.
Il ricorrente, dunque, asserisce di non aver percepito alcuna retribuzione per i mesi di dicembre e di gennaio mentre per le altre mensilità ritiene che la retribuzione percepita (come risultante dalle buste paga e dai bonifici allegati al ricorso), non sarebbe adeguata rispetto alla quantità del lavoro prestato.
In virtù di tanto, assume di essere creditore nei confronti della società resistente delle somme “differenziali” dovutegli a causale di mancata retribuzione, lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, e T.F.R. maturato per un totale individuato in € 5.124,06.
Nella quantificazione del “dovuto” l'istante muove dalla premessa di avere percepito, fino al mese di novembre 2020, effettivamente la retribuzione indicata in busta paga ma che i relativi importi non corrispondono nel loro ammontare a quanto dovuto per l'effettiva attività di lavoro prestata.
Il ricorrente ha pertanto calcolato le spettanze rivendicate in riferimento alle voci retributive per cui è causa, la cui diversa perimetrazione discende dal lavoro straordinario asseritamente reso.
Pag. 3 di 8 Orbene, nulla quaestio per quel che concerne la durata e la natura del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La documentazione in atti dimostra l'intercorrenza del rapporto lavorativo tra le parti nel periodo indicato (cfr. Comunicazione Unilav, buste paga, bonifici di pagamento, badge aziendale), sviluppatosi secondo coordinate chiaramente riconducibili alla subordinazione.
Il dato che, dunque emerge dalla produzione documentale (in particolare dalle buste paga e dai bonifici) è quello attinente ad un contratto a tempo determinato cui corrisponde un orario negoziato a tempo pieno di 128 ore di lavoro al mese distribuite su 5 giorni alla settimana.
Orbene, dall'attento scrutinio della documentazione versata in atti proprio dal ricorrente ed in particolare dalla base buste paga e dalle distinte di bonifico, è stato dimostrato il regolare pagamento delle retribuzioni riferite al lavoro disimpegnato nei mesi di settembre, ottobre e novembre.
Per tali ultime due mensilità inoltre risultano prodotti i dispositivi di bonifico in atti che attestano la corresponsione di un importo netto mensile pari € 1.920,00 con il quale (come risulta dalle buste paga) risulta essere stata remunerata la retribuzione ordinaria, le ore di straordinario, le ferie non godute e i ratei di 13^ mensilità.
Viceversa, non c'è prova del pagamento delle mensilità di dicembre e di gennaio, così come nulla risulta provato quanto ai ratei di 13^ maturati nelle predette mensilità e quanto al pagamento del TFR.
Per cui in parte qua, la domanda attorea può trovare accoglimento.
La contumacia del convenuto rafforza il convincimento di questo Tribunale di accogliere la domanda in parte qua del lavoratore, tenuto conto del
Pag. 4 di 8 mancato assolvimento, da parte della società datrice di lavoro, dell'onere probatorio sulla stessa gravante.
È noto, in proposito, giusto il principio, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, la parte convenuta, optando per la contumacia, non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle mensilità e degli ulteriori emolumenti dovuti al ricorrente in virtù dell'espletamento della prestazione lavorativa, per cui la domanda riferita all'integrale pagamento della retribuzione ordinaria e al TFR, va integralmente accolta.
Si ricorda che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento di tali voci retributive e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita stante la contumacia dalla parte resistente (Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29367/18).
Non può trovare invece accoglimento la domanda avente ad oggetto le ulteriori rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario e alle indennità per ferie non godute.
Pag. 5 di 8 Si ricorda che sotto il profilo strettamente processuale, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto in eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389).
Consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo (cfr. Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013).
Tenuto conto dei predetti principi, va escluso che parte ricorrente abbia assolto lo stringente onere probatorio sulla stessa gravante.
In vero, i due testimoni indicati dal ricorrente, se da un lato hanno confermato la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo dedotto in lite, dall'altro, quanto all'effettivo orario lavorativo hanno reso dichiarazioni generiche e prive di specifici riferimenti spazio-temporali, in parte anche contraddittorie senza precisare con quale cadenza e intensità sarebbero state lavorate ore in eccedenza o sarebbe stato prestato lavoro durante le giornate festive o feriali.
Pertanto, non c'è prova di lavoro straordinario o festivo svolto in eccedenza rispetto a quello che risulta già conteggiato nelle buste paga e remunerato con i bonifici prodotti in atti.
Pag. 6 di 8 Di conseguenza, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, si può escludere che nel caso che ci occupa il ricorrente abbia fornito idoneo riscontro oggettivo dell'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento alla somma differenziale dovuto a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di dicembre e gennaio, alle rivendicazioni riferite ai ratei di 13^ maturati per tali ultime mensilità nonché al TFR.
I conteggi attorei, per quanto analitici, vanno pertanto opportunamente ricalibrati alla luce delle risultanze istruttorie.
Pertanto, va riconosciuta la somma € 3.119,87 per paga base di novembre e dicembre;
€ 304,60 per TFR ed € 272,04 per ratei di 13^ maturati sulle mensilità di dicembre e di gennaio, per un importo complessivo di €
3.696,51.
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento di parte delle domande proposte. giustifica la compensazione parziale delle spese di lite che vengono regolate come da dispositivo.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinta ogni diversa e ulteriore Parte_1
domanda, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto condanna la in persona del legale rapp.e p.t a corrispondere CP_1
al ricorrente, per le causali in motivazione esplicitate, la somma residua di € 3.696,51 oltre rivalutazione ed interessi di Legge a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo;
2) rigetta ogni altra pretesa di parte ricorrente;
3) compensa le spese del presente giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.e p.t., al CP_1
pagamento di € 1400 oltre accessori di legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 11/3/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 8 di 8