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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 13/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg n. 209/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa rg 209/2023 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 10 novembre 2023 da
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Mezzolombardo l'8.11.1973, rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. Laura
Casari del foro di Trento
- appellante - contro
(C.F. , nata a CP_1 C.F._2
Mezzolombardo il 25.10.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia
Torresani del foro di Trento
- appellata - appellante incidentale -
Oggetto: azione di simulazione
In punto: riforma della sentenza n. 413/2023 del Tribunale di Trento
1 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 413/2023 depositata il 12/05/2023, accertata e dichiarata l'avvenuta simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto dd. 30/04/1998 per quel che concerne la parte acquirente per le motivazioni anzidette come risulta dalla dichiarazione dd. 24/05/2001, dichiarare che il proprietario esclusivo della porzione materiale 6 della p.ed. 36 C.C. è il Parte_2
sig. nato a [...] l'[...] residente a [...]
Campodenno in Frazione Dercolo Via della Rotonda 1 (C.F.
disponendo all Tavolare di C.F._3 CP_2
Mezzolombardo l'intavolazione dell'intera p.f. 6 della p.ed. 36 C.C. al solo nome di nato a [...]_1
Mezzolombardo l'8/11/1973 residente a [...]. Dercolo
Vicolo della Rotonda 1 (C.F. ). C.F._3
Con vittoria di spese di giudizio di primo e secondo grado condannandosi a restituire all'attore appellante la CP_1
somma di Euro 9.795,08, ed Euro 250,00 della tassa di registro per la sentenza di primo grado, per le spese pagate dall'appellante in ossequio alla sentenza di primo grado.
Si chiede che la Corte acquisisca la dichiarazione dd. 24/5/2001 in originale depositata nella cassaforte del Tribunale di Trento.” per l'Appellata - appellante incidentale:
“• rigettare l'appello promosso da poiché infondato Parte_1
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trento n. 413/2023 dd. 5.05.2023, pubblicata in data 12.05.2023;
• in via subordinata condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, condannare a Parte_1
2 restituire a le somme utilizzate per l'acquisto e la CP_1
ristrutturazione dell'immobile di sua esclusiva proprietà, aumentate degli interessi maturati, ed in particolare la quota di metà dei contributi erogati da parte del , nonché delle rate Parte_4
di mutuo pagate, come emergente dai documenti 1, 2, 3 e 4;
• con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a 15% spese generali, c.n.p.a. e i.v.a..”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. - con atto di citazione notificato in data Parte_1
30.1.2019, citava in giudizio per sentir accertare CP_1
la avvenuta simulazione per interposizione fittizia di persona nella posizione dell'acquirente nel contratto dd. 30.4.1998, o comunque l'esistenza di un contratto fiduciario tra le parti, e, per l'effetto, dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo Parte_1
della p.m. 6 della p.ed. 36 in C.C. Masi di e disporne Pt_3
l'intavolazione a suo nome esclusivo.
Esponeva l'attore che il 30.4.1998 aveva acquistato, assieme a CP_1
la p.m. 6 della p.ed. 36 in P.T. 110 C.C. .
[...] Pt_2 Pt_3
Deduceva, tuttavia, che in realtà egli era l'unico proprietario dell'immobile, poiché tra l'attore e la convenuta era intervenuto un accordo simulatorio: il contratto simulato aveva l'unica finalità di conseguire il contributo provinciale per acquisto e risanamento, mentre la reale volontà delle parti era quella di attribuire la proprietà esclusiva della p.m. al solo Parte_1
Riferiva altresì che in data 30.6.2001 aveva sposato la con la CP_1
quale tuttavia era al momento in corso un procedimento di separazione giudiziale, e la casa coniugale era stata assegnata alla moglie.
Produceva una dichiarazione della raccolta dal Notaio CP_1
e sottoscritta dalla stessa in data 24.5.2001, nella Persona_1
quale ella dava atto che i soldi per l'acquisto e per la ristrutturazione
3 dell'immobile erano stati forniti interamente da e Parte_1
riconosceva che la casa era stata intestata ad entrambi per beneficiare del contributo provinciale, ed affermava che la stessa dovesse ritenersi di proprietà esclusiva del Sosteneva che tale scrittura aveva Parte_1
natura confessoria e valore di controdichiarazione ai sensi dell'art. 1414
c.c.
1.2. - si costituiva in giudizio, istando per il rigetto CP_1
delle domande di controparte.
In via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione di simulazione e disconosceva la scrittura privata, prodotta soltanto in copia, chiedendo l'esibizione dell'originale.
Nel merito contestava il contenuto della scrittura, la sua idoneità ad integrare controdichiarazione e il suo valore probatorio, per mancanza dei requisiti di forma e sostanza, trattandosi di dichiarazione unilaterale intervenuta oltre tre anni dopo il contratto di compravendita.
Affermava inoltre la falsità ideologica della dichiarazione, predisposta da terzi e da lei sottoscritta inconsapevolmente, senza comprenderne la reale portata.
Evidenziava che l'intento simulatorio era smentito dal fatto che le parti erano state ammesse congiuntamente, dal Parte_4
ad agevolazioni finanziarie per acquisto e risanamento di alloggio e
[...]
che le rate del mutuo agevolato, acceso per la ristrutturazione, venivano regolarmente pagate da entrambi, mediante addebito su conto corrente cointestato.
In via subordinata, per l'ipotesi di accertata simulazione, la convenuta proponeva domanda riconvenzionale di condanna della controparte al rimborso dell'importo speso per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, con particolare riferimento alla quota di metà dei contributi ricevuti dal e delle rate di Parte_4
mutuo saldate a mezzo conto corrente cointestato, oltre interessi.
4 1.3. - La causa veniva istruita a mezzo delle sole produzioni documentali.
2. - Con sentenza n. 413/2023 pubblicata in data 12.5.2023, il
Tribunale di Trento rigettava le domande dell'attore, condannandolo al rimborso delle spese di lite.
Per quanto ancora di interesse, in via preliminare, il primo Giudice rigettava l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione, rilevando l'imprescrittibilità della stessa, trattandosi di domanda volta ad individuare il vero contraente del negozio e non ad accertare l'esistenza di un diverso contratto.
Rammentava poi che l'accordo simulatorio non può mai essere successivo al contratto simulato e ne rimarcava la differenza con la controdichiarazione, che costituisce invece lo strumento probatorio atto a dimostrarne l'esistenza.
Escludeva che la scrittura privata dd. 24.5.2001 avesse natura di controdichiarazione, poiché non conteneva alcun riferimento esplicito ad un'intesa contemporaneamente o antecedentemente al contratto, né recava indizi univoci idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio al momento della stipulazione.
Per tali ragioni, rigettava la domanda di accertamento della simulazione.
Dichiarava infine l'inammissibilità della domanda di accertamento del negozio fiduciario o di interposizione reale, poiché integrante una mutatio libelli, tardivamente proposta in sede di prima memoria.
3. – Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 10.11.2023.
Con un unico motivo di impugnazione censura la decisione per aver escluso che fosse stata data prova della simulazione per interposizione fittizia, giungendo a rigettare le domande attoree.
Rimarca che la dichiarazione dd. 24.5.2001, redatta dal notaio e sottoscritta dalla parte appellata, integra una confessione circa fatti a lei
5 sfavorevoli e dunque consente di ritenere incontrovertibilmente provata la simulazione.
Precisa che la controparte ha disconosciuto la sottoscrizione solo nella costituzione in prime cure, mentre successivamente non ha più coltivato l'eccezione, né ha esperito procedimento di verificazione.
Evidenzia che la scrittura privata dd. 24.5.2001 integra altresì una valida controdichiarazione che prova l'accordo simulatorio, non essendo peraltro necessaria la partecipazione del terzo alienante, che non ha interesse sul punto poiché ha già ricevuto il prezzo e trasferito il bene.
Osserva che, pur essendo la dichiarazione successiva al contratto di compravendita, dal contenuto della stessa e dalla finalità perseguita - e poi realizzata - con l'acquisto, deve logicamente desumersi che l'accordo simulatorio sia avvenuto prima o comunque contestualmente al contratto.
Per tali ragioni, chiede di accertare la simulazione, di dichiarare la titolarità esclusiva dell'immobile in capo al sig. e di disporre Parte_1
all' l'intavolazione a suo esclusivo nome. Parte_5
4. si è costituita in giudizio, istando per il rigetto CP_1
dell'impugnazione, e contestualmente proponendo appello incidentale condizionato.
In primo luogo, reitera l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione, soggetta al termine ordinario decennale.
Ribadisce poi l'inidoneità della scrittura privata dd. 24.5.2001 a costituire controdichiarazione ai sensi dell'art. 1414 c.c., osservando che
è stata redatta successivamente al contratto di acquisto e non è stata sottoscritta anche dall'interposto e dall'alienante.
Evidenzia come la dichiarazione non contenga elementi sufficienti a provare che l'esistenza di un accordo simulatorio precedente o contestuale alla compravendita.
6 Rappresenta che i documenti prodotti, che attestano il pagamento delle rate del mutuo da parte sua, sconfessano il contenuto della scrittura privata.
Rimarca che, in ogni caso, si tratta di foglio firmato in bianco dall'odierna appellata e riempito indebitamente.
In via subordinata, per il caso di accertamento della simulazione, chiede la condanna alla restituzione delle somme spese per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile, oltre interessi.
5. – Osserva la Corte quanto segue.
Il primo giudice ha correttamente affermato, quanto ai principi applicabili, che la controdichiarazione scritta che integra la prova documentale (ex art 1417 cc) dell'accordo simulatorio, in sé e per sé può essere formata anche successivamente e a distanza di tempo dal negozio simulato;
per contro l'accordo simulatorio, provato tramite detto documento, deve essere anteriore o contemporaneo all'atto mentre non è configurabile un accordo” simulatorio” posteriore al contratto simulato.
Il primo giudice ha poi ritenuto correttamente che la dichiarazione della del 24 maggio 2001 non integri la prova documentale di CP_1
accordo simulatorio coevo o anteriore all'atto di compravendita;
e ciò con un ragionamento che non è affatto scalfito dai rilievi mossi dall'appellante.
L' accordo simulatorio sarebbe reso evidente secondo l'appellante dalla confessione della di fatti a sé sfavorevoli ovvero che i CP_1
pagamenti per l'acquisto dell'immobile e per la sua sistemazione furono eseguiti dal e ciò unitamente alla prodotta documentazione Parte_1
del pagamento costituirebbe “la prova che l'acquirente sia in effetti colui che l'ha effettuato”. Inoltre dalla finalità dichiarata dalla CP_1
di ottenere i contribuiti provinciali, in aggiunta a quelli del Parte_1
dovrebbe desumersi non solo l'accordo simulatorio ma anche che
7 l'accordo è stato assunto prima del rogito al fine, appunto, di ottenere detti contribuiti.
Non può che rilevarsi innanzitutto che il primo giudice ha ben ribadito, senza che sul punto l'appellante abbia sollevato una qualsivoglia critica, che tra le parti la prova della simulazione ex art 1417 cc deve essere resa a mezzo di documento scritto.
Quanto evidenziato dall'appellante non è affatto idoneo a superare il rilievo che nel documento scritto del 24 maggio 2001 a firma CP_1
in nessuna sua parte vi è una dichiarazione ricognitiva di un incontro di volontà delle parti, già manifestatosi in precedenza, avente ad oggetto la divergenza tra quanto risultante nel contratto stipulato e l'effettivo rapporto inter partes, non essendo riferito in alcuna parte del documento de quo l' esistenza e il contenuto di un tale preteso accordo.
Le dichiarazioni della in ordine al soggetto che avrebbe CP_1
sostenuto le spese per l'acquisto e la sistemazione dell'immobile non sono equipollenti, con tutta evidenza, a dichiarazione di sussistenza di accordo di intestazione fittizia dell'immobile; la dichiarata finalità di ottenere i contribuiti provinciali è idonea di per sé a dar conto solo delle ragioni della scelta di effettuare un acquisto dell'immobile in co intestazione, ma anche in tal caso non si è di fronte ad una dichiarazione che attesti che la scelta dei due era non solo quella di cointestare l'immobile ma altresì quella di simulare detta cointestazione,
La assenza di una vera e propria controdichiarazione ricognitiva in ordine alla esistenza e al contenuto della intesa simulatoria, fa sì che manchi la necessaria prova scritta della addotta (dall'appellante) simulazione.
Né l'accordo simulatorio può essere ricavato in via di presunzione in forza di indizi quali i fatti ammessi dalla nel documento, CP_1
da soli e/o unitamente ad altri indicati dall'appellante ( quali ad es gli
8 asseriti pagamenti eseguiti dal stante il divieto legale di Parte_1
prova inter partes di simulazione relativa a mezzo di presunzioni.
Resta da dire che correttamente il primo giudice- in difetto di una dichiarazione ricognitiva avente ad oggetto la intervenuta intesa simulatoria- non ha attribuito effetti, ai fini che qui occupano, alla dichiarazione ricognitiva, di diverso tenore, dell'altrui diritto di proprietà esclusiva.
Conclusivamente l'appello di va rigettato e la Parte_1
sentenza di primo grado confermata
Il rigetto dell'appello principiale esime dall'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate secondo scaglione di riferimento (da € 5201,00 ad € 26.000,00) in valori medi. Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 413/2023 del Tribunale di Trento
1) lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che si liquidano in Euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
deciso in Trento, camera di consiglio del 17 .12 .2024
La Presidente rel ed est dott Guzzo Liliana
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa rg 209/2023 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 10 novembre 2023 da
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Mezzolombardo l'8.11.1973, rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. Laura
Casari del foro di Trento
- appellante - contro
(C.F. , nata a CP_1 C.F._2
Mezzolombardo il 25.10.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia
Torresani del foro di Trento
- appellata - appellante incidentale -
Oggetto: azione di simulazione
In punto: riforma della sentenza n. 413/2023 del Tribunale di Trento
1 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 413/2023 depositata il 12/05/2023, accertata e dichiarata l'avvenuta simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto dd. 30/04/1998 per quel che concerne la parte acquirente per le motivazioni anzidette come risulta dalla dichiarazione dd. 24/05/2001, dichiarare che il proprietario esclusivo della porzione materiale 6 della p.ed. 36 C.C. è il Parte_2
sig. nato a [...] l'[...] residente a [...]
Campodenno in Frazione Dercolo Via della Rotonda 1 (C.F.
disponendo all Tavolare di C.F._3 CP_2
Mezzolombardo l'intavolazione dell'intera p.f. 6 della p.ed. 36 C.C. al solo nome di nato a [...]_1
Mezzolombardo l'8/11/1973 residente a [...]. Dercolo
Vicolo della Rotonda 1 (C.F. ). C.F._3
Con vittoria di spese di giudizio di primo e secondo grado condannandosi a restituire all'attore appellante la CP_1
somma di Euro 9.795,08, ed Euro 250,00 della tassa di registro per la sentenza di primo grado, per le spese pagate dall'appellante in ossequio alla sentenza di primo grado.
Si chiede che la Corte acquisisca la dichiarazione dd. 24/5/2001 in originale depositata nella cassaforte del Tribunale di Trento.” per l'Appellata - appellante incidentale:
“• rigettare l'appello promosso da poiché infondato Parte_1
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trento n. 413/2023 dd. 5.05.2023, pubblicata in data 12.05.2023;
• in via subordinata condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, condannare a Parte_1
2 restituire a le somme utilizzate per l'acquisto e la CP_1
ristrutturazione dell'immobile di sua esclusiva proprietà, aumentate degli interessi maturati, ed in particolare la quota di metà dei contributi erogati da parte del , nonché delle rate Parte_4
di mutuo pagate, come emergente dai documenti 1, 2, 3 e 4;
• con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a 15% spese generali, c.n.p.a. e i.v.a..”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. - con atto di citazione notificato in data Parte_1
30.1.2019, citava in giudizio per sentir accertare CP_1
la avvenuta simulazione per interposizione fittizia di persona nella posizione dell'acquirente nel contratto dd. 30.4.1998, o comunque l'esistenza di un contratto fiduciario tra le parti, e, per l'effetto, dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo Parte_1
della p.m. 6 della p.ed. 36 in C.C. Masi di e disporne Pt_3
l'intavolazione a suo nome esclusivo.
Esponeva l'attore che il 30.4.1998 aveva acquistato, assieme a CP_1
la p.m. 6 della p.ed. 36 in P.T. 110 C.C. .
[...] Pt_2 Pt_3
Deduceva, tuttavia, che in realtà egli era l'unico proprietario dell'immobile, poiché tra l'attore e la convenuta era intervenuto un accordo simulatorio: il contratto simulato aveva l'unica finalità di conseguire il contributo provinciale per acquisto e risanamento, mentre la reale volontà delle parti era quella di attribuire la proprietà esclusiva della p.m. al solo Parte_1
Riferiva altresì che in data 30.6.2001 aveva sposato la con la CP_1
quale tuttavia era al momento in corso un procedimento di separazione giudiziale, e la casa coniugale era stata assegnata alla moglie.
Produceva una dichiarazione della raccolta dal Notaio CP_1
e sottoscritta dalla stessa in data 24.5.2001, nella Persona_1
quale ella dava atto che i soldi per l'acquisto e per la ristrutturazione
3 dell'immobile erano stati forniti interamente da e Parte_1
riconosceva che la casa era stata intestata ad entrambi per beneficiare del contributo provinciale, ed affermava che la stessa dovesse ritenersi di proprietà esclusiva del Sosteneva che tale scrittura aveva Parte_1
natura confessoria e valore di controdichiarazione ai sensi dell'art. 1414
c.c.
1.2. - si costituiva in giudizio, istando per il rigetto CP_1
delle domande di controparte.
In via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione di simulazione e disconosceva la scrittura privata, prodotta soltanto in copia, chiedendo l'esibizione dell'originale.
Nel merito contestava il contenuto della scrittura, la sua idoneità ad integrare controdichiarazione e il suo valore probatorio, per mancanza dei requisiti di forma e sostanza, trattandosi di dichiarazione unilaterale intervenuta oltre tre anni dopo il contratto di compravendita.
Affermava inoltre la falsità ideologica della dichiarazione, predisposta da terzi e da lei sottoscritta inconsapevolmente, senza comprenderne la reale portata.
Evidenziava che l'intento simulatorio era smentito dal fatto che le parti erano state ammesse congiuntamente, dal Parte_4
ad agevolazioni finanziarie per acquisto e risanamento di alloggio e
[...]
che le rate del mutuo agevolato, acceso per la ristrutturazione, venivano regolarmente pagate da entrambi, mediante addebito su conto corrente cointestato.
In via subordinata, per l'ipotesi di accertata simulazione, la convenuta proponeva domanda riconvenzionale di condanna della controparte al rimborso dell'importo speso per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, con particolare riferimento alla quota di metà dei contributi ricevuti dal e delle rate di Parte_4
mutuo saldate a mezzo conto corrente cointestato, oltre interessi.
4 1.3. - La causa veniva istruita a mezzo delle sole produzioni documentali.
2. - Con sentenza n. 413/2023 pubblicata in data 12.5.2023, il
Tribunale di Trento rigettava le domande dell'attore, condannandolo al rimborso delle spese di lite.
Per quanto ancora di interesse, in via preliminare, il primo Giudice rigettava l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione, rilevando l'imprescrittibilità della stessa, trattandosi di domanda volta ad individuare il vero contraente del negozio e non ad accertare l'esistenza di un diverso contratto.
Rammentava poi che l'accordo simulatorio non può mai essere successivo al contratto simulato e ne rimarcava la differenza con la controdichiarazione, che costituisce invece lo strumento probatorio atto a dimostrarne l'esistenza.
Escludeva che la scrittura privata dd. 24.5.2001 avesse natura di controdichiarazione, poiché non conteneva alcun riferimento esplicito ad un'intesa contemporaneamente o antecedentemente al contratto, né recava indizi univoci idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio al momento della stipulazione.
Per tali ragioni, rigettava la domanda di accertamento della simulazione.
Dichiarava infine l'inammissibilità della domanda di accertamento del negozio fiduciario o di interposizione reale, poiché integrante una mutatio libelli, tardivamente proposta in sede di prima memoria.
3. – Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 10.11.2023.
Con un unico motivo di impugnazione censura la decisione per aver escluso che fosse stata data prova della simulazione per interposizione fittizia, giungendo a rigettare le domande attoree.
Rimarca che la dichiarazione dd. 24.5.2001, redatta dal notaio e sottoscritta dalla parte appellata, integra una confessione circa fatti a lei
5 sfavorevoli e dunque consente di ritenere incontrovertibilmente provata la simulazione.
Precisa che la controparte ha disconosciuto la sottoscrizione solo nella costituzione in prime cure, mentre successivamente non ha più coltivato l'eccezione, né ha esperito procedimento di verificazione.
Evidenzia che la scrittura privata dd. 24.5.2001 integra altresì una valida controdichiarazione che prova l'accordo simulatorio, non essendo peraltro necessaria la partecipazione del terzo alienante, che non ha interesse sul punto poiché ha già ricevuto il prezzo e trasferito il bene.
Osserva che, pur essendo la dichiarazione successiva al contratto di compravendita, dal contenuto della stessa e dalla finalità perseguita - e poi realizzata - con l'acquisto, deve logicamente desumersi che l'accordo simulatorio sia avvenuto prima o comunque contestualmente al contratto.
Per tali ragioni, chiede di accertare la simulazione, di dichiarare la titolarità esclusiva dell'immobile in capo al sig. e di disporre Parte_1
all' l'intavolazione a suo esclusivo nome. Parte_5
4. si è costituita in giudizio, istando per il rigetto CP_1
dell'impugnazione, e contestualmente proponendo appello incidentale condizionato.
In primo luogo, reitera l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione, soggetta al termine ordinario decennale.
Ribadisce poi l'inidoneità della scrittura privata dd. 24.5.2001 a costituire controdichiarazione ai sensi dell'art. 1414 c.c., osservando che
è stata redatta successivamente al contratto di acquisto e non è stata sottoscritta anche dall'interposto e dall'alienante.
Evidenzia come la dichiarazione non contenga elementi sufficienti a provare che l'esistenza di un accordo simulatorio precedente o contestuale alla compravendita.
6 Rappresenta che i documenti prodotti, che attestano il pagamento delle rate del mutuo da parte sua, sconfessano il contenuto della scrittura privata.
Rimarca che, in ogni caso, si tratta di foglio firmato in bianco dall'odierna appellata e riempito indebitamente.
In via subordinata, per il caso di accertamento della simulazione, chiede la condanna alla restituzione delle somme spese per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile, oltre interessi.
5. – Osserva la Corte quanto segue.
Il primo giudice ha correttamente affermato, quanto ai principi applicabili, che la controdichiarazione scritta che integra la prova documentale (ex art 1417 cc) dell'accordo simulatorio, in sé e per sé può essere formata anche successivamente e a distanza di tempo dal negozio simulato;
per contro l'accordo simulatorio, provato tramite detto documento, deve essere anteriore o contemporaneo all'atto mentre non è configurabile un accordo” simulatorio” posteriore al contratto simulato.
Il primo giudice ha poi ritenuto correttamente che la dichiarazione della del 24 maggio 2001 non integri la prova documentale di CP_1
accordo simulatorio coevo o anteriore all'atto di compravendita;
e ciò con un ragionamento che non è affatto scalfito dai rilievi mossi dall'appellante.
L' accordo simulatorio sarebbe reso evidente secondo l'appellante dalla confessione della di fatti a sé sfavorevoli ovvero che i CP_1
pagamenti per l'acquisto dell'immobile e per la sua sistemazione furono eseguiti dal e ciò unitamente alla prodotta documentazione Parte_1
del pagamento costituirebbe “la prova che l'acquirente sia in effetti colui che l'ha effettuato”. Inoltre dalla finalità dichiarata dalla CP_1
di ottenere i contribuiti provinciali, in aggiunta a quelli del Parte_1
dovrebbe desumersi non solo l'accordo simulatorio ma anche che
7 l'accordo è stato assunto prima del rogito al fine, appunto, di ottenere detti contribuiti.
Non può che rilevarsi innanzitutto che il primo giudice ha ben ribadito, senza che sul punto l'appellante abbia sollevato una qualsivoglia critica, che tra le parti la prova della simulazione ex art 1417 cc deve essere resa a mezzo di documento scritto.
Quanto evidenziato dall'appellante non è affatto idoneo a superare il rilievo che nel documento scritto del 24 maggio 2001 a firma CP_1
in nessuna sua parte vi è una dichiarazione ricognitiva di un incontro di volontà delle parti, già manifestatosi in precedenza, avente ad oggetto la divergenza tra quanto risultante nel contratto stipulato e l'effettivo rapporto inter partes, non essendo riferito in alcuna parte del documento de quo l' esistenza e il contenuto di un tale preteso accordo.
Le dichiarazioni della in ordine al soggetto che avrebbe CP_1
sostenuto le spese per l'acquisto e la sistemazione dell'immobile non sono equipollenti, con tutta evidenza, a dichiarazione di sussistenza di accordo di intestazione fittizia dell'immobile; la dichiarata finalità di ottenere i contribuiti provinciali è idonea di per sé a dar conto solo delle ragioni della scelta di effettuare un acquisto dell'immobile in co intestazione, ma anche in tal caso non si è di fronte ad una dichiarazione che attesti che la scelta dei due era non solo quella di cointestare l'immobile ma altresì quella di simulare detta cointestazione,
La assenza di una vera e propria controdichiarazione ricognitiva in ordine alla esistenza e al contenuto della intesa simulatoria, fa sì che manchi la necessaria prova scritta della addotta (dall'appellante) simulazione.
Né l'accordo simulatorio può essere ricavato in via di presunzione in forza di indizi quali i fatti ammessi dalla nel documento, CP_1
da soli e/o unitamente ad altri indicati dall'appellante ( quali ad es gli
8 asseriti pagamenti eseguiti dal stante il divieto legale di Parte_1
prova inter partes di simulazione relativa a mezzo di presunzioni.
Resta da dire che correttamente il primo giudice- in difetto di una dichiarazione ricognitiva avente ad oggetto la intervenuta intesa simulatoria- non ha attribuito effetti, ai fini che qui occupano, alla dichiarazione ricognitiva, di diverso tenore, dell'altrui diritto di proprietà esclusiva.
Conclusivamente l'appello di va rigettato e la Parte_1
sentenza di primo grado confermata
Il rigetto dell'appello principiale esime dall'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate secondo scaglione di riferimento (da € 5201,00 ad € 26.000,00) in valori medi. Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 413/2023 del Tribunale di Trento
1) lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che si liquidano in Euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
deciso in Trento, camera di consiglio del 17 .12 .2024
La Presidente rel ed est dott Guzzo Liliana
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