Sentenza 27 febbraio 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/02/2017, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2017
N. 00462/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02024/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2015, proposto da:
E-TR S.p.A. (già Enel TR S.p.A), rappresentata e difesa dagli avvocati Carmina Toscano, Giuseppe Lo Pinto, Giuseppe Ferrara e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Conservatorio, 22
contro
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1
nei confronti di
Effeuno S.r.l., Immobiliare 2003 S.r.l., Erminio Guarini, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Muscatello e Francesco Giuseppe Cavaliere, con domicilio eletto in Milano, Piazza San Agostino, 24
per l'annullamento
della deliberazione dell’AEEGSI n. 84/2015/e/eel del 5 marzo 2015, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AEEGSI, di Effeuno s.r.l., del sig. Erminio Guarini e di Immobiliare 2003 s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la società Enel TR S.p.A. (oggi e-distribuzione S.p.A.) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 84/2015/E/EEL del 5 marzo 2015, avente a oggetto la “ decisione del reclamo presentato dalla società Effeuno s.r.l. nei confronti di Enel TR S.p.A., relativo alla pratica di connessione T0659850 ”, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Con l’impugnato provvedimento è stato accolto il reclamo proposto da una società produttrice di energia avverso il diniego, emesso dalla società ricorrente quale gestore della rete, alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.
Dall’esame dell’impugnata deliberazione si evince che il reclamante ha lamentato che il diniego di modifica sarebbe stato privo di qualsiasi fondamento normativo e tecnico: ragioni alle quali il gestore ha opposto che la modifica del preventivo sarebbe stata assentibile nell’ipotesi in cui la nuova soluzione tecnica di connessione non avesse previsto un allungamento della linea facente parte dell’impianto di rete da realizzare.
L’Autorità, richiamando la disciplina di cui all’art. 7.5 dell’allegato A della deliberazione n. 99 del 23 luglio 2008 (c.d. TICA, testo integrato delle connessioni attive), secondo cui “ in caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni ”:
a) ha accolto il reclamo sul presupposto che la motivazione sarebbe stata inadeguata, “ essendo priva di qualsivoglia riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all’emissione di un nuovo preventivo di connessione; né le più ampie motivazioni rese dal gestore nel corso dell’istruttoria relativa al presente reclamo possono essere ritenute, da questo punto di vista, idonee a sanare, a posteriori, la sopra rilevata carenza motivazionale ”;
b) ha, conseguentemente, prescritto a Enel TR S.p.A. di elaborare un nuovo preventivo di connessione, ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione del nuovo preventivo.
Dopo aver ripercorso le vicende che hanno condotto all’emissione della deliberazione impugnata, la ricorrente ha dedotto a fondamento del ricorso, con unico e articolato motivo, la violazione e falsa applicazione della deliberazione n. 99/2008 (recante il c.d. TICA, testo integrato delle connessioni attive), con specifico riguardo all’art. 7 dell’Allegato A, della deliberazione n. 188/2012 e del suo Allegato A, nonché dei principi generali sui procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, oltre che l’eccesso di potere, per manifesta illogicità e contraddittorietà, in cui sarebbe incorsa l’AEEGSI.
La ricorrente, in particolare, ha lamentato che l’Autorità, “ lungi dall'addivenire ad una soluzione sostanziale del conflitto fra i contrapposti interessi portati alla sua attenzione, si è trincerata dietro l’argomentazione formalistica di un’asserita inadeguatezza della motivazione. Per giunta, nel limitarsi a ciò, l’Autorità ha persino ritenuto che la motivazione di diniego addotta da Enel TR non fosse passibile di alcuna successiva integrazione e soprattutto non potesse ritenersi "sanata" a posteriori dalle argomentazioni di dettaglio rese nell'ambito del procedimento ” (cfr. pag. 16).
A ciò ha soggiunto come nell’aver reputato dirimente l’inadeguatezza della motivazione l’Autorità “ abbia agito come se si trovasse di fronte a un vero e proprio processo amministrativo, anziché ad un procedimento amministrativo. Rivela come l'Autorità abbia, in sostanza, assunto il ruolo di vero e proprio giudice, andando ben oltre il ruolo e le funzioni che le spettavano in sede di reclamo. Il che si pone in contrasto con i principi generali del procedimento amministrativo e, in specie, con quelli che governano i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie ” (cfr. pag. 17), attesa la “ natura propriamente amministrativa ” del reclamo.
Nella specie, inoltre, non si sarebbe tenuto conto che “ è proprio il procedimento la sede più idonea e deputata ad acquisire tutti gli elementi utili per giungere ad un'esaustiva cognizione dei fatti. Così come risponde alla funzione dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie (quale certamente era il reclamo di specie) cercare, in contraddittorio fra le parti, di addivenire ad una migliore comprensione delle rispettive posizioni di interesse, per consentire all'Autorità di proporre una soluzione che componga, sul piano sostanziale, il conflitto insorto fra gli interessi degli operatori e quello pubblico perseguito dal gestore della rete ” (cfr. pag. 20).
Si è costituita in giudizio l’AEEGSI (19.8.2015).
In vista dell’udienza di discussione nel merito, fissata per il 16 febbraio 2017, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive.
In particolare:
- nella memoria del 31.1.2017 l’AEEGSI ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse sull’assunto che essa “ si è limitata a rilevare – in ciascuno dei casi sottoposti alla sua attenzione – un difetto di motivazione e a prescrivere ad Enel TR di elaborare un nuovo preventivo di connessione, ovvero di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di un nuovo preventivo. L’aspirazione di Enel TR al bene della vita perseguito con i giudizi in questione – nella specie, consistente nella mancata connessione dei produttori alla propria rete di distribuzione – poteva ben essere soddisfatta (ed anzi è stata soddisfatta, come si vedrà appena oltre) con l’ottemperanza alla decisione dell’Autorità ” (cfr. pag. 5); che, in ogni caso, l’impugnata deliberazione non avrebbe “ detto nulla sull’efficacia dell’eventuale integrazione della motivazione degli atti di diniego che Enel TR ha opposto ai produttori. Né può aderirsi alla tesi di parte ricorrente secondo la quale con i provvedimenti impugnati l’Autorità avrebbe sia pure tacitamente escluso che una integrazione della motivazione potesse avere efficacia ex tunc ” (cfr. pag. 6), e ciò alla luce della diversità tra la procedura di reclamo e il procedimento amministrativo originato dalla domanda di connessione energetica; che, comunque, la società ricorrente ha provveduto, in ottemperanza alla deliberazione impugnata, a emettere un nuovo diniego di connessione, il che determinerebbe l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; nel merito si è opposta alle deduzioni proposte, eccependo che essa, “ nella fase di risoluzione delle controversie in parola, non ha fondato la propria valutazione sulla base di un vizio meramente formale delle note dell’odierna ricorrente, ma ha deciso le controversie di cui era stata investita sulla base della regolazione da essa stessa adottata ” (cfr. pag. 15), e che, perciò, la violazione della disciplina di cui all’art. 7.5 del TICA sarebbe stata rilevante sul piano dell’effettività della regolazione;
- nella memoria del 31.1.2017 la società ricorrente si è motivatamente opposta all’eccezione preliminare dell’Autorità, evidenziando “ come il dichiarato "accoglimento" del reclamo e, soprattutto, la conseguente "prescrizione" a carico di e-distribuzione "di elaborare un nuovo preventivo di connessione che tenga conto della richiesta di modifica presentata", non lasciassero adito a dubbi circa il fatto che l'Autorità avesse inteso accogliere integralmente e nel merito il reclamo avversario ” (cfr. pag. 2); con riguardo all’eccezione di improcedibilità del ricorso, invece, la ricorrente ha richiamato il contenuto degli scritti difensivi dell’Autorità, chiedendo al Tribunale di dare “ atto nella relativa motivazione del chiarimento espressamente fornito dall'Autorità, così da fugare ogni dubbio – pro futuro e nei rapporti con i singoli produttori - in punto di efficacia ex tunc della motivazione resa da e-distribuzione in sede di ottemperanza alla deliberazione qui impugnata ” (cfr. pag. 4).
Si sono, infine, costituiti in giudizio le società Effeuno s.r.l. e Immobiliare 2003 S.r.l., nonché il sig. Erminio Guarini.
All’udienza pubblica del 16 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, è da respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto originario d’interesse, opposta dall’Autorità.
Con la deliberazione impugnata, infatti, è stato accolto il reclamo della società controinteressata, espressamente prescrivendosi alla ricorrente di nuovamente provvedere sull’istanza di modifica del preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, rimettendo al gestore la decisione di accogliere tale istanza “ ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di un nuovo preventivo ”.
Ad avviso del Collegio la ricorrente ha persuasivamente replicato, ai fini della reiezione della sopra citata eccezione, che la deliberazione impugnata ha alimentato un’incertezza interpretativa ai fini della conseguente ottemperanza, sostanziando, perciò, l’intenzione finale di non lasciare inoppugnato tale provvedimento sull’assunto che “ la lesività della deliberazione impugnata derivava ad e-distribuzione dal fatto che se, da un lato, l'Autorità aveva negato la possibilità di integrare la motivazione del diniego in corso di procedimento, dall'altra, con la propria decisione, aveva viceversa ritenuto possibile siffatta integrazione ” (cfr. pag. 2 della memoria del 3.2.2017).
Nella soggettiva prospettiva della ricorrente, tale dubbio avrebbe rivestito notevole importanza per stabilire se l’integrazione motivazionale avesse efficacia retroattiva, dal momento che, in caso contrario, il primo diniego sarebbe risultato “ ingiustificato ed illegittimo e quindi la ricorrente avrebbe potuto trovarsi esposta a eventuali pretese (anche risarcitorie) da parte dei produttori, quantomeno per il periodo intercorrente fra l'emissione del primo diniego di modifica del preventivo e l'emissione della successiva motivazione integrativa del diniego stesso ” (cfr. pag. 3 della memoria del 3.2.2017).
Ciò spiega la ragione per cui la ricorrente, pur avendo ottemperato in data 13.5.2015 mediante l’emissione di un nuovo diniego (nel quale si è fatto presente che lo spostamento dell’impianto di produzione rispetto alla soluzione iniziale determinerebbe un allungamento del percorso, con maggiori oneri per il sistema elettrico e negative ripercussioni sui livelli di qualità del servizio elettrico), ha comunque impugnato, in tempi successivi, la deliberazione dell’Autorità.
È, invece, fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Si è detto in precedenza che risulta pacifica la circostanza che, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell’impugnata deliberazione, la società ricorrente ha emesso un nuovo diniego di modifica del preventivo.
L’acquiescenza della società ricorrente integra un profilo dirimente sul piano processuale e giustifica, quindi, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, restando a tal riguardo ininfluente il contenuto della memoria depositata dall’Autorità in data 31.1.2016, le implicazioni interpretative che se ne potrebbero trarre e gli sviluppi futuri della vicenda controversa.
Del resto, all’udienza pubblica del 16 febbraio 2017 i difensori della società ricorrente, su espressa sollecitazione del Collegio, hanno dichiarato di non avere più interesse all’impugnazione senza subordinare tale dichiarazione ad alcuna “ condizione ”.
In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità interpretativa della disciplina oggetto del contendere.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Mario Mosconi |
IL SEGRETARIO