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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2452/2022
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2452/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
A FAVORE DEI DOTTORI Controparte_1
COMMERCIALISTI
RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: Pt_2
in sost. dell'avv. CUOMO ANDREA e dell'avv. LASTILLA MARCO per parte
[...] ricorrente la quale chiede rinvio per discussione con termine per note. Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_2 in sost. dell'avv. DAL BO DANIELA.
[...] Controparte_3
Il giudice invita le parti alla discussione stante la natura della causa e la sua vetustà.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio. il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 2452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2452/2022 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CUOMO ANDREA e dall'Avv. LASTILLA MARCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2 cf/PI: )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DAL BO DANIELA e dall'Avv. STIANTI TOMMASO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: incompatibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la Controparte_4 esponendo che l'Ente previdenziale avrebbe
[...] illegittimamente deliberato l'incompatibilità della sua professione con la carica di pagina 2 di 6 Amministratore Unico ricoperta dalla medesima dr.ssa per la di cui risulta Pt_1 CP_5
anche socia maggioritaria, con ciò disconoscendo le annualità contributive 2018 e 2019.
In particolare, la difesa della ricorrente eccepisce che la società sarebbe CP_5
una società di servizi strumentali o ausiliari alla professione di commercialista in senso stretto, rispetto alla quale svolgerebbe solo attività accessorie, per quanto collegate.
In conseguenza di ciò chiedeva il riconoscimento delle due annualità in oggetto.
Si costituiva la Controparte_2
eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, contestando la domanda e insistendo per la conferma del proprio operato, sul presupposto che la statuizione presa risulterebbe conforme alla normativa di settore alle interpretazioni dell'Ente previdenziale.
Sospeso il giudizio per permettere l'espletamento delle procedure di cui all'art. 443
c.p.c., la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2- Nel merito, l'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, per quanto di interesse in questa sede, dispone al primo comma che «L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: […] c. dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto
o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;».
Al secondo comma, poi, prevede che «L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce
l'incarico».
Come anticipato, secondo la ricostruzione della ricorrente la società di cui sarebbe socia maggioritaria e amministratore unico rientrerebbe proprio nell'ipotesi di società di pagina 3 di 6 servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, in quanto si limiterebbe a fornire
«servizi ricettivi per attività economiche professionali, mediante apprestamento di locali, arredi
e attrezzature ad uso ufficio;
prestazione di servizi collaterali, quali segreteria, telefono, gestione dell'archivio. Inoltre, la ridetta società esercita l'attività di elaborazione dati comprendendo, in tale definizione, tutti i servizi di assistenza software e di data entry della contabilità dei clienti;
produce i dichiarativi e le buste paga con annessa attività collegata, ovvero aperture e chiusure ed in generale comunicazione agli Enti fra cui CP_6 CP_7 Controparte_8
presso gli uffici della Camera di Commercio» (così in ricorso).
[...]
3- Il concetto di strumentalità o ausiliarietà deve essere, concordando con la giurisprudenza di merito di questo Tribunale e della Corte d'appello, incentrato sull'interesse economico del professionista, rispetto al quale è necessario accertare, sulla base delle risultanze documentali, il concreto assetto imprenditoriale alla base del singolo caso.
Nell'ipotesi oggetto del presente giudizio, la ricorrente ricopre pacificamente un ruolo preponderante all'interno della in quanto risulta esserne l'Amministratore Unico CP_5
e il socio di maggioranza.
Peraltro, sempre tenendo conto delle allegazioni della ricorrente stessa, la società in parola non si limita a fornire servizi strumentali o ausiliari alla professione della ma Pt_1
intrattiene rapporti economici anche con altri soggetti terzi.
Considerando che, senza dubbio, le attività proprie della seppur non tutte CP_5
di concetto, rappresentano, in alcuni casi, funzioni centrali della professione del commercialista (registrazione fatture, buste paga e rapporti con gli Enti previdenziali ecc…), valutando che sono svolte sicuramente in favore di clienti della ma anche in favore di Pt_1
soggetti terzi, emerge che l'interesse economico in capo alla ricorrente travalica il mero rilievo dell'accessorietà, trasmodando in qualcosa di estremamente rilevante e, come tale, suscettibile di rientrare nelle ipotesi di incompatibilità.
La soluzione non muta anche volendo valorizzare il dato strettamente patrimoniale.
pagina 4 di 6 Sotto questo profilo, parte ricorrente evidenzia che, seguendo le interpretazioni provenienti dalla stessa resistente, nelle ipotesi in cui soci della società siano più CP_2
professionisti, la comparazione economica, al fine di valutare la prevalenza tra il “peso” degli itneressi della società rispetto a quello della libera professione deve incentrarsi non sul fatturato, bensì sulla percentuale di utili.
4- In merito a detto aspetto, deve però, concordarsi con la ricostruzione operata da parte resistente, nel senso di escludere il caso di specie dall'ambito di applicazione della summenzionata interpretazione interna, in quanto le note interpretative richiamate (del 2012, cfr., doc. 6, fasc. resistente) nel momento in cui fanno riferimento agli utili, si concentrano sulla specifica ipotesi di soci dottori commercialisti iscritti all'albo, circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di prova e di allegazione specifica tempestivamente fornita con il ricorso.
In ogni modo, non ci sono dubbi che i fatturati, quali poste omogenee, siano gli elementi maggiormente congrui da prendere in considerazione, proprio per escludere, o meno, che l'attività imprenditoriale, risultando prevalente, metta a rischio la professionalità e terzietà del libero professionista.
La circostanza della prevalenza economica (e, dunque, degli interessi della ricorrente) da riconoscersi alla società emerge documentalmente dal raffronto fra gli estratti CP_5
contributivi (doc. 1, fasc. resistente) e i modello unico e iva della società (cfr. doc. 9, fasc. resistente).
5- Dalle considerazioni svolte deriva un accertamento in termini di condivisibilità dell'operato della resistente, laddove ha correttamente dichiarato l'incompatibilità tra la professione CP_2
di commercialista e il ruolo di Amministratore Unico del professionista, anche socio di maggioranza, in società che fornisce servizi anche a terzi.
La domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Firenze, il 18/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 6
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2452/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
A FAVORE DEI DOTTORI Controparte_1
COMMERCIALISTI
RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: Pt_2
in sost. dell'avv. CUOMO ANDREA e dell'avv. LASTILLA MARCO per parte
[...] ricorrente la quale chiede rinvio per discussione con termine per note. Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_2 in sost. dell'avv. DAL BO DANIELA.
[...] Controparte_3
Il giudice invita le parti alla discussione stante la natura della causa e la sua vetustà.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio. il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 2452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2452/2022 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CUOMO ANDREA e dall'Avv. LASTILLA MARCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2 cf/PI: )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DAL BO DANIELA e dall'Avv. STIANTI TOMMASO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: incompatibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la Controparte_4 esponendo che l'Ente previdenziale avrebbe
[...] illegittimamente deliberato l'incompatibilità della sua professione con la carica di pagina 2 di 6 Amministratore Unico ricoperta dalla medesima dr.ssa per la di cui risulta Pt_1 CP_5
anche socia maggioritaria, con ciò disconoscendo le annualità contributive 2018 e 2019.
In particolare, la difesa della ricorrente eccepisce che la società sarebbe CP_5
una società di servizi strumentali o ausiliari alla professione di commercialista in senso stretto, rispetto alla quale svolgerebbe solo attività accessorie, per quanto collegate.
In conseguenza di ciò chiedeva il riconoscimento delle due annualità in oggetto.
Si costituiva la Controparte_2
eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, contestando la domanda e insistendo per la conferma del proprio operato, sul presupposto che la statuizione presa risulterebbe conforme alla normativa di settore alle interpretazioni dell'Ente previdenziale.
Sospeso il giudizio per permettere l'espletamento delle procedure di cui all'art. 443
c.p.c., la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2- Nel merito, l'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, per quanto di interesse in questa sede, dispone al primo comma che «L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: […] c. dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto
o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;».
Al secondo comma, poi, prevede che «L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce
l'incarico».
Come anticipato, secondo la ricostruzione della ricorrente la società di cui sarebbe socia maggioritaria e amministratore unico rientrerebbe proprio nell'ipotesi di società di pagina 3 di 6 servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, in quanto si limiterebbe a fornire
«servizi ricettivi per attività economiche professionali, mediante apprestamento di locali, arredi
e attrezzature ad uso ufficio;
prestazione di servizi collaterali, quali segreteria, telefono, gestione dell'archivio. Inoltre, la ridetta società esercita l'attività di elaborazione dati comprendendo, in tale definizione, tutti i servizi di assistenza software e di data entry della contabilità dei clienti;
produce i dichiarativi e le buste paga con annessa attività collegata, ovvero aperture e chiusure ed in generale comunicazione agli Enti fra cui CP_6 CP_7 Controparte_8
presso gli uffici della Camera di Commercio» (così in ricorso).
[...]
3- Il concetto di strumentalità o ausiliarietà deve essere, concordando con la giurisprudenza di merito di questo Tribunale e della Corte d'appello, incentrato sull'interesse economico del professionista, rispetto al quale è necessario accertare, sulla base delle risultanze documentali, il concreto assetto imprenditoriale alla base del singolo caso.
Nell'ipotesi oggetto del presente giudizio, la ricorrente ricopre pacificamente un ruolo preponderante all'interno della in quanto risulta esserne l'Amministratore Unico CP_5
e il socio di maggioranza.
Peraltro, sempre tenendo conto delle allegazioni della ricorrente stessa, la società in parola non si limita a fornire servizi strumentali o ausiliari alla professione della ma Pt_1
intrattiene rapporti economici anche con altri soggetti terzi.
Considerando che, senza dubbio, le attività proprie della seppur non tutte CP_5
di concetto, rappresentano, in alcuni casi, funzioni centrali della professione del commercialista (registrazione fatture, buste paga e rapporti con gli Enti previdenziali ecc…), valutando che sono svolte sicuramente in favore di clienti della ma anche in favore di Pt_1
soggetti terzi, emerge che l'interesse economico in capo alla ricorrente travalica il mero rilievo dell'accessorietà, trasmodando in qualcosa di estremamente rilevante e, come tale, suscettibile di rientrare nelle ipotesi di incompatibilità.
La soluzione non muta anche volendo valorizzare il dato strettamente patrimoniale.
pagina 4 di 6 Sotto questo profilo, parte ricorrente evidenzia che, seguendo le interpretazioni provenienti dalla stessa resistente, nelle ipotesi in cui soci della società siano più CP_2
professionisti, la comparazione economica, al fine di valutare la prevalenza tra il “peso” degli itneressi della società rispetto a quello della libera professione deve incentrarsi non sul fatturato, bensì sulla percentuale di utili.
4- In merito a detto aspetto, deve però, concordarsi con la ricostruzione operata da parte resistente, nel senso di escludere il caso di specie dall'ambito di applicazione della summenzionata interpretazione interna, in quanto le note interpretative richiamate (del 2012, cfr., doc. 6, fasc. resistente) nel momento in cui fanno riferimento agli utili, si concentrano sulla specifica ipotesi di soci dottori commercialisti iscritti all'albo, circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di prova e di allegazione specifica tempestivamente fornita con il ricorso.
In ogni modo, non ci sono dubbi che i fatturati, quali poste omogenee, siano gli elementi maggiormente congrui da prendere in considerazione, proprio per escludere, o meno, che l'attività imprenditoriale, risultando prevalente, metta a rischio la professionalità e terzietà del libero professionista.
La circostanza della prevalenza economica (e, dunque, degli interessi della ricorrente) da riconoscersi alla società emerge documentalmente dal raffronto fra gli estratti CP_5
contributivi (doc. 1, fasc. resistente) e i modello unico e iva della società (cfr. doc. 9, fasc. resistente).
5- Dalle considerazioni svolte deriva un accertamento in termini di condivisibilità dell'operato della resistente, laddove ha correttamente dichiarato l'incompatibilità tra la professione CP_2
di commercialista e il ruolo di Amministratore Unico del professionista, anche socio di maggioranza, in società che fornisce servizi anche a terzi.
La domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Firenze, il 18/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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