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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17 settembre 2025 R.G.772/2022
Oggi 17 settembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Luciano Ernesto Trubbas il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 772/2022 di R.G. promossa da c.f. nata a [...], l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Siniscola, via DE Gasperi n°61, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ernesto Trubbas (c.f.
), nel cui Studio in Siniscola, via De Gasperi n°61 è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_3
CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
,
[...] CP_23 Controparte_24 CP_25 CP_26 CP_27
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_28
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che c.f. nata a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fondo agricolo posto in Località Sant'Elena del Comune di
Siniscola, distinto in catasto Terreni al F.23 mappale 230, classe Pascolo 2, superficie catastale di circa 1990 mq, reddito dominicale euro 2,94, reddito agrario euro 1,86 confinante con proprietà
CP_2
, proprietà e proprietà CP_5 Controparte_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente del bene indicato in dispositivo. ha esposto che è al possesso del bene indicato in Parte_1
dispositivo da oltre vent'anni per aver cumulato il possesso con il suo dante causa
[...]
Il bene viene utilizzato dall'attrice e prima ancora dalla sua dante causa CP_3 [...]
per la coltivazione e come rimessa per gli attrezzi. Il bene risulta però intestato ai CP_3
convenuti citati
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 17.9.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attrice e prima ancora dal suo dante causa da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, alla coltivazione, alla recinzione e come rimessa degli attrezzi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 11.9.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17 settembre 2025 R.G.772/2022
Oggi 17 settembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Luciano Ernesto Trubbas il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 772/2022 di R.G. promossa da c.f. nata a [...], l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Siniscola, via DE Gasperi n°61, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ernesto Trubbas (c.f.
), nel cui Studio in Siniscola, via De Gasperi n°61 è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_3
CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
,
[...] CP_23 Controparte_24 CP_25 CP_26 CP_27
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_28
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che c.f. nata a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fondo agricolo posto in Località Sant'Elena del Comune di
Siniscola, distinto in catasto Terreni al F.23 mappale 230, classe Pascolo 2, superficie catastale di circa 1990 mq, reddito dominicale euro 2,94, reddito agrario euro 1,86 confinante con proprietà
CP_2
, proprietà e proprietà CP_5 Controparte_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente del bene indicato in dispositivo. ha esposto che è al possesso del bene indicato in Parte_1
dispositivo da oltre vent'anni per aver cumulato il possesso con il suo dante causa
[...]
Il bene viene utilizzato dall'attrice e prima ancora dalla sua dante causa CP_3 [...]
per la coltivazione e come rimessa per gli attrezzi. Il bene risulta però intestato ai CP_3
convenuti citati
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 17.9.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attrice e prima ancora dal suo dante causa da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, alla coltivazione, alla recinzione e come rimessa degli attrezzi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 11.9.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna