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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZINI Parte_1 C.F._1
ANNALISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZINI ANNALISA CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art 151, 1° comma, c.c.;
• ordinare al comune di Pavullo nel Frignano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda, con l'obbligo del mutuo rispetto;
• i coniugi non corrisponderanno alcun mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo gli stessi economicamente indipendenti e autosufficienti;
• i coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune ad eccezione dell'immobile, in comproprietà al
50%, sito a Lama Mocogno (MO) in via 8 Marzo n. 58/3. In merito a tale immobile, è loro comune intenzione procedere alla vendita e ripartire il ricavato in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
• i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
• dichiarare compensate le spese legali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
FRIGNANO (MO) il 13/03/1974 e nata a [...] CP_1
(MO) il 13/05/1980
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n.35, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZINI Parte_1 C.F._1
ANNALISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZINI ANNALISA CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art 151, 1° comma, c.c.;
• ordinare al comune di Pavullo nel Frignano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda, con l'obbligo del mutuo rispetto;
• i coniugi non corrisponderanno alcun mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo gli stessi economicamente indipendenti e autosufficienti;
• i coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune ad eccezione dell'immobile, in comproprietà al
50%, sito a Lama Mocogno (MO) in via 8 Marzo n. 58/3. In merito a tale immobile, è loro comune intenzione procedere alla vendita e ripartire il ricavato in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
• i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
• dichiarare compensate le spese legali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
FRIGNANO (MO) il 13/03/1974 e nata a [...] CP_1
(MO) il 13/05/1980
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n.35, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale