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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/04/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 784/2018 R.G., vertente tra
n.q. della omonima ditta corrente sita in San Pier Parte_1
Niceto (ME) Via Carmine n. 4 c.f. elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Milazzo (ME) nella Via G. Medici n. 47 presso lo studio dell'Avv.
Daniela Cultrera per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in appello,
APPELLANTE
e
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore con
[...] sede in San Pier Niceto c.f. elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Messina nella Via Italia n. 79, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara
Pollicino per procura in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 721/2017 (n. 576/2015 R.G.) del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) depositata il 24.10.2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18 settembre 2023 tenuta in “trattazione cartolare” il procuratore di parte appellata con comparsa di costituzione depositata il
14.09.2023 ha precisato le sue conclusioni e chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante in calce all'atto di appello ha così concluso:
“1. Preliminarmente accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G. n. 721/17; 2. Ritenere e dichiarare ammissibile il presente atto e per
l'effetto accogliere i motivi d'appello sopra dedotti con il presente gravame;
3. Per l'effetto e in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. annullare la sentenza n. 721/17 r.g. e ritenere e dichiarare provato il credito vantato dalla ditta 4. Visto Parte_1 il comportamento contrario a buona fede e correttezza tento dalla appellata si chiede la condanna alle spese ex art. 91 e 92 c.p.c..” Controparte_1
Il procuratore della parte appellata ha così concluso:
“1. accertare l'inammissibilità del contrario atto di citazione in appello, essendo decorsi i termini previsti a norma dell'art.327 c.p.c.; nel merito:
2. confermare integralmente la sentenza n. 732/2017, emessa e depositata in data 24.10.2017 dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del G.I., Dott. Emanuele Quadraccia;
3. appurare l' intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dall'odierna appellante;
4. dichiarare l'inesistenza del credito contrariamente vantato, data l'inconsistenza probatoria delle fatture contrariamente allegate in giudizio.
5. con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.03.2015 la società
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 52/2015 di € 6.800,00 oltre le spese del giudizio monitorio emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 31.01.2015 in
2 favore di per il mancato pagamento di due fatture (5 e Parte_1
9/2006) relative alla esecuzione di lavori edili e fornitura di materiale.
La società opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2948 c.c. e in subordine l'avvenuta estinzione del credito attraverso il pagamento con due assegni e la dazione di danaro ad un terzo creditore del (tale Geom. ) quale compenso per una consulenza Pt_1 Persona_1 tecnica.
In subordine contestava la fattura relativa alla fornitura in quanto i materiali erano stati forniti da altre ditte. Assumeva pertanto che l'opposto asserito creditore avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti posti a fondamento del credito ingiunto.
Integrato il contradditorio, si costituiva il quale Parte_1 contestava l'eccepita prescrizione poiché negli anni 2012/2013 era stato parzialmente pagato il debito al Geom. suo creditore per circa € Persona_1
2.000,00 a detrazione del debito principale e che tale circostanza aveva comportato la sospensione della prescrizione;
aggiungeva che in ogni caso era applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Quanto invece al merito dell'opposizione ne eccepiva l'assoluta genericità e pretestuosità chiedendo la provvisoria esecuzione del credito ingiuntivo opposto.
All'esito dell'istruttoria documentale il Giudice di prime cure fissava la discussione orale della causa e all'esito rilevato che l'opposto creditore non aveva fornito la prova del credito ingiunto accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese processali.
Con atto ritualmente notificato ha proposto gravame alla Parte_1 sentenza, chiedendo in accoglimento dell'appello il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
All'udienza del 5.4.2019 la Corte si riservava sull'ammissibilità del gravame e sull'inibitoria e con ordinanza del 19-29.04.2019 rilevando che non sussistevano, ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., le condizioni per la declaratoria di inammissibilità dell'appello né quelle per l'inibitoria
3 rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.10.2020.
Si è costituita in giudizio tardivamente la società appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello perché tardivo e la sua infondatezza.
A seguito di alcuni rinvii per il carico del ruolo e per esigenze organizzative dell'ufficio, all'udienza del 18.09.2023, tenutasi in modalità cartolare, la
Corte, sulla comparsa di costituzione della parte appellata intendendo la stessa integrativa alle note di trattazione scritta, ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La parte appellata ha depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE SULLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PERCHÉ TARDIVAMENTE PROPOSTO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 327 C.P.C.
Prima di procedere all'esame del merito deve essere esaminata l'eccezione preliminare di tardività dell'appello. Trattasi di un'eccezione in senso lato che l'organo giudicate ha il dovere di verificare anche ove non eccepita da alcuna delle parti1 2. 1 “La tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione.” (Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n.6829). 2 “Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt.
617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione
d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini.” (Cassazione civile sez. VI,
18/11/2019, n.29803 - in Diritto Giustizia 2019, 19 novembre)
4 Dall'esame degli atti è emerso che la sentenza impugnata è stata letta in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e depositata (in pari data) il
24.10.2017.
Dal verbale di udienza del giudizio di primo grado entrambe le parti costituite erano presenti e in ogni caso dalla data d'udienza coincidente con la lettura della sentenza decorrono i termini per l'appello.
Poiché la sentenza non risulta essere stata notificata il termine di impugnazione è quello cosiddetto “lungo” che per i giudizi iniziati dopo il
4.11.2009 è di sei mesi ai sensi della L. 69/2009 anziché di un anno come disciplinato dal sistema previgente.
Nel presente giudizio il termine decorreva dal 24.10.2017 ed andava a scadenza il 24.04.2018.
L'atto di appello è stato notificato al procuratore della parte appellata il
28.11.2018 e quindi ben oltre il termine di impugnazione.
L'appello è dunque inammissibile per il decorso del termine ai sensi dell'art. 327 c.p.c. L'accoglimento del superiore motivo in rito è preliminare ed assorbente le statuizioni di merito.
Il valore della presente controversia è determinato – come nel giudizio di primo grado in € 6.800,00 corrispondente a quello del decreto ingiuntivo opposto e non in € 2.100,00 dichiarato dalla parte appellante, valore sul quale devono calcolarsi oltre che il relativo contributo unificato anche le spese e i compensi del presente giudizio.
Le spese processuali restano a carico della parte appellante soccombente e calcolate, secondo lo scaglione di valore minimo data la non complessità della causa di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) che si liquidano in: fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00 fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00 fase decisionale, valore minimo: € 956,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 297,60 totale € 2.281,60.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
5 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis
(…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso
Cass. Civ. n. 13055/2018).
Si segnala, al riguardo, l'erronea individuazione del quantum dovuto avvenuta con l'atto di gravame (essendo in realtà il debitore relativo pertinente un ammontare superiore come dalla sentenza di primo grado).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da n.q. di Parte_1 titolare dell'omonima ditta c.f. con atto di citazione notificato P.IVA_1 il 28.11.2018, nei confronti di Controparte_2
(o ) c.f. in
[...] Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza N.
721/2017 R. Sent. emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
(ME) il 24.10.2017 nel giudizio iscritto al n. 576/2015 R.G. così statuisce:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna n.q. di titolare dell'omonima ditta, al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
(o ) in Controparte_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore liquidate come in parte motiva in € 2.281,60 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, come rettificato in parte motiva, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Manda alla Cancelleria per l'esatta individuazione del superiore ammontare, come in motivazione chiarito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 24.4.2024.
6 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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