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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice IA CU, all'udienza del 11/12/2025, a seguito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3377/2016 R.G. proposta da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-parte opponente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv. Domenico Manno, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €41.864,00, oltre interessi e spese, vantato da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
a titolo di compenso professionale.
[...]
Ottenuta l'ingiunzione di pagamento (d.i. n. 417/2016 emesso da questo Ufficio in data
15-19/01/2016, provvisoriamente esecutivo), la Regione ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. contestando l'avversa pretesa e invocando la revoca del decreto ingiuntivo (atto di citazione notificato il 02/03/2016).
1 TRIBUNALE DI BARI
La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo la fondatezza del proprio credito, concludendo per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il 18/05/2016).
I.2.- La causa è pervenuta in riassegnazione da altro ruolo a questo magistrato il
13/09/2024.
I.3.- In corso di causa, le parti hanno raggiunto intesa transattiva (cfr. note scritte depositate in vista dell'ud. 03/07/2025) e all'ud. 18/09/2025 hanno congiuntamente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata pertanto rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (è stato accordato termine per memorie finali).
L'iter processuale è stato ricostruito con memoria riepilogativa autorizzata depositata in data 06/11/2025 dalla parte opposta, che ha dedotto (in linea con le emergenze di causa) quanto segue:
(agenzia pubblicitaria specializzata nella cd. pubblicità legale Controparte_3
e/o istituzionale e nella consulenza editoriale) con sede in BARLETTA (BT) alla via
Palmitessa n. 40 p.iva. ), a seguito degli espletati servizi di consulenza P.IVA_1 editoriale in favore della Controparte_4
concernenti alcune pubblicazioni legali su quotidiani
[...] nazionali e locali, nonché su bollettini ufficiali ( e quali adempimenti CP_5 CP_6 necessari in ambito di appalti e contrattualistica pubblica, richiedeva alla predetta
Amministrazione, il compenso per l'espletata attività, nella misura complessiva di €
41.864,00 oltre IVA di legge.
Vani risultavano i solleciti volti ad una risoluzione preventiva dell'insorgenda controversia e pertanto la espletati tutti gli adempimenti di Controparte_1 legge volti alla certificazione dei crediti vantanti, documentato il proprio credito, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Ordinario di Bari (giusto fascicolo del procedimento monitorio n. 19094/2015 R.G. Tribunale di Bari).
A seguito di tanto, veniva emesso in data 19/01/2016 Decreto Ingiuntivo n. 417/2016 a firma del dott. in forma provvisoriamente esecutiva, col quale si Persona_1 ingiungeva a favore della e in danno alla Controparte_1 [...]
il pagamento di € Controparte_2
41.864,00; il riconoscimento degli interessi legali dalla domanda;
il riconoscimento
2 TRIBUNALE DI BARI
delle spese relative alla procedura di ingiunzione nella misura di € 1.286,00 di cui €
286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..
La Controparte_2 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 417/2016 (giusto fascicolo recante R.G. n. 3377/2016), richiedendo la previa sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito con riconoscimento della competenza territoriale del
Tribunale di Palermo;
nel merito la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si costituiva Controparte_1 che, in via pregiudiziale, chiedeva di accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Bari ed in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, concessione di apposito termine funzionale alla rimessione della causa innanzi al Giudice di competenza.
Inoltre in via preliminare la società opposta, richiedeva la conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 417/2016, ritenendo l'opposizione non sostenuta da valida prova scritta, né di pronta soluzione. Nel merito invece, la CP_1 chiedeva: di accertare e dichiarare validamente costituito il rapporto contrattuale
[...] con la;
Controparte_4 nonché dimostrate le ragioni del diritto di credito vantate ai fini del riconoscimento di quanto richiesto a titolo di corrispettivo per il servizio di pubblicità legale espletato in favore dell'Amministrazione committente, chiedeva di rigettare in toto l'opposizione e le conclusioni dalla stessa rassegnate;
conseguentemente confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 417/2016, con condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 41.864,00, oltre interessi legali dalla domanda. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
L'attività giudiziaria proseguiva attraverso la fase istruttoria e le successive attività processuali.
Le parti, concordemente, all'udienza del 03/07/2025, formalizzavano un'intesa transattiva mediante offerta banco judicis definitasi nella misura omnicomprensiva di €
21.000,00 (giusto Decreto della Regione Sicilia Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale Dipartimento della Formazione Professionale Area 2 Affari giuridici e contenzioso DDG n. 1146 del 03/09/2025 col quale l'Amministrazione si
3 TRIBUNALE DI BARI
impegna e liquida l'importo pre citato a valere sul capitolo di bilencio 372854) da riconoscersi in favore della società a tacitazione di ogni Controparte_1 pretesa, con compensazione delle spese di lite. Con ordinanza emessa in pari data pertanto, l'On.le Giudicante rinviava alla successiva udienza del 18/09/2025 per la dazione banco judicis predefinita e per i successivi adempimenti definitori dell'accordo sopraggiunto. In tal sede le parti, dando atto della definizione stragiudiziale della controversia, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti davano atto del perfezionamento del bonario componimento tra le stesse e dell'avvenuto pagamento con modalità stragiudiziali della somma concordata di € 21.000,00, a tacitazione di ogni pretesa con compensazione di tutte le spese di lite.
All'uopo, l'On. Giudicante disponeva un rinvio alla successiva udienza del 11/12/2025 onde procedersi con sentenza declaratoria della materia del contendere e revoca dell'originario decreto ingiuntivo, previo deposito di brevi note scritte riepilogative.
L'Avv. Manno ribadendo l'avvenuta liquidazione della complessiva somma di
€21.000,00 in favore della in data 08/09/2025, la quale ritiene Controparte_1 pienamente soddisfatte le pretese originarie oggetto di contenzioso, formalizzate ab origine con Decreto ingiuntivo n. 417/2016, ne chiede, pertanto, la revoca con conseguente cessazione della materia del contendere”.
All'odierna udienza, le parti hanno quindi concordemente insistito nelle istanze formulate all'ud. 18/09/2025.
II.- A fronte della concorde allegazione dei procuratori costituiti circa l'intervenuta definizione bonaria della controversia in linea con il thema decidendum, il giudicante non può dunque che limitarsi a prenderne atto.
Più nel dettaglio, la cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale (largamente diffuso) di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini;
la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
4 TRIBUNALE DI BARI
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-
04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-
1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass.,
22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-1995).
Nel caso di specie, alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'atto di transazione sottoscritto dalle parti, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, ha effettivamente determinato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti stesse, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo a queste ultime alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto dalle parti.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la transazione stragiudiziale della lite segue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. nn.
13085/2008, 15378/2000 e 4531/2000).
III.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
5 TRIBUNALE DI BARI
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 02/03/2016, dalla Parte_1 nei confronti di
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 417/2016 emesso da questo Ufficio in data 15-
19/01/2016;
3) SPESE compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
IA CU
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice IA CU, all'udienza del 11/12/2025, a seguito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3377/2016 R.G. proposta da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-parte opponente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv. Domenico Manno, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €41.864,00, oltre interessi e spese, vantato da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
a titolo di compenso professionale.
[...]
Ottenuta l'ingiunzione di pagamento (d.i. n. 417/2016 emesso da questo Ufficio in data
15-19/01/2016, provvisoriamente esecutivo), la Regione ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. contestando l'avversa pretesa e invocando la revoca del decreto ingiuntivo (atto di citazione notificato il 02/03/2016).
1 TRIBUNALE DI BARI
La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo la fondatezza del proprio credito, concludendo per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il 18/05/2016).
I.2.- La causa è pervenuta in riassegnazione da altro ruolo a questo magistrato il
13/09/2024.
I.3.- In corso di causa, le parti hanno raggiunto intesa transattiva (cfr. note scritte depositate in vista dell'ud. 03/07/2025) e all'ud. 18/09/2025 hanno congiuntamente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata pertanto rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (è stato accordato termine per memorie finali).
L'iter processuale è stato ricostruito con memoria riepilogativa autorizzata depositata in data 06/11/2025 dalla parte opposta, che ha dedotto (in linea con le emergenze di causa) quanto segue:
(agenzia pubblicitaria specializzata nella cd. pubblicità legale Controparte_3
e/o istituzionale e nella consulenza editoriale) con sede in BARLETTA (BT) alla via
Palmitessa n. 40 p.iva. ), a seguito degli espletati servizi di consulenza P.IVA_1 editoriale in favore della Controparte_4
concernenti alcune pubblicazioni legali su quotidiani
[...] nazionali e locali, nonché su bollettini ufficiali ( e quali adempimenti CP_5 CP_6 necessari in ambito di appalti e contrattualistica pubblica, richiedeva alla predetta
Amministrazione, il compenso per l'espletata attività, nella misura complessiva di €
41.864,00 oltre IVA di legge.
Vani risultavano i solleciti volti ad una risoluzione preventiva dell'insorgenda controversia e pertanto la espletati tutti gli adempimenti di Controparte_1 legge volti alla certificazione dei crediti vantanti, documentato il proprio credito, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Ordinario di Bari (giusto fascicolo del procedimento monitorio n. 19094/2015 R.G. Tribunale di Bari).
A seguito di tanto, veniva emesso in data 19/01/2016 Decreto Ingiuntivo n. 417/2016 a firma del dott. in forma provvisoriamente esecutiva, col quale si Persona_1 ingiungeva a favore della e in danno alla Controparte_1 [...]
il pagamento di € Controparte_2
41.864,00; il riconoscimento degli interessi legali dalla domanda;
il riconoscimento
2 TRIBUNALE DI BARI
delle spese relative alla procedura di ingiunzione nella misura di € 1.286,00 di cui €
286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..
La Controparte_2 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 417/2016 (giusto fascicolo recante R.G. n. 3377/2016), richiedendo la previa sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito con riconoscimento della competenza territoriale del
Tribunale di Palermo;
nel merito la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si costituiva Controparte_1 che, in via pregiudiziale, chiedeva di accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Bari ed in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, concessione di apposito termine funzionale alla rimessione della causa innanzi al Giudice di competenza.
Inoltre in via preliminare la società opposta, richiedeva la conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 417/2016, ritenendo l'opposizione non sostenuta da valida prova scritta, né di pronta soluzione. Nel merito invece, la CP_1 chiedeva: di accertare e dichiarare validamente costituito il rapporto contrattuale
[...] con la;
Controparte_4 nonché dimostrate le ragioni del diritto di credito vantate ai fini del riconoscimento di quanto richiesto a titolo di corrispettivo per il servizio di pubblicità legale espletato in favore dell'Amministrazione committente, chiedeva di rigettare in toto l'opposizione e le conclusioni dalla stessa rassegnate;
conseguentemente confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 417/2016, con condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 41.864,00, oltre interessi legali dalla domanda. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
L'attività giudiziaria proseguiva attraverso la fase istruttoria e le successive attività processuali.
Le parti, concordemente, all'udienza del 03/07/2025, formalizzavano un'intesa transattiva mediante offerta banco judicis definitasi nella misura omnicomprensiva di €
21.000,00 (giusto Decreto della Regione Sicilia Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale Dipartimento della Formazione Professionale Area 2 Affari giuridici e contenzioso DDG n. 1146 del 03/09/2025 col quale l'Amministrazione si
3 TRIBUNALE DI BARI
impegna e liquida l'importo pre citato a valere sul capitolo di bilencio 372854) da riconoscersi in favore della società a tacitazione di ogni Controparte_1 pretesa, con compensazione delle spese di lite. Con ordinanza emessa in pari data pertanto, l'On.le Giudicante rinviava alla successiva udienza del 18/09/2025 per la dazione banco judicis predefinita e per i successivi adempimenti definitori dell'accordo sopraggiunto. In tal sede le parti, dando atto della definizione stragiudiziale della controversia, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti davano atto del perfezionamento del bonario componimento tra le stesse e dell'avvenuto pagamento con modalità stragiudiziali della somma concordata di € 21.000,00, a tacitazione di ogni pretesa con compensazione di tutte le spese di lite.
All'uopo, l'On. Giudicante disponeva un rinvio alla successiva udienza del 11/12/2025 onde procedersi con sentenza declaratoria della materia del contendere e revoca dell'originario decreto ingiuntivo, previo deposito di brevi note scritte riepilogative.
L'Avv. Manno ribadendo l'avvenuta liquidazione della complessiva somma di
€21.000,00 in favore della in data 08/09/2025, la quale ritiene Controparte_1 pienamente soddisfatte le pretese originarie oggetto di contenzioso, formalizzate ab origine con Decreto ingiuntivo n. 417/2016, ne chiede, pertanto, la revoca con conseguente cessazione della materia del contendere”.
All'odierna udienza, le parti hanno quindi concordemente insistito nelle istanze formulate all'ud. 18/09/2025.
II.- A fronte della concorde allegazione dei procuratori costituiti circa l'intervenuta definizione bonaria della controversia in linea con il thema decidendum, il giudicante non può dunque che limitarsi a prenderne atto.
Più nel dettaglio, la cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale (largamente diffuso) di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini;
la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
4 TRIBUNALE DI BARI
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-
04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-
1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass.,
22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-1995).
Nel caso di specie, alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'atto di transazione sottoscritto dalle parti, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, ha effettivamente determinato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti stesse, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo a queste ultime alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto dalle parti.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la transazione stragiudiziale della lite segue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. nn.
13085/2008, 15378/2000 e 4531/2000).
III.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
5 TRIBUNALE DI BARI
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 02/03/2016, dalla Parte_1 nei confronti di
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 417/2016 emesso da questo Ufficio in data 15-
19/01/2016;
3) SPESE compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
IA CU
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