Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1554 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
22.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Angelica Pianese e Rossella Cibelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA) al Corso Italia n.461, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Rosa Abbate, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via
Ettore Corcioni n.58, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 15.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cardito (NA) il 20.07.2015 e che dalla loro unione erano nati due figli, minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione sul visto del Pubblico Ministero apposto in data
14.05.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire, oltre al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (che deve intendersi qui interamente riportato e trascritto) l'accordo – come integrato nelle note depositate in data 19.05.2025 - che di seguito si trascrive:
2 3 4 5 Nelle note depositate in data 19.05.2025 le parti dichiarano:
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei 6 coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (NA) (atto n.27, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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