Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1429\22, riservata in decisione con termini ex 190 cpc dal 23.10.2024, avente ad oggetto: divorzio TRA
n. a Vibo Valentia il 23.1.1979 ) con l'avv.ta Parte_1 CodiceFiscale_1
Giulia D'Agostino, giusta procura in atti - ricorrente E
n. a Vibo Valentia il 21.1.1974 ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv.ta Leonilda Pirillo - giusta procura in atti –
resistente
nonche'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17/10/2022 , la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15/09/2002, unione dalla quale nascevano due filgli Per_1 (14.6.2008) e EL (13.10.2012) tuttora minorenni;
di essere separati giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 249/2021 pubbl. il 24/03/2021; che da allora vivono sepatamemte e non si sono riconciliati - chiedeva pronunciarsi : - la cessazione degli effetti civili;
- l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre in Vibo Valentia, via Potiri, n° 4; - regolare il calendario di visita nei seguenti termini :● il padre prenderà e terrà con sé i figli EL alle ore 18.30 e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre alle ore 21.00 Per_1 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; a settimane alterne i minori EL trascorreranno il fine Per_1 settimana pernottando presso il padre, il quale avrà cura di prenderli e tenerli con sé dalle ore 18.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica. ● nel periodo estivo, i minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
● la vigilia di Natale e il pranzo
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● i minori staranno con la madre per il pranzo di Pasqua mentre trascorreranno con il padre la festa di lunedì dell'Angelo; - obbligare il padre a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre accessori, da versare sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie .
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda principale e all'affido condiviso dei figli minori con collocamneto prevalente presso la madre;
proponeva un diverso calendario di visita ovvero di vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli, per un pomeriggio a settimana dalle ore 15.00 alle ore 19.30, per due fine settimana al mese dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, per tre giorni consecutivi in occasione delle festività pasquali, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno e per quindici giorni durante il periodo estivo, con modalità da concordare con il coniuge;
- obbligarlo al mantenimento dei figli in misura di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% spese straordinarie;
- disporre la restituzione degli arredi asportati dalla ricorrente.
Infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza del 17/01/2023 confermava le statuizioni separative (giusta sentenza n. 249/2021 pubbl. il 24/03/2021 in RGC n. 760/2016, in atti) e pertanto :l'affido condiviso della prole minorenne con collocazione presso la madre, che, per tale motivo, potrà abitare nella casa coniugale sita a Jonadi, frazione Vena;
regolava il potere\dovere di visita : un pomeriggio a settimana, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, per due fine settimana al mese, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, per sette giorni consecutivi durante le feste di Natale e di Capodanno, per due giorni consecutivi in occasione delle festività di Pasqua e per venti giorni durante il periodo estivo, con modalità da concordare con il coniuge;
poneva a carcio del resistente l'obbligo di contrinuire al mantenimento della prole in ragione di € 400,00 mensili oltre accessori;
indi rimettendo le aprti dinanzi al GI.
Dichiarate impropronibili le reciproche domande restitutorie;
assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.; disattese le richieste istruttorie, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 22/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, indi riservata per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc.
Le difese depositavano le rispettive comparse conclusionali e il PM concliudeva in data 18.11.2024
Motivi della decisione
In rito
Preliminarmente va ribadita l'improponibilità in questa sede delle domande restitutorie avanzate dale parti poiché esulano dalla materia relativa al giudizio di separazione\divorzio attesa la specificità del rito.
Come è noto, l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus " tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, divisioni di beni, risarcimenti;
condanna ad obblighi di facere o non facere e pagamento di arretrati….… essendo queste autonome e distinte dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 11828
Pag. 2 a 5 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 ; 2006 Cass. Sez I n. 18870 del 8.9.2014) 1
Nel merito
1. Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda principale vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 249/2021 pubbl. il 24/03/2021( in atti) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrottamente .
2. Sulla prole
Non sono in contestazione, né appare contrario agli interessi della prole, l'affido condiviso e la collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione materna mentre le parti contovertono sui tempi di permanza e sulla misura del conributo di mantenimento ordinario della prole .
2.2. Mantenimento ordinario della prole
La misura attualmente fissata è pari ad euro 400,00 mensili complessivi (giusta OP del 17.1.23) ; la ricorrente ne chiede l'aumento in ragione dei maggiori oneri sostenuti e comportati anche dal fatto che i minori frequentano pochissimo il padre;
questi si oppone sostenenedo che i tempi di permanenza sono dettati dalle proprie esigenze lavorative – fuori sede – e dalla scarsa capacità ecocnomico- contributiva ( lavoratore part time;
stipendio circa 800,00 mensili cfr. dich.redditi anno 2022 non aggiornata ancorché onerato) .
In merito, giova premettere che l'ordinamento conformemente ai principi costituzionali, pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 147 c.c.), disciplinando, all'art. 148 c.c. e all'art. 316 bis c.c., il concorso negli oneri relativi, che impone ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive “sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
L'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato tenendo conto delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. In definitiva, pertanto “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza
Pag. 3 a 5 economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (cfr. Cass. Ord. n. 2536 del 26.1.2024). Con l'ulteriore precisazione che - come chiarito dalla Suprema Corte - il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando la loro età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione .
Ciò posto osserva il Collegio che la domanda della ricorrente merita accoglimento – nella misura dappresso indicata – essendo indubbi i ridotti tempi di permanenza dei figli con il padre e la loro prevalente coabitazione con la madre la quale sopporta il canone di locazione (pari ad euro 400,00 mensili documentato in atti) ciò rilevando all'attualità - a prescindere dalle ragioni per le quali la stessa lasciò la casa familiare, pur assegnatale, e in ogni caso allo stato occupata dal resistente ( rimasto a vivere a casa dei genitori dal 05/01/2021 a maggio 2022, fino al trasferimento della ricorrente) e l'aumento delle esigenze della prole notoriamente legato alla crescita (oggi 16 anni e 12 anni) 2 rispetto al tempo della sentenza separativa (marzo '21 confermata dall'OP in questa sede del gennaio '23) e alla notoria impennatata del costo del costo della vita.
Il Collegio, per i principi sopra enunciati, non reputa ostativa la capacità contributiva del resistente apparentememte limitata dovendo, di contro, valorizzare che egli lavora part- time, il residuo tempo disponibile;
il godimento della casa famialiare ( di sua proprietà) e la giovane età 'lavorativa' (cl. 1974) con conseguenziale concreta possibilità di rintracciare ulteriori occupazioni onde fronteggiare adeguatamente le esigenze della prole essendo suo onere quello di attivarsi in tutte le direzioni lecite per garantire il sostentamento dei figli (ex multis Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551 e 24424/13) .
La ricorrente ha invece docuemntato di essere percettrice di reddito di cittadinanza nella misura di circa euro 880\mese
Sulla scorta dei superiori rilievi ne consegue l'accoglimento della domanda attorea con fissazione del mantenimento ordinario a carico del resistente in misura che il Collegio - valutate comparativamente le rispettive posizioni economiche - reputa congruo fissare in euro 500,00 mensili ( € 250,00 per figlio) oltre rivalutazione come per legge e spese straordinarie ripartite in egual misura .
2.2 caledario di visita
Le parti propongono diverse soluzioni tuttavia, a parere del Tribunale, non inconciliabili tenuto conto della crescita dei minori e dunque del loro interesse ad intensificare il rapporto con il padre mediante condivisione anche della quotidianità e che pertanto reputa congruo fissare - salvi migliori accordi fra le parti e tenendo conto le esigenze della prole - nei seguenti termini : il padre potrà tenere con sé i figli ( con prelievo e accompgnamento a cura del resistente )
- Due giorni infrasettimanali che – in difetto di accordo - si indicano nel martedi e giovedi dalle 15,30 alle 19,30 ;
Pag. 4 a 5 - Due week end al mese, alternati, dal venerdi dalle ore 16 alle ore 20 della domenica con pernottamento;
- Festività natalizie : 24- 25 – 26- 31 dicemnbre e 1° gennaio, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
- Festività pasquali : pasqua e pasquetta, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
-Vacanze estive : 10 gg continuativi a luglio e 15 gg consecutivi aad agosto, con maodlaità da concordare frai i genitori.
3) spese
La natura della causa, l'adesione alla domada principale ed accessorie (affido e collocamento) e la pronucia in rito, depongono per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vibo Valentia il 15.09.2002 tra e - smg;
Parte_1 Controparte_2
B) dispone l'affido condiviso dei minori EL con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione materna;
C) pone a carico del resstente l'obbligo di contrinuire al mantenimnto ordinario della prole in ragione di euro 250,00 mensili per filgio -oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi - da corrispondersi alla madre con modalità tracciabile entro il giorno cinque di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie nei termini di cui al vigente protocollo Tribunale – COA di VV;
D) dispone che il padre potà edere e tenere con sé i figli secondo calendario indicato parte motiva (punto 2.2) ; E) dichiara impribili le reciproche domande restitutorie;
F) spese compensate.
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ViboValentia la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i ( ex L.
6.3.1987 n.74) - ( RAM Comune di Vibo Valentia, anno 2002, Parte II, Serie A, Numero 132);
Così deciso in C.C. da remoto del 28.2.2025
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario - salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale - e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (cfr. . 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 Cass. Sez I n. 18870 del 8.9.2014 ;; n. 20638 del 2004)” 2 “ In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento ( ex multis sez 1 Ord n. 13664 del 29.4.22 )