Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7917/2019 avente ad oggetto "contratti bancari"
TRA
' in persona del legale (P.IVA P.IVA 1 Parte 1
tempore, il Parte 2 (C.F. rappresentante pro Parte_3 (C.F.) anche in proprio, C.F. 1
(), rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Labonia (C.F. C.F. 2
ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica C.F. 3
certificata Email 1
- ATTORI -
CONTRO P.IVA 2 C.F. P.IVA 3 ), con sede legale in Controparte_1 (P.IVA
Modena alla via San Carlo n. 8/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura autenticata in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Federica Sandulli (C.F. ) e dall'Avv. Fabio Preziosi C.F. 4
) ed elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta(C.F. C.F. 5 elettronica certificata Email 2 e
Email 3
-- CONVENUTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte 4 ed i
Sigg.ri Parte 2 e Parte 3 convenivano in giudizio, la CP 1
2586438; finanziamenti export/import, confluenti, altresì, sul rapporto contraddistinto dal n.
10256, CTU contabile diretta a rideterminare, l'esatto rapporto di dare e avere corrente tra le parti, con integrale eliminazione degli interessi, ovvero, applicando il tasso legale per l'intera durata del rapporto o il tasso nella misura prevista dall'art. 117 T.U.B., tenuto conto, in ogni caso del contestato esercizio dello iusi variandi ex art. 118 TUB, con esclusione di ogni forma di anatocismo e scomputo degli importi addebitati a titolo di CMS, competenze, in particolare a titolo di spread sul tasso di cambio nel finanziamento export/import, oneri e spese, privi di pattuizione, ovvero, in caso di superamento del TSU, anche in occasione delle variazioni ex art. 118 TUB, azzerando tutte le competenze addebitate, con applicazione, in ogni caso, delle valute coerenti con la disponibilità e con il dettato di cui all'art. 120 TUB, degli effettivi tassi di cambio in riferimento ad ogni singola operazione export/import, convertita, nel rispetto delle date delle medesime operazioni, in euro e addebitate sui conti nn. 1294127 e 10256, con verifica delle effettive date di esecuzione di ogni operazione export/import, nonché, delle date effettive di messa a disposizione delle rispettive somme, così rideterminando il complessivo esatto dare-avere (rectius: saldo contabile) effettivamente maturato tra le parti;
B) disporre
CTU al fine di stabilire i danni tutti patiti dalla società attrice a seguito dell'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto della banca, anche in ordine alla irregolare e non corretta gestione dei rapporti, all'applicazione di tassi usurari, all'illegittima elo erronea e/o non corretta trasmissione di dati e informazioni presso gli archivi informatici pubblici e/o privati, all'illegittima sospensione e revoca degli affidamenti, al ritardo nelle operazioni relative ai contratti di finanziamento export / import a valere sui conti di cui agli affidamenti, alla consequenziale diretta perdita di fatturato e alla difficoltà di accedere al mercato creditizio, nonché, con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, quale, la perdita di fatturato;
nel merito: 1) accogliere la domanda e, per l'effetto, con riferimento a ciascun rapporto oggetto di causa,
(rectius, conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 1245221, sul quale viene concessa un'apertura di credito mediante scoperto di conto, nonché, sul quale confluiscono i seguenti rapporti;
conto in valuta estera (USD) contraddistinto dal n. 10256; conto corrente anticipo fatture contraddistinto dal n. 1294127; conto anticipo Export in Euro/Divisa contraddistinto dal n. 2586438; finanziamento export / import, confluente, altresì, sul rapporto contraddistinto dal n. 10256, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità dei relativi contratti, nonché e consequenzialmente, la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai medesimi rapporti con riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione, all'anatocismo, allo sforamento del TSU, anche in occasione delle variazioni ex art. 118 TUB, agli interessi, alle valute, nonché, a tutte le altre spese ed, in particolare, degli oneri ingiustamente addebitate, così come evidenziato in narrativa;
2) con riferimento a ciascun rapporto per cui è causa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità elo inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente concordati, per violazione degli artt.
1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B.,
2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3) in ragione di tutto quanto sopra, con riferimento a ciascun rapporto (sopra contraddistinti) per cui è causa, accertare, dichiarare e rettificare l'esatto dare- avere (rectius: saldo contabile) effettivamente maturato tra le parti a seguito della rideterminazione del loro saldo contabile, attraverso il ricalcolo e la ricostruzione esclusione dei contesati addebiti derivanti da titoli e/o delle clausole nulle;
4) accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte in narrativa, l'illegittimità della sospensione e della revoca degli affidamenti concessi e, per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, nella duplice accezione, sia di danno emergente quanto di lucro cessante ed in favore della società attrice e dei costituiti sedicenti garanti, della somma non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione) ovvero, nella diversa misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia: 5) in ogni caso, accertato e dichiarato l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in dipendenza di tutto quanto sopra e di ogni aspetto descritto - ivi compreso l'illegittima gestione dei rapporti bancari e delle relative segnalazioni e comunicazioni, l'applicazione di tassi usurari, la trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, non corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, nonché, in dipendenza di ogni ulteriore aspetto che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile - condannare la stessa, anche in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176, comma 2°, c.c., nonché, in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia". Premettevano che la società Parte 4 Controparte_1 i seguenti rapporti garantiti dai sigg. aveva intrattenuto con la
1) conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 1245221, Pt 3 e Parte 2
sul quale è concessa un'apertura di credito nelle forme dello scoperto di conto, nonché, sul quale confluivano i seguenti rapporti;
a) conto in valuta estera (USD) contraddistinto dal n. 10256; b) conto corrente anticipo fatture contraddistinto dal n.
1294127; c) conto anticipo Pt_5 in Euro/Divisa contraddistinto dal n. 2586438 2) finanziamento export/import, anch'esso confluente sul richiamato conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 1245221, nonché, sul soprindicato conto in valuta estera (USD) contraddistinto dal n. 10256, sui quali rapporti (di conto) pertanto, sono stati addebitati, interessi, oneri e spese, inerenti alle operazioni relative agli affidamenti ed ai relativi finanziamenti. Relativamente a detti rapporti, in data
16.08.2016, veniva deliberata, dalla banca convenuta, un'apertura di credito avente ad oggetto le linee di credito, di seguito specificate: 1) € 50.000,00 con scadenza a revoca, a valere, come sopra evidenziato, sul conto corrente di corrispondenza contraddistinto dal n. 1245221; 2) € 800.000,00 con scadenza a revoca, "utilizzabile promiscuamente nelle forme tecniche di seguito elencate: B1 ST per finanziamenti all'importazione in valute di paesi non aderenti all'U.E.M.; B2 Castelletto perla concessione di crediti documentari in genere;
C3 ST per finanziamenti all'esportazione in valute di paesi non aderenti all'U.E.M.; Limiti di utilizzo promiscuo nelle forme tecniche previste nell'ambito del fido concesso: €
500.000,00 nelle forme tecniche di cui alla lettera B;
€ 800.000,00 nelle forme tecniche di cui alla lettera C"; 3) € 100.000,00 "con scadenza 30.09.2016, utilizzabile promiscuamente nelle forme tecniche di seguito elencate: B1 ST per finanziamenti all'importazione in valute di paesi non aderenti all'U.E.M.; B2 Castelletto per la concezione di crediti documentari in genere;
C3 ST per finanziamenti all'esportazioni in valute di paesi non aderenti all'U.E.M."
Deducevano la violazione dell'art. 117 TUB, l'applicazione di interessi usurari, la illegittima applicazione di interessi anatocistici e di cms. Eccepivano la nullità delle garanzie fideiussorie prestate dai Pt 2 in relazione al modello predisposto dall'ABI; contestavano la illegittima revoca degli affidamenti. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva la Controparte_1 impugnando estensivamente ogni avverso assunto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree perché spiegate in costanza di rapporto;
2)
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire;
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai garanti dei rapporti dedotti in giudizio;
4) Previo ogni provvedimento di separazione eventualmente necessario, dichiarare l'incompetenza ex art. 3 d. lgs. n.
168/2003 del Tribunale di Salerno in relazione alle contestazioni e alle domande aventi ad oggetto la violazione dell'art. 2 L. 287/90 e la normativa antitrust (e le ulteriori domande connesse), essendo queste di competenza della Sezione
Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Napoli, adottando ogni conseguente provvedimento;
5) Accertare e dichiarare la prescrizione delle domande attoree;
6) Accertare e dichiarare la decadenza delle domande attoree;
Nel merito: 7)
Rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili, prescritte, infondate e non sorrette da prova. In via istruttoria: 8) Acquisire tutta la documentazione prodotta dalla CP_1 9) Rigettare la richiesta di CTU perché esplorativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
Instaurato il contradditorio, concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c., ammessa ed espletata CTU contabile, all'udienza del 13.11.2024, rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sull'eccezione di inammissibilità della domanda
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle avverse domande di accertamento del saldo del conto e di ripetizione dell'asserito indebito, perché spiegate in costanza di rapporto;
invero sia il contratto di conto corrente ordinario n. 1245221, sui cui si appoggiavano tutti i conti tecnici, sia il conto anticipo Pt_5 in
Euro/Divisa contraddistinto dal n. 2586438, non risultano chiusi antecedentemente alla proposizione della domanda.
Parte convenuta ha altresì eccepito la inammissibilità dell' azione di mero accertamento del saldo del conto perché proposta “in prevenzione" rispetto all'altrettanto inammissibile domanda di ripetizione, in quanto solo ed espressamente finalizzata alla consequenziale richiesta di restituzione delle somme ed anche per carenza di interesse ad agire del correntista.
L'eccezione di inammissibilità è solo parzialmente fondata. Parte attrice ha proposto domanda diretta ad ottenere la restituzione di quanto la convenuta avrebbe indebitamente percepito nell'ambito dei rapporti CP 1
intrattenuti dalla società a titolo di interessi, competenze, Parte 1 '
remunerazioni e costi non concordati, e comunque non dovuti. Qualificata come azione di accertamento e ripetizione dell'indebito la domanda proposta da parte attrice l'eccezione di inammissibilità è parzialmente fondata.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento in quanto il conto corrente dedotto risulta ancora aperto alla data di notifica dell' atto di citazione. E' ammissibile la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. che presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Solo nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
(Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325). Quindi la domanda di ripetizione proposta deve ritenersi inammissibile essendo i rapporti ancora in essere alla data di notifica dell'atto di citazione. Ciò però non esclude, contrariamente quanto dedotto da parte convenuta, l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto, l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica,
l'esistenza di addebiti illegittimi, nonchè l'entità del saldo parziale ricalcolato
(Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2018, n. 21646).
Fatta questa doverosa premessa le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in atto di citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
Il merito
La domanda proposta è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione. In punto di diritto è necessario ricordare come nell'azione di accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull" "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
Parte attrice ha, in effetti, contestato all'istituto di credito l'applicazione di interessi ultralegali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste, il superamento del tasso soglia.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento negativo del credito vantato dall'istituto di credito convenuto a titolo di saldo negativo dei conti correnti .
Occorre a questo punto precisare che, in tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)"). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare le voci di indebita appostazione in conto
(c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017). Deve preliminarmente osservarsi che la Suprema Corte in un primo tempo, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non può essere accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo costui onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 30822 del 28/11/2018). Era stato, tuttavia, precisato che ove gli estratti conto bancari prodotti fossero comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino da all'estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata parimenti accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prendesse come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi" il saldo debitore del primo estratto conto disponibile (vedi Cass. n. 11543/2019). In tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, essendo stato enunciato il principio di diritto che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati).
Se, da un lato, questo Giudice intende dare continuità al principio di diritto sopra enunciato secondo cui l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire (anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile) indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto, dall'altro, non può pervenirsi alla stessa conclusione nel caso in cui la documentazione bancaria prodotta dal correntista sia frammentaria, in quanto caratterizzata da periodi "coperti" dagli estratti conto, intervallati da altri in cui non sono documentate le operazioni compiute, né le movimentazioni del conto corrente possano desumersi da altri elementi di prova (o risultino da elementi ritenuti non attendibili dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici).
Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Applicando i principi di diritto alla fattispecie concreta, parte attrice si duole in primo luogo della nullità/ inesistenza dei rapporti per mancanza di forma scritta e, della applicazione di interessi anatocistici, interessi usurari. La società Parte 1 risulta aver intrattenuto con la CP_1 i seguenti rapporti: 1) conto corrente ordinario n. 1245221; 2) conto anticipo fatture contraddistinto dal n.
1294127; 3) conto anticipo export in Euro/Divista contraddistinto dal n. 2586438; 4) conto in valuta estera (USD) rubricato con il n. 10256.
Il conto corrente n. 1245221 non risulta regolamentato per iscritto. Tale conto risulta affidato come risulta dal contratto di affidamento n. 20365712 del 16.08.2016 che prevede una apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 50.000 con scadenza a revoca a valere sul rapporto attualmente contrassegnato con il numero
12452211; 2) linea di credito di Euro 800.000,00, con scadenza a revoca, utilizzabile promiscuamente nelle seguenti forme tecniche:
B 1) castelletto per finanziamenti all'importazione in valute di paesi non aderenti all'U.E.M.;
B 2) castelletto per la concessione di crediti documentari in genere;
B 3) castelletto per finanziamenti all'esportazione in valute di paesi non aderenti all'U.E.M
3) linea di credito di Euro 100.000,00, con scadenza 30/09/2016, utilizzabile promiscuamente nelle seguenti forme tecniche: B 1) castelletto per finanziamenti all'importazione in valute di paesi non aderenti all'U.E.M.;
B 2) castelletto per la concessione di crediti documentari in genere;
B 3) castelletto per finanziamenti all'esportazione in valute di paesi non aderenti all'U.E.M.
Dalla documentazione depositata, per come verificato anche dal CTU, si riscontra che parte attrice ha prodotto gli estratti conto relativi dal 31/12/2015 al 30/06/2019, ad eccezione di quello dall'01/01/2019 al 01/03/2019. Il primo estratto conto depositato (al 31/12/2015) evidenzia un saldo creditore pari ad Euro 137.354,75, mentre l'ultimo estratto conto prodotto (al 30/06/2019) riporta un saldo debitore di Euro - 47.724,35.
Ebbene il conto corrente risultava già aperto alla data in cui è stato stipulato il contratto di affidamento;
dagli estratti conto risulta che il conto era già attivo alla data del 31.12.2015. Parte attrice ha dedotto la nullità del rapporto per mancato rispetto della forma scritta;
parte convenuta non ha contestato tale circostanza né il rapporto deducendo soltanto il mancato rispetto dell'onere della prova e la mancata attivazione ai sensi dell'art. 119 TUB.
Ad avviso del Tribunale se è dedotto dal correntista-attore che non sia stato stipulato alcun contratto scritto, l'onere di produzione del contratto grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 9.8.2014; Trib.
Roma 6.2.2018; Trib. Pavia 21.4.2018; Trib. Sulmona 28.11.2018; Trib. Pavia 18.4.2019;
Trib. Sulmona 26.6.2019; Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Pescara 23.10.2019; Trib.
Avellino 1.10.2019; Trib. Forlì 15.1.2021; Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 298).
Inoltre la difesa della banca convenuta deve fare i conti con il generale principio di non contestazione. E' principio pacifico quello secondo il quale il convenuto deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.)." La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517;
Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).".
Quindi applicando i superiori principi, non vi è prova della stipula per iscritto del rapporto di conto corrente non risultando depositato il documento contrattuale con l'indicazione delle condizioni economiche praticate con evidente violazione dell'art. 117 TUB. Il primo estratto conto disponibile risale al 31.12.2015 e reca un saldo positivo pari a euro 137.354,75; pertanto non è deducibile se il rapporto sia sorto in quella data ovvero in epoca anteriore.
Quindi fatta questa imprescindibile precisazione, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio avendo depositato gli estratti conto relativi al rapporto n. 1245221oggetto di citazione per il periodo 31.12.2015 – 30.6.2016
All'esito della compiuta istruttoria, anche alla luce delle conclusioni della
Consulenza espletata che si condivide in quanto immune da vizi logici, la domanda nel merito è parzialmente fondata.
All'esito delle indagini peritali, svoltesi mediante la disamina dei documenti contabili prodotti in particolare gli estratti conto, è emerso che la banca nel corso del rapporto ha praticato "la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi debitori e creditori dal 31/12/2005 (data primo estratto disponibile). Successivamente, risulta che gli interessi a debito maturati alle rispettive date del 31/12/2016, del 31/03/2017, del 30/06/2017, del 30/09/2017 e del 31/12/2017, per complessivi Euro 1.890,84, sono stati liquidati ed addebitati in data 01/03/2018, quelli maturati, alle rispettive date del 31/03/2018, del
30/06/2018, del 30/09/2018 e del 31/12/2019, per complessivi Euro 1.881,85, sono stati liquidati in data 01/03/2019. Diversamente non vi sono evidenze circa l'addebito degli interessi debitori maturati con decorrenza 31/03/2019."
Sul conto corrente n. 1245221 sono state altresì liquidate e addebitate le competenze del conto tecnico n. 129417 ( un conto anticipi su fatture rubricato con il n. 129417) di cui non risulta depositato, anche in questo caso il relativo contratto di accensione.
Con riferimento al detto contratto parte attrice ha prodotto gli estratti conti dal
30/07/2007 (data presunta accensione) alla data del 30/09/2008 (data disponibilità documentazione) riportante a tale data un saldo debitore di Euro -11.683,12.
Sul conto di corrispondenza n. 1245221 vengono inoltre liquidate le competenze relative al conto n. 2586438 un conto anticipi export in CP_2 , per il quale non risulta depositato il contratto scritto. Parte attrice per questo rapporto ha prodotto gli estratti conti dal 28/07/2017 (data presunta accensione) alla data del
19/07/2017 (data disponibilità documentazione) che evidenzia a tale data un saldo debitore di Euro -5.652,30.
L'unico rapporto per il quale risulta disponibile il documento contrattuale, depositato dalla CP_1 è il conto corrente in valuta estera n. 10256 sottoscritto in data
17/01/2015, presso la Filiale di Battipaglia. Risulta depositato anche il documento di sintesi. Parte attrice ha depositato gli estratti conto dal 2.1.2006 al 31.12.2018. Quindi il rapporto è sorto in forma orale salvo poi regolamentare con documento scritto in data 17.1.2015. Questo contratto il risulta stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del
9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio. Il consulente ha verificato : Di poi dall' 01/04/2014 al 10/09/2016 (data entrata in "
vigore della Delibera C.I.C.R. del 03/08/2016) è stata esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, come espressamente stabilito dal Giudice.
Per il periodo successivo, data la carenza documentale, non è stato possibile verificare l'adeguamento da parte della CP_1 alle disposizioni previste dagli artt. 4
e 5 della citata Delibera CICR del 03/08/2016 e, quindi, si è proceduto all'esclusione di ogni forma di capitalizzazione."
Non è stato eseguita la verifica in ordine al superamento del tasso soglia contrattuale in assenza di documentazione scritta.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione della domanda di ripetizione.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione è noto che a partire dalla pronuncia n.
24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio secondo il quale stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il “dies a quo" per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un "atto solutorio" da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un
"pagamento", come laddove il conto corrente sia in passivo o "scoperto” oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo" della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927;
Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza,
l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto.
Nel caso in esame parte attrice al fine di provare la natura affidata del conto ha depositato il contratto di affidamento che lo comproverebbero: 1) contratto di affidamento n. 20365712 del 16.08.2016 che prevede una apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 50.000 con scadenza a revoca a valere sul rapporto attualmente contrassegnato con il numero 12452211; 2) linea di credito di Euro
800.000,00.
Detta circostanza assume rilievo nel caso di specie in ragione delle verifiche demandate al CTU in materia di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di indebito.
Invero, la natura affidata può desumersi anche da altri elementi, quali la previsione, seppur generica, della commissione di massimo scoperto e dalla presenza di un fideiussore, l'andamento negativo del conto corrente senza che la banca abbia comunicato la decadenza dal beneficio del termine, il pagamento di assegni in presenza di un saldo abitualmente con segno negativo.
Queste considerazioni inducono a ritenere il conto corrente affidato.
Si identificano, senz'altro, come versamenti solutori quei pagamenti effettuati dal correntista su un conto al passivo, oppure destinati a ripianare un passivo già esistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 CC, mentre si definiscono ripristinatori quei versamenti definiti tali solo alla chiusura del rapporto di conto corrente ed effettuati al fine di ripristinare il saldo attivo e dunque poter accedere nuovamente al credito bancario.
Di talchè, nel primo caso, secondo ormai consolidata giurisprudenza (ex multis,
Cass. Civ. Sent. 29411/2020) il termine decennale di prescrizione decorrerà dal singolo versamento, e dunque la qualificazione delle rimesse come solutorie sarà rilevante onde determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, mentre nel secondo il termine di decorrenza della prescrizione decorrerà dalla data della chiusura del conto.
Fatta questa premessa, l'eccezione di prescrizione decennale è parzialmente fondata e merita di essere accolta.
L'atto di citazione è stato notificato in data 22.7.2019 interrompendo così il termine di prescrizione. Il consulente ha verificato nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione ovvero il periodo dal 22.7.2009 al 22.02.2019. Il ctu ha verificato che risultano prescritte, in quanto "pagate" con rimesse solutorie, le competenze addebitate per complessivi euro 7.393,07.
Venendo alla determinazione finale dei rapporti appaiono condivisibili le osservazioni svolte alla bozza di ctu da parte attrice. Infatti questo Giudice ritiene di aderire, sia pure con delle precisazioni, all'ultima ricostruzione operata. In aderenza peraltro ai quesiti posti se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo (incombendo semmai alla banca convenuta darne positivo riscontro): la mancata osservanza della forma prescritta determina il ricalcolo del rapporto non applicando alcuna capitalizzazione, utilizzando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi, stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS. Se il contratto è nullo (mancanza forma scritta), non possono trovare applicazione norme, quali l'art. 1284, terzo comma, c.c. (oltre che l'art. 117 TUB) che presuppongono chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu.
In applicazione dei superiori principi i saldi dei conti correnti possono essere così ricostruiti: c/c n. 1245221 al 30/06/2019 Euro 32.101,29; c/c n. 1294127 al 30/09/2008
Euro -11.683,12; c/c n. 2586438 al 19/07/2017 Euro -5.652,30.
Per il conto in valuta estera USD N. 10256 per il quale risulta presente il contratto escludendo la capitalizzazione nei termini sopra riportati al 31.12.2018 il saldo è pari a € 2.598,59.
Sulla nullità delle fideiussioni sottoscritte da Parte 3 e Parte 2
Gli attori hanno contestato la validità delle fideiussioni stipulate da Parte 3 e Parte 2 . Parte attrice eccepisce la nullità della fideiussione per violazione della legge 287/1990 in quanto conforme con lo schema ABI 2003, sanzionato dal provvedimento n. 55 della Banca di Italia.
L'eccezione deve essere rigettata.
Nel caso in esame risultano sottoscritti due contratti di fideiussione specifica e non di fideiussione omnibus che esulano dal provvedimento n. 55 della Banca di Italia
Sul recesso
Parte attrice contesta altresì l'illegittima revoca dal contratto di conto corrente e delle facilitazioni creditizie.
L'art. 1845 cc prevede per l'ipotesi di contratto di apertura di credito a tempo determinato, che la banca, salvo patto contrario, non possa recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto, se non per giusta causa. In tal caso si determina l'immediata sospensione dell'utilizzabilità del credito. Per l'ipotesi di contratto a tempo indeterminato come nel caso in esame, invece, la norma prescrive la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto ad nutum, purché ne venga dato preavviso alla controparte nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. Analogamente per le operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 1855 cc sancisce che se l'operazione è regolata a tempo indeterminato ciascuna delle parti può liberamente recedere dal contratto, purché vi sia il rispetto del termine di preavviso suddetto.
Com'è noto dette previsioni normative trovano la loro ratio nella esigenza di tutelare, da un lato, l'interesse di ciascuna parte del contratto di durata all'esercizio della facoltà di recesso, facoltà che le permette durante l'attuazione del rapporto di verificare il permanere della rispondenza ai propri interessi del contratto in essere, dall'altro, lo specifico interesse del debitore a riporre affidamento sul credito concesso dalla banca per un apprezzabile lasso di tempo nell'ambito dei rapporti di finanziamento.
Ricorre giusta causa del recesso ogni volta in cui emergono, rispetto alla condizione patrimoniale del debitore, indici sintomatici dello stato di insolvenza inteso come
-
seria difficoltà di assolvere alla obbligazione restitutoria assunta verso la banca - dello stesso debitore. Secondo l'orientamento di legittimità più recente la giusta causa del recesso è coessenziale alla fattispecie negoziale di cui trattasi, che proprio per la presenza di essa si differenzia dalla fattispecie del recesso ad nutum;
onde non potrebbe dirsi perfezionata una manifestazione di volontà di recedere (non già ad nutum, bensì) "per giusta causa", che non indichi tale causa. Del resto, la necessità di detta indicazione nell'atto di recesso si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e all'esigenza che la controparte, cui il recesso è rivolto, sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio.
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, (ud. 25/10/2023, dep. 29/02/2024), n.5415
Il recesso è sorretto da giusta causa in presenza di condotte poste in essere dal cliente idonee ad incrinare la fiducia nei successivi adempimenti ai propri obblighi: come nel caso dell'esistenza di concreti segni di affievolimento della credibilità commerciale della debitrice;
in sostanza, occorre dunque osservare che è da considerare legittimo il recesso dal rapporto di apertura di credito bancario, in presenza di uno scarso grado di solvibilità del cliente, dal momento che, in tale tipo di rapporti, è proprio questo parametro ad orientare le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti concessi anche con effetto immediato (Cass. 21 maggio 1997, n. 4538) e che la banca, per esercitare il suo diritto di recesso, non deve dimostrare che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori, in quanto allora si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile (Cass. 24 agosto 2016,
n. 17291).
In definitiva, il recesso dal rapporto di apertura di credito con la richiesta di restituzione dell'importo finanziato e la sospensione di ulteriore credito, da parte della banca, è lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale, nè essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni dall'istituto addotte. Quindi grava sulla parte, la quale assume l'illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova.
La prova così come richiesta dalla giurisprudenza nel caso in esame non risulta fornita: i finanziamenti in valuta estera cui parte attrice fa riferimento nella memoria
183 comma VI n. 1 cpc non risultano depositati e esulano dalla domanda.
A fronte dell'esercizio del diritto di recesso attribuito dalla legge o dal contratto, è onere dunque della controparte - la quale alleghi la violazione della clausola della buona fede e correttezza nei rapporti interprivati - provare l'integrazione della fattispecie abusiva. Nel caso di specie al momento della comunicazione della revoca delle facilitazioni 4.7.2019 vi era una valutazione negativa della condizione patrimoniale del debitore.
La consistente esposizione debitoria pari a euro 494.297,14 indicata nella predetta missiva ha giustificato l'esercizio del diritto di recesso.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Sulla segnalazione in Centrale Rischi
In merito alla iscrizione in Centrale Rischi da parte di CP_1 si osserva che la domanda appare genericamente formulata e non adeguatamente provata.
Parte attrice, si limita a dedurre che l'iscrizione non poteva avvenire in quanto il credito era contestato. Le doglianze prospettate sono state formulate in modo generico e confuso non avendo parte attrice neppure specificato quando l'iscrizione sia avvenuta. Inoltre deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da iscrizione nella "centrale rischi", ove non siano stati dimostrati pregiudizi concreti ricollegabili all'attività professionale svolta, occorrendo prove dirette o indizi gravi, precisi e concordanti per riconoscere un pregiudizio risarcibile derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Anche sotto questo profilo la domanda deve essere rigettata.
Spese processuali
Tanto premesso, le spese di giudizio meritano di essere compensate nella misura del
50% in ragione della inammissibilità della domanda di ripetizione ponendo il residuo 50% a carico di parte convenuta, liquidato secondo i parametri medi di cui al DM 55/2004 come aggiornato dal DM 37/2008 sulla base del valore del decisum. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di tutte le parti essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito per le causali di cui in motivazione.
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, ridetermina i saldi dei conti correnti nel seguente modo: c/c n. 1245221 al 30/06/2019 Euro 32.101,29, c/c n. 1294127 al
30/09/2008 Euro -11.683,12, c/c n. 2586438 al 19/07/2017 Euro -5.652,30, conto in valuta estera USD N. 10256 al 31.12.2018 € 2.598,59.
3) Accoglie l'eccezione di prescrizione nei termini indicati in parte motiva.
4) Rigetta le domande di risarcimento danni.
5) Compensa nella misura del 50% le spese processuali ponendo il residuo 50% a carico di parte convenuta e liquidato in euro 7.051,50 anziché euro 14.103 ( euro
2.552 per la fase di studio, euro 1628 per la fase introduttiva, euro 5670 per la fase istruttoria, euro 4253 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge, oltre euro 545.00 per esborsi, con distrazione in favore dell'avvocato Simone Labonia dichiaratosi antistatario.
6) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara