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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 22293 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo Bartolomei, n. Parte_1
23, presso lo studio degli avv.ti Francesco Saverio IVELLA e Maria
ASTUTO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ri- corso
RICORRENTE
E
in persona del suo presidente pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Ufficio legale metropolitano dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo IANDOLO in virtù di CP_2
procura alle liti del 22 marzo 2024, n. 37875, a rogito notaio di Per_1
Roma
CONVENUTO CP_ OGGETTO: prestazione: pensione – assegno di invalidità , Inpdai, Enpals etc.: pagamento TFR da parte del Fondo di Garanzia CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Gli avv.to F. S. Ivella e M. Astuto, per il ricorrente: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a perce- pire l'importo del Tfr tramite l'intervento del Fondo di Garanzia e per l'effetto condannare l' convenuto al pagamento del relativo importo CP_2
per €13.191,40, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione del diritto e oltre al pagamento delle spese di lite, spese generali, cpa e iva”.
L'avv. G. Iandolo, per il convenuto: “- In via preliminare, dichiarare inam- missibile il ricorso per intervenuta decadenza;
- In via subordinata, nel meri- to, rigettare il ricorso perché assolutamente infondato sia in fatto che in dirit- to, sfornito di prova, nonché per intervenuta prescrizione delle somme pretese.
Con vittoria delle spese di lite”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 10 giugno 2024, ha esposto che, Parte_1
con decreto ingiuntivo n. 2550 emesso il 05/04/2019 da questo Tribunale, di- chiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 9242 del 27/01/2020 e muni- to di formula esecutiva il 27/01/2020, è stato ingiunto ad Controparte_3
di pagare, ad esso attuale ricorrente, la somma di €13.334,08, di cui
€12.409,60 a titolo di Tfr;
che l'impresa individuale di è Controparte_3
stata cancellata dal registro delle imprese il 03/12/2018; che il medesimo Co- lutto è deceduto l'11/06/2020; che egli ha quindi tentato di avviare CP_3
procedura esecutiva nei confronti delle chiamate all'eredità, cioè la vedova e la figlia , notificando atti di pre- Controparte_4 Controparte_5
cetto, rispettivamente il 16/02/2021 ed il 18/02/2021; che, proposte opposizio- ni all'esecuzione da parte di entrambe sull'assunto di non essere eredi, le con- troversie sono terminate con accordi transattivi, venendo cioè abbandonate le pretese creditorie con compensazione delle spese di lite;
che egli, con istanza presentata il 15 febbraio 2022, ha chiesto all' il pagamento del trattamento CP_1
di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia, per l'importo di €13.191,40; che l' , tramite pec del 17 novembre 2023, ha chiesto integrazione di CP_2
2 documenti, avvisando che il 15 dicembre 2023 si sarebbe maturato il termine di decadenza ex art. 47, 3° comma, d.P.R. n. 639/1970; che egli ha risposto il
6 dicembre 2023 allegando documenti e comunque offrendo chiarimenti sui documenti richiesti;
che dalla visura catastale risulta che il defunto CP_3
non era titolare di alcun cespite;
e che l' ha respinto la domanda
[...] CP_1
con pec del 17 dicembre 2023 a causa della mancata prova dell'esito dell'esecuzione nei confronti del datore di lavoro ovvero dei suoi eredi e dell'esito dell'atto di opposizione, nonché di prova dell'apertura dell'eredità giacente.
Il ricorrente ha quindi dedotto che il rigetto della sua istanza è infondato giacché egli ha inviato all' tutta la documentazione richiesta;
che la CP_2
prova di apertura dell'eredità giacente era richiesta solo nel caso in cui la rela- tiva procedura fosse stata avviata, mentre nella specie non risulta che ciò sia avvenuto;
che l'11 marzo 2024 ha inviato sollecito all' ricevendo il 15 CP_2
marzo 2024 conferma del rigetto;
e che il 13 marzo 2024 ha proposto ricorso al Comitato provinciale il quale lo ha dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza, laddove invece l' avrebbe potuto e dovuto decidere prima CP_2
del 15 dicembre 2023, avendo già ricevuto i documenti richiesti il 6 dicembre
2023.
Sostenendo quindi di aver diritto alla prestazione richiesta, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
L' , costituitosi il 22 ottobre 2024, ha preliminarmente eccepito la CP_1
decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970; ha poi contestato nel merito la fonda- tezza della domanda per carenza dei presupposti del diritto rivendicato e co- munque per intervenuta prescrizione.
Il convenuto ha quindi formulato le conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La domanda deve essere respinta per intervenuta decadenza ex art. 47, 3° comma, d.P.R. n. 639/1970.
3 2. - Richiamato il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano di seguito le chiare puntualizzazioni esposte dalla Corte d'appello di Cagliari,
10/03/2023, n. 20 (in www.dejure.it):
«La decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 ha natura sostanziale 'di ordine pubblico', in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e perciò carattere inderogabile, essendo finalizzata alla cer- tezza e definizione dei rapporti giuridico-previdenziali.
Da ciò deriva la conseguenza che le parti non possono spostare in avanti il termine della decadenza dilatando i tempi del procedimento amministrativo e che il 'dies a quo' risulta ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, un eventua- le riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti
(così Cass. Sez. Lav. sent. n. 17792/2020).
Non può, in particolare, disporre del termine l' spostandolo in CP_1
avanti, provvedendo tardivamente sulla domanda, sicché il tempo datogli per provvedere sulla stessa è e resta di 120 giorni e allo scadere di questi inizia poi a decorrere il successivo termine di 90 giorni dato al cittadino per presen- tare ricorso, oppure provvedendo tardivamente sul ricorso amministrativo, con la conseguenza che in tal caso la decadenza inizia a decorrere comunque allo scadere del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso.
Né può farlo il cittadino, per esempio producendo la documentazione necessaria all'istruzione della pratica in un momento (anche di molto) succes- sivo alla presentazione della domanda (cfr. Cass. Sezioni Unite 29 maggio
2009 n. 12718; Cass. 29 marzo 2010 n. 7527; Cass. 21 settembre 2011 n.
19225, Cass. 3 aprile 2019 n. 9275 e da ultimo Cass. 26 agosto 2020 n.
17792)».
Si legge, infatti, nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 12718/2009:
4 «7.1. I giudici di legittimità hanno più volte ribadito che la decadenza sostanziale di cui si discute “è di ordine pubblico” (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definiti- vità e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibi- lità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (così Cass. 27 marzo 1996 n. 2743, cui adde in epoca più recente ex plurimis: Cass. 1 di- cembre 1998 n. 12141, che evidenzia come la decadenza sia una conseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito, per cui l'ente previdenziale non ha alcun onere probatorio al riguardo); ed hanno altresì rimarcato come, per il suo carattere parafiscale, la finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni generali obbligatorie si contraddistin- gua per l'esistenza di un bilancio alimentato da prelievi obbligatori come i contributi, sicché l'ente previdenziale non può rinunziare alle decadenze, co- me pure non può derogare negozialmente alla disciplina legale di questa né riconoscere il diritto soggetto a termine decadenziale con effetti impeditivi del decorso del suddetto termine (Cass., Sez. Un., 4 luglio 1989 n. 3197, nonché più di recente, Cass. 27 marzo 1996 n. 2743).
7.2. Ed è costante e ripetuta in materia previdenziale la statuizione giu- risprudenziale della indisponibilità anche da parte dell'istituto assicurativo dei diritti scaturenti dal rapporto assicurativo, che si traduce nella rilevabilità
d'ufficio della decadenza […].
7.3. Né sotto altro versante può trascurarsi la considerazione che la giu- risprudenza, sempre in ragione della specificità degli interessi da tutelare, ha
– con riferimento ad un istituto da sempre configurato come eccezione in sen- so stretto in quanto rimesso alla esclusiva disponibilità delle parti – ricono- sciuto la rilevabilità d'ufficio anche della prescrizione […].
5 7.4. E' dunque di comune condivisione l'opinione della piena permeabi- lità della materia in esame ad interessi di natura pubblicistica. In questa dire- zione si è mossa, infatti, anche la dottrina che ha rilevato che: la previsione legale di una autonoma fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino – oltre all'azione giudiziaria – an- che un ulteriore, più economico ed immediato strumento di tutela, è soprattut- to funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo – attraverso la prederminazione di termini procedu- rali, – della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere;
che una finalità indubbiamente accele- ratoria va assegnata alla L. n. 533 del 1973, art. 7 secondo cui la richiesta all'Istituto assicuratore si intende a tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l'eventuale decorrenza degli interessi moratori) rigettata quando siano tra- scorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza che l'istituto si sia pronunziato;
che il procedimento di cui al contenzioso ammini- strativo viene preso in considerazione quale punto di riferimento per il com- puto del termine di decadenza sostanziale (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 co- me novellato dalla L. n. 438 del 1990, art. 4), entro il quale l'azione giudizia- ria diretta al riconoscimento deve essere proposta (tre anni per le controver- sie in materia di trattamenti pensionistici ed un anno per le controversie in materia di prestazioni minori).
8. L'evidenziato stretto collegamento tra i termini del contenzioso ammi- nistrativo e quelli (tre anni ed un anno in ragione, come si è detto, della diver- sa natura delle prestazioni) legislativamente fissati a pena di decadenza so- stanziale, impongono all'interprete – sulla base dell'innegabile loro finalità acceleratoria – di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino “indif- ferenti” – nei sensi in precedenza precisati – alle condotte dell'assicurato ma anche dello stesso istituto previdenziale, volte a snaturarne le indicate finalità ed ad alterare l'intero impianto normativo, che predetermina in maniera arti-
6 colata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale.
9. Quanto ora detto consente di rassegnare […] alcune statuizioni, rias- sumibili nei seguenti termini:
- allorquando manchi il ricorso amministrativo per l'individuazione del
“dies a quo” di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziale previsto per le prestazioni previdenziali dal vigente D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, art. 47, commi 2 e 3, occorre sommare – come si è più volte affermato – il termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione – di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 di generale appli- cazione in tema di formazione del silenzio rifiuto sulle richieste rivolte agli istituti previdenziali ed assistenziali – e quello di 180 giorni (90 giorni + 90 giorni), così come previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6, per un totale di trecento giorni (120 giorni + 90 giorni + 90 giorni), legislati- vamente previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo (così tra le tante: Cass. 11 novembre 2004 n. 21450; Cass. 23 marzo 2005 n. 6231 cit.
e più di recente Cass. 7 dicembre 2007 n. 25670);
- in considerazione della indicata natura pubblicistica del termini in ma- teria la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento delle parti, sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata – nei sensi sopra precisati – la procedu- ra contenziosa amministrativa non può incidere né il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento ammini- strativo o con una decisione anche essa tardiva (cfr. in tali sensi per la riaf- fermazione di un principio consolidato: Cass. 6 giugno 2007 n. 13276, che in- dividua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedi- mento amministrativo” la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudizia- ria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza, e che ha
7 esteso detto principio all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale;
Cass. 7 dicembre 2007 n. 25760 cit. e, da ultimo, Cass. 17 marzo 2008 n. 7149, che in tema di indennità di disoccupa- zione ha ribadito che resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, at- traverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale sui termini deca- denziali per cui la decisione del ricorso tardivamente presentato – ancorché imposta dalla L. n. 533 del 1973, art. 8 – non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale);
- e sempre nell'area di generale irrilevanza dei comportamenti delle par- ti ai fini del decorso dei termini scrutinati devono farsi rientrare – e sempre in ragione della già sottolineata natura di ordine pubblico della decadenza in esame – anche gli atti interlocutori dell'Istituto assicurativo o i provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere dell' con le quali si ri- CP_2
chiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pa- gamento o, più in generale, all'esame della pratica amministrativa o – come è avvenuto nella presente controversia – si soprassiede al pagamento della pre- stazione per ulteriori accertamenti, ecc.), che come tali possono legittimare azioni risarcitorie sempre che detti atti concretizzino condotte lesive dei cano- ni di correttezza e buona fede;
[…]».
3. - Nella specie, la domanda amministrativa è stata presentata il 15 feb- braio 2022.
Nessun provvedimento di rigetto o di accoglimento è stato emesso dall'Istituto nel termine di legge di 120 giorni.
Soltanto il 17 novembre 2023, l' ha richiesto una integrazione do- CP_1
cumentale, avvisando però l'interessato della imminente scadenza del termine di decadenza.
Per quanto sopra, la decorrenza del termine di decadenza è del tutto “in- differente” ai comportamenti delle parti, per cui non è idoneo a sospendere il
8 decorso del termine alcun atto interlocutorio o richiesta dell'Istituto o del cit- tadino.
Conseguentemente, il termine massimo entro cui la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere proposta era rappresentato dal lasso di tempo costituito dal termine di legge annuale maggiorato di 300 giorni, sicché il ricorrente, a prescindere dalle richieste interlocutorie dell'Istituto e dall'invio da parte sua di documenti o di chiarimenti sui documenti già inviati, avrebbe dovuto depo- sitare il ricorso giudiziario al più tardi il 12 dicembre 2023.
Non avendolo fatto è incorso nella decadenza di legge né, comunque, elasso tale termine, avrebbe più potuto l'Istituto stesso adottare un provvedi- mento positivo, stante il carattere pubblicistico del termine di decadenza.
4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Mini- stro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controver- sie di valore compreso tra €5.200,01 ed €26.000,00), considerata la mancanza sostanziale di questioni di fatto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 10 giugno 2024, così provvede: Parte_1
1. - rigetta la domanda;
9 2. - condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_1 CP_1
di giudizio che liquida in complessivi €2.143,00#, di cui €280,00# per spese generali ed €1.864,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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